LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI. Costituzione unica fonte di tutela giuridica dei diritti fondamentali

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LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI La situazione originaria Costituzione unica fonte di tutela giuridica dei diritti fondamentali Carte internazionali dei diritti prive di meccanismi sanzionatori: UDHR aventi natura formale di legge ordinaria asimmetrica rispetto al contenuto materialmente costituzionale: CEDU L iniziale contrarietà della Corte costituzionale ad attribuire ai diritti sanciti in tali Carte pattizie forza passiva maggiore perché non inclusi tra i diritti inviolabili ex art 2 Cost. (clausola chiusa) non sono consuetudini internazionali ex art. 10.1 Cost. il Consiglio d Europa non è organizzazione internazionale cui l Italia ha trasferito sovranità ex art. 11 Cost. Riproduzione riservata 2018 1

Lo sviluppo successivo fino alla riforma del Titolo V del 2001 Il successivo orientamento giurisprudenziale favorevole: i diritti sanciti nelle Carte internazionali non possano essere abrogati o derogati da leggi successive perché dotati di una maggiore forza passiva (Cass., I civ. 6672/1998) diritti fondamentali sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coessenziali alla dignità della persona (C. cost. 388/1999) interpretazione dinamica ed estensiva (magis ut valeat) dell art. 2 Cost. quale clausola aperta Riproduzione riservata 2018 2

L accesso diretto dei cittadini alla Corte EDU (1998) L approvazione della CDFUE (2000) ed il suo inserimento nei Trattati dell Unione Europea (2009) Riproduzione riservata 2018 3

Il riconoscimento formale. Art. 117.1 Cost. (l. cost. 3/2001) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali L integrazione del parametro di costituzionalità, ai fini di una nuova o maggiore tutela dei diritti fondamentali, con i vincoli derivanti dall ordinamento comunitario: CDFUE dagli obblighi internazionali: UDHR; CEDU (C. cost. 348-349/2007); Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (C. cost. 7/2013) e per l educazione, la scienza e la cultura (C. cost. 22/2016) Riproduzione riservata 2018 4

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL UOMO (UDHR) Approvata dall Assemblea delle Nazioni Unite il 10.12.1948 per «promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione» (art. 1 Carta ONU) compromesso tra individualismo liberale (diritti civili e politici) e egualitarismo socialista (diritti sociali) Trattato internazionale vincolante sotto il profilo non giuridico in assenza di ratifica e di appositi meccanismi applicativi e sanzionatori ma politico quale «ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le Nazioni» (dal preambolo) Riproduzione riservata 2018 5

Piuttosto hanno natura giuridica gli specifici Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966; legge n. 881/1977) Altre Dichiarazioni internazionali su temi specifici: vittime di guerra (1948); genocidio (1948); discriminazioni per razza (1965) o sesso (1967; 1979); minorati (1971); tortura (1984); infanzia (1989); lavoratori migranti (1990); disabili (1975, 1993); sparizioni forzate (2006) Riproduzione riservata 2018 6

L attività dell ONU a tutela dei diritti fondamentali Interventi per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza nazionali (art. 39 Carta ONU) o a fini umanitari autorizzati dal Consiglio di Sicurezza (potere di veto) realizzati tramite forze armate messe a disposizione dagli Stati membri (c.d. caschi blu) o Stati o organizzazioni internazionali regionali (NATO) La creazione di Tribunali penali internazionali sui crimini di guerra e contro l umanità dopo II guerra mondiale: Norimberga (1945); Tokio (1946) dopo fine guerra fredda : ex-iugoslavia (L Aja 1993-2017); Ruanda (Arusha - 1994); Sierra Leone (Freetown 2002) Riproduzione riservata 2018 7

La Corte penale internazionale Trattato di Roma (17.7.1998; l. 232/1999; dall1.7.2002) «È istituita una Corte penale internazionale in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali» Giudica sui crimini più gravi: guerra; di aggressione genocidio; contro l umanità; di Giudica su Stati aderenti o che ne accettano la giurisdizione - no Usa, Russia, Cina, India, Iraq, Iran, Siria, Egitto, Libano e Israele Riproduzione riservata 2018 8

