QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO



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Prof. Avv. Michele Sesta Ordinario nell' Università di Bologna Avvocato in Bologna www.studiosesta.it sesta@studiosesta.it Scuola Superiore di Studi Giuridici Bologna 6 aprile 2013 QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

A) IL TESTAMENTO OLOGRAFO Forma (art. 602 c.c.): «1. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. 2. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. 3. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento».

Pubblicazione (art. 620 c.c.): «1. Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. 2. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

3. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

4. Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario. 5. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione. 6. Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale».

Nullità e annullabilità (art. 606 c.c.): «1. Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvere manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. 2. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie».

B) LA CONTESTAZIONE DELL'AUTENTICITA' DEL TESTAMENTO OLOGRAFO 1. L'impugnazione per falsità si risolve in una quaestio nullitatis, ex art. 606 co. I, c.p.c. (Nullità del testamento per difetto di forma): «Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo»

2. Onere della prova - Cass. 12 aprile 2005, n. 7475: «Nell'ipotesi di conflitto tra l'erede legittimo che disconosca l'autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l'onere di proposizione dell'istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, spetta all'erede legittimo ( ) Sulla ripartizione dell'onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale delle parti»

CRITICA a. art. 2697 c.c. (Onere della prova): «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda»;

b. art. 457 co. II c.c. (Delazione dell'eredità): «Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria» Pertanto, l'esistenza del testamento prova il fatto costitutivo della fattispecie successoria testamentaria, che esclude quella legale. Chi si afferma successore ex lege contro un erede testamentario che ha prodotto il testamento deve esercitare un'azione di accertamento negativo, con onere di provare la nullità del testamento.

ne consegue: L'onere della prova grava su colui il quale contesta la validità del testamento olografo, nell'ambito di un'azione di accertamento negativo della provenienza del testamento medesimo (Cass. 1545/51 in Foro it., 1951, I, 855)

C) NATURA E VALORE PROBATORIO DEL TESTAMENTO OLOGRAFO 1. Il testamento olografo, pur collocandosi nel genus delle scritture private, gode di una peculiare disciplina legale:

a. art. 620 co. VI c.c. (Pubblicazione del testamento olografo): «Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione», ne consegue che: Con la pubblicazione, si ha l'immediata produzione di effetti nella sfera giuridica dei terzi: l'efficacia devolutiva non è subordinata all'accertamento dell'autenticità del testamento olografo. Al contrario, per le scritture private in genere, l'art. 2657 c.c., ai fini della trascrizione, richiede l'autenticazione ovvero l'accertamento giudiziale della sottoscrizione.

b. La sottoscrizione del testamento olografo non è finalizzata solo a renderlo riferibile con certezza al testatore, bensì ad assicurare «l'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo» (App. Roma, 24 aprile 2012, n. 2184, in Guida al dir., 2012, 27, 61).

2. «Il testamento ha valenza di autentica prova legale, che solo può essere distrutta dalla QUERELA DI FALSO» (Satta, Commentario al c.p.c., Milano, 1960, 194): uso di a. Rilievo penalistico della falsificazione del testamento olografo: I. art. 491 co. II c.p.: applicazione al testamento olografo della sanzione di atto pubblico falso; II. art. 493 bis c.c.: perseguibilità d'ufficio dei reati di falso, uso di atto falso, soppressione, distruzione e occultamento relativamente al testamento olografo

b. Incompatibilità del procedimento di disconoscimento ex artt. 214 e ss. c.p.c. rispetto alla natura del testamento olografo: I. è volto a disconoscere la scrittura proveniente da colui contro il quale è prodotta, mentre il testamento olografo, indipendentemente da chi lo ha prodotto in giudizio, va considerato quale scrittura privata proveniente da un terzo (cfr. artt. 214 e 220 co II c.p.c.) II. chi contesta il testamento non è erede (ai sensi dell'art. 214 co. II c.p.c.), sino a che non dimostri la falsità

LA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE I. Cass. S.U., 23 giugno 2010, n. 15169: «Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costi- tuiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, con- tribuire a fondare il convincimento del giudice unita- mente agli altri dati probatori acquisiti al processo.

Nell'ambito delle scritture private deve riervarsi diverso trattamento a quelle la cui natura le connota di una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la QUERELA DI FALSO onde contestarne l'autenticità ( ) come ad esempio nel caso del testamento olografo (v. Cass. 30.10.2003, n. 16362)»

II. contra Cass. Civ. Sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28637: «Poiché il testamento olografo è un documento che non perde la sua natura di scrittura privata per il fatto che deve rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge (art. 602 c.c.) e che deriva la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale la scrittura è prodotta,...

quest'ultimo, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti globalmente l'intera scheda testamentaria, deve proporre l'azione di disconoscimento, che pone a carico della controparte di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e che proviene, invece, effettivamente dal suo autore apparente». III. La stessa Sezione II ha però poi riaffermato l'orientamento delle S.U., con la sent. 8272/12.

SUL PIANO PRATICO La soluzione di Cass. 15169/10 è preferibile poiché, in caso contrario, l'erede testamentario sarebbe gravato dall'onere di dare la prova positiva dell'autenticità del testamento e anche di reperire scritture manoscritte riconosciute ovvero accertate; mentre chi contesta l'autenticità del testamento, oltre al rimedio della querela di falso in sede civile, può agire anche in sede penale, ove il giudice può liberamente valutare i risultati delle indagini, senza incontrare i limiti di accertamento di quelle civili.

Il giudicato penale vale in sede civile, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., «Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale ( )» quando nel giudizio civile «si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa»

IN CONCLUSIONE L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2010 pare il più idoneo a dare compiuta attuazione al principio generale della ripartizione dell'onere probatorio, nonché il più aderente alla natura sostanziale e processuale del testamento olografo, preservando l'affidabilità della forma testamentaria olografa (la più diffusa), in accordo con il principio della prevalenza della volontà testamentaria.