Gli aspetti fiscali del distacco transnazionale: normativa interna e convenzioni internazionali. Matteo Zangrillo Avvocato

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Gi aspetti fiscai de distacco transnazionae: normativa interna e convenzioni internazionai Matteo Zangrio Avvocato

Profii fiscai de distacco a'estero: Introduzione L'invio a'estero de avoratore dipendente non può prescindere da un'adeguata anaisi preiminare dea sua posizione fiscae. E' opportuno distinguere tra adempimenti fiscai personai ed obbighi de sostituto d'imposta durante 'intero periodo di assegnazione a'estero.

Residenza fiscae Art. 2 de TUIR 1. Soggetti passivi de imposta sono e persone fisiche, residenti e non residenti ne territorio deo Stato. 2. Ai fini dee imposte su reddito si considerano residenti e persone che per a maggior parte de periodo d imposta sono iscritte nee anagrafi dea popoazione residente o hanno ne territorio deo Stato i domiciio o a residenza ai sensi de Codice civie. 2- bis Si considerano atresì residenti, savo prova contraria, i cittadini itaiani canceati dae anagrafi dea popoazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quei individuati con decreto de Ministro de economia e dee finanze, da pubbicare nea Gazzetta Ufficiae.

Residenza fiscae Si considerano residenti in Itaia cooro che per a maggior parte de periodo di imposta (ameno 183 giorni): sono iscritti nee anagrafi dea popoazione residente; hanno ne territorio deo Stato i domiciio (art. 43, c.1,c.c.); hanno ne territorio deo Stato a residenza (art. 43, c.2, c.c.). La soggettività tributaria passiva si reaizza a verificarsi di ameno uno dei menzionati requisiti, quindi si tratta di criteri non concorrenti ma aternativi.

Residenza fiscae Articoo 43 Codice civie: Domiciio: Residenza: Dimora: uogo in cui a persona ha stabiito a sede principae dei suoi affari ed interessi, anche morai e famiiari uogo in cui a persona ha a dimora abituae uogo in cui a persona attuamente si trova

Territoriaità de'imposta Soggetti fiscamente residenti in Itaia: Tassazione sui redditi ovunque prodotti (c.d. wordwide taxation principe ). Soggetti non fiscamente residenti in Itaia: Tassazione sui soi redditi prodotti in Itaia.

Determinazione de reddito di avoro dipendente Art. 51 de T.U.I.R.: principio di omnicomprensività I reddito di avoro dipendente è costituito da tutte e somme e i vaori in genere, a quaunque titoo percepiti ne periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni iberai, in reazione a rapporto di avoro.

Determinazione dea base imponibie anaitica e forfetaria Art. 51 commi da 1 a 8 de T.U.I.R.: Determinazione anaitica de reddito di avoro dipendente Art. 51 comma 8-bis de T.U.I.R.: Determinazione convenzionae de reddito di avoro dipendente

Determinazione dea base imponibie anaitica Generamente, e somme percepite da dipendente sono tassate su oro intero ammontare (retribuzione ordinaria, premi, bonus, etc.). Generamente, i vaori percepiti da dipendente sono tassati su vaore normae (azioni, beni e servizi, generi in natura prodotti da'azienda e ceduti ai dipendenti, etc.). Specifici criteri di determinazione sono previsti per acune tipoogie di benefit in natura (auto aziendai, aoggi, prestiti ai dipendenti).

Determinazione de'imponibie fiscae su base convenzionae Art. 51, comma 8-bis de T.U.I.R.: In deroga ae disposizioni dei commi da 1 a 8, i redditi di avoro dipendente prestato a'estero in via continuativa e come oggetto escusivo de rapporto da dipendenti che ne'arco di dodici mesi soggiornano neo Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sua base dee retribuzioni convenzionai definite annuamente con i Decreto de Ministero de Lavoro e dea Previdenza sociae (...).

Determinazione de'imponibie fiscae su base convenzionae Aspetti saienti Residenza fiscae in Itaia Soggiorno a'estero per più di 183 giorni Continuatività de'attività avorativa a'estero Escusività de'attività avorativa a'estero

Determinazione de'imponibie fiscae su base convenzionae Circoare INPS n. 16 de 29/01/2015 Art. 2 D.M. 14/01/2015: per i avoratori per i quai sono previste fasce di retribuzione, a retribuzione convenzionae imponibie è determinata sua base de raffronto con a fascia di retribuzione nazionae corrispondente, di cui ae tabee citate a'art. 1. Circoare Min. Lav. n. 72 de 21/03/1990 Per retribuzione nazionae si intende i trattamento previsto per i avoratore da contratto coettivo comprensivo degi emoumenti riconosciuti per accordo tra e parti, con escusione de'indennità estero.

Determinazione de'imponibie fiscae su base convenzionae Circoare INPS n. 45 de 23/02/2007 Circoare n. 17 de 5/02/2013 Per retribuzione nazionae deve intendersi i trattamento mensie determinato dividendo per 12 mensiità i trattamento da contratto coettivo previsto per i avoratore.