Giudica su richiesta del Consiglio di sicurezza dell ONU solo se lo Stato che ha giurisdizione non può o non vuole processare tali crimini poteri coercitivi tramite Stati membri Ciò nonostante, importante perché tentativo d imporre l osservanza dei principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili (art. 38 lett. c ) tratti con metodo comparativo dalle tradizioni costituzionali comuni anche nei confronti dei Capi di Stato e di Governo, con conseguente crollo della loro immunità internazionale - C. cost. 238/2014 e 30/2015 su responsabilità civile Stati esteri verso vittime crimini di guerra e contro l umanità Riproduzione riservata 2018 9

Consiglio IL CONSIGLIO D EUROPA d Europa (1949) istituito per «salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il comune patrimonio [degli Stati membri] e di favorire il loro progresso economico e sociale» tramite «la salvaguardia e l ulteriore sviluppo dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali» (art. 1) da iniziali 10 ad attuali 47 Stati membri (tranne Bielorussia) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (4.11.1950): 17 articoli in esecuzione UDHR e 14 Protocolli aggiuntivi Carta sociale europea (Torino 18.10.1961 l. 929/1965; rivista a Strasburgo 3.5.1996 l. 30/1999) entrata in vigore l 1.9.1999 Altre Convenzioni: contro la tortura (1987) Riproduzione riservata 2018 10

LA CONVENZIONE EUROPEA PER I DIRITTI DELL UOMO Peculiarità: pochi diritti e libertà civili e politiche, garantiti nel loro nucleo specifico dall apposita Corte EDU (Strasburgo) cui competono tutte le questioni riguardanti l interpretazione e l applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli (art. 32.1) In caso di violazione, ricorso degli Stati membri e (dal 1998) dei privati - dopo XI Protocollo (1998) - direttamente alla Corte EDU entro 6 mesi da sentenza definitiva (art. 35.1), tranne che rimedio interno sia inefficace per chiarezza del dettato legislativo (28.8.2012 Costa-Pavan su diagnosi pre-impianto) o della giurisprudenza (21.7.2015 Oliari su divieto matrimonio omosessuale) o mancanza rimedio effettivo (8.1.2013 Torreggiani su dimensioni carceri) Riproduzione riservata 2018 11

Il conseguente incremento del numero di ricorsi (4 grado?) ed i conseguenti rimedi: filtro del giudice unico (XIV Protocollo 2004) sentenze-pilota (XIV Protocollo 2004) termini di ricorso più brevi (XV Protocollo 2013 non ancora in vigore) rinvio pregiudiziale (XVI Protocollo 2013 non ancora in vigore) Riproduzione riservata 2018 12

Caratteristiche della giurisprudenza della C. EDU casistica, e non sulla disposizione, con giudicato avente efficacia quindi inter partes e non per tutti gli Stati vincolata al rilevante consenso tra gli Stati, i quali altrimenti conservano margine d apprezzamento (matrimonio/unioni gay) decisiva ai fini dell interpretazione ed applicazione CEDU, specie dell art. 8 sul rispetto della vita privata e familiare Lo Stato deve «conformarsi» alla sentenza di condanna (art. 46) ponendo termine alla violazione (in diritto o in fatto), ripristinando la situazione iniziale oppure, se impossibile, accordando un equa soddisfazione (art. 41) Riproduzione riservata 2018 13

Rapporto tra CEDU e fonti interne La CEDU come parametro interposto di costituzionalità (C. cost. 348-349/2007) ex artt. 10.1 e 117.1 (ma non 11) Cost. Adesione (ancora in corso) dell U.E. alla CEDU (art. 6.2 TUE) In caso di contrasto tra fonte interna e CEDU, se il giudice non può interpretare la prima in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU sulla seconda no disapplicazione, come invece per fonti U.E. ma questione di legittimità costituzionale per violazione di norma interposta (CGUE 24.4.2012; Cass. 9595/2012; C. cost. 264/2012) Riproduzione riservata 2018 14

