Alcune prospettive sul concetto di Gruppo



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Transcript:

Università degli Studi di Roma «Sapienza» Alcune prospettive sul concetto di Gruppo Guido Bastianini 19 maggio 2015

Agenda Il Gruppo bancario e la nozione di controllo ai sensi del TUB La partecipazione in un gruppo bancario: limiti ed autorizzazioni Le partecipazioni di un Gruppo bancario in fondi di private equity (investimenti diretti ed indiretti in equity) Il Gruppo nella normativa contabile internazionale: IFRS 10 Le entità d investimento e le strutture di private equity 2

Il Gruppo bancario definizione art. 60 TUB Art. 60 TUB L art. 60 del TUB definisce Gruppo Bancario quello composto alternativamente: dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie Controllo art. 23 TUB, 1 Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attivita' di direzione e coordinamento 3

Gruppo bancario definizione art. 60 TUB La definizione di Gruppo bancario ai sensi dell art. 60 del TUB si basa su tre elementi essenziali : 1 2 3 Presenza di una società capogruppo avente sede legale in Italia la quale esercita l attività bancaria o finanziaria o finanziaria mista Esistenza di legami di controllo tra le società del gruppo. Ai sensi dell art. 59 del TUB il controllo sussiste nei casi previsti dall art. 23 del TUB Le attività svolte dalle singole componenti del gruppo devono essere di natura bancaria, finanziaria o strumentale La qualità di capogruppo (art. 61 TUB) può essere assunta da una banca italiana o una società finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un altra banca italiana o da un altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo. 4

Gruppo bancario Fattispecie di controllo (Art. 2359 e art. 23 TUB) Art. 2359 codice civile Il controllo si può manifestare in tre differenti fattispecie: Controllo interno Controllo indiretto Controllo di diritto ( 1 n.1) Quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria della società Controllo di fatto ( 1 n.2) Qualora una società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria di un altra società Controllo esterno ( 1 n.3) Qualora una società sia sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa ( 1 n.3) Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. ART. 23 TUB ( 2 n.1 e 2) ART. 23 TUB ( 2 n.3) 5

Il Gruppo bancario Il concetto di controllo Influenza dominante, art 23 TUB, 2 Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: 1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile 2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili o delle perdite il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni6 possedute l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese 6

Gruppo bancario Capogruppo, art. 61 TUB, 4 La capogruppo, nell esercizio dell attività di direzione e coordinamento emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d Italia nell interesse della stabilità del gruppo Esigenze di trasparenza, connesse alla riconoscibilità dei rapporti di gruppo, richiedono l'inserimento negli statuti della capogruppo e dei soggetti controllati di previsioni che descrivano le posizioni relative nell'ambito del gruppo Sotto un profilo di vigilanza, la struttura organizzativa adottata è quindi quella del gruppo "integrato" o "strategico", che si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria 7

Gruppo bancario Capogruppo Il riconoscimento che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario, posto in essere dalle distinte unità operative che ne fanno parte, richiede strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata Gruppo Bancario Banca d Italia Capogruppo Referente della Banca d Italia in materia di vigilanza consolidata Nell'ambito della disciplina del gruppo bancario viene lasciata all'imprenditore la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte della Banca d'italia, sia degli obiettivi fissati, sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti Vanno di conseguenza assicurate strutture organizzative del gruppo che consentano l attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d Italia 8 8

Il Gruppo bancario Capogruppo e controllate (art. 61 TUB) Poteri della capogruppo La capogruppo richiede alle società componenti il gruppo bancario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni emanate per l attuazione dell istruzioni della Vigilanza La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate su istruzioni della Banca d'italia per assicurarne il rispetto; ciò con riguardo alla vigilanza informativa e alla vigilanza regolamentare riferita specificatamente all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio, alle partecipazioni detenibili, al governo societario, all'organizzazione amministrativo-contabile, ai controlli interni, ai sistemi di remunerazione ed incentivazione ed all informativa da rendere al pubblico sulle suddette materie (art. 67 TUB) Obblighi delle controllate Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'italia nell'interesse della stabilità del gruppo Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire ogni dato e informazione alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni da parte di quest'ultima 9

Gruppo bancario Capogruppo Direzione e coordinamento ll potere/dovere di indirizzo e controllo della capogruppo ha un limite dettato dai criteri di equità e ragionevolezza Ogni decisione va presa in ottica di gruppo Pianificazione strategica: decisioni che interessano il gruppo nel suo complesso (settori di attività, mercati geografici, sinergie, ) Modello organizzativo: scelta della struttura organizzativa più adatta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di gruppo Coordinamento: definizione di linee guida o presenza nei consigli di dipendenti della capogruppo a garanzia che le società operino secondo un disegno imprenditoriale unitario Controllo: strategico, gestionale (economicofinanziario) e operativo (profili di rischio) Sulla società capogruppo ricade in particolare la responsabilità di assicurare, attraverso l attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell assetto di governo del gruppo, avuto riguardo soprattutto all esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo, in special modo quelle aventi compiti di controllo 10

