S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PASSAGGIO GENERAZIONALE. ASPETTI PSICOLOGICI, CIVILISTICI, FINANZIARI E FISCALI IL PATTO DI FAMIGLIA E IL FAMILY BUY OUT DARIO SCARPA 10 Dicembre 2012 - Sala Convegni
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Patto di famiglia Analisi della disciplina positiva
Patto di famiglia Riferimento normativo: E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. (art. 768 bis c.c.) 3
Patto di famiglia Partecipanti e assegnatari Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. 4
Patto di famiglia Impugnazione Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un anno. 5
Patto di famiglia Rapporto tra assegnatari e non assegnatari All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista. L'inosservanza costituisce motivo di impugnazione. 6
Patto di famiglia Scioglimento e recesso Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia: a) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti; b) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio. 7
Patto di famiglia Trasferimento del bene Il trasferimento, per espressa disposizione di legge, può avvenire solo a favore dei discendenti del disponente, quindi i figli o i nipoti (figli dei figli). E' esclusa, quindi, la possibilità di stipulare un patto di famiglia a favore del coniuge o dei fratelli del disponente, oppure di altri parenti. Il legislatore ha inteso il patto famiglia come uno strumento per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie ai discendenti in linea retta. Non è necessario, però, che tutti i discendenti siano destinatari del trasferimento. E' probabile, anzi, che il patto di famiglia sia utilizzato soprattutto per trasferire l'azienda o le partecipazioni societarie a un solo figlio, o solo ad alcuni dei figli, mentre gli altri intendono dedicarsi ad attività diverse, e sono quindi disposti ad accettare una liquidazione in denaro o con altri beni. L'importanza del patto di famiglia sta proprio nel consentire un trasferimento immediato e definitivo, che non può più essere messo in discussione dai futuri eredi del disponente. In questo modo si possono assicurare le condizioni migliori per lo sviluppo dell'impresa. Al momento della morte del disponente, l'azienda o le partecipazioni societarie che sono state oggetto del patto di famiglia restano fuori dalla successione, che si aprirà solo sugli altri beni rimasti nel patrimonio del defunto. La legge, infatti, prevede espressamente che quanto ricevuto dai contraenti del patto di famiglia non è soggetto a riduzione né a collazione. L'azione di riduzione, come abbiamo visto, consentirebbe di impugnare le donazioni lesive dei diritti dei legittimari, ma nel caso del patto di famiglia non può essere esercitata. La collazione imporrebbe ai discendenti e al coniuge del defunto di conferire nella massa ereditaria quanto ricevuto in donazione dal defunto, ma anche questa non si applica a quanto ricevuto nell'ambito del patto di famiglia. Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie è dunque definitivo. 8
Patto di famiglia Valutazione del bene La liquidazione dei legittimari avviene in base al valore dell'azienda o delle partecipazioni societarie al momento della stipula del patto di famiglia, determinato di comune accordo dai partecipanti, che rimane così definitivamente fissato. La legge non prevede regole particolari per la determinazione di tale valore, che pertanto può essere liberamente individuato dalle parti. L'espressa previsione di una possibilità di rinunciare in tutto o in parte alla liquidazione conferma l'assoluta libertà dei partecipanti nel fissare il valore su cui essa si basa. Per evitare, però, la possibilità che il patto di famiglia sia impugnato da parte di chi non conosceva il reale valore dell'azienda o delle partecipazioni societarie, potrebbe essere opportuno far redigere una perizia di stima. La liquidazione può avvenire in denaro oppure, in tutto o in parte, anche in natura, cioè con il trasferimento di beni di qualsiasi genere. In questo caso i beni assegnati ai legittimari che partecipano al patto di famiglia sono imputati alle loro quote di legittima secondo il valore che viene ad essi attribuito nel contratto. 9
