Al Sindaco Al Responsabile dell Ufficio Tributi del Comune di

Documenti analoghi
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Provincia di Grosseto)

Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.

Roma, 09 novembre 2006

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N.5

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

RISOLUZIONE N. 312/E QUESITO

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013

NOTA INFORMATIVA N. 11/2011. CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE: NOVITA DELLA L. 220/2010 cd. Legge di stabilità 2011

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

COMUNE DI FOSCIANDORA Provincia di Lucca. UFFICIO RAGIONERIA n. 48 del Registro Servizio DETERMINAZIONE

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Riassumiamo qui di seguito in ordine cronologico, gli interventi normativi che hanno colpito tale categoria di beni:

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

COMUNE DI BUDONI. Provincia di Olbia Tempio REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

C I R C O L A R E N. 6

COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA ED ALLEGATI

ICI - Le novità e riflessi in Unico

COMUNE DI VERNASCA INFORMATIVA ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013

LA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CITTÀ DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI

COMUNE DI BADIA POLESINE

Aspetti fiscali (con particolare riguardo alle imposte di successione e donazione) e vantaggi del trust

COMUNE DI BRUSASCO (Provincia di Torino)

nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante

FATTISPECIE RAPPRESENTATA

Associazione Avvocaloin Famiglia

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente

A cura di Fabrizio Giovanni Poggiani

COMUNE DI GIAVE PROVINCIA DI SASSARI

Sezioni di controllo per la regione Trentino-Alto Adige (sedi di Trento e di Bolzano)

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

Le previsioni normative della Legge di Stabilità 2016 per gli immobili a destinazione speciale e particolare

Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: POL.MIGR. INT.SOC. RAPP.IST. DI ASSIST. E BENEF.

Nuovo costo per le auto

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI FISCALITA DELLA CRISI D IMPRESA

COMUNE DI FONDI (Provincia di Latina) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

Provincia di Caserta

C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 59 DEL 23/07/2014

Interessi di mora più cari dal 1 maggio 2013.

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE COMUNI) A (10 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata 0,5; non data -0,25])

PROTOCOLLO D INTESA. Alternanza Scuola lavoro

RISOLUZIONE N.65/E. OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci

CITTÀ di AVIGLIANA Provincia di TORINO

TASI Tributo Servizi Indivisibili

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

Informativa per la clientela

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

RISOLUZIONE N. 1/2008

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I.M.U.) - IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ANNO 2012

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA. In concessione a I.C.A. srl

Comune di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento

ADDENDUM ALL ACCORDO DI FINANZIAMENTO tra REGIONE CAMPANIA e SVILUPPO CAMPANIA SpA

VISTO il momento di particolare difficoltà economica in cui versa la Nazione;

LE NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 145, DEL 23

DURC E AUTOCERTIFICAZIONE: ULTIME NOVITÀ DAL MINISTERO DEL WELFARE

Via Giuseppe Garibaldi n BELLAGIO (Como) Italia

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

Corte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10

COMUNE DI PIATEDA Prov. di Sondrio

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

NOVITÀ PER I REDDITI FONDIARI E ACCONTO IMU Dott. Stefano Spina

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

Il Fondo di Garanzia per l impiantistica sportiva: una nuova opportunità per lo sport

Si fa seguito alla circolare n. 16 del 27 gennaio 2003 e si forniscono ulteriori precisazioni in merito a particolari problematiche.

Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

CHIARIMENTO n. 01 del

Oggetto: Obbligatorietà CCNL edilizia per le lavorazioni edili Iscrizione alla Cassa Edile.-

PROVINCIA DI VB DELLA GIUNTA COMUNALE N.249

COMUNE DI CESENATICO Provincia di Forlì - Cesena Via M. Moretti n.4 C.F Tel.0547/79111 fax 0547/83820

PROVINCIA DI COMO. Estratto dal registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA.

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

CIRCOLARE N. 92/E. Roma, 22 ottobre OGGETTO: Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente.

