Le certificazioni medico-legali nell attività di polizia mortuaria, responsabilità e criticità per il medico necroscopo

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Transcript:

Udine, 24 settembre 2018 ELEMENTI DI MEDICINA NECROSCOPICA PER IL MEDICO NECROSCOPO TERRITORIALE Le certificazioni medico-legali nell attività di polizia mortuaria, responsabilità e criticità per il medico necroscopo AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina SSD Medicina Legale Dott.ssa Michela CODARINI

RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. n 285/1990 Circolare del Ministero della Sanità n 24 del 24 giugno 1993 Circolare del Ministero della Sanità n 10 del 31 luglio 1998 Legge 130/2001 Legge Regionale FVG n 12 del 21 ottobre 2011 Decreto del Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n. 0172 del 28 agosto 2015 (Regolamento di applicazione della LR 12/11) Legge Regionale FVG n 26 del 21/12/2012 articoli dal 268 al 276 di modifica alla LR 12/2011 Legge Regionale FVG n 22 del 09/06/2017 di modifica alla LR 12/2011

Le figure di responsabilità e gli organi di gestione in azienda sanitaria In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 502/1992 : COORDINATORE SANITARIO = DIRETTORE SANITARIO DELEGA AL DIRIGENTE MEDICO DI PRESIDIO OSPEDALIERO DELEGA AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELEGA AI DIRIGENTI MEDICI DELEGA AI DIRIGENTI MEDICI

La DENUNCIA DELLE CAUSE di MORTE Denuncia obbligatoria per il medico secondo quanto dispone il comma a) dell art.103 del T. U. L. S. Finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche

Flusso informativo Compilazione scheda ISTAT (medico curante o medico necroscopo) Eventuale rettifica in caso di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria Comune ove è avvenuto il decesso ASL (Dipartimento di Prevenzione) ISTAT

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 37 DPR 285/90 testo storico 1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. 2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Articolo 37 continua 3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. 4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura. 5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Legge 8 marzo 2017 n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (G.U. n. 64 del 17/3/2017)

Legge n. 24/2017 (Legge Bianco-Gelli) Articolo 4 - Trasparenza dei dati comma 4 : All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».

SEGNALAZIONE ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA (per autopsia medico-legale) Sospetto di reato

OBBLIGO DI REFERTO

Omissione di REFERTO art. 365 c.p. Chiunque avendo nell esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d ufficio omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale

REFERTO Il referto è l atto obbligatorio con il quale ogni esercente una professione sanitaria comunica all Autorità Giudiziaria quei casi in cui ha prestato la propria assistenza od opera e che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d ufficio.

REFERTO La finalità del referto è duplice: - la repressione della criminalità - la prevenzione della criminalità in quanto consente allo Stato di individuare e isolare la persona che ha commesso l azione criminosa e di attuare misure anche di ordine preventivo, di difesa sociale e di recupero

L omissione di referto costituisce un reato di pericolo, il che significa che la fattispecie delittuosa si realizza per il solo fatto che il referto è stato omesso o ritardato e non già quando si fornisca anche la prova dell effettivo realizzarsi del danno.

Soggetti con obbligo di referto/denuncia: le professioni sanitarie - medico, odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo - professioni sanitarie assistenziali, riabilitative, tecniche e della prevenzione Scopo di prevenire e contrastare la criminalità I concetti di assistenza ed opera Il problema dell individuazione dei casi che devono essere oggetto di referto possibilità/probabilità/certezza dati oggettivi elemento psicologico del reato

Le esimenti La pena per l omissione di referto non si applica quando redigere il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. (2 comma art. 365 c.p.) Non è punibile per omissione di referto chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell onore. (art. 384 c.p.)

Modalità di presentazione e compilazione del referto Articolo 334 Codice di procedura penale 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Articolo 334 Codice di procedura penale 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Articolo 334 Codice di procedura penale 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

memorandum art. 334 c.p.p. entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente a chi trasmetterlo (PM, UPG) le notizie che devono essere contenute (generalità, luogo, tempo, circostanze, mezzi ed effetti) facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto

OBBLIGO DI DENUNCIA DI REATO (RAPPORTO)

Omissione di DENUNCIA di REATO art. 361-362 c.p. Il pubblico ufficiale/l incaricato di pubblico servizio il quale omette o ritarda di denunciare un reato di cui ha avuto notizia nell esercizio o a causa delle sue funzioni/del servizio è punito Le disposizioni non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela

RAPPORTO O DENUNCIA DI REATO L atto con il quale il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio denuncia all Autorità Giudiziaria un reato procedibile d ufficio, di cui ha avuto notizia nell esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio.

