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COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 29 APRILE 2005 Relazione illustrativa redatta ai sensi degli Artt. 72 e 73 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni Il presente fascicolo è inserito nel sito internet della Società all indirizzo www.unipol.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. SUI PUNTI N. 2 DELL ASSEMBLEA - PARTE ORDINARIA E N. 1 DELL ASSEMBLEA- PARTE STRAORDINARIA DEL 28 29 APRILE 2005 (redatta ai sensi degli Artt. 72 e 73 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni) ASSEMBLEA PARTE ORDINARIA Punto n. 2) all Ordine del Giorno: Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter e 2359-bis del Codice Civile Signori Azionisti, con riferimento a quanto previsto al secondo punto all ordine del giorno dell Assemblea Parte Ordinaria, Vi ricordiamo preliminarmente che gli Amministratori sono stati autorizzati dalla Assemblea Ordinaria dei soci, riunitasi il 29 aprile 2004, ad acquistare e/o disporre di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, e ad acquistare azioni della società controllante Finsoe S.p.A. Finanziaria dell Economia Sociale S.p.A., ai sensi dell art. 2359-bis del codice civile, per la durata di 18 mesi dalla data della delibera assembleare. Tali autorizzazioni verranno pertanto a scadere il prossimo 29 ottobre 2005. Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporvi il rinnovo anticipato dell autorizzazione all acquisto e/o disposizione di azioni proprie al fine di intervenire nel corso dell esercizio, nei modi di legge, ed assicurando la parità di trattamento degli azionisti, in rapporto a situazioni contingenti di mercato, per svolgere un azione stabilizzatrice che migliori la liquidità del mercato stesso, favorisca il regolare andamento delle contrattazioni e faciliti una coerenza di massima tra le quotazioni ed il valore intrinseco dell azione. In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione ritiene altresì opportuno proporvi di deliberare anche il rinnovo dell autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni della società controllante Finsoe S.p.A. Finanziaria dell Economia Sociale S.p.A.. Vi informiamo, inoltre, che ad oggi la Società non detiene alcuna azione propria né alcuna azione della sopra citata controllante, né risulta che ne detengano le restanti società controllate dalla Società stessa. Ciò premesso sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera: L Assemblea Ordinaria di Unipol Assicurazioni S.p.A. - preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione; - avute presenti le disposizioni degli articoli 2357, 2357-ter e 2359-bis del codice civile; - preso atto che, alla data odierna, la Società non risulta detenere alcuna azione propria, né risulta che ne detengano le società da essa controllate; - preso atto che, alla data odierna, la società non risulta detenere alcuna azione della controllante Finsoe S.p.A. Finanziaria dell Economia Sociale S.p.A., né risulta che ne detengano le società da essa controllate; delibera A. di rinnovare anticipatamente l autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, per la durata di 12 mesi dalla delibera assembleare, con le modalità che di seguito vengono precisate. Per l'acquisto di azioni proprie, sia ordinarie sia privilegiate, in una o più volte: - numero massimo di azioni: 50.000.000; 2

- in ogni caso il valore nominale complessivo delle azioni acquistate, tenuto conto anche delle eventuali azioni possedute dalle società controllate, non potrà superare la decima parte del capitale sociale della Compagnia. Gli acquisti e le alienazioni delle azioni dovranno essere effettuati nelle sedi consentite e con le modalità ed i limiti previsti dalle norme applicabili; - il corrispettivo unitario, sia in caso di acquisto sia in caso di alienazione, sarà determinato prendendo a riferimento il prezzo medio di mercato che il titolo avrà registrato alla Borsa Italiana nella settimana precedente, con una variazione non superiore al 15% in più o in meno. In ogni caso il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalle norme; B. di fissare in euro 100 milioni l ammontare del Fondo per acquisto azioni proprie; da tale fondo verranno attinte le risorse necessarie alla costituzione della riserva indisponibile di cui all art. 2357-ter, comma 3, del codice civile; C. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e al Vice Presidente, anche in via disgiunta tra loro - ogni più ampio potere al fine di effettuare gli acquisti e/o le alienazioni delle azioni proprie, alle condizioni ed ai limiti come sopra deliberati, e comunque per dare attuazione, anche a mezzo di procuratori, alle deliberazioni che precedono, dando sin da ora per valido e ratificato il loro operato; D. di rinnovare anticipatamente l autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre, in una o più volte, di azioni della società controllante Finsoe S.p.A. Finanziaria dell Economia Sociale S.p.A., ai sensi dell art. 2359-bis del codice civile, per la durata di 12 mesi dalla delibera assembleare, alle seguenti condizioni: - numero massimo di azioni: 45.000.000; - in ogni caso il valore nominale complessivo delle azioni acquistate, tenuto conto delle eventuali azioni possedute dalla medesima società controllante nonché dalle società controllate, non potrà superare la decima parte del capitale sociale della controllante stessa; - corrispettivo unitario minimo, sia in caso di acquisto sia in caso di alienazione: euro 1,00; - corrispettivo unitario massimo, sia in caso di acquisto sia in caso di alienazione: euro 1,15; E. di ridurre da euro 74 milioni a euro 45 milioni l ammontare del Fondo per acquisto azioni della società controllante (attualmente inutilizzato); da tale fondo verranno attinte le risorse necessarie alla costituzione della riserva indisponibile di cui all art. 2359-bis, comma 4, del codice civile; F. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e al Vice Presidente, anche in via disgiunta tra loro - ogni più ampio potere al fine di effettuare gli acquisti e/o le alienazioni delle azioni della società controllante, alle condizioni ed ai limiti come sopra deliberati, e comunque per dare attuazione, anche a mezzo di procuratori, alle deliberazioni che precedono, dando sin da ora per valido e ratificato il loro operato. ASSEMBLEA PARTE STRAORDINARIA Punto n. 1) all Ordine del Giorno: Modifica degli articoli 6 (Azioni) e 8 (Convocazione delle Assemblee) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, il nuovo art. 147 bis del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ( T.U.F. ), introdotto dal Decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004, ha esteso l ambito di applicazione della disciplina dell Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, prevista dagli artt. 146 e 147 del T.U.F., 3

