COMUNE DI OCCHIOBELLO Provincia di Rovigo

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COMUNE DI OCCHIOBELLO Provincia di Rovigo REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMPETENZE E PROCEDURE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2010

Indice generale TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE...pag. 1 Art.1 - Finalità del Regolamento Norme di base...pag. 1 Art. 2 Competenze... pag. 1 Art. 3 - Diritti di terzi... pag. 1 Art. 4 - Durata dei titoli autorizzativi...pag. 1 Art. 5 Rispetto degli altri Regolamenti Comunali...pag. 1 Art. 6 - Attività di controllo ed ispezione...pag. 2 Art. 7 - Sanzioni e procedure...pag. 2 TITOLO II - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN PUBBLICI ESERCIZI...pag. 2 Art. 8 Ambito di applicazione e definizioni...pag. 2 Art. 9 - Ufficio competente a ricevere le domande...pag. 2 Art. 10 - Domande per il rilascio di autorizzazioni alla...pag. 2 Art. 11 - Domande di nuove aperture...pag. 3 Art. 12 - Accertamento dei requisiti soggettivi Richiesta dei pareri...pag. 4 Art. 13 - Rilascio o diniego dei titoli autorizzativi Divieto di prosecuzione attività...pag. 4 Art. 14 Inizio attività... pag. 4 Art. 15 Trasferimento di sede... pag. 4 Art. 16 - Ampliamento degli esercizi...pag. 5 Art. 17 Subingresso nell attività...pag. 5 Art. 18 Delega dell attività... pag. 5 Art. 19 Revoca della autorizzazione...pag. 6 Art. 20 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione...pag. 6 Art. 21 Attività stagionale...pag. 7 Art. 22 Autorizzazioni temporanee...pag. 7 Art. 23 Disciplina degli orari Chiusure temporanee...pag. 8 Art. 24 Programmi di apertura per turni...pag. 9 Art. 25 - Aree esterne riservate alla somministrazione...pag. 9 Art. 26 - Attività accessorie...pag. 9 Art. 27 Detenzione di apparecchi televisivi o simili in apposite sale...pag. 9 Art. 28 Esposizione delle autorizzazioni Pubblicità dei prezzi...pag. 10 TITOLO III - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLO PRIVATO...pag. 10 Art. 29 Definizione... pag. 10 Art. 30 Attività svolta da associazioni e circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali... pag. 11 Art. 31 - Attività svolta da associazioni e circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali... pag. 11 Art. 32 Cessazione attività Sanzioni...pag. 12

TITOLO IV - NORME FINALI... pag. 13 Art. 33 Rinvio ad altre norme...pag. 13 Art. 34 - Entrata in vigore... pag. 13 Art. 35 - Pubblicità del Regolamento...pag. 13

TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE Art.1 - Finalità del Regolamento Norme di base 1. Il presente Regolamento determina le procedure e le competenze degli organi comunali per l espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell attività di somministrazione attribuite al Comune dalle leggi vigenti ed in particolar modo da: Legge regionale n. 29 del 21/09/2007 Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande Art. 86 del T.U.L.P.S. D.P.R. 235 del 4 aprile 2001 Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati D.P.R. 616/77 nonché tutte le altre norme previste da leggi e da regolamenti, statali e regionali. 2. Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate. 3. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla Legge 241/90. 4. Agli effetti del presente Regolamento si intende per: legge regionale: la legge regionale n. 29 del 21/09/2007 Ufficio: Ufficio Polizia Amministrativa Art. 2 Competenze 1. Le competenze in materia spettano al Responsabile dell Area Amministrativa ai sensi dell art.107 del D.Lgs. 267/2000. Art. 3 - Diritti di terzi 1. Tutti i provvedimenti di polizia amministrativa vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l Ammini - strazione Comunale non assume alcuna responsabilità. Art. 4 - Durata dei titoli autorizzativi 1. I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo. Art. 5 Rispetto degli altri Regolamenti Comunali 1. Chi intende effettuare l attività di a qualsiasi titolo è tenuto all osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente, a titolo esemplificativo, agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, di pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche. 1