Articolo 331 Codice di procedura penale Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Articolo 331 Codice di procedura penale Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Articolo 332 Codice di procedura penale Contenuto della denuncia. 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

memorandum artt. 331 e 332 c.p.p. per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito senza ritardo a chi trasmetterlo (PM, UPG) facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto Contenuto della denuncia elementi essenziali del fatto giorno di acquisizione della notizia fonti di prova già note dati identificativi della persona offesa, della persona cui il fatto è attribuito, di chi è in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti

Reati che comportano l'obbligo di referto o denuncia DELITTI PERSEGUIBILI D'UFFICIO

DELITTI PERSEGUIBILI D UFFICIO DELITTI CONTRO LA VITA DELITTI CONTRO L INCOLUMITA INDIVIDUALE DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE DELITTI CONTRO L INCOLUMITA PUBBLICA DELITTI CONTRO LA LIBERTA SESSUALE INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA AL DI FUORI DEI LEGITTIMI CASI STABILITI DALLA LEGGE 194/78 DELITTI CONTRO L ASSISTENZA FAMILIARE DELITTI CONTRO LA PIETA DEI DEFUNTI

OMICIDIO STRADALE La legge 23 marzo 2016 n 41 introduce i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali Art. 589 bis c.p. (Omicidio stradale) Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

OMICIDIO STRADALE Art. 589 bis c.p. (Omicidio stradale) alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua

LESIONI PERSONALI STRADALI Art. 590 bis c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. stesse circostanze

Esempi di casi in cui la segnalazione è dovuta: omicidio colposo (responsabilità medica) decesso per causa iatrogena omicidio colposo (del datore di lavoro) decesso per malattia professionale [ad es. amianto correlata] omicidio stradale decesso a seguito di incidente stradale omicidio preterintezionale decesso a seguito di lesioni personali dolose NB: la morte per causa violenta

Decesso amianto correlato e altre malattie professionali

Vanno segnalati all Autorità Giudiziaria solo i casi ove la morte sia conseguenza di malattia professionale e non la mera presenza di indicatori di pregressa esposizione ad amianto o la presenza di malattie professionali non mortali (es. placche ialine della pleura in soggetto deceduto per causa diversa)

Riassumendo, la segnalazione è dovuta nei casi di : morte per asbestosi polmonare grave con insufficienza respiratoria severa morte per mesotelioma di qualsiasi sede morte per cancro del polmone in esposto ad amianto morte per altre neoplasie in cui la relazione causale con l amianto è basata su evidenza scientifica (es. laringe, ovaio) in esposto ad amianto

Anche decessi per altre patologie di sospetta origine professionale, anche di natura oncologica, vanno segnalate alla Autorità Giudiziaria, e va richiesto il nulla osta alla sepoltura sopra citato. Si raccomanda, inoltre, di provvedere a segnalare il caso al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro aziendale.

Prelievo di tessuti a scopo di trapianto Le Aziende Sanitarie Regionali partecipano al processo di procurement di tessuti a scopo di trapianto promosso dal CENTRO REGIONALE TRAPIANTI e in collaborazione con le Fondazioni della Banca degli Occhi di Mestre e della Banca dei Tessuti di Treviso. In caso di trasporto di cadavere dal domicilio verso obitori ospedalieri o cimiteriali o verso case funerarie al fine di effettuare il prelievo di tessuti a scopo di trapianto è previsto l utilizzo di cassa aperta.

Prelievo di tessuti a scopo di trapianto Qualora la salma candidata al prelievo di tessuti fosse a disposizione dell'autorità Giudiziaria per molteplici cause (incidente stradale, infortunio sul lavoro, morte violenta, decesso asbesto-correlato) è necessario procedere rapidamente alla richiesta di nulla osta al prelievo dei tessuti stessi, utilizzando l'apposita modulistica, affinché la procedura sia praticabile in tempi compatibili con un adeguato stato di conservazione dei tessuti.

Cremazione Certificato di esclusione di sospetto di morte dovuta a reato Abrogazione dell autentica della firma ai sensi del combinato disposto dell art. 31 del DPR 445/2000 e dell art.3 comma 1a) della L 130/01 NB Per i casi sottoposti all interesse dell Autorità Giudiziaria, il nulla osta alla cremazione è emesso dalla stessa AG