Gruppo bancario Organi sociali Compiti e poteri degli organi sociali, Circolare 285/2013, titolo IV, capitolo 1 «governo societario» Compiti e poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna L ar colazione degli organi societari deve essere conforme, sul piano formale e sostanziale, a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo, evitando la creazione di strutture organizzative (es. comitati interorganici) con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi 11

Gruppo bancario Organi sociali Organi con potere di supervisione strategica e di gestione Un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, richiede che, nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite a organi diversi, siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità dei due organi, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l attuazione, il secondo responsabile della gestione aziendale Il presidente del consiglio di amministrazione svolge un importante funzione al fine di favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile Un ruolo analogo, volto a favorire la dialettica con la funzione di gestione, deve essere rivestito nel modello dualistico dal presidente dell organo al quale sia attribuita la funzione di supervisione strategica. Qualora quest ultima sia assegnata al consiglio di sorveglianza è necessario che il presidente dell organo mantenga una posizione di equidistanza tra le diverse funzioni svolte, in modo da assicurare un raccordo obiettivo ed imparziale tra le stesse. 12

Gruppo bancario Organi sociali Organi con potere di supervisione strategica e di gestione Il Consiglio di amministrazione definisce l assetto complessivo di governo e approva l assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze. In aggiunta all assicurazione del governo dei rischi, l organo è chiamato in particolare a: i. approvare l assetto organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse ii. approvare i sistemi contabili e di rendicontazione (reporting) iii. supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca iv. assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte Inoltre spettano al CdA e non possono formare oggetto di delega: i. tutti i compiti che questo organo svolge ai sensi della precedente linea applicativa b) e della Circolare n. 263, Titolo V, Cap. 7, Sezione II, par. 2 ii. la nomina e la revoca del direttore generale iii. l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche iv. l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni v. l eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali vi. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi 13

Agenda Il Gruppo bancario e la nozione di controllo ai sensi del TUB La partecipazione in un gruppo bancario: limiti ed autorizzazioni Le partecipazioni di un Gruppo bancario in fondi di private equity (investimenti diretti ed indiretti in equity) Il Gruppo nella normativa contabile internazionale: IFRS 10 Le entità d investimento e le strutture di private equity 14

Partecipazioni nel settore finanziario Acquisizione e incrementi Decreto n. 675 del 27 luglio 2011 del CICR Dà attuazione agli artt. 19-24 del TUB, come modificati dall art. 1 del D.lgs 21/2010, a sua volta attuazione della direttiva 2007/44/CE in tema di regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario Art. 2 Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d Italia: l acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in un impresa vigilata che, tenendo conto di quelle già possedute, attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento Sono considerate con diritto di voto tutte le azioni che attribuiscono il diritto di voto anche se limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni 15

Partecipazioni nel settore finanziario Acquisto di concerto Decreto n. 675 del 27 luglio 2011 del CICR Art. 5 Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d Italia: l acquisizione e la variazione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate e unitamente a quelle già possedute, raggiungono o superano le soglie di cui all articolo 2 ovvero attribuiscono il controllo o la possibilità di esercitare un influenza notevole sull impresa vigilata L acquisto è considerato di concerto anche quando gli accordi siano stipulati entro l anno successivo all acquisizione o alla variazione della partecipazione 16

Partecipazioni nel settore finanziario Controllo Decreto n. 675 del 27 luglio 2011 del CICR Art. 3 Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d Italia: le acquisizioni e variazioni di partecipazioni dalle quali discenda il controllo su un impresa vigilata ai sensi dell articolo 23 del TUB l acquisizione del controllo, a prescindere dal possesso di partecipazioni, derivante da un contratto con l impresa vigilata o da una clausola del suo statuto ai sensi del medesimo articolo 23 del TUB l acquisto e la variazione di partecipazioni per le società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani che comportino l obbligo di offerta pubblica d acquisto ai sensi degli articoli 105 e seguenti del TUF 17

Partecipazioni nel settore finanziario Influenza notevole Decreto n. 675 del 27 luglio 2011 del CICR Art. 4 Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d Italia le acquisizioni di partecipazioni, anche indirette, dalle quali discenda la possibilità di esercitare un influenza notevole sull impresa vigilata La Banca d Italia individua i casi in cui l autorizzazione è richiesta, tenendo conto che per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative dell impresa partecipata, senza averne il controllo, anche se la partecipazione attribuisce una percentuale di diritti di voto inferiore a quella presa in considerazione ai fini degli obblighi autorizzativi di cui all articolo 2. A questi fini la Banca d'italia considera, tra l altro, come indici di influenza notevole la circostanza che, a seguito dell acquisto o della variazione della partecipazione, il potenziale acquirente: possa essere rappresentato nell organo con funzione di gestione o nell organo con funzione di supervisione strategica dell impresa vigilata; disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni assembleari di natura strategica dell impresa vigilata 18

