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INSEGNAMENTO DI LEGISLAZIONE MINORILE LEZIONE IV LA COMPETENZA CIVILE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI IN MATERIA DI ADOZIONI PROF. GIANLUCA GUIDA

Indice 1 La filiazione ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 La disciplina dell adozione ----------------------------------------------------------------------------- 4 3 L adozione piena ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 4 L adozione internazionale ------------------------------------------------------------------------------ 8 5 L adozione in casi particolari ------------------------------------------------------------------------- 9 6 L adozione dei maggiori d età ----------------------------------------------------------------------- 10 7 L affido familiare --------------------------------------------------------------------------------------- 11 2 di 11

1 La filiazione La filiazione è quel rapporto intercorrente tra il figlio ed i genitori che deriva dal fatto della procreazione o, se si considera l aspetto dell adozione legittimante, che si fonda sul legame affettivo oltre che sull accoglienza e sull assunzione della responsabilità genitoriale. Anche se la disciplina giuridica continua a distinguere tra figli legittimi e figli naturali, a seconda che siano nati da genitori coniugati o meno, la dottrina propende, nella quasi totalità, per la sostanziale unitarietà del concetto di filiazione, essendo unica la posizione dei figli rispetto ai genitori, siano uniti o meno in matrimonio. Lo status che il genitore, coniugato o meno, acquista dal momento della nascita del figlio comporta l assunzione di una responsabilità nei confronti dello stesso, che si estrinseca in un complesso di poteri-doveri decisionali funzionali alla cura ed all educazione del minore così come è possibile ricavare dal combinato disposto dell art 30 della Costituzione 8che afferma il diritto dovere del genitore di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio) e dagli artt 261 cc (diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento) e 147 cc ( doveri verso i figli) e 148 cc (concorso negli oneri). Nonostante la sostanziale parità tra figli legittimi e naturali permangono alcune rilevanti differenza circa la modalità di attribuzione dello status. Nel nostro ordinamento lo status di figlio legittimo si acquisisce in considerazione del concepimento e della nascita in costanza di matrimonio. Lo status di figlio naturale può derivare dallo spontaneo riconoscimento di uno o di entrambi i genitori o da una sentenza che accerta giudizialmente il rapporto di filiazione. I figli naturali, a seguito della riforma del 1975 del diritto di famiglia, non subiscono più alcuna discriminazione rispetto ai figli legittimi giacchè a norma dell art 261 cc. è stato sancito il principio in base al quale con l atto di riconoscimento da parete del genitore questi assume tutti i diritti e doveri che avrebbe nei confronti di figli legittimi. 3 di 11

2 La disciplina dell adozione L istituto nasce con la funzione di offrire a chi non ha una propria discendenza, la possibilità di tramandare il proprio cognome ed il proprio patrimonio con un atto giuridico. Tale rapporto aveva la finalità di costituire solo alcuni effetti della filiazione, ma non escludeva i legami dell adottato con la sua famiglia d origine. Questa impostazione dell istituto, nata in diritto romano, fu ripresa dal codice del 1865 ed è rimasta sostanzialmente identica anche con l avvento del nuovo codice civile, almeno fino al 1967, con la sola innovazione rappresentata dall applicabilità ai minori d età che quindi conservavano intatti i loro rapporti con la famiglia d origine. Una sostanziale riforma si ebbe con la legge 431 del 1967 che, nell intento di recidere i legami del minore d età con la famiglia d origine per fargli assumere la piena identità della famiglia adottiva, ha previsto l istituto dell adozione speciale. La nuova fattispecie introdotta dalla legge 431 ha subito, successivamente, una serie di interventi migliorativi prima con la legge di riforma del diritto di famiglia, poi con la Convenzione internazionale di Strasburgo sull adozione dei minori promulgata il 24 aprile 1967 ed entrata in vigore in Italia solo nel 1976. La legge 184 del 1983, poi riformata con la legge 149 del 28 marzo 2001, ha innovato l intera materia distinguendo quattro tipi di adozione: l adozione piena, (artt 6-28 l.184/1983) la forma ordinaria di adozione rivolta ai minori d età, al fine di attribuire una famiglia a chi non riceva un adeguata assistenza morale e materiale dalla propria; 4 di 11 l ado zione in casi particolari, (artt 44-45 l.184/1983) prevede, nell interesse del minore, una forma di adozione che integra il rapporto di filiazione originario a quello adottivo; l adozione di persone maggiori d età (artt. 292 ss c.c.) ricalca l istituto originario dell adozione; l adozione internazionale, (artt. 29-43 l.184/1983) regola l adozione di un bambino straniero da parte di genitori italiani residenti in Italia o all estero. Dopo un lungo dibattito giurisprudenziale e dottrinale, ed a seguito di ripetuti interventi della Corte Costituzionale la legge 184 è stata innovata dalla legge 149/2001 nella quale assumono