Retribuzioni convenzionai 2015

Dipendente A: Dirigente industria Esempi pratici distaccato in Francia da 31 agosto 2014 residente fiscae in Itaia ai sensi dea norma interna non è appicabie i comma 8-bis retribuzione: Euro 120.000 bonus: 20% = Euro 24.000 azioni: Euro 50.000 (non rivoto aa generaità dei dipendenti) indennità estera: Euro 5.000 auto aziendae: Leasing: Euro 30.000; vaore tabea ACI: Euro 3.000 aoggio: Affitto: Euro 30.000; vaore catastae: Euro 5.000 Base imponibie: Euro 207.000

Dipendente B: Dirigente industria Esempi pratici distaccato in Francia da 31 agosto 2014 residente fiscae in Itaia ai sensi dea norma interna retribuzione: Euro 120.000 bonus: 20% = Euro 24.000 azioni: Euro 50.000 (non rivoto aa generaità dei dipendenti) indennità estera: Euro 5.000 auto aziendae: Leasing: Euro 30.000; vaore tabea ACI: Euro 3.000 aoggio: Affitto: Euro 30.000; vaore catastae: Euro 5.000 RAL: 194.000/12= 16.166,67 Fascia da Euro 14.565,20 in poi Retribuzione convenzionae mensie = Euro 15.649,53 Base imponibie convenzionae: Euro 187.794,36

Novità giurisprudenziai Generamente, a possibiità di rientrare nea casistica de'art. 51, comma 8-bis non è un'opzione per i contribuente, tuttavia di recente a sentenza n. 67/2/15 dea CTP di Macerata ha ritenuto che si possa utiizzare a retribuzione effettiva ne computo dea base imponibie, in uogo di quea convenzionae, se più favorevoe a contribuente.

Art. 4 dee Convenzioni contro e doppie imposizioni Residenza

Art. 15 dee Convenzioni contro e doppie imposizioni Lavoro subordinato

Convenzione contro e doppie imposizioni Itaia Germania I Protocoo aggiuntivo aa Convenzione tra Itaia e Germania, prevede importanti disposizioni in materia di frazionamento dea residenza fiscae: Se una persona fisica è considerata residente deo Stato contraente in base a'articoo 4 sotanto per una frazione de'anno ed è considerata residente de'atro Stato contraente per i resto de'anno (cambio di residenza), 'assoggettamento a'imposta, nei imiti in cui esso dipenda da uogo di residenza, termina ne primo Stato aa fine de giorno in cui è stato effettuato i cambio di domiciio. Ne'atro Stato, 'assoggettamento a'imposta, nei imiti in cui esso dipenda da uogo di residenza, inizia i giorno successivo a cambio di domiciio.

Convenzione contro e doppie imposizioni Itaia Svizzera L'articoo 4, comma 4 dea Convenzione tra Itaia e Svizzera prevede importanti disposizioni in materia di frazionamento dea residenza fiscae: La persona fisica che ha trasferito definitivamente i suo domiciio da uno Stato contraente a'atro Stato contraente cessa di essere assoggettata ne primo Stato contraente ae imposte per e quai i domiciio è determinante non appena trascorso i giorno de trasferimento de domiciio. L'assoggettamento ae imposte per e quai i domiciio è determinante inizia ne'atro Stato a decorrere daa stessa data.

Convenzioni contro e doppie imposizioni Art. 169 TUIR Le disposizioni de presente Testo Unico si appicano, se più favorevoi a contribuente, anche in deroga agi accordi internazionai contro a doppia imposizione.

Eiminazione dea doppia imposizione internazionae Art. 165 TUIR, comma 1 Se aa formazione de reddito compessivo concorrono redditi prodotti a'estero, e imposte ivi pagate a titoo definitivo su tai redditi sono ammesse in detrazione da'imposta netta dovuta fino aa concorrenza dea quota d'imposta corrispondente a rapporto tra i redditi prodotti a'estero ed i reddito compessivo a netto dee perdite dei precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. Art. 165 TUIR, comma 10 Ne caso in cui i reddito prodotto a'estero concorra parziamente aa formazione de reddito compessivo anche 'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Eiminazione dea doppia imposizione internazionae Risouzione n. 48/E de 2013 L'Agenzia dee Entrate ha stabiito che, ai fini de riproporzionamento de'imposta estera ammessa in detrazione, i reddito convenzionae di cui a'art. 51, comma 8-bis de TUIR deve essere rapportato a reddito compessivo estero, intendendosi per tae, queo rideterminato anaiticamente secondo 'art. 51, commi da 1 a 8.

Eiminazione dea doppia imposizione internazionae Pacchetto retributivo Credito d'imposta ANTE Ris. 48/2013 Base saary 70.000 70.000 Fringe benefit (secondo e norme estere) Fringe benefit ex art. 51 c. 1-8 Reddito da avoro dipendente tassato a'estero Reddito da avoro dipendente tassabie in Itaia Retribuzione convenzionae imponibie 17.500 - - 35.000 87.500 - - 105.000 63.000 63.000 Imposta netta itaiana 22.050 22.050 Imposta estera 17.500 17.500 Credito d'imposta fruibie 12.600 10.500 Credito d'imposta POST Ris. 48/2013

Eiminazione dea doppia imposizione internazionae Esempio pratico Art. 165 comma 10 Credito d'imposta Ante Risouzione 48/2013: ( 63.000/ 87.500) x 17.500 = 12.600 Credito d'imposta Post Risouzione 48/2013: ( 63.000/ 105.000) x 17.500 = 10.500

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