Partecipazioni nel settore finanziario Criteri per rilascio autorizzazioni Art. 11 Decreto n. 675 del 27 luglio 2011 del CICR Per il rilascio dell autorizzazione, la Banca d Italia verifica che ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell impresa vigilata, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, in base ai seguenti criteri: reputazione del potenziale acquirente, ivi compresi il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all articolo 25 del TUB, la correttezza e la competenza professionale dell acquirente, tenendo anche conto dell esperienza pregressa maturata nella gestione di partecipazioni ovvero nel settore finanziario il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che, in esito all acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca la solidità finanziaria del potenziale acquirente la capacità della banca di rispettare, a seguito dell acquisizione, le disposizioni che ne regolano l attività l idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l efficace esercizio della vigilanza 19

Partecipazioni nel settore finanziario e gruppo bancario Banca d Italia - Disposizioni di vigilanza «Gruppi bancari» Aggiornamento del 21 maggio 2014 La revisione trae origine dalle novità introdotte dalla direttiva 2013/36/UE relativa alla vigilanza prudenziale delle banche (CDR IV) e dalla direttiva 2011/89/UE che modifica la direttiva 1002/87/CE relative alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari (FICOD1)*, specie per quanto riguarda il trattamento delle società di partecipazione finanziaria mista Per il rilascio dell autorizzazione, la Banca d Italia tenendo anche conto delle linee guida e degli standard emanati a livello europeo verifica che ricorrano condizioni atte a garantire una gestione Le disposizioni di vigilanza sono state, inoltre, riviste in un ottica di rafforzamento della sana e prudente dell impresa vigilata, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità vigilanza sul gruppo bancario, tenendo conto dei più avanzati standard internazionali di finanziaria del progetto di acquisizione, in base ai seguenti criteri: vigilanza (Core Principles for Effective Banking Supervision del Comitato di Basilea), del degli orientamenti internazionali in materia di shadow banking, della recente evoluzione dei principi contabili internazionali * CRD IV: Capital Requirements Directive IV FICOD1: Financial Conglomerates Directive I 20

Partecipazioni nel settore finanziario Banca d Italia - Disposizioni di vigilanza «Gruppi bancari» Aggiornamento del 21 maggio 2014 Le direttive CRD IV e FICOD1 hanno modificato l ambito della vigilanza consolidata sulle banche per prevedere che tale vigilanza debba essere svolta anche sulle società di partecipazione finanziaria miste, ossia quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore bancario che nel settore assicurativo, si trovano a capo di un conglomerato finanziario identificato come tale dalle competenti autorità di vigilanza Si ricollegano a tali novità della legislazione comunitaria le modifiche alla disciplina del gruppo bancario, nella parte in cui: a) si prevede che possa assumere la qualifica di capogruppo una società di partecipazione finanziaria mista, come definita nel d.lgs. n. 142/2005 (decreto conglomerati); b) viene modificato il criterio della rilevanza determinante, tra le società del gruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale, allo scopo di uniformare le regole di individuazione del gruppo bancario e della relativa società capogruppo ai criteri armonizzati previsti dalla FICOD1. In particolare, la condizione di rilevanza determinante è presente quando l attivo di bilancio delle componenti finanziarie del gruppo è complessivamente pari o superiore al 40% del totale dell attivo di bilancio dell intero gruppo (incluse, quindi, le componenti non finanziarie) c) sempre per esigenze di armonizzazione con la disciplina dei conglomerati finanziari, il calcolo della rilevanza determinante è effettuato avendo riguardo all attivo di bilancio delle società controllate e delle società partecipate, limitatamente alla quota proporzionale della partecipazione detenuta 21

Partecipazioni nel settore finanziario Banca d Italia Disposizioni di vigilanza «Gruppi bancari» Aggiornamento del 21 maggio 2014 Esempio Mediolanum Relazione sulla gestione al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 22