un ruolo centrale le misure e gli interventi di sostegno in favore delle famiglie in difficoltà, in modo da applicare solo in extrema ratio e solo quando le predette famiglie, sebbene aiutate tempestivamente, non riescano ad assicurare al minore un corretto ed armonico sviluppo della sua personalità fisica, psichica ed intellettuale, questi debba essere dichiarato in stato di abbandono ed affidato ad altra famiglia idonea ad assicuragli le necessarie cure materiali e morali. 5 di 11

3 L adozione piena L adozione piena è quel rapporto di filiazione giuridica che si viene a creare tra soggetti non legati da vincoli di sangue, recidendo ogni legame dell adottato con la famiglia d origine. Il minore perde ogni legame con la famiglia d origine, permanendo solo i divieti matrimoniali di cui all art. 27 della legge. Solo dopo i 25 anni, o 18 in caso di gravi e comprovati motivi, l adottato può accedere alle informazioni relative alle sue origini. L istituto ha un chiaro intento solidaristico di tutela del minore, non rilevando in alcun modo l interesse della famiglia adottante. I presupposti oggettivi per gli adottanti nell adozione piena sono previsti dall art. 6 della legge: 1. devono essere sposati da almeno 3 anni 2. devono richiedere congiuntamente l adozione 3. devono essere considerati moralmente e materialmente idonei 4. devono avere non meno di 18 anni e non più di 45 anni di differenza con l adottante (anche se sul punto la giurisprudenza ritiene tale limite elastico e ragionevolemente derogabile) I presupposti oggettivi per l adottato nell adozione piena sono previsti dall art. 7 della legge: 1. l adottato non deve aver raggiunto la maggiore età 2. deve trovarsi in stato di abbandono e deve essere dichiarato dal Tribunale in stato di adottabilità Il legislatore ritiene che possa configurarsi lo stato di abbandono ogni qual volta si riscontri la mancanza di assistenza morale e materiale dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che la situazione di abbandono deve essere di una tale rilevanza da integrare un grave pregiudizio per il minore non transeunte e non suscettibile di essere superata nel tempo e deve presentare gli estremi di assenza dell idoneo apporto di cure materiali ed affettive indispensabili per un corretto sviluppo della personalità. L adozione pertanto viene considerato come un rimedio estremo al quale ricorrere, ritenendo, in ossequio ai principi affermati dalla convenzione dell Aja del 29 maggio 1993, il diritto del minore ad essere educato nell ambito della propria famiglia naturale. Il procedimento di adozione prevede tre fasi: 6 di 11