Art. 6 - Attività di controllo ed ispezione 1. Gli appartenenti alla polizia locale, ed ogni altro agente appartenente alle forze di polizia di pubblica sicurezza e giudiziaria, hanno facoltà di accedere durante l orario di apertura nei locali destinati all esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull osservanza delle prescrizioni imposte da leggi e/o regolamenti statali, regionali o comunali. Art. 7 - Sanzioni e procedure 1. Per la determinazione e l applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regola - menti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24/11/81 n. 689. TITOLO II - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN PUBBLICI ESERCIZI Art. 8 Ambito di applicazione e definizioni 1. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto in lo - cali od aree a tal fine attrezzate. 2. L attività può essere effettuata: in appositi locali; su aree pubbliche; in appositi locali mediante distributori automatici; presso il domicilio del consumatore; in locali non aperti al pubblico; all interno dei mezzi di trasporto pubblico. 3. Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da una unica tipologia e l attività deve essere svolta nei li - miti previsti dalla specifica registrazione sanitaria, rilasciata dalla competente ULSS. Art. 9 - Ufficio competente a ricevere le domande 1. Alla struttura comunale denominata Ufficio Polizia Amministrativa è demandata la competenza per l istruttoria sulle domande per l inizio dell attività o trasferimento di sede, sulle comunicazioni di subingresso ed il rilascio delle conseguenti autorizzazioni. 2. Il Responsabile dell Area può nominare uno o più responsabili di procedimento ai quali verrà affidata la responsabilità dell istruttoria delle pratiche. Art. 10 - Domande per il rilascio di autorizzazioni alla 1. La domanda per ottenere il rilascio dell autorizzazione deve essere indirizzata al Comune Servizio Polizia Amministrativa, nelle forme stabilite negli articoli successivi, sottoscritte nelle forme di legge dal richiedente e corredate dai documenti o dalle dichiarazioni necessarie a comprovare il possesso dei requisiti personali e l adempimento delle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per l esercizio dell attività richiesta. 2

2. L istruttoria della pratica ha inizio con la verifica della competenza dell Ufficio a riceverla. Nel caso di ri - scontrata incompetenza il responsabile del procedimento provvede alla immediata restituzione della domanda all interessato oppure alla trasmissione al competente ufficio od ente dandone sempre comunicazione all interessato. 3. Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente Regolamento, decorrono dalla data di protocollo della domanda. 4. Il responsabile del procedimento provvederà all istruttoria della domanda acquisendo i pareri, qualora necessari, dei servizi comunali competenti per materia. 5. Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda l ufficio comunica l interruzione dei termini in caso la richiesta sia irregolare e/o incompleta. 6. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica della comunicazione di interruzione dei termini senza alcun riscontro, ai fini della definizione del procedimento amministrativo, si ritiene che sussistano elementi che ostano all accoglimento della domanda e pertanto dovrà essere effettuata comunicazione ai sensi dell art. 10 bis della legge 241/90, e successivamente comunicato il diniego all istanza in oggetto. Art. 11 - Domande di nuove aperture 1. La domanda, redatta in carta legale su moduli predisposti e diffusi, deve essere presentata o inviata a mezzo posta esclusivamente al Comune di Occhiobello, Servizio Polizia Amministrativa, Piazza Matteotti 15 e dovrà contenere: le generalità, la nazionalità, il codice fiscale del richiedente (persona fisica, legale rappresentante della società), oltre al codice fiscale, partita Iva, numero registro imprese, denominazione o ragione sociale della ditta; certificazione od autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all art. 4 della legge regionale: del titolare richiedente, nel caso di impresa individuale; del legale rappresentante e, relativamente al possesso dei requisiti morali, delle altre persone (amministratori, soci) indicate nell art. 2 del d.p.r. n.252/1998; dell eventuale procuratore, ai sensi dell art. 2209 del C.C., nominato con procura e iscritto al registro delle imprese, cui è conferita la rappresentanza dell effettiva conduzione dell esercizio; dell eventuale persona preposta; l ubicazione dell esercizio; l indicazione della superficie di somministrazione e di servizio. Se l attività viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività; il carattere permanente o stagionale dell attività. 2. Dovranno essere allegati anche i seguenti documenti: disponibilità dei locali con atto registrato o titolo di proprietà in copia conforme all'originale; certificato di agibilità e destinazione d uso dei locali; copia, della competente Az. U.L.S.S., dell attestazione di registrazione ai fini igienico sanitari, ai sensi della D.G.R. 3710/2007; pianta planimetrica dei locali in scala 1:100, datata e firmata da tecnico abilitato, con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all attività di somministrazione in metri quadrati. Dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell Interno 17 dicembre 1992 n. 564; relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato, in cui si certifica la rispondenza degli impianti elettrici, di riscaldamento e tecnologici, alle norme vigenti; certificato prevenzioni incendi in tutti i casi previsti dalla legge (ai sensi del D.M. 16/02/1982); relazione di valutazione di impatto acustico come individuato in sede di zonizzazione acustica; atto costitutivo, statuto della società, copia visura camerale registro imprese; 3