Partecipazioni nel settore finanziario Banca d Italia - Disposizioni di vigilanza «Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari» Aggiornamento del 21 maggio 2014 L esperienza di vigilanza e l evoluzione degli standard internazionali di supervisione hanno messo in luce la necessità di rafforzare il quadro regolamentare dei controlli sulle acquisizioni di partecipazioni comportanti variazioni della composizione del gruppo Le disposizioni di vigilanza sono state integrate, tra le altre cose, in modo tale da: a. estendere a 90 giorni anteriori al perfezionamento dell operazione il termine della comunicazione preventiva delle acquisizioni del controllo in banche, in società finanziarie (ivi incluse le imprese di assicurazione) e in imprese strumentali b. chiarire che in tutti i casi di acquisizione del controllo (siano essi soggetti ad autorizzazione o a comunicazione preventiva), la Banca d Italia può negare l autorizzazione oppure condizionare o vietare l acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all acquisto, la dismissione delle partecipazioni qualora l operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario ( ) ovvero qualora la Banca d Italia rilevi l esistenza di ostacoli all esercizio della vigilanza su base consolidata, ivi inclusa l effettiva applicabilità delle misure correttive 23

Partecipazioni nel settore finanziario Nozione di controllo Banca d Italia - Disposizioni di vigilanza «Gruppi bancari» Aggiornamento 21 maggio 2014 Adeguamento della disciplina in relazione all evoluzione dei principi contabili internazionali in materia di consolidamento (IFRS 10) Un unico principio di consolidamento anche per le società di cartolarizzazione e le altre strutured entities potrebbe determinare una riduzione di queste ultime consolidate in bilancio, con conseguente rischio di estensione dell area dello shadow banking (es. cd veicoli autopilot) Poiché la novità contabile potrebbe influenzare il perimetro della vigilanza consolidata, per evitare effetti indesiderati su quest ultimo si introducono nelle disposizioni sulle società finanziarie del gruppo bancario indicazioni volte a precisare la portata della nozione di controllo valida a fini prudenziali (quella dell articolo 23 TUB), in modo da ricondurvi espressamente, indipendentemente dal trattamento contabile, anche i casi in cui un veicolo sia legato a un gruppo bancario da rapporti finanziari o organizzativi (es. clausole contrattuali e meccanismi statutari) tali da determinare, nella sostanza, l attribuzione in capo al gruppo: a) della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo b) del coordinamento della gestione della società c) di un maggior potere rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute 24

Agenda Il Il Gruppo bancario e e la la nozione di di controllo ai ai sensi del del TUB La partecipazione in un gruppo bancario: limiti ed autorizzazioni Le partecipazioni di un Gruppo bancario in fondi di private equity (investimenti diretti ed indiretti in equity) Il Gruppo nella normativa contabile internazionale: IFRS 10 Le entità d investimento e le strutture di private equity 25

Partecipazioni di un gruppo bancario in fondi di private equity Disposizioni di vigilanza per le banche Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione Limite generale L investimento in partecipazioni e in immobili deve essere contenuto entro l ammontare dei fondi propri a livello consolidato I limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in equity realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l impresa finale (es. fondi di private equity, veicoli societari ecc.) 26

Partecipazioni di un gruppo bancario in fondi di private equity Disposizioni di vigilanza per le banche Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari L acquisizione di partecipazioni è soggetta ad autorizzazione preventiva soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all esercizio della vigilanza consolidata La disciplina dei limiti prudenziali e delle autorizzazioni è completata dall indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella erogazione del credito. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal principio di proporzionalità, con riguardo alle diverse caratteristiche e strategie degli intermediari. 27

Partecipazioni di un gruppo bancario in fondi di private equity Disposizioni di vigilanza per le banche Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari Definizioni Partecipazione Possesso di azioni o quote nel capitale di un altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l attività del partecipante Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni nonché nelle altre ipotesi in cui l investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici,organizzativi,operativi, finanziari Partecipazione qualificata Da art. 4, par. 1 punto (36) CRR Partecipazione, diretta o indiretta, in un impresa che rappresenta almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l esercizio di un influenza notevole nella gestione di tale impresa 28

Partecipazioni di un gruppo bancario in fondi di private equity Controllo Disposizioni di vigilanza per le banche Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari Definizioni Ai sensi dell art. 23 TUB: i casi previsti dall art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell influenza dominante Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un attività economica Influenza notevole il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un impresa, senza averne il controllo L influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, oppure al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti indicati dalla normativa per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante 29

Partecipazioni di un gruppo bancario in fondi di private equity Disposizioni di vigilanza per le banche Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari Investimenti indiretti in equity Rientrano nell ambito di applicazione della presente disciplina anche altri investimenti comportanti sostanzialmente l assunzione di rischi di equity, pur se effettuati attraverso schermi societari o organismi collettivi interposti tra la banca e l impresa oggetto di investimento finale (cd. investimenti indiretti in equity) A tal fine sono presi in considerazione gli investimenti comportanti l assunzione di rischi di equity in imprese non finanziarie effettuati attraverso società o altri organismi non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario, quando la banca o il gruppo abbia la possibilità di esercitare il potere di controllare o influenzare le decisioni di tali società o organismi relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti. Detti investimenti sono assimilati a partecipazioni ai fini della disciplina Considerata l eterogeneità e la costante evoluzione di tali forme di investimento, la normativa di vigilanza indica criteri generali in base ai quali gli intermediari definiscono politiche interne di classificazione degli investimenti a fini di vigilanza 30

