Un efficace attività sindacale:sviluppo e formazione delegati A.S.M.O.O.I. Simposio A.S.M.O.O.I. - Associazione Sindacale Medici Oculisti ed Ortottisti Italiani Roma 20 maggio 2010.
Sezione I PROLOGO..
Formazione Per una moderna attività sindacale è necessario intervenire sulla formazione: solo un sindacalista preparato può costituire un valido aiuto alla categoria e incentivare lo sviluppo dell associazione.
Condizioni 1. Struttura stabile e adattabile 2. Programma formazione mirato 3. Procedure di aggiornamento.
Struttura 1. Modello organizzativo preordinato 2. Consentire flusso di informazioni ed istanze dal territorio al vertice 3. Promuovere la programmazione conseguente 4. Consentire l attuazione del programma.
Programma di formazione Il sindacalista deve conoscere di : 1. Diritto sindacale 2. Diritto del lavoro 3. Tecniche di comunicazione 4. Più in generale, basi di diritto civile.
Procedure di aggiornamento 1. Periodiche 2. Coordinate e territoriali 3. Poco dispendiose sia economicamente che in termini di tempo.
Libertà sindacale (art. 39 Cost.) 1. Libertà di costituire più sindacati 2. Libertà del singolo di iscriversi 3. Libertà del sindacato dallo Stato 4. Libertà dell azione sindacale
Sindacato 1. Associazione non riconosciuta ( artt. 36 e ss. C.c.) 2. Strutture sul luogo di lavoro : RSA e RSU 3. Strutture territoriali zonali 4. Strutture provinciali 5. Strutture regionali 6. Strutture nazionali
. Sezione II TERMINOLOGIA E FONTI NORMATIVE.
FONTI DEL DIRITTO Costituzione Leggi costituzionali Leggi ordinarie (Stato e Regioni) D.L. (emessi dal Governo quando c è urgenza + necessità, provvisorio da convertire entro 60gg.) D.lgs. (emanato dal Governo per delega del parlamento)
FONTI DEL DIRITTO/2 Regolamenti comunitari Leggi regionali D.M. e D.P.C.M. (atto amministrativo laddove non c è riserva di legge o il Ministro è autorizzato dalla legge v. art. 17 L. 400/1988).
Contratto Accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico (art. 1321 c.c.)
Contratto collettivo Accordo tra associazione lavoratori e datore di lavoro con il quale si stabiliscono regole generali per il trattamento economico e normativo del rapporto di lavoro a cui si uniformano i contratti individuali.
Sezione II Rapporti tra contratti
Contenuto contratto collettivo 1. Contenuto obbligatorio: disciplina il rapporto tra le parti stipulanti 2. Contenuto normativo: disciplina il rapporto di lavoro in generale
Contenuto normativo Efficacia erga omnes e inderogabilità in peius Analogia disciplina contratti corporativi Mandato Rinvio contenuto nell art. 2113 c.c. Adesione al CCNL espressa (rinvio nel contratto al CCNL) o tacita (CCNL applicato)
Conflitto tra contratti individuali e collettivi Occorre raffrontare i diversi istituti (ferie, retribuzione, TFR, malattia ecc.) Giurisprudenza: trattamento giusta retribuzione costituzionale ex art. 36 Cost. Processualmente mancata eccezione sull iscrizione Se datore iscritto deve applicare CCNL a tutti, anche ai non iscritti
In specie nel P.I. Art. 49, secondo comma, D. Lgs. n. 29/1993 ora art. 45 D. Lgs. n. 165/2001: Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi
Rapporti tra CCNL e aziendale Inderogabilità in peius CCNL gerarchicamente superiore Aziendale invece può derogare perché è una revoca del mandato nazionale Criterio temporale: vale l ultimo Criterio specialità: la fonte più vicina al rapporto lo regola in meglio o in peggio. ATT:regole speciali per P.I.(infra)
Sezione III Statuto lavoratori, CCNL e P.I.
P.I. ha natura contrattuale. Il rapporto di P.I. non ha più natura autoritativa ma contrattuale: cfr. D. lgs. n. 29/1993 e ora D. lgs. n. 165/2001.
Il datore di lavoro ARAN (agenzia per la rappresentanza negoziale-art. 46 co 10), Contrattazione naz. Divisa in comparti, Ammessi contratti naz. quadro per istituti comuni P.A. può procedere a contrattazione integrativa con rispetto del CCNL e bilancio (art. 40 co 3).
Selezione della parte sindacale ART. 43 : L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'àmbito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'àmbito considerato. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
Principio maggioritario I CCNL possono essere stipulati se i sindacati consenzienti rappresentano la maggioranza dei lavoratori interessati (art. 43 co 3 ex art. 39 co 4 Cost.).
r.s.a. Nel settore pubblico il diritto alla costituzione delle r.s.a. spetta ai sindacati che sono ammessi a trattare con l ARAN (quindi criterio del 5% di rappresentatività) Nel privato (cfr. art. 19 Statuto lav.) alle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva
Diritti sindacali Attività sindacale libera Assemblea (per r.s.a. e r.s.u.), Referendum per attività sindacale ( tutte r.s.a.) Affissione (in bacheche) (per r.s.a. o r.s.u.) Locale (sopra 200 dipendenti) Proselitismo-collettaggio ( singoli lavoratori) Permessi e aspettative sindacali
Informazione -concertazione-consultazione (art. 3 nuovo CCNL richiama il vecchio cfr. Art. 6)) INFORMAZIONE: atti organizzativi, preventiva, incontro annuale, CONCERTAZIONE:richiesta scritta per incontri verbalizzati su elenco materie, CONSULTAZIONE:facoltativa e obbligatoria (organizzazione e sicurezza),
Sezione IV Contenzioso
Giurisdizione Si per il pubblico che per il privato sempre competente l AGO quale giudice del lavoro (dal 30/6/1998)
Tentativo di conciliazione Prima di ricorrere al giudice obbligatorio tentare la conciliazione presso la DPL, P.I. dopo 90 gg (art. 65 n.165/2001), Privato 60 (art. 410 bis cpc), Della mancata conciliazione si redige verbale che può influire sulle spese del giudizio ATT: no accordo privato (art. 2113 c.c.)
P.A. Atti amministrativi si disapplicano nel processo del lavoro All AGO anche comportamenti antisindacali
Arbitrato Possibile procedere con arbitrato a norma dell art. 412 ter cpc e del CCNL se lo prevede. Materia ora in divenire.