OGGETTO: La manovra di Ferragosto (D.L. 13/8/2011 n. 138 convertito nella L. 14/9/2011 n. 148) - Novità in materia di IRPEF e relative addizionali

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Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 3 ottobre 2011 Circolare n. 21/2011 OGGETTO: La manovra di Ferragosto (D.L. 13/8/2011 n. 138 convertito nella L. 14/9/2011 n. 148) - Novità in materia di IRPEF e relative addizionali PREMESSA Il D.L. 13/8/2011 n. 138 (c.d. manovra di Ferragosto ), entrato in vigore il 13/8/2011, è stato convertito nella L. 14/9/2011 n. 148, entrata in vigore il 17/9/2011. La manovra di Ferragosto contiene, tra l altro, novità in materia di IRPEF, riguardanti: il contributo di solidarietà del 3% per i redditi superiori a 300.000,00 euro; la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio; lo sblocco degli aumenti delle addizionali regionali e comunali. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 3% SUI REDDITI SUPERIORI A 300.000,00 EURO Sui redditi IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui è prevista l applicazione di un prelievo aggiuntivo del 3%, definito contributo di solidarietà. Il contributo di solidarietà, pertanto, si aggiunge all ordinaria tassazione a titolo di IRPEF e relative addizionali regionale e comunale. Si segnala che la disciplina del contributo di solidarietà introdotta in sede di conversione del D.L. 138/2011 è molto diversa da quella che era prevista dalla versione originaria del provvedimento. 10123 TORINO Tel. 011-5625883/011-5621793 Via Lagrange n. 10 Fax 011-5625700 info@studioagosta.it

Ambito applicativo Il contributo di solidarietà si applica sul reddito complessivo IRPEF che eccede i 300.000,00 euro, determinato sommando i redditi di ogni categoria, al lordo degli oneri deducibili. Il contributo è quindi applicabile sulla sommatoria dei seguenti redditi, tassabili in via ordinaria: redditi fondiari (compresa la rendita catastale dell abitazione principale e relative pertinenze); redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente e assimilati; redditi di lavoro autonomo; redditi d impresa; redditi diversi. Redditi soggetti a tassazione separata Il contributo di solidarietà del 3% non si applica sui redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR, trattamento di fine mandato degli amministratori, indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, emolumenti arretrati). Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d imposta Il contributo di solidarietà non è inoltre applicabile sui redditi soggetti a: imposta sostitutiva (es. canoni di locazione rientranti nel regime della cedolare secca sugli affitti, plusvalenze su partecipazioni non qualificate ); ritenuta a titolo d imposta (es. interessi, dividendi su partecipazioni non qualificate ). Determinazione della soglia di 300.000,00 Euro Il contributo di solidarietà del 3% si applica alla quota di reddito complessivo IRPEF che eccede l importo di 300.000,00 euro lordi annui. Ai fini della verifica del superamento della suddetta soglia di 300.000,00 euro, devono essere ricompresi anche i redditi per i quali sono stati introdotti altri particolari prelievi straordinari. Si tratta, nello specifico: dei redditi di lavoro dipendente del settore pubblico, per i quali è prevista, a decorrere dall 1/1/2011 e sino al 31/12/2013, una riduzione: del 5%, per la parte eccedente 90.000,00 euro lordi annui e fino a 150.000,00 euro lordi annui; del 10%, per la parte eccedente 150.000,00 euro lordi annui;

