A.G.E.LL.PP. Associazione Geometri Edilizia e Lavori Pubblici. Le espropriazioni per pubblica utilita. dopo il d.p.r. 327/2001

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Le espropriazioni per pubblica utilita dopo il d.p.r. 327/2001

Premessa Le prestazioni del professionista nel campo degli espropri sono da considerarsi attività specialistica di natura tecnico-amministrativa, per la quale, oltre una approfondita conoscenza della Normativa di settore è necessario conoscere il diritto amministrativo e i suoi effetti verso la proprietà privata. La giurisprudenza in questa materia è un continuo susseguirsi di variazioni, a volte sostanziali come le sentenze della corte costituzionale che incidono nell impalcato strutturale della Norma, a volte puntuali quali ricorsi giuridici che sono applicabili a singolo caso o a casi similari. Uno degli aspetti più incidenti degli effetti dell esproprio è l INDENNITA.

L espropriazione per Pubblica Utilità 1 - Cenni storici e Principi generali

Esproprio ed urbanistica Cenni storici Le leggi urbanistiche europee Inghilterra (compulsory purchase) 1848 - primo Public Health Act, per la realizzazione di fogne, strade, illuminazione, fornitura di acqua potabile, servizi di nettezza urbana. 1875 - secondo Public Health Act si occupa di definire gli standard per la larghezza delle strade, le distanze tra gli edifici e gli spazi da garantire intorno agli edifici di abitazione. 1890 - le leggi sanitarie e le leggi sull edilizia pubblica vengono unificate nel Housing of the working classes act. 1909 - Prima legge urbanistica. Piani urbanistici per le aree di nuova urbanizzazione.

Esproprio ed urbanistica Cenni storici Francia (expropriation) 1841 e 1850 - prime leggi europee in materia di esproprio, per l acquisizione di aree per la costruzione delle linee ferroviarie e per interventi urbani di interesse generale (pubblica utilità). In particolare la legge del 1850 consente ai Comuni di intervenire attraverso procedure espropriative per risanare i quartieri di abitazione insalubri. Sarà il modello per la prima legge italiana del 1865

Esproprio ed urbanistica Cenni storici Germania (enteignung) 1875 prima legge urbanistica prussiana. Il piano individua zone volumetriche (densità) o funzionali (zonizzazione) diverse. La legge consente ai comuni di acquisire terreni per la costituzione di demani municipali. La disciplina dell esproprio segue una regolamentazione analoga a quella francese (valore di mercato). Olanda (onteigening) 1902 - Legge urbanistica (nominalmente è una legge sulla casa ) olandese. Obbliga i comuni con più di 10.000 abitanti a redigere un piano di ampliamento con agevolazioni a favore dell edilizia popolare. Norme espropriative, ampiamente utilizzate per le zone di espansione per la creazione di demani fondiari comunali.

Esproprio ed urbanistica Cenni storici Italia L.n. 2359 del 1865 - Sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità (su modello della legge francese del 1850). Trasferimento della capitale a Firenze. Nuovo piano regolatore (ing. Poggi). La legge attribuisce all ente pubblico la facoltà di espropriare aree. L.n. 2892/1885 Legge per il risanamento di Napoli Piano urbanistico di Napoli (ing. Gianbarba). La legge si applica a condizioni urbane connotate da edilizia molto fatiscente;

L espropriazione per Pubblica Utilità 2 L indennità di esproprio Il percorso normativo

Costituzione articolo 42 La proprietà è pubblica o privata. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

Codice Civile articolo 834 Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

La Legge fondamentale 25.06.1865 n. 2359 Art. 39 - L indennità di esproprio è commisurata al giusto prezzo in un regime di compravendita Il criterio generale per il calcolo dell indennità fa riferimento al valore di mercato del bene oggetto di esproprio considerato in condizioni di ordinarietà.

