Regolamento per l Affidamento familiare dei minori. Premessa



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Transcript:

Regolamento per l Affidamento familiare dei minori Premessa L Affido familiare è regolamentato dalla Legge 4 maggio 1983n.184 Disciplina dell Adozione e dell Affidamento dei Minori, modificata dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149 Modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n. 184. Il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia. I servizi sociali e sanitari, nella sfera delle loro rispettive competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno economico, sociale, psicologico e pedagogico ai genitori o, in mancanza e sostituzione di essi, ai parenti entro il quarto grado, al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa. Si potrà ricorrere all'affido etero-familiare solo qualora la famiglia naturale si trovi nell'impossibilità o nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psico-fisico, nonostante l'apporto dei servizi di cui sopra e solo qualora non sussistano gli estremi di un sostanziale ed irreversibile rifiuto ed abbandono e quindi i requisiti giuridici necessari per intraprendere la via dell'adottabilità. Articolo 1: oggetto del regolamento Oggetto del presente regolamento è il servizio di affido familiare di minori. L'Amministrazione Comunale attua l'affido familiare allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, sia qualora la famiglia d'origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata sia come intervento riparativo in situazioni in crisi. I Servizi Sociali Comunali ricorrono all affido familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione dell equipe integrata per l affido e l adozione e delle risorse della rete locale dei servizi sociali e sociosanitari, l impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell ambito della famiglia di origine e previa elaborazione di un progetto specifico di intervento orientato al sostegno della famiglia e al recupero delle sue potenzialità. L'affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Articolo 2: tipologie di affido familiare L affido familiare può essere di tipo consensuale o giudiziale. È consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affido è disposto dall Amministrazione Comunale su proposta del Servizio Affido Territoriale. 1

È giudiziale ove manchi l assenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale o del tutore. In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni del luogo ove risiede il minore, qualora sussistano le condizioni previste dall art.330 e seguenti del Codice Civile. L affidamento familiare può essere a tempo determinato, indeterminato o part-time (diurno, notturno, week.end, per le vacanze) e rispetto alla collocazione del minore, può essere intrafamiliare o eterofamiliare, così come disposto dalle LINEE D INDIRIZZO REGIONALI PER L AFFIDAMENTO FAMILIARE di cui alla Deliberazione N. 644/04 della Giunta Regionale Campania. 3.1 Definizione Articolo 3: famiglie affidatarie Per famiglia affidataria si intende sia un nucleo familiare completo, sia le coppie senza figli, che le persone singole con o senza figli e comunità di tipo familiare. 3.2 Criteri di individuazione Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali gli operatori del Servizio Affido Territoriale abbiano accertato l idoneità in base ai seguenti criteri generali: Integrazione nell ambiente sociale; Un età idonea ed un buono stato di salute; Possibilità logistica di fornire ospitalità al minore; Possesso di capacità educative ed affettive; Consapevolezza della temporaneità dell affidamento e delle sue caratteristiche di servizio rivolto al minore ed alla sua famiglia d origine; Disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine e con l eventuale tutore o curatore, salvo diverse disposizione del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni. 3.3 Impegni Gli affidatari si impegnano a : Provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore in affido; Suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non ostino, nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico; Mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell alloggio); Assicurare un attenta osservazione dell evoluzione del minore in affido con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed i rapporti con la famiglia di origine; Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine; Evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore; Mantenere sistematico rapporto con gli operatori competenti del Servizio Affido. 2

