COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA DI TRAPANI



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COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA DI TRAPANI SETTORE IV - Urbanistica e Gestione del Territorio RELAZIONE ILLUSTRATIVA OGGETTO: Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l anno 2011. TABELLA A - Costi unitari Con determinazione n. 1934 del 30/12/2009 sono stati adeguati gli oneri di urbanizzazione per l anno 2010, ai sensi dell art. 34 della L.R. 37/85 così come sostituito dall art. 14 della L.R. 19/1994. Ai fini dell aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per l anno 2011 si è ritenuto di potere riconfermare i costi unitari delle opere e dei servizi indicati nelle tabelle parametriche relativamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già adeguati con la citata determinazione 1934/2009 per effetto dell entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 16 aprile 2009, pubblicato sulla GURS n 18 del 24/04/2009 con il quale è stato approvato il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici. Il costo unitario per l espropriazione delle aree edificabili necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viene determinato ai sensi del DPR 327/2001 recepito nella Regione Siciliana dall art. 36 L.R. 7/2002. Nella presente proposta di adeguamento si è ritenuto di inserire nelle tabelle parametriche i costi delle aree da espropriare, classificate in tre categorie diversificate in ragione della potenzialità edificatoria dei terreni: zone A-B1 B2-C1-C2-C.3.1-PEEP /mq 52,50 zone C.3.1 C.4 /mq 10,00 altre zone /mq 20,00 In definitiva tutti i costi posti alla base della elaborazione delle prescritte tabelle parametriche sono riportati nella allegata TABELLA A che riassume tutti i costi unitari delle opere e dei servizi indicati nelle tabelle parametriche e relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché i costi di espropriazione delle relative aree. TABELLA B - Aliquote di incidenza relativa agli oneri di urbanizzazione Le aliquote minime da applicare relativamente ai contributi per le opere di urbanizzazione sono state fissate dall'art. 41 lettere h), i) ed l) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, così come sostituito dall art. 13 della L.R. 70/81, e più specificatamente: - insediamenti residenziali 22,50% - Insediamenti stagionali 35,00% - insediamenti turistici 25,00% - insediamenti industriali e artigianali: 15,00% - insediamenti commerciali e direzionali: 100,00% Inoltre, considerato che l edilizia residenziale nel verde agricolo è generalmente caratterizzata da una tipologia corrispondente a case rurali ad uso stagionale, oltre che ovviamente case rurali connesse alla conduzione del fondo o dell azienda agricola, si ritiene opportuno utilizzare anche per gli insediamenti residenziali nel verde agricolo l aliquota degli insediamenti stagionali del 35%. In definitiva le aliquote di incidenza degli oneri di urbanizzazione vigenti per il Comune di Castellammare del Golfo sono le seguenti:

TABELLA B Tipologia di insediamento Zona territoriale omogenea Aliquota di incidenza oneri insediamenti residenziali A-B1-B2-C1-C2-C.3.1-PEEP 22,50% Insediamenti residenziali in verde agricolo E 50,00% insediamenti stagionali C.3.3 C.4 35,00 % insediamenti direzionali e commerciali 100,00% insediamenti artigianali e industriali D 15,00 % insediamenti turistici 25,00 % TABELLE 1-2-3-4-5-6-7-8 - Aggiornamento tabelle parametriche Sono state, pertanto, aggiornate le seguenti n 8 tabelle (numerate da 1 a 8), mediante l applicazione delle aliquote di incidenza di cui alla TABELLA B e dei costi unitari di cui alla TABELLA A ai singoli parametri stabiliti nelle tabelle parametriche approvate dall Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e relativi agli spazi pubblici attrezzati previsti dal D.M. 1444/68, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e alle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sui costi così ottenuti si applicano le riduzioni previste dall'art. 41 della precitata legge regionale n. 71/1978. Alle TABELLE è stata allegata una legenda esplicativa. Al fine di una migliore intelligenza delle procedure seguite per l aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, si ritiene utile riportare di seguito una sintesi dei criteri utilizzati per la applicazione delle tabelle parametriche nonché dei principali riferimenti normativi che dettano disposizioni in materia di oneri di urbanizzazione. L allegata TABELLA C riporta il riepilogo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione da applicare nel corso dell anno 2011. Definizione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle definite dall art. 4 della L. 847/64 modificato dall'art. 17, comma 44, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865) e di seguito elencate: Le opere di urbanizzazione primaria sono: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato. Le opere di urbanizzazione secondaria sono: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere. Dalla sopra riportata elencazione di opere risultano esclusi gli ospedali, i parchi comprensoriali, le scuole superiori ed altre opere di interesse comunale, comprensoriale e regionale.

