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Transcript:

Acque interne, mare territoriale; zona contigua; Diritto di passaggio inoffensivo e di passaggio in transito Zona economica esclusiva; piattaforma continentale; alto mare Lo spazio aereo Prof. ssa Elisabetta Rosafio egrosafio@unite.it

Codificazione del diritto del mare Fino al XX Secolo il diritto del mare è soprattutto un diritto consuetudinario.

PRIMA CONFERENZA SUL DIRITTO DEL MARE Ginevra nel 1958 86 Stati adozione di 4 testi convenzionali: Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua Convenzione sull alto mare Convenzione sulla piattaforma continentale Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell alto mare.

SECONDA CONFERENZA SUL DIRITTO DEL MARE GINEVRA DEL 1960 (su ampiezza mare territoriale e pesca)

III Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, Giamaica) 1982 apertura alla firma della: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 10 dicembre 1982 «UNCLOS» [United Nations Convention on the Law Of the Sea] Contiene 320 articoli e 9 allegati entrata in vigore a livello internazionale il 16 novembre 1994 L'Italia ha ratificato la convenzione ai sensi della legge del 2 dicembre 1994, n. 689

SPAZI ASSOGGETTATI ALLA SOVRANITÀ DELLO STATO COSTIERO Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982

dodici miglia dalla linea di base la linea tracciata tra i due punti estremi di un seno, di una baia o di un golfo, la cui distanza fra loro non ecceda le 24 miglia marine v. art. 2 c. nav.

Art. 2 c. nav. Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine. È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali (2).

Acque fra costa e la linea di base Non sussiste un diritto generalizzato degli Stati terzi alla navigazione nelle acque interne

Art. 47 UNCLOS «Uno Stato-arcipelago può tracciare linee di base arcipelagiche diritte che congiungano i punti estremi delle isole più esterne e delle scogliere affioranti dell arcipelago,a condizione che tali linee di base racchiudano le isole principali e definiscano una zona in cui il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre, ivi inclusi gli atolli, sia compreso tra 1:1 e 9:1» sovranità non completa Art 51 UNCLOS «gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono diritti di pesca tradizionale e altre attività legittime esercitate dagli Stati limitrofi, in certe zone che ricadono all interno delle loro acque arcipelagiche»

fascia di mare «contigua» alle acque territoriali La zona contigua deve essere proclamata L Italia non la ha proclamata lo Stato costiero può esercitare i controlli necessari per la prevenzione e la repressione delle violazioni alle leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o d immigrazione vigenti sul suo territorio o nelle sue acque territoriali. e Anche se l art. 12, comma 9 bis, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall art. 11, comma 1, della l. 30 luglio 2002, n. 189 «Estende alla Zona Contigua l ambito di esplicazione dei poteri di polizia esercitati ai fini del contrasto all immigrazione clandestina» Non può estendersi oltre le 24 miglia marine

Articolo 77 UNCLOS Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base «1. Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali. 2. I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse, nessun altro può intraprendere tali attività senza il suo espresso consenso. 3. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono dall occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione. 4. Le risorse naturali indicate nella presente parte consistono nelle risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo come pure negli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie, cioè organismi che, allo stadio adulto, sono immobili sul fondo o sotto il fondo, oppure sono incapaci di spostarsi se non restando in continuo contatto fisico con il fondo marino o con il suo sottosuolo»

Articolo 78 UNCLOS Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati «1. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti. 2. L esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e libertà di altri Stati, sanciti della presente convenzione» Articolo 81 UNCLOS Perforazioni nella piattaforma continentale «Lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di autorizzare e regolamentare le perforazioni nella piattaforma continentale, qualunque sia il loro scopo»

la sovranità dello Stato costiero è finalizzata all esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi o non viventi estensione non può eccedere le 200 miglia nautiche dalla linea di base

area non soggetta alla sovranità di alcuno Stato (ma non è uno spazio sine lege )

Zona di protezione ecologica Legge 8 febbraio 2006 n. 61 di istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale Nelle zone di protezione ecologica l'italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dalla Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. Nelle zone di protezione ecologica si applicano le norme del diritto italiano, del diritto dell'unione europea anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera. Non si applica la normativa sulle attività di pesca.

Il diritto di passaggio inoffensivo Nelle acque territoriali viene riconosciuto alle navi battenti bandiera estera sia il diritto di passaggio inoffensivo [art. 17 UNCLOS] Spetta anche alle navi da guerra Deve essere esercitato in modo tale da non arrecare turbamento della pace, dell ordine pubblico e della sicurezza dello Stato costiero (art. 19 UNCLOS). È ammesso nella zona contigua, nell area della piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. deve essere esercitato nel rispetto dei diritti dello Stato costiero e delle attività, diverse dalla navigazione, svolte in tali aree. Non è riconosciuto nelle acque interne

Libertà di navigazione Spetta alle navi di tutti gli Stati, compresi quelli che non hanno sbocco al mare (land-locked States) [UNCLOS, art. 90] Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono legittimate a battere la bandiera [UNCLOS, art. 91, 1] La fissazione delle condizioni per la concessione della nazionalità è rimessa allo Stato della bandiera [UNCLOS, art. 91, 1] Fra Stato della bandiera e nave deve sussistere un genuine link [UNCLOS, art. 91, 1]

Article 38 UNCLOS Right of transit passage Si esercita negli stretti internazionali Non è sospendibile Deve essere continuo