Partecipazioni di un gruppo bancario in fondi di private equity Definizioni Disposizioni di vigilanza per le banche Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari Investimenti indiretti in equity Organismo interposto Una società, un OICR o altro organismo che si interpone tra la banca o il gruppo bancario e l impresa oggetto dell investimento finale, quando non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario. Rientrano nella definizione: le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni, quando non siano qualificabili come imprese finanziarie ai sensi delle presenti disposizioni; i fondi comuni di investimento aperti e chiusi, anche nella forma di limited partnerships in cui la banca o una società del gruppo assume il ruolo di general partner (o altre strutture equivalenti); i veicoli societari istituiti al solo scopo di detenere una o più interessenze partecipative nell interesse della banca o del gruppo bancario Controllo La capacità di determinare le strategie finanziarie e operative dell organismo interposto anche congiuntamente con altri soggetti relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti; il potere di controllo sugli investimenti si presume in capo al soggetto che effettua l investimento maggioritario in termini assoluti (oltre il 50 per cento) o relativi (maggior singolo investitore) 31

Partecipazioni di un gruppo bancario in fondi di private equity Politiche aziendali Le scelte di classificazione dei singoli investimenti della specie operate dagli intermediari devono essere motivate alla luce delle politiche aziendali approvate La Banca d Italia può richiedere, ove occorra, un trattamento prudenziale diverso da quello autonomamente determinato dall intermediario I criteri di classificazione degli investimenti indiretti in equity, da porre a base delle politiche aziendali, devono far riferimento: alle relazioni che intercorrono tra la banca partecipante o il gruppo bancario e l organismo interposto; le relazioni rilevanti sono qualificate come controllo, influenza e indipendenza Per il rilascio dell autorizzazione, la Banca d Italia tenendo anche conto delle linee guida e degli standard alle finalità emanatidell investimento, a livello europeo con verifica particolare che ricorrano riguardo condizioni alla suaatte stabilità a garantire o temporaneità una gestione e sanaalla e prudente circostanza dell impresa che lo stesso vigilata, sia, valutando o meno, laeffettuato qualità del esclusivamente potenziale acquirente a fini di e trading, la solidità finanziaria alla luce delanche progetto della di acquisizione, presenza, oinmeno, base ai di seguenti significative criteri: restrizioni alla capacità della banca di valutare e liquidare l investimento alla diversificazione e liquidità dell investimento, ove si tratti di investimenti effettuati attraverso organismi indipendenti dalla banca. 32

Partecipazioni di un gruppo bancario in fondi di private equity Limiti di detenibilità Limiti quantitativi (generale, di concentrazione, complessivo) Full look through Qualora la banca o la capogruppo sia a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati attraverso l organismo interposto, in quanto sia in grado di identificare e controllare nel tempo gli investimenti sottostanti, i limiti sono riferiti ai singoli investimenti finali Partial look through Qualora la banca o la capogruppo sia in grado di identificare e controllare nel tempo solo una parte degli investimenti sottostanti lo schema, sono imputati nei limiti prudenziali gli investimentinotielaparterimanenteètrattata conformemente al structure based approach Structure based approach Qualora la banca o la capogruppo non sia a conoscenza degli effettivi investimenti ma possa ottenere con certezza ( ) le informazioni circa i limiti massimi dell investimento nelle diverse classi di attività, ivi compresi quelli riferiti alle imprese non finanziarie, si imputa nei limiti di concentrazione e complessivo un unica partecipazione non finanziaria per un importo pari al limite massimo di investimento in imprese non finanziarie consentito dalla disciplina propria dell organismo interposto Se nessuna delle tre precedenti condizioni si verifica, la somma degli investimenti effettutati è considerata come un unica partecipazione in un impresa non finanziaria (Unknown exposure) 33

Partecipazioni di un gruppo bancario in fondi di private equity NON sono assimilati a partecipazioni gli investimenti effettuati tramite organismi interposti indipendenti dalla banca, a condizione che detti investimenti siano: improntati a criteri di adeguata diversificazione del portafoglio; ai fini della presente disciplina, un portafoglio di investimenti partecipativi può ritenersi adeguatamente diversificato qualora nessuno degli investimenti che lo compongono superi la misura del 5 per cento del portafoglio medesimo e le imprese oggetto di investimento non siano tra loro connesse economicamente e giuridicamente sufficientemente liquidi, avendo riguardo all assenza di significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare rapidamente le posizioni e di valutare le stesse in modo attendibile Qualora i requisiti di diversificazione e liquidità degli investimenti non risultino verificati, l investimento è computato nei limiti quantitativi nei modi prima indicati 34