Tabelle parametriche Come è noto, l'art. 3 della legge n. 10/1977 stabilisce che la concessione, relativa alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia dei territori comunali, comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. L'art. 5 dispone che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è stabilita con deliberazione del consiglio comunale, in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'art. 10 sancisce, tra l'altro, che la concessione, relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività direzionali - commerciali, comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinato ai sensi del precedente art. 5, nonché una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale. In applicazione del disposto di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha emanato il decreto D.A.R.S.E. 31 maggio 1977, n. 90 di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge n. 10/1977 relative agli insediamenti residenziali, agli insediamenti stagionali, agli insediamenti commerciali e direzionali. Le predette tabelle parametriche sono state redatte per classi di comuni in relazione: a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell'art. 41 quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. Tabelle parametriche per Insediamenti residenziali, stagionali, commerciali e direzionali In base al D.A.R.S.E. 31.05.77, il Comune di Castellammare del Golfo rientra nella: CLASSE F/V - Comuni litoranei-costieri con popolazione al 1975 da 10000 a 15000 e con incremento demografico. Le tabelle approvate con il D.A.R.T.A. 31.05.77 contengono i parametri (mc mq ml punto luce, kw, contatore acqua, contatore gas) relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria determinate per abitante da insediare nel caso degli insediamenti residenziali, per superficie lorda di edificio nel caso di insediamenti commerciali-direzionali. Tali parametri sono determinati sia con riferimento alle quantità di aree da espropriare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (mq/ab), sia con riferimento alle varie tipologie di interventi corrispondenti (mc/ab mq/ab ml/ab punto luce/ab, kw/ab, contatore acqua/ab, contatore gas/ab rispettivamente per volumi edilizi destinati ad attrezzature scolastiche e di interesse comune, superfici di sedi stradali, parcheggi e verde attrezzato, lunghezza di condotte idriche e fognarie principali e secondarie, potenza elettrica impegnata, lunghezza della rete di distribuzione dell energia elettrica e del gas, punto luce di pubblica illuminazione, ecc). L incidenza globale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si ottiene attribuendo a ciascun parametro desunto dalle tabelle (mc mq ml punto luce, kw, contatore acqua, contatore gas), il corrispondente prezzo unitario, comprensivo del costo delle aree e di ogni categoria di lavoro necessaria alla definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate in tabella. Poiché ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 ad ogni abitante si attribuiscono mediamente 100 mc. vuoto per pieno di costruzione, l'incidenza degli oneri può essere riferita o a 100 mc. di costruzione oppure ad un mc., dividendo per 100 l'importo globale degli oneri precedentemente determinati.

