NOVITA FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA 2013 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIVALUTAZIONI DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI Dott.ssa Giovanna Castelli 1
LA LEGGE DI STABILITA 2013 La legge di stabilità 2013 ha previsto alcuni provvedimenti di interesse per la farmacia in particolare: Riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni; Aumento dell aliquota iva; Riduzione della percentuale di deduzione delle auto aziendali; Incremento degli sconti irpef per figli a carico e delle deduzioni irap; Detassazione incremento produttività Dott.ssa Giovanna Castelli 2
AUMENTO DELL ALIQUOTA IVA Dal 1 luglio 2013, aumenta di un punto percentuale l aliquota ordinaria del 21%; restano, invece, invariate l aliquota del 4% e quella del 10%. Dott.ssa Giovanna Castelli 3
RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI DEDUZIONE DELLE AUTO AZIENDALI A partire dal periodo d imposta 2013 (per le società con esercizio coincidente con l anno solare) la quota deducibile dei costi delle auto destinate all uso promiscuo (art. 164 comma 1 lettera b) del Tuir) scende al 20%. Dott.ssa Giovanna Castelli 4
INCREMENTO DEGLI SCONTI IRPEF PER FIGLI A CARICO Dal 2013 vengono aumentate le detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all art.12 del TUIR. Dott.ssa Giovanna Castelli 5
INCREMENTO DELLE DEDUZIONI IRAP A decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (2014 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare), vengono aumentate le deduzioni forfettarie sul costo del lavoro di cui all art. 11 del D.Lgs. 446/97 e vengono innalzate le deduzioni forfettarie irap ex. art. 11 co. 4 bis del D.Lgs. 446/97 previste per le imprese minori. Dott.ssa Giovanna Castelli 6
DETASSAZIONE INCREMENTO PRODUTTIVITA La legge di Stabilità 2013 prevede la proroga per il 2013 e il 2014 delle misure sperimentali per l incremento della produttività del lavoro con l applicazione di un imposta sostitutiva dell irpef e delle relative addizionali del 10%. L imposta sostitutiva si applica nel settore privato ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ad 40.000 (per l anno 2012) e la retribuzione di produttività che può beneficiare del agevolazione non può superare, nel 2013, 2.500 lordi. L erogazione delle somme deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale. Dott.ssa Giovanna Castelli 7
RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI L art.1 co.473 della L.228/2012 ha nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore d acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1.1.2013. Si precisa che tali disposizioni riguardano i soggetti che NON agiscono in regime d impresa per cui si tratta di terreni e partecipazioni di proprietà personale del farmacista e non di quelli intestati alla farmacia. Dott.ssa Giovanna Castelli 8
LA RIVALUTAZIONE: MODALITA Per rideterminare il costo o valore d acquisto delle partecipazioni e dei terreni occorre, entro il 1.7.2013: La redazione e il giuramento di un apposita perizia di stima da parte di un soggetto abilitato; Il versamento in autoliquidazione di un imposta sostitutiva sul valore risultante dalla perizia Dott.ssa Giovanna Castelli 9
L IMPOSTA SOSTITUTIVA L imposta sostitutiva si applica sul valore risultante dalla perizia con le seguenti aliquote: 4% per i terreni 4% per le partecipazioni qualificate; 2% per le partecipazioni non qualificate e deve essere versata entro il 1.7.2013 (il 30.6.2013 è domenica) in unica soluzione o frazionata in un massimo di tre rate di pari importo. Le rate successive alla prima scadranno il 30.6.2014 e il 30.6.2015 e saranno maggiorate degli interessi del 3% annuo. Dott.ssa Giovanna Castelli 10