Agenda Il Gruppo bancario e la nozione di controllo ai sensi del TUB La partecipazione in un gruppo bancario: limiti ed autorizzazioni Le partecipazioni di un Gruppo bancario in fondi di private equity (investimenti diretti ed indiretti in equity) Il Gruppo nella normativa contabile internazionale: IFRS 10 Le entità d investimento e le strutture di private equity 35

Definizione di controllo evoluzione normativa Evoluzione del concetto di controllo Art. 2359 c.c. Dlgs 127/91 IAS 27/SIC 12 (fino al 2013) Art. 2359 c.c. Maggioranza dei diritti di voto in assemblea Influenza dominante in virtù: di voti sufficienti o di vincoli contrattuali Art. 26 DLgs 127/91 Influenza dominante in virtù di contratto o clausola statutaria Accordi con altri soci IAS 27 Potere di governare le decisioni sulle politiche finanziarie e operative di un entità Maggioranza diritti di voto Accordo con un altro investitore Statuto o contratto Potere di nomina/revoca maggioranza CdA Potere di indirizzo della maggioranza dei voti in CdA SIC 12 Rischi/benefici

Il concetto di controllo Evoluzione nei principi di consolidamento Nel maggio 2011 lo Iasb ha pubblicato tre nuovi principi: IFRS 10 Bilancio consolidato IFRS 11 Accordi a controllo congiunto IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità L Unione Europea, nell omologare IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12 dispone l entrata in vigore obbligatoria dei principi a partire al più tardi dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1 gennaio 2014 o in data successiva 37

IAS 27/SIC 12 e IFRS 10 Cosa è cambiato? IAS 27: Bilancio consolidato e separato SIC 12: Consolidamento delle SPEs IFRS 10: Bilancio consolidato Unico assessment Assessment continuo Definizione di controllo: «Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività» Due modelli di controllo: 1) IAS 27 Operating entities 2) SIC 12 SPEs Maggioranza rischi/benefici Definizione di controllo basata su 4 concetti fondamentali: Attività rilevanti Potere Risultati variabili Collegamento tra potere e ritorni economici Un unico modello di controllo per tutti i tipi di entità Potere di direzione delle attività delle «entità strutturate» 38

Tratti caratteristici della nuova nozione di controllo IFRS 10 vs IAS 27 Sostituzione approccio formale verso approccio sostanziale Rapporto di controllo nella prospettiva dell investimento (centralità del condizionamento dei ritorni, positivi e negativi) IFRS 10 vs art. 2359 c.c. e art. 26 Dlgs 127/91 Passaggio da una nozione di controllo basata sul possesso di diritti di voto ad una nozione di controllo di natura economica Accertamento del controllo tramite verifica del potere di condizionamento dell attività dell impresa e non più del potere di esercizio dei diritti sociali (analogia con disciplina direzione e coordinamento art. 2497 ss cc) Definizione di controllo basata su potere e non sulla titolarità dei diritti di voto, inteso come capacità di influenzare le attività rilevanti (non tutte le attività) 39

IFRS 10 Definizione di controllo Approccio basato su 4 step Definizione di Controllo: «Un investitore controlla un entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità» 1 2 3 4 Identificazione delle attività rilevanti Esistenza del potere sulla controllata Esposizione alla variabilità dei risultati raggiunti dalla controllata Potere di influenzare l attività della controllata (collegamento tra potere e ritorni economici) La nuova definizione di controllo, rispetto al passato, concentra maggiormente l attenzione sulla variabilità del rendimento a cui è soggetto l investitore e alla capacità che l investitore stesso ha di esercitare effettivamente il controllo 40

IFRS 10 Step 1: identificazione delle attività rilevanti Identificazione delle cosiddette «attività rilevanti», ovvero quelle in grado di influenzare significativamente i risultati della controllata Esempi di «attività rilevanti»: Selezionare, acquisire o vendere assets Gestire financial assets per tutta la vita utile (anche in caso di default) Determinare le strutture di finanziamento o ottenere finanziamenti Detenere diritti di liquidazione (come e quando realizzare cash flows) Approvare il budget operativo annuale 41

IFRS 10 Step 2: esistenza del potere sulla controllata Il potere sulla controllata si caratterizza per l esistenza di diritti che conferiscono alla controllante la capacità di svolgere azioni che influenzano la determinazione dei risultati della controllata Si basa su una capacità e prescinde dal suo effettivo esercizio Può esser limitato dalla legislazione, dai diritti di veto delle minoranze, da altri accordi contrattuali Si devono considerare i dirittidivotopotenziali(es. obbligazioni convertende, ma non convertibili) 42