CIRCOLARE PRO-MEMORIA PROT. 33/2006. CONVERSIONE IN LEGGE (N. 286 del 24/11/2006) DEL DECRETO N. 262/2006 COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007

C I T T À D I S U S A

CIRCOLARE N. 2/DPF. Area I Reparto VI Prot. n /2002/DPF/UFF Alle Regioni LORO SEDI

L ICI, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n.504 del 1992, deve essere pagata:

Direzione Regionale dell Umbria

MASTER DI I E II LIVELLO IN MANAGEMENT DEL GOVERNO LOCALE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares ( art 14 L.n.214/2011)

Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbricati adibiti ad abitazione di proprietà dell Amministrazione regionale.

Roma 01/10/2015 Prot. n. 105

Conservazione digitale e dichiarazioni fiscali

NOTA OPERATIVA N. 9/2014. OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo.

Transcript:

Al Sindaco Al Responsabile dell Ufficio Tributi del Comune di L AUTONOMIA IMPOSITIVA LOCALE NELLA NUOVA CARTA COSTITUZIONALE L autonomia finanziaria degli enti locali è sancita dal secondo comma dell art. 119 della Costituzione, come modificato dalla legge n. 3/2001, per il quale: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio». Il gettito derivante dalle entrate proprie costituisce, pertanto, parte essenziale - se non prevalente - delle risorse a disposizione dell ente. In questo contesto è necessario sottolineare che il nuovo dettato costituzionale definisce l autonoma potestà normativa degli enti locali, da esercitare in armonia con la Costituzione. In merito a tale statuizione l Ufficio per il federalismo fiscale, Dipartimento per le politiche fiscali presso il Ministero dell economia, si è espresso (R.M. 2 aprile 2002, n. 5/DPF) ritenendo che l individuazione delle possibili tipologie di tributi non può in alcun modo essere attribuita alla competenza dell ente locale, posto che:! l art. 23 della Costituzione prevede una riserva di legge in materia di istituzione di nuove imposte, laddove afferma che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» ;! il comma 3 dello stesso art. 117 ( della Costituzione ) stabilisce che sono materia di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative 1

all «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». La norma precisa inoltre che «nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». L Ufficio ritiene, altresì, che il nuovo assetto costituzionale è in perfetta coerenza con lo spirito dell art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ampia potestà regolamentare agli enti locali, laddove dispone che le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, purché siano rispettati i limiti di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. In altre parole, tale potestà regolamentare pur espandendosi fino al punto di consentire all ente locale di non applicare le disposizioni di legge vigenti, non consente tuttavia di contravvenire al principio della riserva di legge di cui all art. 23 della Costituzione. Un autonoma potestà di istituzione di nuovi tributi da parte degli enti locali sarebbe stata, infatti, ipotizzabile solo qualora la legge costituzionale n. 3 del 2001 avesse abrogato l art. 23 della Costituzione. L introduzione di nuovi tributi locali non può dunque prescindere dalla loro previsione legislativa, fermo restando che la potestà normativa locale può essere esercitata nei modi più ampi, seppur con esclusione del presupposto impositivo, dell individuazione dei soggetti passivi e della misura massima d imposizione. Lo stesso Ufficio, tuttavia, conclude esprimendo come il fondamento positivo diretto dell autonomia degli enti locali trova riscontro in leggi statali di potestà esclusiva, quanto alle funzioni fondamentali. Per ogni altro profilo ovvero per ogni materia diversa da quelle riservate allo Stato si ricade nel campo in cui si esercita la potestà primaria delle Regioni, nell ambito della quale queste potranno disegnare il sistema tributario regionale, nel rispetto dell autonomia, ancora da costruire con leggi di attuazione, degli enti locali 2