Al termine del percorso formativo iniziale gli affidatari devono sottoscrivere un atto formale con il quale si impegnano a partecipare al percorso dei gruppi di mutuo ed auto-aiuto ed ai momenti di aggiornamento promossi dal S.A.T. All avvio di ogni affido familiare, gli affidatari dovranno sottoscrivere un atto di adesione al progetto socio-educativo individualizzato nel quale sono ribaditi i propri specifici impegni e le eventuali indicazioni dell equipe integrata per la corretta riuscita dell affidamento. Articolo 4: famiglie d origine Le famiglie di origine si impegnano a: Mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria; Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; Contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore; Favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio Affido e con gli affidatari il rientro del minore in famiglia. Articolo 5: servizio affido territoriale: composizione e funzioni dell equipe territoriale I compiti del Servizio Affido Territoriale: Promuovere la divulgazione delle problematiche e l informazione sui temi dell affido; Provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari; Inoltrare la proposta dell affido all Amministrazione Comunale con i moduli predisposti per sottoscrivere l impegno degli affidanti e degli affidatari; Provvedere all abbinamento tra minore e famiglia affidatria; Promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l andamento; Assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni, fatte sempre salve le diverse prescrizioni; Assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno psico-sociale per tutta la durata dell affido. La composizione ed i compiti specifici delle singole componenti dell equipe territoriale per l affido e l adozione sono stabiliti in un apposito protocollo operativo allegato al presente regolamento. Articolo 6: sostegno economico alle famiglie affidatarie L Ambito N14 riconosce alle famiglie affidatarie un contributo economico mensile a sostegno delle spese necessarie all educazione, alla cura ed al sostentamento dei minori loro affidati, indipendentemente dalle condizioni economiche generali del nucleo familiare. Tale contributo, quindi, non può in nessun caso configurarsi come misura generale di sostegno al reddito familiare e/o di contrasto alla povertà. 3

La misura del sostegno economico alle famiglie affidatarie è stabilito annualmente dal Coordinamento Istituzionale in base alle risorse finanziarie disponibili ed al numero di beneficiari stimato. In caso di mancata pronuncia del Coordinamento Istituzionale, l ammontare del beneficio mensile si intende pari alla misura stabilita nell anno precedente. Per gli anni 2014 e 2015 la misura del contributo economico mensile alle famiglie affidatarie è fissato nella misura di 250,00 per il primo minore affidato a ciascun nucleo familiare ed 100,00 per ogni ulteriore affidamento successivo al primo. Per gli affidamenti part-time non è prevista l erogazione di alcun contributo economico alle famiglie, a meno che l affido stesso non abbia una durata pari o superiore a sei mesi. In tal caso verrà riconosciuto alla famiglia affidataria un contributo economico di entità pari al 50% di quello previsto al capoverso precedente. Tale importo potrà essere eccezionalmente integrato in quei casi in cui l affido presenti problematiche specifiche che, a giudizio del Servizio Affido Territoriale e sulla scorta della redazione di un apposito progetto di intervento personalizzato, possano comportare un peso economico aggiuntivo per la famiglia affidataria. Il contributo mensile viene erogato anche nei casi di affido intra-familiare. Ai sensi della Circolare Regionale n. 8078 del 17/06/1998, l Ente Locale competente all erogazione del contributo alla famiglia affidataria è identificato, salvo le specifiche competenze delle Amministrazioni Provinciali, nel Comune di residenza dell esercente la potestà genitoriale (art. 45 Cod. Civ. ed art. 23 del DPR 616/77). Nel caso di minori figli di genitori divorziati o separati residenti in due Comuni diversi, la competenza è di entrambi i Comuni purché entrambi i genitori conservino la potestà genitoriale. Il Comune di residenza degli affidatari è tenuto al pagamento solanto nel caso in cui gli affidatari siano anche tutori per conferimento di tutela con atto del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni. Gli Enti competenti alla spesa dovranno liquidare trimestralmente i contributi mensili a sostegno delle famiglie affidatarie entro un tempo massimo di 30 giorni dalla fine del trimestre di maturazione. Articolo 7: conclusione dell affido L affido termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell Autorità che lo ha disposto, o alla scadenza naturale del progetto di affido, dopo che il Servizio Affido Territoriale, con la consulenza dell equipe integrata, ha valutato la situazione, tenuto conto dell interesse del minore. Se alla data della scadenza del progetto di affido dovessero persistere le condizioni di necessità è possibile rideterminare le scadenze del progetto d affido previo accordo tra le parti in caso di affido consensuale o nuova disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni. Articolo 8: norma di rinvio 4

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. 5