Patto di famiglia Legittimari sopravvenuti Al patto di famiglia devono partecipare il coniuge del disponente e tutti quelli che sarebbero legittimari se nel momento della stipula del patto di famiglia si aprisse la sua successione (art. 768-quater, primo comma, del codice civile). La situazione potrebbe cambiare dopo la stipula del patto, ma la legge vuole evitare che a causa di questi cambiamenti sia messo in discussione il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie. Alla morte dell'imprenditore, i legittimari che non hanno partecipato al patto di famiglia possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma che gli sarebbe spettata, quale liquidazione della quota di legittima sull'azienda o sulle partecipazioni societarie, aumentata degli interessi legali, dalla stipula del patto fino all'effettivo pagamento (art. 768-sexies del codice civile). In pratica, i legittimari che non hanno potuto partecipare al patto possono essere soltanto i figli dell'imprenditore nati dopo la stipula del patto di famiglia (oppure riconosciuti o accertati giudizialmente dopo tale data), e il coniuge dell'imprenditore, in caso di nuovo matrimonio avvenuto dopo la stipula del patto di famiglia. 10
Patto di famiglia (segue) Questi soggetti conservano i loro diritti sulla successione, ma non possono chiedere una quota dell'azienda o delle partecipazioni societarie, ormai uscite dal patrimonio del defunto. Essi hanno diritto a una somma di denaro corrispondente al valore della loro quota, quale risultante dal patto di famiglia (il valore, dunque, è quello determinato dai partecipanti al patto, e non può essere messo in discussione). Se alla morte dell'imprenditore ci sono nuovi figli (anche figli naturali riconosciuti o accertati dopo la stipula del patto) o c'è un nuovo coniuge, occorre ricalcolare le quote di legittima spettanti a ciascuno, e chi aveva ricevuto più del dovuto, sia esso l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie, oppure gli altri partecipanti al patto, deve versare una somma di denaro ai legittimari sopravvenuti, per riequilibrare la situazione. Solo in caso di mancato pagamento i legittimari sopravvenuti potranno impugnare il patto di famiglia. In questo caso il legislatore ha previsto, inspiegabilmente, che si applichino le regole sull'annullamento del contratto per vizi del consenso, mentre si tratterebbe più che altro di una risoluzione per inadempimento. 11
Patto di famiglia Analisi di criticità L'art. 768 quater c.c. pone a carico degli assegnatari del compendio aziendale l'obbligo di liquidazione dei non assegnatari. Ciò, ovviamente, comporta per l'assegnatario il problema del reperimento delle relative risorse. Ebbene, qualora questi non disponga delle disponibilità liquide per indennizzare gli altri legittimari, dovrà ricorrere, salva la possibilità di ottenere eventuali finanziamenti bancari dietro garanzia, allo smobilizzo di asset patrimoniali personali o, in mancanza, allo smobilizzo di asset patrimoniali aziendali, andando a compromettere l'integrità del complesso aziendale e dando luogo, nella pratica, proprio a quel fenomeno che il nuovo istituto si propone di evitare. 12
Patto di famiglia Possibili soluzioni pratiche a) smobilizzare i cespiti aziendali attraverso procedure di sale and lease back, ovvero vendere i cespiti a una società di leasing che successivamente provvederà a stipulare un contratto di locazione finanziaria con il cedente. 13
Patto di famiglia (segue) b) ipotizzare soluzioni di leveraged buy out secondo il seguente schema: a) il beneficiario dell'azienda originaria costituisce una nuova società (c.d. newco) che provvederà a contrarre un finanziamento bancario finalizzato all'acquisto delle partecipazioni dell'azienda di famiglia; b) la società neo costituita acquista il capitale sociale della società target, corrispondendo a titolo di corrispettivo al beneficiario delle partecipazioni il finanziamento bancario erogato alla newco; c) il corrispettivo percepito dal beneficiario del patto di famiglia verrà da questi utilizzato per la soddisfazione degli altri legittimari; d) le quote della newco vengono concesse in pegno alla banca a garanzia del finanziamento contratto; e) la newco e la società bersaglio si fondono in un'unica azienda, in maniera tale che gli utili derivanti dalla attività esercitata vengano utilizzati per soddisfare le rate del finanziamento bancario. 14