Sul costo definitivo determinato in applicazione delle tabelle si applicano, di volta in volta, le eventuali riduzioni nonché le aliquote previste dalla normativa vigente. In particolare, per quanto attiene le riduzioni, si rileva che: per gli insediamenti residenziali nelle z.t.o. A e B e limitatamente ai casi di trasformazione conservativa, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici aventi destinazione residenziali, per i comuni con popolazione al 1975 non superiore a 30.000 abitanti, i parametri della tabella parametrica approvata con D.A.R.S.E. 31.05.77 relativa alla CLASSE F/III sono ridotti al 50%; per gli insediamenti commerciali-direzionali nelle z.t.o. A e B ai sensi dell art. 5, punto 2) del D.M. 1444/68, i parametri della tabella parametrica approvata con D.A.R.S.E. 31.05.77 - CLASSE I, relativi alle opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico e parcheggio), sono ridotti al 50% purché siano previste adeguate attrezzature integrative; Come si evince dalla lettura degli articoli precedentemente riportati, per gli insediamenti residenziali il contributo è da considerarsi come aliquota degli oneri di urbanizzazione, mentre per gli insediamenti commerciali, direzionali e turistici previsti dall'art. 10 il contributo è pari agli oneri di urbanizzazione stessi. I parametri riportati nelle tabelle si riferiscono alle zone territoriali omogenee destinate alla residenza stabile (zone A, zone B e zone C di espansione degli abitati). Per le zone A e B nei casi di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti, le tabelle riportano un coefficiente di riduzione pari al 50% determinato in base all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Per gli insediamenti residenziali a carattere stagionale (zone C stagionali), in base al D.A.R.S.E. 31.05.77, in considerazione degli indici di densità che caratterizzano le zone C destinate all edilizia residenziale di tipo stagionale, il Comune di Castellammare del Golfo può farsi rientrare nella CLASSE N/III - per insediamenti stagionali costieri sino a 1000 abitanti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, l'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968 stabilisce che a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765/1967); tale quantità per le zone A) e B) è ridotta alla metà purché siano previste adeguate attrezzature integrative. La tabella parametrica denominata CLASSE I - Centri direzionali e commerciali - di cui al base al D.A.R.S.E. 31.05.77, stabilisce che le opere di urbanizzazione relative agli insediamenti direzionali e commerciali sono per ogni 100 mq di superficie lorda dei pavimenti degli edifici proposti, 40 mq di verde attrezzato e 40 mq di parcheggio, oltre a 30 mq di viabilità per ogni 100 mq di superficie complessiva del lotto di insediamento. La quantità di attrezzature è riferita all'entità degli insediamenti proposti e quindi l'onere relativo è da attribuire solo agli operatori economici proprietari delle iniziative edilizie commerciali e direzionali. Per insediamenti a destinazione direzionale o commerciale ricadenti all interno di edifici prevalentemente residenziali, si applicano gli oneri di urbanizzazione relativi agli insediamenti residenziali a condizione che la superficie utile commerciale e/o direzionale non risulti superiore al 25% della superficie utile a destinazione residenziale. Insediamenti nel verde agricolo. Anche per gli insediamenti residenziali da realizzare in verde agricolo, nei limiti previsti dal D.M. 2 aprile 1968 è richiesta la concessione. Fatti salvi i casi di concessione gratuita previsti dall'art. 9 della legge n. 10/77, le urbanizzazioni secondarie per le quali è richiesto il contributo, sono limitate alle attrezzature scolastiche e a quelle di interesse comune con una incidenza di area pari a mq. 6 per abitante da insediare.

Poiché ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 ad ogni abitante si attribuiscono mediamente 80 mc. vuoto per pieno di costruzione, considerato che nel verde agricolo non sono consentiti destinazioni direzionali o commerciali, l'incidenza degli oneri può essere riferita o a 80 mc di costruzione, oppure ad un mc., dividendo per 80 l'importo globale degli oneri precedentemente determinati. Per le opere di urbanizzazione primaria, attesa la variabilità della situazione, si può fare riferimento solamente ai progetti dei singoli interventi proposti. Pertanto la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria sarà determinata caso per caso. Insediamenti Artigianali, Industriali e Turistici I criteri per la determinazione dei contributi relativi agli insediamenti artigianali, industriali e turistici sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 con D.A. n. 67/80 del 10 marzo 1980 pubblicato nella G.U.R.S. n. 17 del 26 aprile 1980. Come è noto, il D.A.R.S.E. 03.03.80 stabilisce che la concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività artigianale o industriale è subordinata alla corresponsione di un solo contributo rapportato all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, rimanendo interamente a carico del concessionario le spese necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. Per gli insediamenti turistici, la concessione è subordinata alla corresponsione di due contributi di cui