COMPENSAZIONE e INSUFFICIENTE VERSAMENTO L imposta sostitutiva può essere compensata, nel modello F24 con crediti d imposta o contributi disponibili, a sensi dell art.17 del D.Lgs 241/97. La rivalutazione non si perfeziona nel caso di versamento dell imposta sostitutiva, ovvero della prima rata, in misura inferiore al dovuto. Deve però ritenersi perfezionata la rivalutazione parziale della partecipazione in proporzione all imposta sostitutiva versata. Se viene versata la prima rata ma non le successive la rivalutazione si perfeziona e le rate successive vengono iscritte a ruolo e riscosse coattivamente. Dott.ssa Giovanna Castelli 11
OMESSA INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO Nel corso di Telefisco 2013 è stato chiarito che l omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi alla rideterminazione costituisce mera violazione FORMALE. Sono, pertanto, applicabili le sanzioni di cui al D.Lgs. 471/97 (da 258,00 ad 2.065,00) Dott.ssa Giovanna Castelli 12
NUOVA PERIZIA CON VALORE INFERIORE E possibile effettuare una nuova determinazione del costo fiscale anche nel caso in cui la seconda perizia riporti un valore inferiore (C.n.47/2011). In questo caso è possibile detrarre dall imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l importo già versato in relazione alla prima perizia. L eventuale eccedenza non può, però, essere chiesta a rimborso. Dott.ssa Giovanna Castelli 13
VENDITA AD UN CORRISPETTIVO INFERIORE AL VALORE DI PERIZIA Stante il perdurare della crisi economica è possibile che all atto della cessione il valore della partecipazione/ terreno risulti inferiore a quello rivalutato. Qualora venga venduto un terreno ad prezzo inferiore al valore di perizia occorre distinguere gli effetti ai fini delle imposte dirette da quelli ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale). La plusvalenza viene calcolata sul valore indicato nell atto di cessione, inferiore al valore di perizia, mentre ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali deve essere indicato e tassato il valore di perizia per evitare di perdere gli effetti della rivalutazione ai fini delle imposte dirette. Dott.ssa Giovanna Castelli 14
VENDITA AD UN CORRISPETTIVO INFERIORE AL VALORE DI PERIZIA La cessione di una partecipazione ad un prezzo inferiore al valore di perizia non produce minusvalenze fiscalmente rilevanti. Dott.ssa Giovanna Castelli 15
VALUTAZIONI DI CONVENIENZA Partecipazione non qualificata: le plusvalenze non qualificate scontano, a far tempo dal 1.1.2012 l imposta sostitutiva del 20%. A meno di valore di carico non molto diverso dal valore di mercato, il pagamento dell imposta sostitutiva del 2% sul valore periziato comporta una vantaggio consistente rispetto alla tassazione del 20% sulla plusvalenza. Partecipazione qualificata: le plusvalenze da partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura pari al 49,72%. Anche in questo caso, pertanto, nella maggioranza dei casi il pagamento dell imposta sostitutiva del 4% determina un risparmio fiscale. Dott.ssa Giovanna Castelli 16
TOBIN TAX Dal 1.3.2013 è entrata in vigore la TOBIN TAX che viene applicata a tutte le transazioni (a carico del solo acquirente, ovunque sia residente) su azioni e strumenti finanziari partecipativi di società italiane di cui al comma 6 dell art.2346 cod. civ) e di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dal Paese di residenza Tale imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, indipendentemente dallo stato in cui viene conclusa la transazione e in cui risiedono i contraenti. Nel caso di operazioni sui derivati verrà applicata a ciascuna delle controparti. Dott.ssa Giovanna Castelli 17
TOBIN TAX L aliquota della Tobin Tax è pari allo 0,12% sul controvalore delle operazioni di giornata (lo 0,1% dal 2014). Se la transazione è realizzata fuori dai mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione c.d. "over the counter", l'aliquota sale allo 0,22% (0,2% dall'anno prossimo). Per le operazioni sui derivati è prevista un imposta progressiva per scaglioni. Dott.ssa Giovanna Castelli 18
A CHI SI APPLICA? La dottrina si sta domandando se questa nuova imposta si applica anche alla vendita di quote di società di persone. Si ritiene che le quote di società di persone siano escluse dalla tassazione. Dott.ssa Giovanna Castelli 19