autocertificazione di altri soci legali rappresentanti relativa alle condizioni previste dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S., e dall art. 10 della legge 31/5/65 n. 575; copia della carta d identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, dei soci legali rappresentanti e dell eventuale preposto alla gestione; per i cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno; copia documentazione attestante il possesso del requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande; copia atto di procura ai sensi dell art. 2209 c.c.; marca da bollo per l autorizzazione; nei casi di individuazione del preposto dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione dell interessato. Art. 12 - Accertamento dei requisiti soggettivi Richiesta dei pareri 1. L effettivo possesso dei requisiti soggettivi, in capo al richiedente, dovrà essere accertato a cura del responsabile del procedimento. 2. Il responsabile del procedimento inoltre provvede a richiedere gli eventuali pareri prescritti dalle vigenti norme ai fini del completamento dell istruttoria, nel rispetto dei termini stabiliti. Art. 13 - Rilascio o diniego dei titoli autorizzativi Divieto di prosecuzione attività 1. Esaurita la fase istruttoria, il responsabile del procedimento sottopone al Responsabile dell Area il risultato dell istruttoria stessa e le proposte che ritiene di suggerire. 2. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il competente ufficio dell'amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato. 3. Contro il diniego al rilascio dell autorizzazione è ammesso ricorso all autorità competente nei termini di legge. 4. Nei casi previsti dalle norme in vigore, del rilascio dei titoli autorizzativi il responsabile del procedimento ne da comunicazione agli enti od uffici competenti. 5. Salvo quanto espressamente stabilito negli articoli successivi, se non espressamente stabilito da altre norme, ai sensi dell art. 20 della legge 241/90 la domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato il diniego entro il termine di giorni sessanta dalla data di presentazione della stessa. 6. In ogni caso, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, il Responsabile dell Area può annullare l atto illegittimamente formatosi salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissato. Art. 14 Inizio attività 1. L attività deve essere iniziata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 13, salvo proroga in caso di comprovata necessità. 2. L attività può essere sospesa solamente per un periodo massimo continuativo di mesi dodici, previa comunicazione scritta da inoltrarsi all Ufficio, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Art. 15 Trasferimento di sede 1. Il trasferimento delle attività esistenti all interno della stessa zona commerciale è un atto dovuto da parte 4

del Comune mentre il trasferimento in altre zone commerciali, qualora individuate, è subordinato alla verifica della disponibilità qualora l apertura sia subordinata a limitazione numerica. 2. Il trasferimento delle attività è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall Ufficio previa apposita domanda inoltrata nelle forme, modi e tempi di cui all art. 11 del presente Regolamento. Art. 16 - Ampliamento degli esercizi 1. L ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione è soggetto a denuncia inizio attività da inoltrarsi all Ufficio. 2. Nella denuncia di inizio attività deve essere dichiarato il rispetto: delle norme urbanistico edilizie e sulla destinazione d uso; delle norme igienico sanitarie; dei regolamenti di polizia urbana ed annonaria. Art. 17 Subingresso nell attività 1. Il subingresso nella titolarità o gestione dell attività è soggetto a denuncia di inizio attività su moduli predi - sposti e diffusi dal Comune e l attività potrà essere immediatamente svolta dal subentrante, senza interruzione temporale alcuna. 2. La denuncia deve contenere i dati di cui all art. 11 del presente Regolamento e dovranno essere allegati i seguenti documenti: dichiarazione del notaio attestante che l atto di acquisto/affitto azienda è in corso di registrazione, oppure atto di acquisto/affitto azienda autentico e registrato; atto costitutivo, statuto della società, copia visura camerale registro imprese; autocertificazione di altri soci legali rappresentanti relativa alle condizioni previste dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S., e dall art. 10 della legge 31/5/65 n. 575; copia della carta d identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, dei soci legali rappresentanti e dell eventuale preposto alla gestione; per i cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno; copia documentazione attestante il possesso del requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande; copia atto di procura ai sensi dell art. 2209 c.c.; nei casi di individuazione del preposto dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione dell interessato; autorizzazioni del precedente titolare in originale. 3. Il subentrante per causa di morte del titolare, non in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 4 del - la legge regionale, dalla data di acquisto del titolo ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l attività del dante causa per non più di sei mesi, purché in possesso dei requisiti morali, previa presentazione di domanda di rilascio dell autorizzazione. 4. Tale termine può essere prorogato dal Comune, per ragioni non imputabili alla parte interessata, previa richiesta scritta. Art. 18 Delega dell attività 1. Il titolare dell autorizzazione può individuare un soggetto preposto per la conduzione dell attività purché costui sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 della legge regionale. 2. L incarico deve essere fatto per iscritto e sottoscritto per accettazione dal preposto. 5