IFRS 10 Step 3: esposizione ai risultati raggiunti dalla controllata La controllante è esposta alla variabilità dei risultati della controllata ed ha allo stesso tempo la capacità di influenzare i risultati stessi I risultati variabili (positivi o negativi) sono quelli non fissi e che potenzialmente possono variare sulla base delle performance della partecipata Possono includere i dividendi, gli interessi, le commissioni per servizi, le variazioni di fair value di una attività, l esposizione ad un rischio di credito o di liquidità, benefici fiscali, economie di scala, risparmio di costi, etc La variabilità è apprezzata sulla base della sostanza più che sulla forma legale 43

IFRS 10 Step 4: potere di influenzare le attività della controllata L IFRS 10 introduce la relazione tra potere e risultati della controllata: un investitore controlla un entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere su tali rendimenti. La novità introdotta dall IFRS 10 riguarda le decisioni rilevanti, cioè quelle azioni che l investitore è in grado di mettere in atto per influire sui risultati della controllata. 44

IFRS 10 Entità strutturate Una delle aree di maggiore complessità riguarda le disposizioni per le"entità strutturate. Ai sensi del SIC 12, queste sarebbero state denominate società veicolo IFRS 10 le definisce come entità che sono state progettate in modo che il diritto di voto o altri diritti simili non siano il fattore dominante nel determinare il controllo Tipologie di entità strutturate: Veicolidicartolarizzazione Asset backed financings 45

Interazione IFRS 12, IFRS 11, IFRS 10

Agenda Il Il Gruppo bancario e e la la nozione di di controllo ai ai sensi del del TUB La partecipazione in un gruppo bancario: limiti ed autorizzazioni Le partecipazioni di un Gruppo bancario in fondi di private equity (investimenti diretti ed indiretti in equity) Il Gruppo nella normativa contabile internazionale: IFRS 10 Le entità d investimento e le strutture di private equity 47

Il concetto di entità d investimento Con il Regolamento (UE) n. 1174/2013 del 20 novembre 2013 della Commissione, è stato definito nei principi contabili internazionali il concetto di entità d investimento e sono state individuate le eccezioni al consolidato previste dall Ifrs 10 di alcune controllate di una entità d investimento Entità di investimenti, IFRS 10, paragrafo 27 e Appendice A Un entità che: a) ottiene fondi da uno o più investitori al fine di fornire loro servizi di gestione degli investimenti b) si impegna nei confronti dei propri investitori a perseguire la finalità commerciale di investire i fondi esclusivamente per ottenere rendimenti dalla rivalutazione del capitale, dai proventi dell investimento o da entrambi e c) calcola e valuta i rendimenti della quasi totalità degli investimenti in base al fair value

Il concetto di entità d investimento Si tratta di un entità di investimento di cui alla definizione del 27 IFRS 10? Occorre valutare se possiede le caratteristiche tipiche di una entità d investimento: 1 2 3 4 ha più di un investimento ha più di un investitore ha investitori che non sono parti correlate della entità ha interessenze partecipative in forma di capitale o interessenze similari L assenza di una qualsiasi di tali caratteristiche tipiche non comporta necessariamente che l'entità non possa essere classificata come una entità d investimento Se non possiede tutte le suddette caratteristiche tipiche deve fornire le informazioni integrative aggiuntive richieste dal 9A dell IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità 49

Il concetto di entità d investimento Caratteristiche tipiche di un entità di investimento 1 ha più di un investimento Il fatto di possedere un unico investimento non impedisce necessariamente a un'entità di soddisfare la definizione di entità d investimento Per esempio, un entità d investimento può detenere soltanto un unico investimento nel caso in cui l entità: 1) sia nella fase di avvio 2) non abbia ancora effettuato altri investimenti in sostituzione di quelli dismessi 3) è stata costituita per raccogliere fondi di più investitori per investire in un unico investimento qualora tale investimento non sia ottenibile da un singolo investitore 50

Il concetto di entità d investimento Caratteristiche tipiche di un entità di investimento 2 ha più di un investitore Una entità di investimento ha di norma diversi investitori che mettono in comune i propri fondi per accedere ai servizi di gestione degli investimenti e alle opportunità di investimento a cui non potrebbero accedere singolarmente. Il fatto di avere diversi investitori renderebbe meno probabile che l'entità, o gli altri membri del gruppo di cui fa parte l'entità, ottenga benefici diversi dalla rivalutazione del capitale o dai proventi degli investimenti In alternativa, un entità d investimento può essere costituita da un unico investitore, oppure per un unico investitore, che rappresenta o supporta gli interessi di un gruppo più ampio di investitori Può accadere che l entità abbia temporaneamente un unico investitore, quando per esempio: a) sia nella fase iniziale di offerta al pubblico b) non ha ancora individuato investitori adeguati per sostituire le interessenze partecipative riscattate c) è in fase di liquidazione 51

