Data di validità 13/12/2007

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 1992, n. L 154. Entrata in vigore il 22 maggio 1992.

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2 modesta Effetti potenzialmente irreversibili

Transcript:

PROCEDURA OPERATIVA STANDARD (POS) N SP/1-07 Revisione 13/12/2007 di validità 13/12/2007 Sostituisce N TITOLO: AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI, TERATOGENI DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE AL CENTRO GRANDI STRUMENTI DI PAVIA LABORATORI: TUTTI REDATTO DA APPROVATO (DIRETTORE CGS)

I. SCOPO Scopo della presente procedura è la definizione di criteri di classificazione degli agenti cancerogeni e/o mutageni e/teratogeni e/o citotossici utilizzati al Centro Grandi Strumenti dell Università degli Studi di Pavia. Nel rispetto della normativa vigente si riprendono i criteri di classificazione previsti per Legge. Le attività di ricerca, di analisi effettuate presso il CGS possono comportare la manipolazione di agenti chimici non completamente indagati per quanto riguarda gli aspetti tossicologici. La presente procedura definisce criteri di classificazione per gli agenti che potrebbero presentare rischio cancerogeno e/o mutageno e/o teratogeno e/o citotossico. II. CAMPO DI APPLICAZIONE La procedura si applica in occasione dell introduzione nel CGS di agenti cancerogeni e/o mutageni e/o teratogeni e/o citotossici (classificati per Legge o oggetto di classificazione interna). Le procedure che disciplinano azioni e comportamenti in presenza di tali composti trovano il proprio campo specifico di applicazione nelle sostanze che riportano nel modulo di richiesta analisi la specifica classificazione o la dicitura rischio sconosciuto. III. DEFINIZIONI AGENTI CLASSIFICATI PER LEGGE Si definisce agente mutageno 1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 o 2, ai sensi del D.Lgs. 52/97, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione di corrispondenti Direttive Comunitarie; 2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 4., quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei D.Lgs.52/97 e D.Lgs.285/98. I mutageni sono agenti che aumentano la frequenza delle mutazioni. Categoria 1 Sostanze note per gli effetti mutageni sugli esseri umani. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l esposizione degli esseri umani ad una sostanza e alterazioni genetiche ereditarie Categoria 2 Sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per gli esseri umani. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l esposizione dell uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di: - adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali, - altre informazioni specifiche. Per le categorie 1 e 2 sono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti specifiche frasi di rischio:t; R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie Una mutazione è l alterazione permanente di un tratto o della struttura del materiale

genetico di un organismo che provoca un mutamento delle caratteristiche fenotipiche dell organismo stesso. Le alterazioni possono coinvolgere un unico gene, un raggruppamento di geni o un intero cromosoma. Gli effetti sui singoli geni possono essere la conseguenza di mutazioni su singole basi del DNA (mutazioni puntiformi) o di alterazioni di tratti più ampi, incluse le delezioni, all interno di un gene. Gli effetti su interi cromosomi possono comportare alterazioni della struttura o del numero di cromosomi. Una mutazione delle cellule germinali degli organismi a riproduzione sessuata può essere trasmessa alla progenie. Si definisce agente cancerogeno : 1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione di corrispondenti Direttive Comunitarie; 2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1., quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei D.Lgs. 52/97, e D.Lgs. 285/98 (ovvero in concentrazione 0.1 % p/p); Categorie di sostanze cancerogene e relative frasi di rischio Categoria 1 Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l esposizione dell uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori. Categoria 2 Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l esposizione dell uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: - adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali, - altre informazioni specifiche. Per le categorie 1 e 2 sono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti specifiche frasi di rischio: T; R 45 Può provocare il cancro. Per le sostanze ed i preparati che presentano un rischio cancerogeno soltanto per inalazione (ad esempio sottoforma di polveri, vapori o fumi) devono essere utilizzati il seguente simbolo e specifica frase di rischio: T; R 49 Può provocare il cancro per inalazione Si definisce agente teratogeno Sostanza in grado di modificare o alterare il normale sviluppo del feto. Il potenziale teratogeno di una sostanza è una forma di tossicità; in senso stretto, si dovrebbe distinguere fra potenziale embriotossico e teratogeno, a seconda che l agente esplichi la sua azione a livello embrionale (ossia nelle prime fasi dello sviluppo ontogenetico) o a livello fetale. L effetto teratogeno di una sostanza, presente nell ambiente o assunta dalla madre durante la gravidanza, può essere di diverso tipo, secondo la fase di sviluppo in cui si trova l embrione. Se l esposizione alla sostanza avviene molto precocemente nella gestazione, quando l embrione si trova ancora alla stadio di blastula o di gastrula e deve ancora impiantarsi nell utero, l azione di tale sostanza è in genere embriotossica e, impedendo l annidamento dell embrione, ne causa la morte. Nell uomo il periodo in cui un teratogeno può determinare questa azione embrioletale corrisponde a circa tre settimane dalla fecondazione. Se l esposizione alla sostanza avviene nel successivo periodo di organogenesi (che nell uomo è compreso fra le tre e le otto settimane di gestazione), in cui nell embrione si formano gli abbozzi degli organi, l effetto può consistere nella morte dell embrione oppure nell insorgenza di anomalie strutturali degli organi stessi (malformazioni vere e proprie). Se l esposizione dell embrione all agente tossico è più tardiva, e coinvolge l istogenesi (formazione dei singoli tessuti), gli effetti teratogeni possono consistere in ritardi nello sviluppo, deficit funzionali, insorgenza di masse