3. L atto di incarico deve essere allegato alla domanda di rilascio autorizzazione oppure, ad attività già avviata, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di conferimento dell incarico. 1. L autorizzazione viene revocata quando: Art. 19 Revoca della autorizzazione a) l attività non viene attivata entro sei mesi dalla data del rilascio, salvo proroga concessa; b) l attività viene sospesa per un periodo superiore ai dodici mesi; c) vengono meno i requisiti di cui all articolo 4 della legge regionale; d) vengono meno i requisiti di sorvegliabilità dei locali e la loro conformità alle norme urbanistiche, igienico sanitarie, prevenzione incendi e sicurezza; e) quando il titolare dell autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell autorizzazione. 2. Gli atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 241/90 per la comunicazione dell avvio del procedimento. Art. 20 Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione 1. L apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all art. 9 della L.R è soggetta a di - chiarazione di inizio attività, ai sensi dell articolo 19 della l. 7.8.1990 n. 241. 2. Nel caso di somministrazione effettuata congiuntamente ad altra attività prevalente l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è vincolato al collegamento logistico funzionale con l attività principale della quale deve essere accessorio; non è pertanto trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività principale e deve rispettare gli orari di funzionamento della medesima. 3. La dichiarazione che deve essere redatta sull apposita modulistica predisposta e diffusa dal Comune, deve essere presentata o inviata a mezzo posta esclusivamente al Comune di Occhiobello, Servizio Polizia Amministrativa, Piazza Matteotti 15 e dovrà contenere: le generalità, la nazionalità, il codice fiscale del richiedente (persona fisica, legale rappresentante della società), oltre al codice fiscale, partita Iva, numero registro imprese, denominazione o ragione sociale della ditta e la certificazione od autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all art. 4 della legge regionale: del titolare richiedente, nel caso di impresa individuale; del legale rappresentante e, relativamente al possesso dei requisiti morali, delle altre persone (amministratori, soci) indicate nell art. 2 del d.p.r. n.252/1998; dell eventuale procuratore, ai sensi dell art. 2209 del C.C., nominato con procura e iscritto al registro delle imprese, cui è conferita la rappresentanza dell effettiva conduzione dell esercizio; dell eventuale persona preposta; l ubicazione dell esercizio; l indicazione della superficie di somministrazione e di servizio; il carattere permanente o stagionale dell attività. 4. Dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità: a) copia dell atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, copia dell atto di compravendita o altro); b) planimetria dei locali in scala 1:100, con l indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell altezza e del lay-out delle attrezzature presenti; c) certificato di agibilità e destinazione d uso dei locali; d) relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato, in cui si certifica la rispondenza degli impianti elettrici, di riscaldamento e tecnologici, alle norme vigenti; e) atto costitutivo, statuto della società, copia visura camerale registro imprese; f) copia, della competente Az. U.L.S.S., dell attestazione di registrazione ai fini igienico sanitari, ai sensi 6