LE NAVI DEVONO BATTERE LA BANDIERA DI UN SOLO STATO ( no doppia nazionalità!!) IN ALTO MARE LE NAVI SONO SOTTOPOSTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO DI BANDIERA PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ IN ALTO MARE

È affermata in alto mare (UNCLOS, art. 92, 1) salvo eccezioni. «Ships shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional cases expressly provided for in international treaties or in this Convention, shall be subject to its exclusive jurisdiction on the high seas»

Eccezioni «tradizionali» Pirateria (art. 100 ss. UNCLOS) Trasporto di schiavi (art. 99 UNCLOS)

PRESUPPONE LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DELLO STATO COSTIERO Deve iniziare in: Acque interne Acque arcipelagiche per poter continuare al di fuori, deve essere mantenuto contatto utile (hot pursuit) Mare territoriale Zona contigua

GLI SPAZI RILEVANTI PER LA NAVIGAZIONE AEREA AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOVRANITÀ STATALE SULLO SPAZIO AEREO. Art. 1 della Convenzione di Chicago del 1944 Art. 3 cod. nav Art. 1 della Convenzione di Parigi del 13 ottobre 1919 Art1 della Convenzione ibero-americana di Madrid del 20 febbraio 1928,

Convenzione di Chicago del 1944 Art. 1 Sovranità Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la sovranità piena ed esclusiva sullo spazio aereo al disopra del suo territorio. Convenzione di Parigi del 1919 Art 1. The High Contracting Parties recognise that every Power has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory. For the purpose of the present Convention, the territory of a State shall be understood as including the national territory, both that of the mother country and of the colonies, and the territorial waters adjacent thereto. Codice della navigazione Art. 3 Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato «È soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale»

In Italia Aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari,di dogana e di polizia Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia possono sorvolare il territorio dello Stato a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito dalla normativa europea o da convenzioni internazionali non possono sorvolare il territorio dello Stato senza speciale autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa (art. 794 C. nav.) L ENAC può dare autorizzazioni temporanee.

di ordine pubblico l'enac può vietare (anche ad aeromobili nazionali) il sorvolo di alcune zone del territorio per motivi di sicurezza o, su richiesta dalla competente amministrazione per motivi militari di sicurezza

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può: vietare il sorvolo di tutto il territorio della Repubblica per eccezionali motivi di interesse pubblico art. 793 Cod. nav.)

art. 9 Conv. Chicago 1944 alla lettera a) «Ogni Stato contraente può, per motivi di necessità militari o di sicurezza pubblica, limitare o proibire uniformemente per gli aeromobili di altri Stati il sorvolo di certe aree del proprio territorio, purché a tale riguardo nessuna distinzione sia fatta fra gli aeromobili dello Stato del cui territorio si tratta, impiegati in servizi aerei internazionali registrati, e gli aeromobili degli altri Stati contraenti similmente impiegati [...]» alla lettera b) «Ogni Stato contraente si riserva inoltre il diritto, in circostanze eccezionali o durante un periodo di emergenza, oppure nell interesse della sicurezza pubblica, e con effetto immediato, di limitare o proibire temporaneamente il sorvolo in tutto o in parte del proprio territorio, alle condizioni che tale limitazione e proibizione si applichi senza distinzione di nazionalità agli aeromobili di tutti gli altri Stati».

Convenzione di Chicago del 1944 aeromobili impiegati in servizi aerei internazionali registrati aeromobili non impiegati in servizi internazionali registrati hanno bisogno di una speciale autorizzazione Il sorvolo e l atterraggio per scopi non commerciali sul territorio degli altri Stati contraenti possono effettuarsi senza la necessità di un autorizzazione preventiva Il diritto di sorvolo e quello di atterraggio per scopi non commerciali rappresentano le così dette prime due libertà dell aria c.d. libertà «tecniche» art. 5 Conv. Chicago che si contrappongono alle c.d. libertà commerciali.

Le libertà commerciali hanno ad oggetto il trasferimento di persone, posta e merci da un Paese ad un altro. - sbarcare, nel territorio di uno Stato contraente, passeggeri, posta e merci imbarcati sul territorio dello Stato di cui l aeromobile possiede la nazionalità - imbarcare, sul territorio dello Stato contraente, passeggeri, posta e merci destinati al territorio dello Stato di cui l aeromobile possiede la nazionalità - imbarcare, sul territorio di uno Stato contraente, passeggeri, posta e merci destinati al territorio di qualsiasi Stato terzo assieme al diritto di sbarcate, sul territorio dello Stato contraente, passeggeri, posta e merci, provenienti dal territorio di qualsiasi Stato terzo Riconosciute dalla Conv. di Chicago agli aeromobili degli Stati contraenti in occasione di voli non regolari ( art. 5 comma 2) nei limiti dell art. 7 della stessa Convenzione

Accordo sul trasporto Chicago 1944 Prevede le cinque libertà dell aria estendendo le cd. libertà commerciali ai servizi aerei regolari internazionali Accordo sul transito Chicago 1944 Prevede lo scambio esclusivamente su base multilaterale delle c.d. libertà tecniche estendendole anche ai servizi regolari Mai entrato in vigore Ha avuto ampia diffusione

la disciplina internazionale sui servizi aerei di linea si fonda sul principio sancito dall art. 6 della Convenzione di Chicago «nessun servizio aereo internazionale registrato potrà essere esercitato al di sopra o entro il territorio di uno Stato contraente, se non col permesso speciale od altra autorizzazione di tale Stato, e con l osservanza delle condizioni poste da tale permesso od autorizzazione»