Il concetto di entità d investimento Caratteristiche tipiche di un entità di investimento 3 ha investitori che non sono parti correlate della entità Solitamente un entità di investimento ha diversi investitori che non sono parti correlate dell entità o di altri membri del gruppo di cui fa parte l entità. Il fatto di avere investitori che non sono parti correlate dell entità rende meno probabile che l'entità, o altri membri del gruppo di cui fa parte l'entità, ottengano benefici diversi dalla rivalutazione del capitale o dai proventi degli investimenti Tuttavia, un entità può comunque essere considerata come un entità d investimento anche se i suoi investitori sono correlati all entità. Per esempio, un entità d investimento può costituire un fondo parallelo distinto per un gruppo di propri dipendenti (come i dipendenti con responsabilità strategiche) o altri investitori che sono parti correlate, che replica gli investimenti del principale fondo di investimento dell'entità. Detto fondo parallelo può qualificarsi come un'entità d investimento anche se tutti i suoi investitori sono parti correlate Nell Appendice B (Guida operativa) dell IFRS 10 sono anche riportati utili esempi (13-16) finalizzati a consentire un accurata valutazione di elementi e circostanze che possono determinare l eventuale controllo del fondo da parte del c.d. gestore del fondo. 52

Il concetto di entità d investimento Caratteristiche tipiche di un entità di investimento 4 interessenze partecipative in forma di capitale o interessenze similari Un entità di investimento è solitamente un entità giuridica distinta, anche se non è tenuta ad esserlo. Le interessenze partecipative in un entità d investimento sono tipicamente sotto forma di capitale o di altre interessenze similari (per esempio, interessenze di partenariato), alle quali vengono attribuite quote proporzionali dell attivo netto dell entità d investimento. Tuttavia, il fatto di avere diverse classi di investitori, alcuni dei quali hanno diritti solo su investimenti o gruppi di investimenti specifici, oppure hanno quote proporzionali diverse dell attivo netto, non preclude a un entità di essere un'entità d investimento Inoltre, un entità che abbia interessenze partecipative significative sotto forma di strumenti di debito che, in base ad altri IFRS applicabili, non soddisfano la definizione di capitale, può comunque qualificarsi come entità d investimento, a condizione che i detentori degli strumenti di debito siano esposti a rendimenti variabili derivanti dalle variazioni del fair value dell'attivo netto dell'entità 53

Il concetto di entità d investimento Nel determinare se ci si trova in presenza di una entità d investimento, l entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze, inclusi il proprio scopo e la propria struttura Finalità commerciale, IFRS 10, Appendice B a) la finalità commerciale richiesta è quella di investire i fondi ai fini della rivalutazione delcapitale,deiproventidegliinvestimentiodientrambi. Indicazioni utili al riguardo si possono rinvenire nei documenti di offerta e nel modo in cui si presenta verso i terzi. Al contrario, non risulta conforme all attività prevista da un entità d investimento quella di un investitore che intende sviluppare, produrre o commercializzare congiuntamente prodotti con le proprie partecipate b) un entità d investimento può offrire servizi collegati alle attività di investimento (per esempio, servizi di consulenza agli investimenti, gestione degli investimenti, assistenza agli investimenti e servizi amministrativi) a terzi, oltre che ai propri investitori, direttamente o attraverso una controllata; ciò vale anche se tali attività sono rilevanti per l'entità 54

Il concetto di entità d investimento Strategie di dismissione, IFRS 10, Appendice B a) anche i programmi di investimento di una entità forniscono indicazioni sulla finalità commerciale. Una caratteristica che contraddistingue una entità d investimento dalle altre entità è data dal fatto che un entità d investimento non programma di detenere i propri investimenti per un periodo indeterminato; li detiene per un periodo limitato. una entità d investimento dovrà avere una strategia di dismissione che documenti come l'entità programma di realizzare la rivalutazione del capitale della quasi totalità delle proprie partecipazioni di capitale e i propri investimenti in attività non finanziarie. L entità non è tenuta a documentare strategie di dismissione specifiche per ciascun investimento, ma deve individuare potenziali strategie di dismissione diversea seconda dellevarietipologie di investimento o dei vari portafogli d investimento, inclusa la definizione di un arco temporale realistico per dismettere i propri investimenti b) Le strategie di dismissione possono variare per tipologia di investimento. Per gli investimenti in titoli di private equity, esempi di strategie di dismissione includono l offerta pubblica iniziale, il collocamento privato, la cessione dell azienda, la distribuzione (agli investitori) delle interessenze partecipative e la dismissione di attività 55