della D.G.R. 3710/2007; g) copia della carta d identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, dei soci legali rappresentanti e dell eventuale delegato alla gestione; h) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'unione Europea e residenti in Italia. 5. Nel caso di somministrazione effettuata congiuntamente ad altra attività prevalente è altresì indispensabile produrre: a) una dichiarazione descrittiva delle attività rispetto alle quali la somministrazione è accessoria, con l'indicazione dei relativi orari; b) documentazione di impatto acustico redatta secondo le modalità previste dalla normativa in materia. 6. Nel caso di somministrazione effettuata in locali di pubblico spettacolo, è altresì indispensabile produrre: a) copia della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. per pubblici trattenimenti e spettacoli; b) copia della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. per pubblici trattenimenti e spettacoli; c) copia del certificato di prevenzione incendi; d) documentazione di impatto acustico redatta secondo le modalità previste dalla normativa in materia. 7. Nel caso di incompletezza della documentazione, entro 30 giorni il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni, concedendo un termine di trenta giorni per la loro produzione. In caso di ina - dempimento, provvede a rilevare l'inesistenza delle condizioni per esercitare l'attività e ne rimuove gli effetti, disponendo l'archiviazione della DIA. Art. 21 Attività stagionale 1. Per stagionalità si intende lo svolgimento dell attività di per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta giorni per ciascun anno solare. 2. Alle autorizzazioni stagionali si applicano le disposizioni previste dall articolo 8 della legge regionale. 3. In ogni caso non può intercorrere una chiusura superiore ai dodici mesi fra i vari periodi lavorativi. Art. 22 Autorizzazioni temporanee 1. Le autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nelle quali si possano riconoscere finalità non meramente commerciali, anche per la partecipazione di soggetti istituzionali o comunque generalmente riconosciuti come portatori di interessi collettivi sono rilasciate in deroga alla programmazione comunale in materia, alla destinazione d uso dei locali ed edifici, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all articolo 4 della legge regionale ed eserciti direttamente l attività di somministrazione. 2. In occasione di fiere, sagre e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all articolo 4, comma 1 della legge regionale, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto. 3. Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni e non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi. 4. La domanda, redatta su moduli predisposti e diffusi, deve essere presentata o inviata a mezzo posta esclusivamente al Comune di Occhiobello, Servizio Polizia Amministrativa, Piazza Matteotti 15 e dovrà contenere i seguenti dati: 7

a) le generalità; b) la nazionalità; c) il codice fiscale e l eventuale domicilio fiscale del richiedente per i soggetti diversi dalle persone fisi - che, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta e le generalità del legale rappresentante e la partita Iva; d) la certificazione od autocertificazione del richiedente, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 della legge regionale; e) l ubicazione dell esercizio di somministrazione; f) relazione descrittiva del tipo di manifestazione e del tipo di somministrazione da attivarsi. 5. Dovranno essere allegati anche i seguenti documenti: a) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali o dell area; b) pianta planimetrica dei locali e/o dell area, con indicazione della superficie utilizzate per i vari scopi; c) documentazione di progetto approvato, di collaudo, di conformità degli impianti e dei materiali, di corretto montaggio degli impianti e certificato quinquennale di resistenza al fuoco della tensostruttura; d) atto costitutivo e/o statuto della società; e) copia denuncia inizio attività trasmesso all ULSS n.18 di Rovigo ai sensi della D.G.R. n.3710 del 20/11/2007 e decreto del dirigente regionale, n. 140 del 05/03/2008; f) copia del documento di identità del richiedente; g) marca da bollo per l autorizzazione; h) facoltativamente eventuale copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati e/o tutti i documenti che possono essere utili ad una celere definizione dell istruttoria. 6. Nei casi di rappresentanza legale dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione del rappresentante, con firma autenticata nei modi di legge. 7. L autorizzazione ha validità solo per i luoghi indicati e durata non superiore a quella della manifestazione. Art. 23 Disciplina degli orari Chiusure temporanee 1. Gli orari di apertura sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei limiti determinati dal Sindaco con proprio atto. 2. Gli orari possono essere differenziati per zone commerciali. 3. L orario prescelto, che può essere differenziato per giorni della settimana e/o periodi dell anno, comprensivo anche degli eventuali giorni di riposo infrasettimanale, deve essere comunicato per iscritto all Ufficio prima dell inizio dell attività. 4. Detto obbligo è valido anche in caso di trasferimento dei locali di somministrazione. 5. In corso di esercizio dell attività vi è la possibilità di variare l orario previa comunicazione scritta. 6. Gli orari prescelti di cui al presente articolo, devono essere pubblicizzati mediante appositi cartelli ben visibili, dall esterno del locale di somministrazione. 7. Le attività di somministrazione a carattere misto che svolgono anche attività commerciale e/o di servizio, osservano la disciplina degli orari dell attività dichiarata prevalente. 8. Le attività di somministrazione esercitate all interno dei distributori di carburanti, collocati su strade extraurbane e su strade urbane, osservano gli orari di esercizio dell impianto. 9. Le chiusure temporanee superiori a giorni trenta consecutivi devono essere preventivamente comunicate per iscritto all Ufficio. 8

