N. R.G /2015. Pagina 1 di 6

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N. R.G. 16217/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvia Albano ha pronunciato la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 bis c.p.c. nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 16217/2015 promossa da:.., nato in MALI, il 01/01/1991 (C.F. GRYRNA91A01Z329P), rappresentato e difeso dall Avv. SILIANA LAURENTI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA RUGGERO DI SICILIA 1, ROMA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA - resistente contumace - e con l intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato l 11 marzo 2015.., cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento emesso il 15 dicembre 2014 e notificato il 25 febbraio 2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale. Il Ministero dell Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria. Innanzi alla commissione aveva dichiarato che era fuggito dal paese a causa dei problemi avuti con una famigli di etnia barraggi per la proprietà di un terreno; che i membri della famiglia rivale avevano ucciso i suoi tre fratelli ed uno zio; che avevano tentato di uccidere anche lui e lo avrebbero senz altro ucciso se fosse tornato. Il richiedente proviene dal sud del paese e la vicenda narrata attiene ad una faida familiare che potrebbe trovare adeguata protezione da parte delle forze dell ordine ed, in ogni caso, permangono i dubbi di credibilità già evidenziati dalla Commissione. Quanto alla situazione del Paese di origine, con il comunicato del gennaio 2014 (intitolato POSIZIONE UNHCR SUI RIMPATRI IN MALI AGGIORNAMEN- TO I) l UNHCR da atto del sostanziale miglioramento della situazione generale del paese evidenziando quanto segue: Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il Movimento nazionale di liberazione dell Azawad (MNLA) e l Alto Consiglio per la liberazione dell Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della situazione in Mali è stata accolta come un importante progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo ; b) Le elezioni presidenziali del Mali tenutesi il 28 luglio ed il successivo Pagina 1 di 6

ballottaggio del giorno 11 agosto 2013 (nell ambito dei quali l UNHCR ha garantito supporto ai rifugiati maliani nell esprimere il proprio voto pur trovandosi fuori dal Paese) sono stati generalmente considerati come eventi positivi e come un utile tassello del processo di riconciliazione e normalizzazione. Le elezioni legislative, svoltesi in due turni a novembre ed a dicembre 2013, hanno ulteriormente consolidato questo trend ; c) Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti. Il ritorno di rifugiati, così come di persone internamente sfollate, sta avvenendo principalmente verso aree delle regioni di Timbuktu e Gao ; Tuttavia bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. milizie di autodifesa, costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone. ; La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l applicazione della legge è operativo in quest area ; Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale). Non si rinvengono nei siti di specifica attendibilità notizie in ordine ad un deterioramento nel corso del 2014 delle condizioni del sud paese sotto il profilo dell esplodere di situazioni di violenza riconducibili al concetto di conflitto locale o internazionale, e, in particolare, la zona di provenienza del richiedente è espressamente considerata estranea alle zone di maggiore tensione. La protezione sussidiaria è correlata all allegazione e dimostrazione di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, mentre le notizie riportate dalla difesa del ricorrente si limitano a riferire di situazioni di instabilità e di limitati episodi di violenza localizzata, ma non eviden- Pagina 2 di 6

ziano scontri tra fazioni opposte, di portata significativa, e soprattutto non si lamentano vittime civili, se non stranieri. Considerato che la situazione nel sud del paese non appare ancora del tutto stabilizzata (come si ricava anche dal sito viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri), la concessione della protezione umanitaria appare adeguata alle esigenze di tutela del richiedente, anche considerato che il ricorrente proviene dalla regione di Kayes nella parte meridionale del Paese. In particolare, in tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore (Cass. Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011). Al ricorrente deve, pertanto, essere concessa la protezione umanitaria. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale, visto l art.702 bis c.p.c, così dispone: riconosce a ARUNA GARY il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 26/10/2015 IL GIUDICE Silvia Albano N. R.G. 16217/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvia Albano ha pronunciato la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 bis c.p.c. nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 16217/2015 promossa da: GARY ARUNA, nato in MALI, il 01/01/1991 (C.F. GRYRNA91A01Z329P), rappresentato e difeso dall Avv. SILIANA LAURENTI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA RUGGERO DI SICILIA 1, ROMA; - ricorrente - Pagina 3 di 6

