Medico e struttura: un rapporto di virtuosa integrazione AVV. LAVINIA VERCESI



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Medico e struttura: un rapporto di virtuosa integrazione

Il principio di autonomia, simbolo di una moderna responsabilizzazione dei soggetti nei riguardi della propria salute e di una partecipazione consapevole alle scelte terapeutiche indicate dal medico, è in realtà il simbolo di una recente mentalità scaturita dal sospetto nei confronti del medico e della medicina latu sensu. L autorità del medico, da sempre riconosciuta e legittimata dalla sua competenza e dalla vocazione professionale al bene del paziente, viene posta in discussione e messa sotto accusa Luisa Maria Borgia Manuela di Bioetica per la sperimentazione clinica e i Comitati etici - 2008

Responsabilità DEL medico spersonalizzazione del rapporto Responsabilità MEDICA Principio di immedesimazione organica Responsabilità diretta della struttura (D.Lgs. N. 502/92)

MEDICO COLLETTIVIZZATO? obbligazione contrattuale contratto d opera professionale obbligazione contrattuale? contratto d opera professionale

Cass. n. 13066/04 idem Cass. n. 2042/05 Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell apprestamento di tuttett le attrezzature t necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni i i od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell art. 1218 c.c., all inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell art. 1228 c.c., all inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto

Cass. civ. Sez. III Sent., 13 aprile 2007, n. 8826 L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere.

quindi La prestazione sanitaria è solo un aspetto delle obbligazioni che assume l Ente nei confronti del paziente, dovendo altresì occuparsi dell organizzazione dell azienda quale fonte di una specifica responsabilità in caso di violazione.

infatti Cass. civ. Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 577 La responsabilità della struttura sanitaria, come quella del medico da essa dipendente, hanno natura contrattuale: la prima perché l'obbligazione inadempiuta trae origine da un contratto innominato di assistenza sanitaria o di spedalità, la seconda perché si fonda sul contatto sociale tra il medico e il paziente ricoverato.

Da una parte il medico: e il susseguirsi di teorie sulla responsabilità professionale I ORIENTAMENTO (Cass. n. 1716/79, n. 2428/90, n. 2750/98 relative al dipendente dall ente ospedaliero) II ORIENTAMENTO (Cass. n. 2144/88, n. 4152/95, n. 5939/93) Responsabilità extra-contrattuale Responsabilità contrattuale III ORIENTAMENTO (Cass. n. 589/99) Responsabilità da contatto sociale

Dall altra la struttura sanitaria: soggetto dotato di personalità giuridica propria caratterizzataata da - Autonomia organizzativa - Autonomia amministrativa ii i - Autonomia gestionale - Autonomia tecnica - Autonomia imprenditoriale - Autonomia patrimoniale

Il rischio dell'esercizio esercizio dell'attività d impresa comprende quello della distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare dell'impresa risponde ai sensi dell'art art. 1228 c.c. c (Responsabilità per fatto degli ausiliari): Cass. 08.01.1999 n. 103: Nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento t è stato t praticato t risponde, a titolo contrattuale ex art. 1228 cod. civ., del danno causato dal chirurgo, anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione i aziendale della casa di cura

Trib. Vicenza, 24 novembre 2005 La struttura sanitaria è responsabile nel caso in cui il danno subito dal paziente sia riconducibile, oltre che al - o a prescindere dal - negligente operato del proprio personale dipendente, ad un difetto della strumentazione in suo possesso e/o ad una disfunzione del suo apparato strutturale e organizzativo Responsabilità per carenza organizzativa Responsabilità contrattuale della struttura anche al di fuori ed indipendentemente dall eventuale condotta colposa dei propri dipendenti

cioè autonoma responsabilità nell adempimento dell obbligo di efficiente organizzazione gestionale e manageriale

Risk Management ag L efficienza organizzativa rappresenta oggi un obbligo strumentale la cui violazione determina la violazione dell obbligazione principale diagnostico- terapeutica in senso stretto

PRINCIPIO solo attraverso il riconoscimento degli errori, il loro studio e la comprensione delle loro cause si può giungere alla loro prevenzione e riduzione. Augusto Murri (1841 1932): Per la formazione di un retto criterio i medico sarebbe di benefizio incalcolabile una cattedra di storia della Medicina o, meglio, degli errori medici; l esame critico di questi errori costituirebbe il più utile insegnamento di logica medica. Un approccio critico-analitico può essere una fondamentale dote dello spirito, che esita in una più efficace profilassi dell errore.

http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/eventi/2007/2007-2008_corso_contenzioso/link_rel_febb/gaggero_diapo1/gaggero_1.pdf

UNA VIRTUOSA INTEGRAZIONE

Principi etici di autonomia e beneficialità equità procedurale nel processo decisionale: alle parti coinvolte devono essere date non solo informazioni ed opportunità di partecipazione, ma anche possibilità di partecipazione attiva alla definizione dei problemi ed alle scelte per affrontarli. Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: manuale per la formazione degli operatori sanitari - Ministro della Salute, Dipartimento qualità

fondatore di due gruppi di ricerca sulla Filosofia dell informazione i all Università di Oxford e dell Hertfordshir, in Gran Bretagna

seguendo grandi ideali