nello «stabilire ed applicare tributi ed entrate propri». Tali espressioni prefigurano un autonomia impositiva locale derivata dalla legislazione regionale e coordinata a livello statale, conclusione che, in prima analisi, risulta da approfondire proprio in relazione al conseguente svuotamento sostanziale della potestà normativa locale - coordinata (o meglio organizzata) dalla legislazione nazionale e compressa da quella regionale - nonché alla necessità di garantire, per quanto possibile, l uniformità di trattamento fiscale del cittadino nelle varie regioni, e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e stabilizzazione economica a livello nazionale. L ESCLUSIVA COMPETENZA PER L INTERPELLO SUI TRIBUTI LOCALI Nel precedente paragrafo è stato richiamato un pronunciamento dell Ufficio del federalismo fiscale che giunge ad alcune conclusioni in merito allo spazio che verrebbe lasciato all autonoma potestà locale. Sempre nel campo delle attribuzioni degli enti è stata emanata la risoluzione 29 gennaio 2002, n. 1/DPF, che concerne l individuazione delle competenze comunali in merito all esercizio del diritto di interpello ex art. 11, legge n. 212/2000, per l applicazione dei tributi locali. E infatti affermato che ove l istanza di interpello concerna l applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all ente locale, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l esercizio dei poteri di accertamento del tributo ( ). Affermare il contrario significherebbe attribuire a soggetti esterni il compito di imporre le proprie determinazioni agli enti locali in merito all applicazione concreta dei loro tributi e vincolarne anche l attività di accertamento; ma dette circostanze contrastano apertamente con i principi generali dell autonomia impositiva riconosciuti dall ordinamento. Alla luce delle considerazioni svolte deve concludersi che qualsiasi istanza di interpello formulata ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000, che attenga 3

all esatta interpretazione di una norma relativa ad un tributo locale, deve essere presentata all ente titolare della potestà impositiva. L ESENZIONE DELLE INSEGNE DALL IMPOSTA/CANONE SULLA PUBBLICITÀ L art. 10, c. 1, lett. c), della legge n. 448/2001, modificando l art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993, ha disposto l esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e produttive «che contraddistinguono la sede ove si svolge l attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati», come indicato nella precedente Lettera di dicembre 2001. Con l art. 2-bis del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge 24 aprile 2002, n. 75 (G.U. 26 aprile 2002, n. 97), è stato specificato l oggetto di esenzione - l insegna di esercizio - ovvero «la scritta di cui all art. 47, c. 1, del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ( regolamento del Codice della strada ), che abbia la funzione di indicare al pubblico lo svolgimento dell attività economica». L esenzione concerne, dunque, l insegna di esercizio esposta presso la sede (locali od aree), anche secondaria, in cui viene esercitata l attività economica, che per forma e posizionamento abbia la funzione di indicare il luogo di svolgimento della medesima attività, e quindi anche se non posta sulla vetrina o sulla porta di ingresso. Occorre ricordare che lo stesso decreto n. 13/2002 ha esteso l esenzione, originariamente prevista per la sola imposta, anche al canone per l installazione dei mezzi pubblicitari di cui all art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997, che il Comune può applicare in luogo della stessa imposta. Il quinto comma del citato art. 2-bis ha altresì precisato che «per le insegne di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l imposta od il canone sono dovuti per l intera superficie»: sono cioè escluse dall esenzione - e quindi interamente assoggettate ad imposta - le insegne aventi una superficie superiore ai 5 mq, ovvero alla maggiore soglia stabilita in via regolamentare dal Comune. L ultimo periodo del successivo sesto comma ha poi disposto che «in caso di pluralità di insegne l esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie» di 4

cui sopra. Per effetto di tale norma risultano quindi esentate anche più insegne per ciascuna sede dell attività, qualora la loro superficie complessiva sia inferiore alla predetta soglia dimensionale. Lo stessa articolo ha, infine, disposto l adeguamento della somma che lo Stato dovrà rimborsare sotto forma di ulteriori trasferimenti erariali - ai Comuni per effetto dell esenzione concessa, per un importo complessivo di 5 milioni di euro a decorrere dall anno 2002. I trasferimenti aggiuntivi così determinati, e che verranno ripartiti in base a quanto sarà stabilito da un apposito decreto ministeriale, non possono subire riduzioni per effetto di altre disposizioni di legge. Cordiali saluti. Aprile 2002 5