La Corte costituzionale conserva la propria centralità in materia di diritti perché considera la giurisprudenza della Corte EDU vincolante solo (49/2015, 36/2016) a) esprime un orientamento consolidato (sentenze pilota) b) riguardi espressamente il nostro ordinamento c) non contrasti con i principi fondamentali e i diritti inviolabili della Costituzione Riproduzione riservata 2018 15

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL U.E. L originario disinteresse della Comunità economica europea Origine e sviluppo giurisprudenziale (CGUE) della tutela comunitaria dei diritti fondamentali per ragioni legate alla libertà di concorrenza (ambiente) in reazione alle giurisprudenze costituzionali nazionali Diritti tratti da tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri principi generali del diritto comunitario trattati internazionali sui diritti fondamentali cui gli Stati membri avevano aderito (CEDU) Riproduzione riservata 2018 16

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA Il primo riconoscimento dei diritti fondamentali con l Atto unico europeo (1986) e il Trattato di Maastricht (1993) La Carta dei diritti fondamentali dell U.E. (Nizza 7.12.2000) oggi ha lo stesso valore giuridico dei trattati (art. 6.1 TUE dopo Trattato Lisbona 31.12.2007 entrato in vigore 1.12.2009) - opt-out Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Polonia Riproduzione riservata 2018 17

Le tre fonti di tutela dei diritti fondamentali nell UE (art. 6 TUE) 1) Carta dei diritti fondamentali dell U.E. i cui diritti, libertà e principi l Unione riconosce (1 c., primo alinea) 2) CEDU alla quale l Unione aderisce (2 c.) (parere contrario CGUE 18.12.2014) però tale adesione non modifica le competenze dell'unione definite nei trattati (2 c., secondo alinea) 3) Principi generali del diritto dell Unione, di cui fanno parte i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (3 c.) Agenzia europea dei diritti fondamentali Riproduzione riservata 2018 18

Il contenuto della Carta dei diritti fondamentali dell UE Divisa non in diritti civili, politici, economici e sociali ma principi I. Dignità della persona - II. Libertà III Uguaglianza IV Solidarietà V Cittadinanza VI Giustizia catalogo ampio ed aggiornato (bioetica) dei diritti di ogni persona (stranieri inclusi) rispetto alla Costituzione del 1948 soggetti particolarmente deboli limitazioni eccezionali Riproduzione riservata 2018 19

Carta che non limita o lede i diritti nazionali già esistenti, senza estendere in alcun modo le competenze dell Unione definite nei Trattati (artt. 6, 2 alinea, CDFUE; C. cost. 80/2011) e applicata esclusivamente nell attuazione del diritto dell UE (art. 51-53 CDFUE Ciò nonostante, protagonismo CGUE specie in caso di evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori (art. 7 TUE; Ungheria Polonia) Riproduzione riservata 2018 20

La supremazia del diritto UE sulle fonti interne Principio d origine giurisprudenziale: aderendo alla Comunità europea, ogni Stato accetta che le fonti comunitarie prevalgano sulle fonti interne (CGUE) Fondamento costituzionale dapprima art. 11 Cost. alla base della partecipazione dell Italia all UE e delle conseguenti limitazioni di sovranità in materia legislativa (inammissibili tramite semplice art. 80 Cost.), senza ricorso alla procedura di revisione costituzionale, seguita in altri paesi (C. cost. 14/1964) ora art. 117.1 Cost. secondo cui la potestà legislativa statale e regionale è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario Riproduzione riservata 2018 21