il primo è rapportato alla incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già determinata dal Consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche approvate con D.A. del 31 maggio 1977 per le zone residenziali ed il secondo si riferisce al costo di costruzione che è stato stabilito in misura variabile a seconda il tipo di insediamento. Insediamenti artigianali Le tabelle parametriche da applicare per gli insediamenti artigianali sono quelle di cui ai numeri 1,2 e 3 del D.A.R.S.E. 03.03.80. La tabella n. 1 prende in considerazione i parametri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1404 riferiti a un lotto della superficie di mq. 1.000 per facilitare i conteggi. Ovviamente per superfici minori o maggiori, i rapporti tra spazi pubblici e spazi privati rimangono inalterati, avendo fatto riferimento la tabella al D.M. 2 aprile 1968, n. 1404. L'entità di tale rapporto è del 10% tra la superficie del lotto e l'area da destinare a spazi pubblici. Tornando ad esporre i contenuti della tabella n. 1 si evidenzia che la quantità di spazi pubblici per lotti di mq. 1.000 è di mq. 100 (mq. 1.000 x 10% = mq. 100). Detta superficie è stata ripartita come segue: - per parcheggi: 40% x mq. 100 = mq. 40; - per verde pubblico: 40% x mq. 100 = mq. 40; - per attività collettive: 20% x mq. 100 = mq. 20. Per le attività collettive inoltre si è prevista una volumetria pari a mc. 50. I parametri così definiti dovranno essere moltiplicati per i costi unitari necessari per la realizzazione di ciascuna attrezzatura. La tabella n. 2 individua i parametri relativi alle opere di urbanizzazione primaria necessarie per rendere edificabili lotti di terreni che, per comodità di calcolo, si assumono pari a mq. 1.000, come per la tabella n. 1. Ovviamente per

superfici diverse i parametri vanno rapportati alla superficie effettiva del lotto. Le opere di urbanizzazione primaria riguardano la rete stradale, la rete fognante, la rete idrica e la pubblica illuminazione. La rete elettrica per uso civile e industriale rimane a totale carico del concessionario, non essendo possibile stabilire i relativi fabbisogni, attesa la variabilità della richiesta. Applicando ad ogni categoria di opere i prezzi unitari relativi, si ottiene il costo globale delle opere di urbanizzazione primaria riferito a lotti di estensione pari a mq. 1.000. L'insieme dei costi desunti dall'applicazione delle precedenti tabelle parametriche, costituisce la spesa necessaria per urbanizzare lotti di terreno dell'estensione di mq. 1.000. Dividendo tale spesa per mq. 1.000 si ottiene l'incidenza per mq. di area da urbanizzare. Per tenere conto delle caratteristiche geografiche e della entità della popolazione dei vari comuni, è stata redatta una terza tabella mediante la quale è possibile differenziare i costi di urbanizzazione. I coefficienti riportati nella tabella n. 3 variano da 1 a 0,60. Pertanto, essendo Castellammare del Golfo un comune costiero con popolazione superiore a 10.000 abitanti, gli oneri di urbanizzazione determinati in applicazione delle tabelle 1 e 2 possono essere ridotti mediante l applicazione di un coefficiente correttivo che, nel nostro caso, è pari a 0,85. Il valore ottenuto costituisce l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per ogni mq. di superficie da rendere edificabile. Per lotti aventi una superficie diversa da quella indicata (mq. 1.000), gli oneri da corrispondere complessivamente si otterranno moltiplicando la superficie totale del lotto per l'incidenza unitaria come sopra determinata. Ottenuta l'incidenza per mq. delle spese di urbanizzazione, si applica un ulteriore coefficiente riduttivo non inferiore a quello stabilito dall'art. 41 della Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e cioè il 15%. Le tabelle sopra citate si applicano ai fabbricati ricadenti nelle zone artigianali previste dagli strumenti urbanistici. Per gli edifici ed impianti a carattere artigianale, disciplinati dall'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 (INTERVENTI PRODUTTIVI IN VERDE AGRICOLO), non trovano applicazione le tabelle anzidette, per cui tutti gli oneri di urbanizzazione sono posti a carico degli operatori economici. Gli oneri relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi sono a totale carico degli operatori economici che svolgono la loro attività sia all'interno delle zone artigianali che nel verde agricolo, nonché quelli necessari alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. Insediamenti industriali Le tabelle parametriche da applicare per gli insediamenti industriali sono quelle di cui ai numeri 4, 5 e 6 del D.A.R.S.E. 03.03.80. Le prime due riguardano gli oneri di urbanizzazione; la terza contiene coefficienti di riduzione stabiliti sulla base dell'entità della popolazione dei comuni e della loro posizione geografica. La tabella n. 4 prende in considerazione i parametri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1404 riferiti a un lotto della superficie di mq. 10.000 per facilitare i conteggi. Ovviamente per superfici minori o maggiori, i rapporti tra spazi pubblici e spazi privati rimangono inalterati, avendo fatto riferimento la tabella al D.M. 2 aprile 1968, n. 1404. L'entità di tale rapporto è del 10% tra la superficie del lotto e l'area da destinare a spazi pubblici.