La legge di Napoli 15.01.1885 n. 2892 A seguito di una grave epidemia di colera che colpì la città di Napoli, nel 1884 fu emanata la legge 2892 per il risanamento della città. Tra le cause dell'epidemia vi erano l'affollamento abitativo e le pessime condizioni igieniche sanitarie. Per porre fine all'insalubrità, il piano di risanamento prevedeva ampie zone di demolizione e ricostruzione. Per attuarlo, venne messo in discussione per la prima volta il diritto di proprietà a beneficio del fine sociale ed un provvedimento nato esclusivamente per far fronte a delle esigenze di tipo igienico e sanitario. Rappresentò un momento evolutivo fondamentale per la legislazione urbanistica sul tema dell'esproprio e del calcolo dell'indennità. Questo calcolo non si basava più sul semplice Valore di Mercato dell'immobile (Vm), in quanto le proprietà da espropriare erano, in questa particolare situazione, edifici dei quartieri più poveri e degradati della città di cui la maggior parte dati in locazione. Era pertanto necessario tenere conto del calcolo dell'indennizzo del reddito che i proprietari percepivano con gli affitti.

La legge di Napoli 15.01.1885 n. 2892 Per tale ragione l'art. 13 della legge prevedeva che l'indennità dovesse essere così calcolata:"come media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purché essi abbiano data certa, corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto dei fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati. I periti non dovranno tenere conto nella stima dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazione del Piano". In questo modo l'esproprio si basava sul criterio dell'indennità che sommava il valore di mercato alla redditività dell'immobile e i proprietari percepivano un indennizzo molto più alto rispetto a quello calcolato sul solo Vm, in quanto il Saggio di Capitalizzazione Annuo (relativo agli affitti) era allora pari a circa il 14-18%.

La legge del 22.10.1971 N. 865 (Legge casa) TESTO: Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

L. 865/71 - TITOLO II Norme sull espropriazione per pubblica utilità Art. 9 Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

L. 865/71 - TITOLO II Con la legge n. 865/71 il legislatore, al fine di dare impulso all attività edilizia promossa dalla P.A., esclude il principio del valore di mercato puntuale, quale criterio dell indennità, ed inserisce al comma 4 art. 16 il valore agricolo medio definibile come un valore di mercato determinato attraverso un procedimento sintetico dei valori tipici.

Valore Agricolo Medio (VAM) La Commissione provinciale espropri ( o in assenza l U.T.E.) ogni anno determina, nell ambito delle singole regioni agrarie, il VAM dei terreni considerati liberi da vincoli contrattuali, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

La legge del 28.01.1977 N. 10 (modifica artt. 12, 15, 16, 17, 19, 20 L. 865/71 ) Comma 6 art. 14 Nelle aree comprese nei centri edificati l indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui cade l area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5% di quella coltivata della regione agraria stessa.

Indennità entro aree edificate Ind VAM max n dove: VAM max Valore agricolo medio della coltura più redditizia della zona censuaria n moltiplicatore definito dal Comune n = da 2 a 5 nei comuni con meno di 100.000 abitanti n = da 4 a 10 nei comuni con più di 100.000 abitanti

Sentenze Corte Costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983 La sentenza C.C. n.5/1980 dichiara illegittimi i criteri di determinazione delle indennità delle leggi 865/71 e 10/77. Segue la L. 385/1980 Legge tampone che in via provvisoria reitera i criteri precedenti. La sentenza C.C. n. 223/1983, censura definitivamente la Legge tampone

Sentenza della Cassazione 5401/1984 La censura della sentenza C.C. n.5/1980 deve ritenersi circoscritta alle sole aree edificabili. Sancisce il regime del doppio binario : - VAM nelle aree agricole - Valore Venale nelle aree edificabili

Art. 5 bis Legge 08.08.1992 n. 359 INDENNITA AREE EDIFICABILI Stabilisce che, in attesa di una organica disciplina in materia ( ) L indennità delle aree edificabili è determinata in base alla semisomma ex legge di Napoli (art.13, L.n. 2892/1885) sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato. L importo così determinato è ridotto del 40%. In caso di cessione volontaria, non si applica la riduzione Ind. = Vv+10R.D.riv. (-40%)

Sentenza C.C. n. 283/93 INDENNITA AREE EDIFICABILI Sancisce corretto il criterio ex art. 5 bis