contro MINISTERO DELL INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA - resistente contumace - e con l intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato l 11 marzo 2015 ARUNA GARY, cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento emesso il 15 dicembre 2014 e notificato il 25 febbraio 2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale. Il Ministero dell Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria. Innanzi alla commissione aveva dichiarato che era fuggito dal paese a causa dei problemi avuti con una famigli di etnia barraggi per la proprietà di un terreno; che i membri della famiglia rivale avevano ucciso i suoi tre fratelli ed uno zio; che avevano tentato di uccidere anche lui e lo avrebbero senz altro ucciso se fosse tornato. Il richiedente proviene dal sud del paese e la vicenda narrata attiene ad una faida familiare che potrebbe trovare adeguata protezione da parte delle forze dell ordine ed, in ogni caso, permangono i dubbi di credibilità già evidenziati dalla Commissione. Quanto alla situazione del Paese di origine, con il comunicato del gennaio 2014 (intitolato POSIZIONE UNHCR SUI RIMPATRI IN MALI AGGIORNAMEN- TO I) l UNHCR da atto del sostanziale miglioramento della situazione generale del paese evidenziando quanto segue: Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il Movimento nazionale di liberazione dell Azawad (MNLA) e l Alto Consiglio per la liberazione dell Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della situazione in Mali è stata accolta come un importante progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo ; b) Le elezioni presidenziali del Mali tenutesi il 28 luglio ed il successivo ballottaggio del giorno 11 agosto 2013 (nell ambito dei quali l UNHCR ha garantito supporto ai rifugiati maliani nell esprimere il proprio voto pur trovandosi fuori dal Paese) sono stati generalmente considerati come eventi positivi e come un utile tassello del processo di riconciliazione e normalizzazione. Le elezioni legislative, svoltesi in due turni a novembre ed a dicembre 2013, hanno ulteriormente consolidato questo trend ; c) Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti. Il ritorno di rifugiati, così come di persone internamente sfollate, sta avvenendo principalmente verso aree delle regioni di Timbuktu e Gao ; Tuttavia bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. mi- Pagina 4 di 6

lizie di autodifesa, costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone. ; La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l applicazione della legge è operativo in quest area ; Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale). Non si rinvengono nei siti di specifica attendibilità notizie in ordine ad un deterioramento nel corso del 2014 delle condizioni del sud paese sotto il profilo dell esplodere di situazioni di violenza riconducibili al concetto di conflitto locale o internazionale, e, in particolare, la zona di provenienza del richiedente è espressamente considerata estranea alle zone di maggiore tensione. La protezione sussidiaria è correlata all allegazione e dimostrazione di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, mentre le notizie riportate dalla difesa del ricorrente si limitano a riferire di situazioni di instabilità e di limitati episodi di violenza localizzata, ma non evidenziano scontri tra fazioni opposte, di portata significativa, e soprattutto non si lamentano vittime civili, se non stranieri. Considerato che la situazione nel sud del paese non appare ancora del tutto stabilizzata (come si ricava anche dal sito viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri), la concessione della protezione umanitaria appare adeguata alle esigenze di tutela del richiedente, anche considerato che il ricorrente proviene dalla regione di Kayes nella parte meridionale del Paese. In particolare, in tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si Pagina 5 di 6

configura come doveroso da parte del Questore (Cass. Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011). Al ricorrente deve, pertanto, essere concessa la protezione umanitaria. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale, visto l art.702 bis c.p.c, così dispone: riconosce a ARUNA GARY il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 26/10/2015 IL GIUDICE Silvia Albano Pagina 6 di 6