all Assemblea speciale dei possessori di azioni quotate di altre categorie e, pertanto, all Assemblea speciale dei possessori delle azioni privilegiate emesse dalla Società. Tale disciplina prevede, fra l altro, che la Società provveda: (i) alla convocazione dell Assemblea speciale dei possessori delle azioni privilegiate affinché vengano assunte le opportune deliberazioni in merito alla nomina del Rappresentante comune, alla determinazione del relativo compenso e alla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni di detti azionisti, secondo quanto previsto dall art. 147, primo comma, lett. a) e c) del T.U.F.; (ii) alla regolamentazione, nello Statuto sociale, delle modalità per assicurare al Rappresentante comune dei possessori di azioni privilegiate un adeguata informazione sulle operazioni societarie che possano influenzare l andamento delle quotazioni delle azioni medesime, in conformità all art. 147, quarto comma, del T.U.F.. Relativamente alle modalità di costituzione del sopra menzionato fondo, si precisa che esso, secondo quanto disposto dall art. 146, primo comma, lett. c) del T.U.F., deve essere anticipato dalla Società, la quale potrà rivalersi, ai fini del rimborso del relativo ammontare corrisposto, sugli utili spettanti agli azionisti privilegiati, in eccedenza alla quota minima agli stessi garantita. A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, per esigenze di semplificazione organizzativa, proporvi di deliberare l assunzione a carico della Società, nei limiti dell importo annuo di euro 30.000,00 (trentamila/00), le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni degli azionisti privilegiati, modificando in tal senso l art. 6 (Azioni), secondo comma, dello Statuto sociale. In merito al summenzionato obbligo di regolamentazione statutaria delle modalità per assicurare al Rappresentante comune dei possessori di azioni privilegiate un adeguata informazione sulle operazioni societarie che possano influenzare l andamento delle quotazioni delle azioni medesime, si ritiene opportuno modificare, nei termini di seguito riportati, lo stesso art. 6 (Azioni), terzo comma, dello Statuto sociale, richiamando l applicazione degli obblighi previsti per l informativa al mercato. L applicazione della disciplina di cui agli artt. 146 e 147 del T.U.F. all Assemblea speciale dei possessori di azioni privilegiate rende inoltre opportuna una più puntuale regolamentazione dell art. 8) (Convocazione Assemblee) dello Statuto sociale, apportando allo stesso marginali modifiche, di carattere formale. Vi proponiamo pertanto di deliberare le modifiche statutarie evidenziate nel testo posto a raffronto con le vigenti disposizioni, di seguito riportato. 4

Art. 6 (Azioni) Testo vigente (in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite) Art. 6 (Azioni) Le azioni sono nominative. Ove la legge lo consenta, se interamente liberate, esse potranno convertirsi al portatore a cura e spese dell'azionista. In caso di comproprietà si applicheranno le norme stabilite dall'art. 2347 del Codice Civile. Modifiche proposte all Assemblea (in corsivo neretto) Art. 6 (Azioni e rappresentante comune) Le azioni sono nominative. Ove la legge lo consenta, se interamente liberate, esse potranno convertirsi al portatore a cura e spese dell'azionista. In caso di comproprietà si applicheranno le norme stabilite dall'art. 2347 del Codice Civile. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni privilegiate, per le quali la loro Assemblea speciale abbia deliberato, a norma di legge, la costituzione del relativo fondo, sono sostenute dalla Società fino all ammontare annuo di Euro 30.000,00 (trentamila/00). Nei tempi e nei modi previsti per l informativa al mercato, il Rappresentante comune degli azionisti privilegiati viene informato dal Consiglio di Amministrazione, o dalle persone all uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l andamento delle quotazioni delle azioni della categoria. Art. 8 (Convocazione delle Assemblee) Testo vigente (in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite) Art. 8 (Convocazione delle Assemblee) Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione con l'osservanza delle formalità previste Modifiche proposte all Assemblea (in corsivo neretto) Art. 8 (Convocazione delle Assemblee) Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in 5

dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché entro il territorio nazionale. Nell avviso di convocazione possono essere fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l approvazione del bilancio, entro 120 giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. L Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l Assemblea senza ritardo quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta. altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché entro il territorio nazionale. Nell avviso di convocazione possono essere fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l approvazione del bilancio, entro 120 giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. L Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta. Bologna 24 marzo 2005 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Giovanni Consorte 6