Evoluzione dei criteri di indennizzo normativa criterio Legge Fondamentale n. 2359/1865 Valore di mercato Legge di Napoli n. 2892/1885 Semisomma tra valore di mercato e fitti coacervati Legge n. 865/1971 e n. 10/1977 Valore Agricolo Medio e maggiorazioni Sentenza c.c. n. 5/80 Illegittimità VAM (aree edificabili) Legge n. 385/80 Riproposizione criteri censurati Sentenza c.c. n. 223/83 Definitiva censura VAM (aree edificabili) Sentenza c.cas. n. 5401/84 Valore agricolo medio (aree agricole) e Valore di mercato (aree edificabili) Legge n. 359/92 art. 5 bis Semisomma tra valore di mercato e coacervo R.D. (aree edificabili) Sentenza c.c. n. 283/93 Definisce che l art. 5 bis è coerente con la Costituzione D.P.R. 327/2001 in vigore da 30.06.2003

D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (operativo dal 30.06.2003) Art. 37. Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile Criterio ex art. 5 bis Art. 40. Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile 1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.

D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (operativo dal 30.06.2003) Art. 40. Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile Comma 2- [Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona... ] Comma 3- [Per l'offerta da formulare ai sensi dell articolo 20, comma 1 e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.]

L espropriazione per Pubblica Utilità 3 - Le ultime sentenze della Corte Costituzionale

Sentenza Corte Cost. n. 348 del 22.10.2007 INDENNITA AREE EDIFICABILI illegittimità costituzionale dell art. 5 bis, L. n. 359/1992 (art. 37 T.U. Espropri): CEDU (Corte europea dei diritti dell uomo) Art. 117 Costituzione La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

Sentenza Corte Cost. n. 348 del 22.10.2007 EFFETTI DELLA SENTENZA Art. 2 comma 89 L. 244/2007 (finanziaria 2008) 1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. 2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento.

Sentenza Corte Cost. 10 giugno 2011 n.181 INDENNITA AREE NON EDIFICABILI (sintesi) dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 5-bis, comma 4, legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto,della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; b) dichiara, ai sensi dell art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell articolo 40, commi 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Sentenza Corte Cost. n. 181 del 10.06.2011 EFFETTI DELLA SENTENZA Art. 40 D.P.R. 327/01 Comma 1- Valore agricolo (valore venale) Comma 2- VAM (illegittimo) Comma 3- VAM (illegittimo)

Effetti della Sentenza C.C. n. 181/2011 Regime delle indennità aggiuntive art. 12 del D327/01: Le indennità aggiuntive previste in favore dei proprietari coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale (art. 40, comma 4), nonché quelle da riconoscere in favore di coltivatori diretti fittuari di aree agricole (art. 42, comma 1), oppure edificabili (art. 37, comma 9), nonché, infine, quelle da riconoscere in favore di proprietari coltivatori diretti di aree edificabili (art. 37, comma 9), hanno la finalità di ristorare la perdita dell occasione di lavoro in agricoltura; esse pertanto non hanno alcuna attinenza al valore del fondo espropriato. Pertanto, l indennità aggiuntiva prevista per il coltivatore diretto, determinata sulla base del v.a.m. della coltura praticata, deve continuare ad essere riconosciuta sulla scorta dell art. 40, comma 4, in tal modo salvaguardando le prerogative che la legge riconosce in favore di detta categoria professionale.

Effetti della Sentenza C.C. n. 181/2011 Regime delle maggiorazioni Il valore di mercato del bene rappresenta un limite insuperabile per l indennità di espropriazione. Occorre in ogni caso rilevare che l art.45, laddove riconosce la maggiorazione delle indennità determinate sulla base di una norma dichiarata incostituzionale ( l art. 40, commi 2 e 3), verrebbe privato di un fondamentale elemento strutturale; ed è noto l orientamento della Corte Costituzionale relativo alla non operatività di norme strutturalmente e/o funzionalmente collegate, nel caso di invalidazione di una di esse a seguito della pronuncia di illegittimità-costituzionale (C.C. n. 164/1976). Pertanto un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 45 tende ad escludere la sua applicabilità, e quindi il riconoscimento di importi ulteriori rispetto al valore del bene, almeno a favore dei proprietari non coltivatori diretti. L indennità dell area resta comunque legata al valore di mercato del bene, e ciò indipendentemente dalla stipula di un atto di cessione volontaria e dalla qualifica professionale del proprietario.