tumorali; in particolare, se sono colpiti il sistema nervoso o quello immunitario, gli effetti teratogeni possono proseguire anche per molto tempo, dato che tali sistemi continuano il loro sviluppo anche dopo la nascita. Si definisce agente citotossico : Sostanza che presenta sia un attività antineoplastica sia la capacità di danneggiare i tessuti normali. Le combinazioni di agenti sono di frequente molto più tossiche dei singoli agenti. Molti agenti citotossici sono teratogeni e tutti possono determinare tossicità gravi; la loro somministrazione dovrebbe essere effettuata solo da personale esperto. Gli agenti citotossici sono ordinati per classi, con caratteristiche di attività antitumorale, siti di azione e tossicità diverse. E importante conoscere le vie metaboliche e di escrezione poiché una somministrazione scorretta può essere dannosa e può incrementare la tossicità. AGENTI OGGETTO DI CLASSIFICAZIONE PER IL CENTRO GRANDI STRUMENTI Si definisce AGENTE MUTAGENO Ogni sostanza introdotta nel CGS che, in mancanza di classificazione per Legge, risponda ai mutagene per Legge potrebbero comportare la classificazione per Legge quale agente mutageno. Tali agenti mutageni devono presentare l etichettatura che riporta il simbolo T (Tossico) accompagnato dalla Frase di Rischio R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie). Si definisce AGENTE CANCEROGENO : cancerogene per Legge potrebbero comportare la classificazione per Legge quale cancerogeno. Tali agenti cancerogeni sono identificabili per l etichettatura che riporta il simbolo T (tossico) accompagnato dalle Frasi di Rischio R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare il cancro per inalazione). Si definisce AGENTE TERATOGENO : teratogene per Legge potrebbero comportare la classificazione per Legge quale teratogeno. Si definisce AGENTE CITOTOSSICO : citotossiche per Legge

potrebbero comportare la classificazione per Legge quale citotossico. Responsabili delle informazioni contenute nell etichettatura di pericolo e nella scheda di sicurezza dei prodotti chimici sono i responsabili dell immissione sul mercato 1 (fabbricante, importatore, distributore o fornitore), che devono essere in grado di stabilire se una sostanza o un preparato è classificato cancerogeno e/o mutageno; gli stessi hanno l obbligo di diffondere nella maniera più chiara possibile tale informazione. Vale per tutte le sostanze e i preparati la procedura prevista dal comma 4. dell art. 72-quater del D.Lgs. 25/02: il fornitore od il produttore 2 di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. Anche per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e/o mutageni provvisti di etichettatura, il responsabile dell immissione sul mercato deve quindi fornire tutte le informazioni necessarie che servano di integrazione alle informazioni presenti nell etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza da compilare ai sensi dei DD.LLgs. 52/97, 285/98 e D.M. 4/4/97. 1 Per responsabile dell immissione sul mercato si intende il fabbricante, l importatore o il distributore così come definiti nel D.Lgs.52/97 e successive modificazioni. Il D.Lgs. 185/99 individua la figura del fornitore che può essere considerato anche lui, in talune fattispecie, come responsabile dell immissione sul mercato. 2 Si ritiene che ai sensi del D.Lgs. 25/02 il produttore ed il fornitore siano da considerare i responsabili dell immissione sul mercato degli agenti chimici pericolosi. Il produttore, ossia il fabbricante, l importatore o il distributore, è soggetto agli obblighi di cui ai DD.LLgs. 52/97 e 285/98 e successive modificazioni. Il fornitore è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs.185/99 e successive modificazioni.