Tornando ad esporre i contenuti della tabella n. 4 si evidenzia che la quantità di spazi pubblici per lotti di mq. 10.000 è di mq. 1.000 (mq. 10.000 x 10% = mq. 1000). Detta superficie è stata ripartita come segue: - per parcheggi: 50% x mq. 10.000 = mq. 500; - per verde pubblico: 25% x mq. 1.000 = mq. 250; - per attività collettive: 25% x mq. 1.000 = mq. 250. Per le attività collettive inoltre si è prevista una volumetria pari a mc. 700. I parametri così definiti dovranno essere moltiplicati per i costi unitari necessari per la realizzazione di ciascuna attrezzatura. La tabella n. 5 individua i parametri relativi alle opere di urbanizzazione primaria necessarie per rendere edificabili lotti di terreni che, per comodità di calcolo, si assumono pari a mq. 10.000, come per la tabella n. 4. Ovviamente per superfici diverse i parametri vanno rapportati alla superficie effettiva del lotto. Le opere di urbanizzazione primaria riguardano la rete stradale, la rete fognante, la rete idrica e la pubblica illuminazione. La rete elettrica per uso civile e industriale rimane a totale carico del concessionario, non essendo possibile stabilire i relativi fabbisogni, attesa la variabilità della richiesta. Applicando ad ogni categoria di opere i prezzi unitari relativi, si ottiene il costo globale delle opere di urbanizzazione primaria riferito a lotti di estensione pari a mq. 10.000. L'insieme dei costi desunti dall'applicazione delle precedenti tabelle parametriche, costituisce la spesa necessaria per urbanizzare lotti di terreno dell'estensione di mq. 10.000. Dividendo tale spesa per mq. 10.000 si ottiene l'incidenza per mq. di area da urbanizzare. Per tenere conto delle caratteristiche geografiche e della entità della popolazione dei vari comuni, è stata redatta un altra tabella mediante la quale è possibile differenziare i costi di urbanizzazione. I coefficienti riportati nella tabella n. 6 variano da 1 a 0,60. Pertanto, essendo Castellammare del Golfo un comune costiero con popolazione superiore a 10.000 abitanti, gli oneri di urbanizzazione determinati in applicazione delle tabelle 4 e 5 possono essere ridotti mediante l applicazione di un coefficiente correttivo che, nel nostro caso, è pari a 0,85. Il valore ottenuto costituisce l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per ogni mq. di superficie da rendere edificabile. Per lotti aventi una superficie diversa da quella indicata (mq. 10.000), gli oneri da corrispondere complessivamente si otterranno moltiplicando la superficie totale del lotto per l'incidenza unitaria come sopra determinata. Ottenuta l'incidenza per mq. delle spese di urbanizzazione, si applica un ulteriore coefficiente riduttivo non inferiore a quello stabilito dall'art. 41 della Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e cioè il 15%. Per le attività industriali disciplinate dall'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 non trovano applicazione le tabelle parametriche, in quanto le spese di urbanizzazione sono a carico degli operatori economici. Sono altresì poste a carico degli operatori economici operanti all'interno di zone industriali o al di fuori (verde agricolo art. 22 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71) le spese necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi nonchè quelle necessarie per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

Insediamenti turistici Il contributo sulle opere di urbanizzazione è rapportato al costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già determinato dai Consigli Comunali sulla base delle tabelle parametriche approvate con D.A. 31 maggio 1977, n. 90, per le zone residenziali, applicando però una aliquota non inferiore a quella stabilita dalla lettera h) dell'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, non inferiore al 25%. Sono a totale carico dell'operatore turistico le spese tutte per la realizzazione di impianti di depurazione ove richiesti. La destinazione d'uso degli insediamenti, oggetto della presente circolare, può essere modificata dopo dieci anni dalla loro ultimazione. Decorso tale termine, la modificazione della destinazione d'uso comporta la corresponsione di un contributo pari all'intera aliquota corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione. Piani di lottizzazione e Prescrizioni Esecutive - Distinzione tra oneri di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria. Come è noto, ai sensi dell art. 28 della L. 1150/42, l autorizzazione alla lottizzazione di aree a scopo edilizio (residenziale, commerciale, direzionale, turistico o produttivo) è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che prevedeva, ai sensi dell art. 14 della L.R. 71/78: a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall art. 4 della L. 847/64 e dall art. 44 della L. 865/71. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall art. 14 della L. 10/77; b) l assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione La determinazione degli oneri di urbanizzazione i base alle tabelle parametriche deve essere, altresì, effettuata distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e per le opere di urbanizzazione secondaria in relazione alla distinta corresponsione degli oneri riguardanti le opere di urbanizzazione secondaria, come previsto dall'art. 14, comma quarto, lettera c), della citata legge regionale n. 71 del 1978 per l'edificazione all'interno dei piani di lottizzazione convenzionata e dell'art. 4, comma secondo, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 per l'edificazione all'interno delle prescrizioni esecutive dei piani regolatori generali. Pertanto, si è proceduto ad evidenziare nelle varie tabelle la somma delle voci costituenti gli oneri di urbanizzazione primaria e quella relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria, di modo che, in applicazione delle aliquote percentuali di incidenza stabilite per i diversi tipi di insediamento dal C.C., è stato possibile distinguere le due componenti del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e cioè: il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria. Infine nelle tabelle è indicata l incidenza dei costi di monetizzazione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria da applicare nei casi indicati nella Circolare ARTA 2/94 in regime di vigenza dei vincoli preordinati all espropriazione. Aggiornamento del costo di costruzione Con determinazione n. 1939 del 30/12/2008 si è provveduto, per l anno 2009, ad adeguare autonomamente e in virtù della variazione dei dati ISTAT, in conformità a quanto disposto dall art. 7 della legge 537/93, il costo

unitario di costruzione determinandolo in /mq 195,62. Il costo unitario di costruzione è stato mantenuto pari a /mq 195,62 sia per il 2009 che per il 2010, in quanto l ISTAT ha comunicato che l'indice di costo di costruzione di un fabbricato residenziale, su proroga concessa da Eurostat, era in corso di cambio base (2005=100), che pertanto rimaneva sospesa la pubblicazione degli indici per tutti i mesi del 2009, e che presumibilmente la pubblicazione del nuovo indice sarebbe avvenuta nel corso del 2010 con la nuova base 2005. L'ISTAT ha ripreso la pubblicazione dell'indice di costo di costruzione dei fabbricati residenziali nel corso del 2010 e pertanto è oggi possibile procedere all'aggiornamento del costo unitario di costruzione. Il costo unitario di costruzione in relazione all'ultimo aggiornamento operato con la determinazione 1939 del 30/12/2008 risulta essere pari a /mq 195,62 calcolato con riferimento al valore dell'indice ISTAT del mese di giugno 2008, mentre sono oggi disponibili i valori dell'indice ISTAT su base 2005; L'incremento percentuale del costo unitario di costruzione nella misura dello 0,9752%, è calcolato in base ai numeri indice in base uguale 2005 relativi a giugno 2008 (indice 112,8) e settembre 2010 (indice 113,9 - ultimo indice disponibile alla data odierna), secondo la seguente formula: /mq 195,62 x 1,009752 = /mq 197,53 Modalità di determinazione del costo di costruzione Per quanto attiene le modalità di determinazione del costo di costruzione per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente oppure per gli insediamenti non destinati alla residenza, si è ritenuto opportuno disciplinare la materia secondo le seguenti indicazioni. L incidenza percentuale del costo di costruzione relativa alle opere o impianti non destinati alla residenza attività commerciali e/o direzionali - art. 10, comma 2, della L. 10/77 nonché per locali destinati a magazzini e depositi, non riconducibili alla casistica prevista dall art. 9 comma 1 L. 10/77, rimane fissata nella misura del 6% del costo effettivo documentato delle opere; conseguentemente i relativi progetti