Regola generale: in caso di contrasto tra fonte interna e fonte UE direttamente applicabile (regolamento, direttiva self-executing) non risolvibile in via interpretativa (previo rinvio pregiudiziale), in base alla concezione dualista dei due ordinamenti né abrogazione (criterio cronologico: C. cost. 14/1964) né annullamento (criterio gerarchico: C. cost. 183/1973) ma disapplicazione fonte interna (criterio della competenza: C. cost. 170/1984) In caso di contrasto tra fonte interna e fonte UE non direttamente applicabile (direttive no self-executing; decisioni quadro) questione di legittimità costituzionale della fonte interna per violazione fonte UE quale parametro interposto ex artt. 11 e 117.1 Cost., a meno che violi principi fondamentali o diritti inviolabili (C. cost. 227/2010) Riproduzione riservata 2018 22

ECCEZIONE: In caso di contrasto tra fonte interna e CDFUE (regolamento, direttiva self-executing) non disapplicazione ma questione di legittimità costituzionale per necessità intervento non sul caso specifico ma erga omnes (C. cost. 269/2017) Analogamente questione di legittimità costituzionale se la fonte interna contrasta contemporaneamente con Costituzione e CDFUE (c.d. doppia pregiudizialità) Riproduzione riservata 2018 23

La teoria dei c.d. contro limiti La fonte interna prevale sulla contrastante fonte internazionale consuetudinaria o pattizia - o dell UE se attua principi costituzionali fondamentali (guerra) e diritti inalienabili della persona umana (C. cost. 183/1973; 238/2014 su risarcibilità crimini di guerra) (Art. 53 CDFUE) centralità della Corte costituzionale e sovranità dello Stato insindacabilità; retroattività legge penale più mite; pensioni; ritardo indennità per processi lunghi, termini prescrizione fiscale In caso di prevalenza rispetto alla CEDU ed alla sua giurisprudenza: interpretazione diversa ad atto UE: questione di incostituzionalità non su di esso (fonte fatto) ma su ordine d esecuzione di TUE e TFUE Riproduzione riservata 2018 24

La prevalenza del criterio assiologico su quello gerarchico Il fondamento assiologico e non gerarchico della teoria dei contro-limiti al fine d una maggiore integrazione circolare delle fonti sui diritti fondamentali La stessa teoria dei contro limiti, in quanto legata ad un idea di gerarchizzazione delle fonti afferenti la tutela dei diritti fondamentali, è oggi in fase recessiva dato che l approccio giurisprudenziale e dottrinario più moderno predilige, sui temi relativi ai diritti fondamentali, una ricostruzione sistematica in termini di concorrenza virtuosa tra fonti, nel senso che diviene di volta in volta prevalente quella che assicura una tutela più piena di tali diritti, con continuo travaso delle forme più accentuate di tutela dagli ordinamenti nazionali a quello dell Unione europea e da questa ai primi, in direzione quindi sia ascendente che discendente (C. Stato, VI 4723/2011; v. anche Cass. 8817-8818/2012). Riproduzione riservata 2018 25

Tra fonti difformi prevale quella «che conferisce la protezione più intensa» (C. cost. 223/2014) divieto di commerciare giochi di simulazione di omicidi in nome della dignità umana (CGUE 14.10.2004 Omega) non esecuzione MAE per fatto non considerato reato (contra CGUE 26.2.2013 Melloni su esecuzione MAE per condanna in contumacia) donne in esercito nonostante escluse da Costituzione (CGUE 11.1.2000 Kreil c. Germania ) Riproduzione riservata 2018 26

Non rapporto gerarchico ma circolo osmotico (entropia?) tra Costituzione, UDHR, CDFUE e CEDU nella concorrenza virtuosa tra Corti dei diritti (Roma, Strasburgo, Lussemburgo) le quali tendono «al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali dell uomo» (C. cost. 349/2007) rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale alla CGUE in sede sia principale (216/2010) che incidentale (207/2013) Conclusione: sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali in cui la Costituzione è fonte principale ma non unica di tutela dei diritti fondamentali Il rischio di una eccessiva omogeneizzazione culturale e giuridica Riproduzione riservata 2018 27