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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22-III-2007 C(2007) 1374 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Emilia-Romagna) Aiuto n. N 71/2006. Piano operativo regionale per l'attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed al sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (scrapie ovina). Signor Ministro, 1. Con lettera del 10 gennaio 2006, protocollata il 18 gennaio 2006, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato il piano in oggetto alla Commissione, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato. 2. Con messaggi elettronici del 27 aprile 2006, del 13 luglio 2006 e del 19 ottobre 2006, protocollati il giorno stesso del loro invio, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha comunicato alla Commissione complementi di informazioni richiesti alle autorità italiane con lettere del 28 febbraio 2006, del 7 giugno 2006 e del 14 settembre 2006. 3. Con lettera del 19 dicembre 2006, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane una proroga di due mesi del termine previsto per l'esame del fascicolo, la cui scadenza era fissata al 20 dicembre 2006. Tale proroga è stata concessa. 4. Con messaggio elettronico del 23 gennaio 2007, protocollato lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha comunicato alla Commissione un'ultima versione modificata del piano in oggetto. La presente decisione riguarda quest'ultima versione del piano. S.E. On. Massimo D'ALEMA Ministro degli affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commissione europea Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (+32-2) 299 11 11. Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

5. Mi pregio d'informarla che la Commissione non ha alcuna obiezione da formulare per quanto riguarda le misure previste dal piano comunicato dalle autorità italiane il 23 gennaio 2007. 6. Per prendere tale decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni. Descrizione 7. Il piano in oggetto è stato elaborato per conseguire i seguenti obiettivi: - permettere agli allevamenti ovini interessati dalle disposizioni adottate dalle autorità sanitarie nell'ambito delle misure di protezione obbligatoria contro le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) di riprendere la loro attività e di riportarla al livello raggiunto prima dell'abbattimento degli animali, - compensare, sia pure parzialmente, i costi supplementari e le perdite di produzione registrate nel periodo necessario al ritorno alla normale attività dei suddetti allevamenti, - incoraggiare l applicazione di misure di prevenzione della diffusione della malattia negli allevamenti della regione, - migliorare la sicurezza dei prodotti animali derivati dall allevamento di ovini, - sensibilizzare inoltre gli allevatori sul fatto che l abbattimento di animali, nonostante il suo impatto sulla situazione economica delle aziende, serve a offrire garanzie al consumatore e a migliorare l immagine delle produzioni zootecniche. 8. Le basi giuridiche sono le seguenti: - l articolo 129, paragrafo 1 (misure d urgenza nei settori dell agricoltura e dell allevamento) della legge del 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria del 2001), - l articolo 68, paragrafo 4 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria del 2003), che prevede stanziamenti per complessivi 2 500 000 euro per gli interventi strutturali e di sostegno necessari per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini, - il decreto n. 103234 del ministero delle Politiche agricole e forestali del 1 o dicembre 2003, - la deliberazione n. 1356 della Giunta regionale del 12 luglio 2004, relativa al piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini, modificata dalla deliberazione n. 1231 del 25 luglio 2005, - il decreto del ministero della Salute del 17 dicembre 2004, relativo al piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi degli ovini, 2