dei trattamenti pensionistici, per i quali è prevista, a decorrere dall 1/8/2011 e sino al 31/12/2014, l applicazione di un contributo di perequazione: del 5%, per la parte eccedente l importo complessivo di 90.000,00 euro lordi annui e fino a 150.000,00 euro lordi annui; del 10%, per la parte eccedente l importo complessivo di 150.000,00 euro lordi annui. I suddetti redditi (al lordo della prevista riduzione o del contributo di perequazione), quindi, rilevano al fine della verifica del limite di 300.000,00 euro, ma non sono assoggettati all ulteriore contributo di solidarietà del 3%. Deducibilità del contributi Il contributo di solidarietà del 3% è deducibile dal reddito complessivo IRPEF. Pertanto, il contributo di solidarietà viene parzialmente recuperato mediante un minor versamento di IRPEF e relative addizionali. Decorrenza Il contributo di solidarietà del 3% si applica dall 1/1/2011 al 31/12/2013. Nel caso in cui, alla fine del 2013, non venisse raggiunto il pareggio di bilancio dello Stato, l applicazione del contributo di solidarietà potrà essere prorogata anche per gli anni successivi, fino al raggiungimento del predetto pareggio. Provvedimento attuativo Le disposizioni attuative del contributo di solidarietà saranno stabilite con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO In sede di conversione del D.L. 138/2011 è stata prevista un importante novità in relazione alla detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l effettuazione di taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si ricorda che la detrazione IRPEF del 36% è attualmente applicabile alle spese sostenute fino al 31/12/2012.

SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE DETRAZIONI RESIDUE IN CASO DI VENDITA DELL UNITÀ IMMOBILIARE La novità introdotta dal D.L. 138/2011 convertito riguarda il soggetto che può beneficiare delle rate residue della detrazione del 36%, in caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi edilizi. Prima del D.L. 138/2011 convertito, infatti, era stabilito che le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettassero, per i rimanenti periodi d imposta, all acquirente persona fisica dell unità immobiliare. Per effetto del D.L. 138/2011 convertito, invece, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore possono: essere trasferite all acquirente, purché sia una persona fisica; oppure rimanere in capo al venditore (possibilità prima non consentita). Accordo tra le parti Pertanto, a seconda dell accordo intercorso tra le parti, il soggetto cui compete il diritto di beneficiare della detrazione residua sarà, alternativamente: il venditore; oppure l acquirente. La nuova disposizione non chiarisce a chi spetti la detrazione residua qualora non intervengano espliciti accordi al riguardo, vale a dire se la detrazione: rimanga in capo al venditore; oppure si trasferisca automaticamente all acquirente. In attesa di chiarimenti ufficiali, appare opportuno formalizzare, nell atto di vendita, l eventuale accordo con cui si è scelto di attribuire al venditore piuttosto che all acquirente il diritto a proseguire nell utilizzo della detrazione del 36%. Decorrenza La nuova disposizione, introdotta in sede di conversione del D.L. 138/2011, è entrata in vigore il 17/9/2011. Pertanto, la nuova possibilità di scelta in relazione al soggetto (venditore/acquirente) che può usufruire della detrazione residua del 36% appare esercitabile in relazione agli atti di vendita posti in essere dalla suddetta data del 17/9/2011.

In relazione agli atti di vendita effettuati fino al 16/9/2011, invece, deve ritenersi che rimanga applicabile la precedente disciplina, in base alla quale le quote di detrazione non ancora utilizzate dal venditore spettano all acquirente persona fisica, senza possibilità di deroga. SBLOCCO DELLE ADDIZIONALI IRPEF Per effetto della c.d. manovra di Ferragosto, potranno essere nuovamente aumentate le aliquote delle addizionali regionale e comunale IRPEF. Aumento dell addizionale regionale IRPEF A decorrere dall anno 2012 (e non più dal 2013, come originariamente previsto), ciascuna Regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l aliquota di base dell addizionale IRPEF (attualmente pari allo 0,9%). La maggiorazione dell aliquota di base non può essere superiore: allo 0,5%, per gli anni 2012 e 2013; all 1,1%, per l anno 2014; al 2,1%, a decorrere dall anno 2015. Fino al 31/12/2011 (e non più fino al 31/12/2012), rimangono ferme le aliquote dell addizionale regionale IRPEF che, al 27/5/2011, sono superiori all aliquota di base dello 0,9%, salva la facoltà delle Regioni di deliberare la loro riduzione fino alla suddetta aliquota di base. Aumento dell addizionale comunale IRPEF A partire dal 2012, l addizionale comunale IRPEF potrà essere nuovamente incrementata, nel rispetto delle condizioni di legge. L addizionale comunale, pertanto, potrà arrivare fino allo 0,8%. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti. Studio Associato Agosta