Art. 24 Programmi di apertura per turni 1. Per garantire idonei livelli di servizio all utenza, soprattutto nel periodo estivo, possono essere predisposti programmi di aperture per turno, anche suddivisi per zone commerciali, degli esercizi di somministrazione tenendo conto delle eventuali tipologie prescelte dall esercente. 2. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante un apposito avviso ben visibile sia all interno che all esterno del locale. 3. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all art. 17 bis comma 3 del T.U.L.P.S.. Art. 25 - Aree esterne riservate alla somministrazione 1. L attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne private può essere svolta, previa comunicazione dell interessato, ai sensi dell art. 14 del presente Regolamento, purché si rispettino le norme igienico-sanitarie, non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica, non si verifichino problemi di ordine e di sicurezza. 2. La somministrazione su area pubblica è soggetta a concessione rilasciata dal Comune. 3. L occupazione dell area deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del Codice della Strada e senza pregiudizio per la quiete e la sicurezza pubblica. 4. L accertato disturbo della quiete pubblica costituisce motivo di revoca della concessione di occupazione di area pubblica o dell autorizzazione a somministrare su area esterna privata. Art. 26 - Attività accessorie 1. Le autorizzazioni di cui all articolo 8, comma 1 della legge regionale abilitano all installazione e all uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all interno dei locali abilitati all attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l apprestamento di elementi atti a trasformare l esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. 2. Deve essere rispettata la vigente normativa di tutela dall inquinamento acustico. A tal fine, deve essere presentata documentazione di previsione di impatto acustico. Inoltre deve essere rispettata la normativa in materia di sicurezza e di prevenzione incendi. 3. Gli apparecchi devono essere installati in modo tale che non vi sia possibilità di visione delle trasmissioni da parte di persone stazionanti fuori dai locali del pubblico esercizio e soprattutto che non vengano intralciate le normali manovre di deflusso degli avventori. Art. 27 Detenzione di apparecchi televisivi o simili in apposite sale 1. La detenzione di apparecchi televisivi o simili e l effettuazione di intrattenimenti di cui all art. 22 c.1, in pub - blici esercizi di somministrazione allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un attività di pubblico spettacolo o intrattenimento per i quali è previsto il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni o di pubblicità degli spettacoli, è subordinata all acquisizione dell autorizzazione di cui all art. 68 del T.U.L.P.S. 9

Art. 28 Esposizione delle autorizzazioni Pubblicità dei prezzi 1. L esercente ha l obbligo di esporre, oltre agli orari di esercizio, all interno del locale in modo ben visibile: l autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune; l autorizzazione sanitaria rilasciata dall ULSS o la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, ai sensi della D.G.R. Veneto n. 3710 del 20/11/2007; la tabella delle bevande; la tabella dei giochi proibiti se si è avvalso della facoltà di detenere i giochi leciti e/o gli apparecchi da gioco; il prezzo di vendita di tutti i prodotti in vendita esposti sul banco, nelle vetrine interne ed esterne o in altro luogo. 2. All interno del locale inoltre devono essere ben visibili le indicazione relative alle porte di ingresso ed uscita ed alle eventuali uscite di sicurezza, ai servizi igienici. 3. In ottemperanza alle disposizioni dettate dall art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, i cartelli di divieto di fumo devono essere apposti in modo ben visibile sulle porte di ingresso ed in tutti i locali dell esercizio. 4. Sono fatte salve le disposizioni sull esposizione dei prezzi ed elenco materie prime utilizzate nella preparazione degli alimenti. TITOLO III - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLO PRIVATO Art. 29 Definizione 1. L attività di da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001. 2. Le presenti disposizioni si applicano alle associazioni ed agli altri enti non commerciali che svolgono attività non commerciale di a favore dei propri associati, conformemente alle clausole stabilite dall art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, da inserirsi nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. 3. Tali clausole sono: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia prevista dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati e partecipanti maggiori di età il diritto di voto e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità degli organi amministrativi, principio di voto singolo, sovranità dell assemblea dei soci, associati o partecipanti, i criteri di loro ammissione od esclusione; f) intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 10