- la deliberazione del 7 novembre 2005, n. 1786, della Giunta regionale, con la quale è stato approvato il piano operativo regionale per l'attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione e al sostegno a favore del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili scrapie ovina (proposta all'assemblea legislativa), - l atto n. 34 dell assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 29 novembre 2005 con il quale è stato approvato il piano operativo regionale per l'attuazione degli interventi per la prevenzione e il sostegno a favore del settore ovino colpito dalle TSE scrapie ovina (proposta del 7 novembre 2005, n. 1786 della Giunta regionale). 9. Il piano è indirizzato sia alle PMI che alle imprese più grandi. Le misure previste sono le seguenti: un aiuto all'acquisto di animali, un aiuto per il mantenimento di classi di età, un indennizzo per la perdita di produzione (latte e carne) e un premio speciale per gli ovini di genotipo ARR, e altre misure (identificazione elettronica degli animali, selezione di pecore riproduttrici per la loro resistenza alla scrapie ovina) che saranno oggetto di una successiva notifica alla Commissione dopo adozione delle deliberazioni necessarie. Il regime riguarda sia il passato (i beneficiari sono gli allevamenti colpiti dalla scrapie ovina a partire dal 2001) che il futuro. Aiuto all'acquisto di animali 10. Tale aiuto è destinato alla sostituzione di animali abbattuti su ordinanza delle autorità sanitarie, ma può altresì essere accessibile alle aziende non colpite dalla malattia. L'acquisto potrà riguardare animali genotipizzati per la resistenza alla scrapie ovina e/o animali della specie bovina (tenuto conto dello studio degli sbocchi esistenti sul mercato). Tali animali dovranno essere riproduttori di qualità iscritti in libri genealogici o in registri equivalenti. Tutti i beneficiari dovranno rispettare le norme minime in materia d'igiene, d'ambiente e di benessere degli animali che figurano nel piano di sviluppo rurale della Regione approvato dalla Commissione. 11. L aiuto sarà limitato al 40% (nelle zone non svantaggiate) o al 50% (nelle zone svantaggiate) del valore d'acquisto degli animali stabilito dall'ismea in base al valore medio registrato sul mercato nazionale. 12. Le percentuali succitate saranno portate al 50% e al 60%, rispettivamente, per i giovani agricoltori insediati in una PMI e che realizzino l'investimento entro cinque anni dal loro insediamento, e rispettivamente al 45% e al 55% per i giovani agricoltori che s'insediano in una impresa diversa da una PMI. 13. In caso di rilancio dell'attività dell allevamento con animali diversi dagli ovini, le spese ammissibili per il calcolo dell'aiuto saranno determinate in base alla media dei prezzi di mercato rilevati dall ISMEA nel periodo durante il quale l'acquisto viene effettuato. 14. Inoltre, il numero di animali che possono beneficiare dell aiuto per azienda e per tutto il periodo necessario al ritorno ad un'attività normale non potrà superare il numero di animali abbattuti in seguito a ordinanze delle autorità sanitarie. 3

15. Per quanto riguarda gli ovini, tale numero potrà comprendere sia gli animali acquistati per riavviare l'attività dell allevamento (primo nucleo di ricostituzione) che quelli acquistati in seguito (compresi i riproduttori ovini resistenti alla scrapie ovina) che saranno progressivamente disponibili sul mercato dopo l applicazione del Piano sanitario di genotipizzazione. 16. Per le altre razze animali, il numero di animali ammissibile all aiuto sarà determinato in base al numero di UBA (Unità di bovino adulto) corrispondente, definito nella deliberazione n. 794 della Giunta regionale del 5 maggio 2003, con un massimale corrispondente al numero di animali abbattuti convertito in UBA). Aiuto al mantenimento di agnelle da rimonta 17. Gli allevatori che possiedono ancora una parte del loro gregge devono spesso ricostituirlo con gli animali ancora presenti nell'azienda, il che li costringe a mantenere nell'allevamento una parte più rilevante degli animali dell'anno (fino all'80%, contro il 20% in una situazione normale, il che dà una media del 50% della quota di rimonta da mantenere) per assicurare, con la riproduzione, la costituzione di gruppi di monta che, a loro volta, permetteranno di riportare la popolazione ovina alla consistenza di prima dell'abbattimento. Secondo le autorità italiane, essi sono penalizzati per la perdita di reddito dovuto alla mancata vendita di agnelle riproduttrici o degli ovini macellati, per l'aumento dei costi di produzione (tra l'altro, alimentazione e cure veterinarie) e per la diminuzione degli indici di redditività in latte e carne degli animali (a causa di una diminuzione del miglioramento genetico degli animali, poiché la selezione è stata meno efficace per la necessità di ricostituire il gregge). 18. L aiuto previsto mira a compensare gli svantaggi suddetti. Esso sarà determinato in base al costo di produzione medio per agnella all'anno, stabilito in base ai dati della rete RICA per la regione Emilia-Romagna. 19. Per quantificare il metodo sopra descritto, durante il periodo 2002-2003, il costo di produzione succitato ammontava a 37,36 euro per agnella all'anno. Dato che i costi che l'allevatore deve sostenere sono più elevati per le agnelle appena nate rispetto a quelli delle pecore adulte (infatti, la differenza è di circa il 20%, in base ai dati forniti dall'unapoc Unione nazionale delle associazioni di produttori di ovini e di caprini), l'importo che sarà preso in considerazione per il calcolo dell'aiuto per questo periodo sarà di circa 45 euro per capo. Tale importo sarà moltiplicato per il numero di agnelle riproduttrici mantenute nell azienda per la ricostituzione della popolazione ovina. Nel caso in cui in futuro compaia la malattia, il periodo di riferimento utilizzato sarà l'anno nel corso della quale la malattia si sarà manifestata. Aiuto compensativo per le perdite di produzione (latte e carne) 20. Poiché il mantenimento di un numero elevato di agnelle nate nell'azienda comporta una diminuzione degli indici di redditività (v. supra), è previsto un aiuto compensativo per le perdite di produzione. 21. Il calcolo viene effettuato in base ai seguenti parametri: 4