la dichiarazione di adottabilità, un atto autorizzativo con il quale il Tribunale accerta lo stato di abbandono del minore. Chiunque può denunciare lo stato di abbandono di un minore dando il via al procedimento di cui detto; pubblici ufficiali, istituti di assistenza pubblici e privati, genitori e affidatari di un minore (che non siano parenti entro il quarto grado) per un periodo superiore a sei mesi sono tenuti ad effettuare la denuncia. Il Tribunale con sentenza emessa in camera di consiglio dichiara lo stato di adottabilità o il non luogo a procedersi contro la sentenza è ammessa l impugnazione innanzi alla Corte d appello ed il ricorso per Cassazione. Lo stato di adottabilità può essere revocato fino a quando non viene disposto l affidamento preadottivo e cessa con il raggiungimento della maggiore età o con l adozione del minore. L affidamento preadottivo interviene dopo la dichiarazione di adottabilità, in favore di una coppia ritenuta idonea ed ha la durata di un anno. Se il minore ha compiuto il dodicesimo anno d età deve essere sentito, se ha compiuto il quattordicesimo deve prestare il proprio consenso all affido. L affido è disposto con decreto e può essere revocato in caso di inottemperanza degli obblighi di assistenza e cura da parte dei genitori affidatari o qualora il minore presenti difficoltà di inserimento nel nucleo. La dichiarazione di adozione interviene al termine del periodo di affido qualora si sia concluso con esito positivo. All adozione si provvede con sentenza emessa in camera di consiglio; dal provvedimento scaturisce un rapporto di filiazione legittima. Il provvedimento è impugnabile in Appello, una volta definitivo deve essere annotato a margine dell atto di nascita dell adottato. 7 di 11

4 L adozione internazionale La legge 476 del 1998 riforma interamente la disciplina relativa alle adozioni internazionali contenuta al capo I del titolo III della legge 184 /83, accogliendo i principi affermati dalla Convenzione dell Aja del 1993 alla quale sostanzialmente rinvia. I principi ispiratori della predetta riforma sono fondamentalmente: il principio di sussidiarietà dell adozione internazionale, per cui resta prioritario tutelare l interesse del bambino all adozione di misure che consentano la sua permanenza nel paese d origine; il principio della parità di diritti riconosciuti ai genitori adottivi rispetto a quelli naturali soprattutto in termini di tutela del genitore lavoratore; il principio della libertà del consenso all adozione internazione, qualora sia previsto dalla legge nazione; il principio della cooperazione tra gli stati affinchè il trasferimento del minore solo quando questo sia effettivamente favorevole all interessato. La predetta legge ha previsto l istituzione della Commissione Centrale per le adozioni internazionali così come richiesto dalla Convenzione dell Aja, con compiti di impulso e coordinamento con le autorità centrali degli altri Stati. In particolare la Commissione svolge compiti di autorizzazione e controllo sull attività degli enti incaricati di gestire le pratiche di adozione, enti ai quali gli adottanti hanno l obbligo di rivolgersi per lo svolgimento delle procedure presso lo Stato estero. La procedura di adozione internazionale prevede una prima fase iniziale di accertamento dei requisiti di idoneità in capo agli adottanti da parte del Tribunale per i minorenni che, sulla base dell accertamento di una astratta potenzialità genitoriale rilascerà una dichiarazione di idoneità all adozione. Nel corso della fase successiva gli adottanti procederanno, con l ausilio degli enti accreditati, allo svolgimento delle procedure per l adozione previste dal singolo Stato estero. Nella fase finale il provvedimenti di adozione o di affidamento preadottivo emanato dallo stato estero diventerà efficace in Italia a seguito di verifica da parte del Tribunale per i minorenni di una articolata serie di presupposti. Qualora il Tribunale autorizzi la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, l adozione produrrà tutti gli effetti legittimanti di cui all art 27 delle legge 184. 8 di 11

5 L adozione in casi particolari L istituto ha come finalità quella di assicurare assistenza morale e materiale al minore che ne sia sprovvisto o per il quale non vi sia una piena tutela senza produrre la costituzione di un rapporto di filiazione legittima ma un rapporto di filiazione adottiva che va ad aggiungersi a quella propria dei genitori di sangue. L adozione in casi particolari è tassativamente ammessa solo nelle ipotesi previste dall art 44 della legge 184: 1. quando il minore sia orfano e l adottante un parente entro il sesto grado o un estraneo che abbia con il minore un rapporto stabile e duraturo; 2. quando l adottante sia coniuge del genitore del minore; 3. quando il minore presenti gravi handicap e sia orfano di entrambi i genitori; 4. quando ricorra l impossibilità dell affidamento preadottivo. Adottante deve essere idoneo moralmente e materialmente, può essere anche un singolo non coniugato, e non deve avere meno di 18 anni ( non è previsto limite massimo). Gli ascendenti ed il coniuge dell adottante, nonché il minore adottato se di età superiore ai 14 anni, devono prestare il proprio consenso all adozione. La sentenza di adozione verrà trascritta in apposito registro e annotata sull atto di nascita dell adottato, e potrà essere impugnata in Appello. L adottato conserva diritti ed obblighi sia nei confronti della famiglia di origine che nei confronti dell adottante, ha diritto a succedere ad entrambi e conserva il cognome originario anteponendogli quello dell adottante. L adottante assume gli obblighi di assistenza, mantenimento ed istruzione, esercita la potestà genitoriale ed acquista i poteri previsti per il tutore. 9 di 11