Art. 30 Attività svolta da associazioni e circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali 1. Le associazioni ed i circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano all Ufficio una dichiarazione. 2. L attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all amministrazione, ai sensi dell art. 19 della legge 241/90. 3. Detta comunicazione assolve anche gli obblighi di cui all art. 86 del TULPS. 4. Nella dichiarazione il legale rappresentante dichiara: a) le proprie generalità complete e la sua qualifica; b) i dati identificativi dell associazione o circolo; c) l ente od organizzazione nazionale con finalità assistenziali al quale l associazione o circolo aderisce con gli estremi dell adesione; d) il tipo di attività di somministrazione che si intende esercitare; e) l ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione; f) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65 e agli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S.; g) di essere in possesso del certificato di prevenzioni incendi, se ne ricorrono gli estremi; h) di aver trasmesso all ULSS n.18, la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione; i) che l attività di somministrazione è gestita direttamente; j) che l associazione si trova nelle condizioni previste dall art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui redditi; k) che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme in materia edilizia/urbanistica, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia; l) che per accedere ai locali del circolo non è previsto il pagamento di volta in volta del biglietto d ingresso; m) che la strutturazione del locale in cui si svolge l attività è priva di specifiche attrezzature quali cucine per la cottura dei cibi, sale da pranzo, attrezzature per l attività di intrattenimento ed inoltre di qualsiasi altra attrezzatura in genere, tali da trasformare la destinazione del locale in attività imprenditoriale di somministrazione; n) che non viene effettuata pubblicità dell attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all acquisto o alla visione della generalità dei cittadini; o) che l ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande non ha accesso diretto dalla pubblica via. 5. Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata copia dell atto costitutivo o dello statuto dell associazione. 6. In caso di trasferimento di sede è obbligatorio effettuare la denuncia nei modi, forme e contenuti sopra menzionati. 7. In caso di cessazione dell attività il legale rappresentante è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre trenta giorni dalla data dell avvenuto fatto. Art. 31 - Attività svolta da associazioni e circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali 1. Le associazioni ed i circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali rico- 11

nosciute dal Ministero dell Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, pre - sentano all Ufficio una domanda di autorizzazione in bollo. 2. Nella domanda il legale rappresentante dichiara: a) le proprie generalità complete e la sua qualifica; b) i dati identificativi dell associazione o circolo; c) il tipo di attività di somministrazione che si intende esercitare; d) l ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione; e) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65 e agli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S.; f) che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme in materia edilizia/urbanistica, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia; g) di essere in possesso del certificato di prevenzioni incendi, se ne ricorrono gli estremi; h) di aver trasmesso all ULSS n.18, la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione; i) che l attività di somministrazione è gestita direttamente; j) che l associazione si trova nelle condizioni previste dall art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi; k) che per accedere ai locali del circolo non è previsto il pagamento di volta in volta del biglietto d ingresso; l) che la strutturazione del locale in cui si svolge l attività è priva di specifiche attrezzature quali cucine per la cottura dei cibi, sale da pranzo, attrezzature per l attività di intrattenimento ed inoltre di qualsiasi altra attrezzatura in genere, tali da trasformare la destinazione del locale in attività imprenditoriale di somministrazione; m) che non viene effettuata pubblicità dell attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all acquisto o alla visione della generalità dei cittadini; n) che l ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande non ha accesso diretto dalla pubblica via. 3. Alla domanda deve essere allegata copia dell atto costitutivo o dello statuto dell associazione o circolo ed una marca da bollo da apporre sull autorizzazione. 4. Il responsabile del procedimento verifica che lo statuto preveda le modalità volte a garantire l effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità. 5. L autorizzazione è assoggettata alla disponibilità nel contingente numerico qualora determinato. 6. L autorizzazione assolve anche agli obblighi di cui all art. 86 del TULPS. 7. In caso di trasferimento di sede è obbligatorio presentare richiesta di autorizzazione nei modi e contenuti sopra menzionati. 8. In caso di cessazione dell attività deve essere data comunicazione entro trenta giorni dalla data dell avvenuto fatto. Art. 32 Cessazione attività Sanzioni 1. Qualora l attività in oggetto venga svolta in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché qualora si riscontri la mancanza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, il Responsabile dell Area ordina la cessazione dell attività. 2. In caso di violazione alle disposizioni legislative e regolamentari si applicano le sanzioni previste dall art. 17 bis del T.U.L.P.S.. 3. Gli eventuali atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 12

241/90 per la comunicazione dell avvio del procedimento. TITOLO IV - NORME FINALI Art. 33 Rinvio ad altre norme 1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa citata all art. 1. Art. 34 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, composto da 35 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vi - gente Statuto Comunale. Art. 35 - Pubblicità del Regolamento 1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall articolo 25 Legge 241/1990 e relativo Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione. 13