a) Per gli animali da latte: - periodo di lattazione di 180 giorni, - la produzione media degli ovini di razza sarda 1 (1), - valore commerciale del latte di pecora (media del prezzo di vendita del latte in quanto tale e del prezzo del latte utilizzato per la produzione di formaggio nei caseifici aziendali dati provenienti dai Bollettini ufficiali dell'associazione italiana allevatori (2), - diminuzione della produzione di latte per capo nel periodo di ricostituzione del gregge: 10% (percentuale determinata in base ai dati dell'associazione italiana degli allevatori) (3), - indennizzo all'anno fino al ritorno alla normalità nel gregge = (1) x (2) x (3) (tale importo si deve moltiplicare per il numero di pecore presenti nell'azienda); b) Per gli animali da carne: - riduzione del tasso medio di prolificità (generalmente pari al 150%) del 13%, cioè di 0,2 agnelli per ogni fattrice/anno (l indice di prolificità passa da 1,5 a 1,3) (1), - prezzo medio di mercato della carne (prezzo al kilo x peso vivo) (dati dell ISMEA) (2) x (3), - indennizzo all'anno fino al ripristino delle condizioni normali del gregge = (1) x (2) x (3) (tale importo dovrà essere moltiplicato per il numero di pecore presenti nell'azienda). 22. Lo stanziamento totale per il piano, che durerà fino al 31 dicembre 2011, è di 580 036,87 euro. In caso d intervento dello Stato o della Comunità per il finanziamento delle misure, gli aiuti previsti dalla Regione saranno limitati alla parte non coperta con riferimento agli importi e ai tassi summenzionati. Inoltre: - gli allevamenti possono beneficiare dei quattro aiuti succitati fino al ritorno al livello di produzione che sussisteva prima dell'abbattimento, - tale cumulo termina quando la popolazione ovina cresce meno del 10% per due anni consecutivi del periodo di rimonta (in questo caso, può essere ancora concesso soltanto il premio per gli ovini di genotipo ARR), - gli aiuti all acquisto di animali, gli aiuti per la compensazione delle perdite di produzione e il premio per gli ovini di genotipo ARR possono essere cumulati nel caso in cui l'allevamento ricostituisce in una sola volta tutto il gregge abbattuto, 1 Tale razza è presente per oltre il 70% degli ovini iscritti nei libri genealogici al livello regionale ed è pertanto rappresentativa per i calcoli. 5