6 L adozione dei maggiori d età L adozione dei maggiori d età fa sorgere un rapporto di filiazione adottiva nei confronti di un maggiorenne e si richiama alle finalità tradizionali dell istituto in quanto consente a chi non ha una propria discendenza legittima o legittimata di costituirsene una adottiva. Lo scopo dell adozione cd. Civile è esclusivamente quello di costituire obblighi soprattutto di natura successoria o assistenziale, nei confronti di chi non è più minore. L applicazione dell istituto ha come diretta conseguenza: l assunzione del cognome dell adottante da parte dell adottato; l acquisto dei diritti successori da parte dell adottato; l assunzione di obblighi reciproci di alimenti; la conservazione dello status, dei diritti e degli obblighi dell adottato nei confronti della famiglia d origine. I presupposti soggettivi per l adozione sono previsti dall art 291 della legge: 1. il compimento di almeno 35 anni da parte dell adottante; 2. la differenza di almeno 18 anni con l adottato; 3. l adottante deve essere privo di discendenza legittima o legittimata. Competente a pronunciarsi sull adozione è il Tribunale del luogo ove risiede l adottante, che dovrà verificare che l adozione sia realmente vantaggiosa per l adottando, che sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, che sia l adottando che l adottante abbiano prestato il loro consenso, che i genitori ed il coniuge dell adottando ed il coniuge dell adottando abbiano prestato il loro consenso. Il consenso può essere revocato fino a quando non interviene il decreto di adozione. 10 di 11

7 L affido familiare L istituto dell affido familiare è applicabile, a norma dell art 2 della legge 184/83 quando ricorra una temporanea carenza dell ambiente familiare che lo renda poco idoneo alla cura del minore tanto che, qualora la situazione dovesse protrarsi fino a diventare definitiva, giustificherebbe la dichiarazione dello stato di abbandono e l adozione del minore. L affido comporta un temporaneo allontanamento dalla famiglia di origine del minore che viene così affidato ad altra famiglia ritenuta idonea a provveder alla cura ed al mantenimento ed all educazione del minore. La famiglia affidataria nell esercizio della potestà genitoriale dovrà attenersi alle indicazioni disposte dall autorità affidante e dagli stessi genitori naturali. dovranno comunque essere favoriti i rapporti del minore con la sua famiglia di origine in vista del suo reinserimento in essa. L affido è disposto dall autorità locale e reso esecutivo con decreto del giudice tutelare quando vi sia il consenso dei genitori e del tutore del minore oltre al consenso degli affidatari. Qualora il consenso dei genitori e del tutore manchi, l affido sarà pronunciato con decreto emanato in camera di consiglio. L affido sarà revocato se ed in quanto non più rispondente all interesse del minore, quando sia decorso il tempo originariamente previsto per l applicazione della misura; quando cessate le cause che lo avevano determinato; quando l affido sia risultato pregiudizievole per il minore. Originariamente era previsto che qualora non fosse possibile il ricovero tempestivo del minore ad una famiglia potesse disporsi il ricovero del minore presso un istituto di accoglienza. A partire dal 31 dicembre 2006, con l applicazione del disposto della legge 149 del 2001, il rimedio del ricovero in istituto è sostituito con l inserimento in comunità di tipo familiare. 11 di 11