Effetti della Sentenza C.C. n. 181/2011 Triplicazione indennitaria per i c.d. Per i coltivatori diretti, il sistema indennitario ora vigente prevede, in ogni caso, il riconoscimento di una duplice indennità: quella attinente al bene espropriato, determinata sulla scorta dell art. 40, comma 1, e quindi sul valore di mercato e quella connessa alla qualifica professionale, prevista dall art. 40, comma 4, liquidata in base al v.a.m. della coltura in atto. Ciò significa che l indennizzo per la perdita dell occasione di lavoro riconosciuto al coltivatore diretto non è legato alla stipula dell atto di cessione volontaria, e spetta pertanto in ogni caso. Detto indennizzo va determinato sulla base del v.a.m. della coltura in atto, e non deve essere condizionato da aumenti o diminuzioni in dipendenza dell accettazione o del rifiuto della indennità di espropriazione relativa al fondo agricolo. La triplicazione del v.a.m. in favore del coltivatore diretto non può essere più applicata, poiché manca ormai la norma di riferimento.

L espropriazione per Pubblica Utilità 4- Le procedure peritali Art. 21 Dpr 327/01

Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione 1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. 2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia.

Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione 3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. 4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.

Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione 4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. 5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.

Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione 6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. 7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita.

Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione 8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. 9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. 10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.

Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione 10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. 11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. 12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità.

Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione 13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. 14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. 15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. 16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.

L espropriazione per Pubblica Utilità 5- Il Piano Particellare PRELIMINARE

Il piano particellare preliminare Art. 17 comma 1 lett. i) D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili) Il piano particellare di esproprio, per sua ordinaria concezione, è uno strumento essenziale del progetto definitivo, descritto nei contenuti all art. 31 del Dpr 207/10 (già art. 33 Dpr 554/99); Precedentemente la L. 109/94 e Dpr 554/99, prevedevano che:. il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l avvio della procedura espropriativa.

Il piano particellare preliminare Nell uso comune, quando si redigeva un progetto che interessava aree in esproprio, anche ai soli fini dell avvio della procedura di esproprio veniva redatto un piano particellare di massima, oltre che per individuarne le ditte catastali a cui avviare le comunicazioni (artt. 7 e 8 L. 241/90), anche per individuare i costi dell esproprio necessari per completare il Calcolo sommario della spesa. Di fatto il Dpr 207/10 ha, giustamente, normato quanto era nell uso di una corretta progettazione. La differenza operativa nasce da una corretta applicazione della citata sentenza C.C. 181/11. I piani particellari più complessi, di norma, riguardano le opere viarie o in linea (strade, condotte, ecc.) da realizzarsi fuori dai centri abitati, in zone prevalentemente agricole.

Il piano particellare preliminare Prima della sentenza C.C. 181/11 un piano particellare poteva essere redatto computando le indennità, per aree non edificabili, sulla base del VAM della coltura effettivamente praticata (con la maggiorazione a favore del c.d.). L importo ricavato, generalmente, copriva i costi effettivi dell esproprio; Dal giugno 2011, ciò non è più possibile. Nei progetti già finanziati con esproprio ed appalto in itinere i problemi generati sono di tre tipi: Rivisitare in corso i piani particellari di esproprio, allegati alla dichiarazione di pubblica utilità, e riassegnare i valori venali (Vv) in luogo dei VAM per ciascun area a prescindere dal tipo di coltura; Offrire l indennità provvisoria, ai sensi dell art. 20 Dpr 327/01, sulla base di elementi puntuali; Riordinare le somme dei quadri economici di progetto (ove compensabili).

Il piano particellare preliminare

Il piano particellare preliminare Superato il periodo transitorio che la variazione della normativa implica per le procedure in corso, il piano particellare preliminare diventa un elemento essenziale della progettazione preliminare e la sua puntuale predisposizione un importante documento tecnico per l avvio delle procedure finalizzate all esproprio. In sostanza il piano particellare preliminare deve contenere tutti gli elementi del piano particellare di esproprio (art. 31 Dpr 207/11), ma in maniera più generica.

26 ottobre 2012 - FERMO GRAZIE PER L ATTENZIONEL