- gli allevamenti che, dopo l abbattimento, vorranno sostituire del tutto la specie ovina con altre specie potranno beneficiare soltanto dell'aiuto all'acquisto di animali, - gli allevamenti che, dopo l'abbattimento, vorranno sostituire solo una parte della specie ovina con altre specie possono beneficiare dei quattro aiuti descritti, ma soltanto gli ovini potranno essere oggetto dell'aiuto al mantenimento delle agnelle da rimonta, dell aiuto compensativo per le perdite di produzione e del premio per gli ovini di genotipo ARR, - le aziende che praticavano già l'allevamento misto prima dell'abbattimento possono beneficiare dei quattro aiuti, ma soltanto per gli ovini, - il premio per gli ovini di genotipo ARR non è cumulabile con l'aiuto all'acquisto di animali già genotipizzati, dato che può essere concesso soltanto dopo che gli animali di alta qualità introdotti o presenti nell'allevamento siano già stati genotipizzati. Valutazione 23. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure previste dal piano in oggetto corrispondono a tale definizione nel senso che riguardano talune imprese (gli allevamenti colpiti dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili) e possono incidere sugli scambi, in considerazione del posto occupato dall'italia nel settore contemplato 2. 24. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, talune misure possono essere considerate, in via derogatoria, compatibili con il mercato comune. 25. Nel caso di specie, tenuto conto delle misure previste, la sola deroga che possa essere invocata è quella di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, che prevede che possano essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 26. Affinché tale deroga sia applicabile, occorre che le disposizioni pertinenti che disciplinano la concessione di aiuti di Stato siano rispettate. Nella fattispecie, la Commissione constata che il presente fascicolo è stato notificato prima dell'entrata in vigore degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, adottati il 6 dicembre 2006, ma che la decisione interviene successivamente all'entrata in vigore di questi ultimi. 27. In virtù del disposto del punto 194 dei suddetti orientamenti, le notifiche pendenti alla data del 31 dicembre 2006 saranno valutate in base agli orientamenti 2 Nel 2004, l'italia possedeva la quinta popolazione ovina e la quarta popolazione caprina dell'unione. 6

comunitari in materia di aiuti di Stato in vigore nel settore dell'agricoltura alla data di notifica dell'aiuto. 28. Alla data della notifica, gli orientamenti applicabili erano ancora gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in prosieguo: "gli orientamenti") 3, in vigore dal 1 o gennaio 2000. Aiuto all acquisto di animali 29. Gli aiuti all'acquisto di animali, pur inserendosi in un'operazione d'investimento collegata al manifestarsi di una malattia animale, sono disciplinati dal punto 4.1 degli orientamenti, nel quale si prevede la possibilità di concedere un aiuto del 40% delle spese nelle zone normali e del 50% nelle zone svantaggiate, con una possibilità di maggiorazione di 5 punti in percentuale per i giovani agricoltori che realizzano l investimento entro cinque anni dall'insediamento, sia che si tratti di un primo acquisto di animali, sia di un acquisto diretto a migliorare la qualità genetica del gregge (nel qual caso gli animali acquistati devono essere riproduttori di alta qualità iscritti nei libri genealogici o nel loro equivalente). Inoltre, poiché si tratta di un investimento a livello delle aziende agricole, occorre che siano rispettate talune condizioni per quanto attiene alla redditività, all'esistenza di sbocchi sul mercato e al rispetto delle norme minime in materia d'igiene, di ambiente e di benessere degli animali. 30. La Commissione constata, alla luce del punto 11, che i tassi succitati saranno rispettati e saranno calcolati in base a parametri già menzionati nell'ambito di altri fascicoli di aiuti approvati 4 (dati di mercato dell'ismea). 31. Per quanto riguarda l'aumento previsto per i giovani agricoltori, la Commissione sottolinea che i 5 punti in percentuale previsti per le imprese diverse dalle PMI è conforme a quanto previsto dal punto 4.1 degli orientamenti. Essa constata altresì che i 10 punti in percentuale previsti dalle autorità italiane per le PMI vanno oltre quanto previsto al punto 4.1 degli orientamenti, ma rileva che essi sono previsti per lo stesso tipo di misura dal regolamento (CE) n. 1/2004 che permette di esentare dalla notifica taluni aiuti alle PMI, dichiarati compatibili con il mercato comune. Pertanto la Commissione può accettare tale aumento. 32. Per quanto riguarda le altre condizioni da soddisfare la Commissione constata che gli aiuti riguarderanno soltanto animali iscritti nei libri genealogici o in registri equivalenti e prodotti per i quali esistono sbocchi sul mercato. Inoltre, i beneficiari dovranno rispettare le norme minime in materia di ambiente, d'igiene e del benessere degli animali a cui si fa riferimento negli orientamenti. 33. Tenuto conto di tali elementi, le condizioni del punto 4.1 degli orientamenti possono essere considerate soddisfatte e l'aiuto all'acquisto di animali può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto è destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni 3 GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19. 4 Ad esempio, il fascicolo N 624/03. 7

economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Aiuto al mantenimento di agnelle da rimonta 34. La Commissione constata anzitutto che tale aiuto, concesso nell'ambito delle misure compensative in seguito alla sopravvenienza di una malattia animale, ha un effetto retroattivo rilevante 5. Infatti, il punto 11.1 degli orientamenti prevede che gli aiuti connessi alla compensazione di perdite siano notificati entro tre anni dalla sopravvenienza del fatto generatore, ma precisa che tale periodo di tre anni non può essere rispettato quando gli effetti del fatto generatore sono differiti o continui. 35. Nel caso di specie le autorità italiane hanno spiegato il motivo per cui il manifestarsi della malattia ha avuto conseguenze di lunga durata in termini di ricostituzione dei greggi. Esse sostengono che le aziende che sono state colpite possedevano greggi di pecore di razza sarda e che il manifestarsi della malattia e i conseguenti abbattimenti, che hanno provocato una netta riduzione dei greggi, sono intervenuti in un momento in cui anche in Sardegna si registravano gravi difficoltà di circolazione degli ovini a causa della febbre catarrale ovina. Gli allevamenti pertanto non hanno potuto approvvigionarsi di animali selezionati di alta qualità e di razza sarda. 36. La Commissione può accogliere l'argomento della coincidenza di contesti veterinari sfavorevoli. 37. L'aiuto propriamente detto deve perciò essere analizzato alla luce delle disposizioni del punto 11.4 degli orientamenti, secondo cui: - devono esistere al livello nazionale o comunitario disposizioni legislative, amministrative o regolamentari che permettano alle autorità competenti di agire di fronte alla malattia, emettendo misure di eradicazione che danno luogo a compensazione o istituendo un sistema di allarme associato ad incentivi per incoraggiare la partecipazione volontaria alla prevenzione, - l'aiuto deve perseguire un obiettivo di prevenzione o di compensazione o entrambi gli obiettivi, - l'aiuto deve essere compatibile con la normativa veterinaria comunitaria, - che non ci deve essere sovracompensazione delle perdite o dei mancati utili. 38. Nel caso di specie, esistono disposizioni regionali e nazionali che prevedono la lotta contro la scrapie ovina (cfr. punto 8). L'aiuto previsto persegue un obiettivo di compensazione, è conforme alla normativa veterinaria della Comunità (il piano è ispirato alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione e delle decisioni 2002/1003/CE e 2003/100/CE) e non rischia di comportare 5 I focolai sono stati registrati nel 2001e nel 2002, salvo in due casi (uno nel 2004 et uno nel 2005). 8

sovracompensazione, poiché i calcoli sono effettuati in base a statistiche ufficiali e si modificheranno soltanto in funzione di queste ultime, nel senso di un aumento o di una riduzione (cfr. punto 19). 39. Tenuto conto di tali elementi, le condizioni del punto 11.4 degli orientamenti possono considerarsi soddisfatte e l'aiuto al mantenimento di agnelle da rimonta può beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Aiuto compensativo per le perdite di produzione (latte e carne) 40. Tale aiuto è altresì parte delle misure compensative connesse al sopravvenire di malattie. 41. Poiché s'inserisce nello stesso ambito dell'aiuto al mantenimento delle agnelle da rimonta, restano valide le considerazioni esposte sopra al punto 38 a proposito del fondamento giuridico che attesta la preoccupazione delle autorità, dell'obiettivo perseguito e del rispetto della normativa veterinaria. 42. Per quanto riguarda la questione della sovracompensazione, la Commissione constata che i criteri scelti si basano su statistiche ufficiali e riflettono l'evoluzione del mercato. Pertanto, non esiste rischio di sovracompensazione. 43. Tenuto conto di tali considerazioni, l'aiuto compensativo per le perdite di produzione può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Decisione 44. In base all'analisi suesposta, la Commissione ha deciso di considerare che gli aiuti previsti dal piano in oggetto, quale modulato, sono compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 9

45. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega di informarne la Commissione, entro il termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine prestabilito, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione H. Legislazione agricola Unità: H.2. Concorrenza Ufficio: Loi 130 5/94A B-1049 BRUXELLES Fax (32 2 2967672) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione 10