dovranno essere corredati dal computo metrico di spesa redatto ed asseverato da un tecnico abilitato sulla base del prezziario regionale vigente al momento del rilascio della concessione edificatoria. Tale percentuale trova, altresì, applicazione anche nel caso in cui le superfici per attività commerciale e/o direzionali, inserite in edifici residenziali, superano il 25% della superficie utile abitabile. Nel caso di ristrutturazioni di fabbricati ad uso residenziale, previste dalla lett. d) L.R. 71/78 art. 20, che generano un aumento di superficie o di volume superiore al 20%, il costo di costruzione è calcolato applicando al computo metrico estimativo delle opere da eseguire, redatto sulla base del prezzario regionale in vigore, l aliquota determinata dalla tipologia e dalle caratteristiche dell intero edificio. Contributo sul costo di costruzione per gli insediamenti turistici Per gli insediamenti turistici il contributo sul costo di costruzione è determinato dall applicazione di una aliquota sul costo documentato di costruzione secondo le variabili indicate nelle tabelle parametriche regionali allegate al Decreto Assessoriale 10 Marzo 1980, n. 67. Tale aliquota è stata determinata in percentuale variabile dall'1 al 5% del costo documentato di costruzione. La variabilità della suddetta aliquota discende dalla tipologia, dal numero dei posti letto, dall'andamento demografico e dalla posizione geografica dei comuni così come indicato nella tabella A) del D.A.R.S.E. 03.03.80. Villaggi turistici a rotazione d'uso Anche per i villaggi turistici valgono le considerazioni svolte relativamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza degli insediamenti turistici.

Per quanto riguarda il contributo sul costo di costruzione si è fissata una aliquota variabile dall'1 al 5% del costo documentato di costruzione. La tabella da applicare è quella contrassegnata dalla lettera B) del D.A.R.S.E. 03.03.80; essa è stata redatta tenendo conto della popolazione, del numero dei posti letto e della posizione geografica dei comuni. Nel costo di costruzione deve essere incluso anche quello relativo alla sistemazione interna delle aree interessate. Campeggi La stessa disciplina, relativamente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza degli insediamenti turistici, si applica ai campeggi. Per il contributo sul costo di costruzione è prevista un'aliquota variabile dallo 0,15% al 2% sul costo documentato di costruzione, in relazione al numero dei posti tenda o roulottes, alla popolazione e alle caratteristiche geografiche dei comuni, il tutto secondo la tabella C). Nel costo di costruzione deve essere incluso anche quello relativo alla sistemazione interna delle aree interessate. Impianti termali Il contributo sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si determina come per gli insediamenti turistici. Relativamente alla aliquota del costo documentato di costruzione, la stessa è stata fissata nella misura del 5%. Per gli insediamenti alberghieri annessi agli impianti termali si applica la tabella A) oltre agli oneri di urbanizzazione. Motels Il contributo per le opere di urbanizzazione si calcola così come per gli insediamenti turistici. Per quanto attiene il contributo sul costo di costruzione si applica la tabella A) assimilando però i motels agli alberghi di II categoria. ALLEGATI: TABELLA A: Tabella dei costi unitari delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 TABELLA B: Aliquote di incidenza degli oneri di urbanizzazione TABELLA C: Tabella riassuntiva oneri urbanizzazione primaria, secondaria e monetizzazioni Tabella 1: Oneri di urbanizzazione per insediamenti residenziali nelle zone A-B-C1-C2-C3.1 di espansione Tabella 2: Oneri di urbanizzazione per insediamenti residenziali nelle zone A e B per interventi di trasformazione conservativa, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione Tabella 3: Oneri di urbanizzazione per insediamenti residenziali stagionali Tabella 4: Oneri di urbanizzazione per insediamenti commerciali e direzionali Tabella 5: Oneri di urbanizzazione per insediamenti residenziali in verde agricolo Tabella 6: Oneri di urbanizzazione per insediamenti artigianali Tabella 7: Oneri di urbanizzazione per insediamenti industriali Tabella 8: Oneri di urbanizzazione per insediamenti turistici Il Responsabile del Settore Urbanistica Ing. Francesca Usticano