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Patto di famiglia e family buy out Nozione, funzione e categorie
Patto di famiglia e Family buy out Family buy out: nozione e funzione Nella ipotesi in cui la successione preveda l'ingresso di soggetti terzi finanziatori esterni al nucleo familiare, la tecnica più usata è quella del Family Buy Out (FBO) che consente di acquisire attività o diritti facendo ricorso a capitale di debito e fornendo un sostegno finanziario e gestionale ai soci attivi. 16
Patto di famiglia e Family buy out Liquidazione I promotori dell'operazione risultano essere i membri della famiglia che intendono proseguire l'attività imprenditoriale. Vengono infatti raccolti i capitali finanziari che si rendono necessari ad assicurare l'uscita dei soci non più interessati a partecipare alla gestione o non più disposti a permanere nella società in qualità di finanziatori. I promotori formano una NewCo, che ottiene i finanziamenti indebitandosi verso terzi nella misura in cui tali finanziamenti aggiunti al capitale proprio, le consentano di acquisire la totalità delle azioni o delle quote dell'azienda target. 17
Patto di famiglia e Family buy out Liquidazione La NewCo è in grado quindi di liquidare i soci che vogliono uscire e, dopo l'acquisizione, la stessa si fonde per incorporazione con la società target di cui le attività, facenti parte della nuova società nata dalla fusione, fanno da garanzia a fronte del debito emesso. Come risultato, i soci familiari operativi detengono la maggioranza nella NewCo senza esborso di liquidità, mentre i soci familiari più anziani o meno coinvolti sono stati liquidati. 18
Patto di famiglia e Family buy out Sintesi di efficacia Un family buy-out ben strutturato è in grado di dare continuità all'azienda familiare, anche quando parte della nuova generazione non è in grado di favorire una successione diretta alla stessa ed essere di grande aiuto al management in una fase delicata per gli equilibri proprietari e familiari. 19
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Patto di famiglia e Trust Analisi delle diversità disciplinari e applicative
Patto di famiglia e Trust Diversi oggetti della contrattazione Nel patto di famiglia: partecipazioni espressione di effettiva attività imprenditoriale; Nel Trust: tutto il patrimonio, senza i limiti di cui al family buy out. 21
Patto di famiglia e Trust Specificazione soggettiva dei soggetti beneficiari Nel patto di famiglia: i discendenti in linea retta dell'imprenditore; Nel Trust: qualsiasi soggetto. 22
Patto di famiglia e Trust Influenza dell'imprenditore sulla futura attività gestionale del bene Nel patto di famiglia: il disponente trasferisce la proprietà del bene; Nel Trust: il trustee diviene proprietario nell'interesse dei beneficiari. 23
Patto di famiglia e Trust (segue) Trust: - Governo; - Controllo; - Nomina successore. 24
Patto di famiglia e Trust Aggredibilità del ceto creditorio Nel patto di famiglia: le partecipazioni trasferite sono aggredibili dai creditori, così come i dividendi; Nel Trust: le stesse partecipazioni non sono aggredibili dai creditori del soggetto scelto. In tal modo, con l'adozione del trust, si assicura la continuità d'impresa. 25
Patto di famiglia e Trust Tutela economica (non giuridica) dei discendenti Nel Trust i discendenti, economicamente, non vedono violati i loro diritti di legittima; la costituzione del trust, tuttavia, giuridicamente, rappresenta un possibile peso o condizione nulla. 26
Patto di famiglia e Trust Tecniche per rendere il trust omologo al patto di famiglia: A) combinare il trust con il patto di famiglia; B) donazione delle partecipazione ai legittimari. 27