PIANO OPERATIVO ATTUATIVO - AREA LISERT CANALE EST - OVEST NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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PIANO OPERATIVO ATTUATIVO - AREA LISERT NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Articolo 1 1. Il Piano Operativo Attuativo della zona Lisert denominato CANALE EST OVEST si compone dei seguenti elaborati: - Tavola n. 1: Inquadramento territoriale (scala 1:50000) [tav. originaria del 2002] - Tavola n. 2: Estratto PRGC Catasto - proprietà [agg. aprile 2009] - Tavola n. 3: STATO DI FATTO. (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] - Tavola n. 4: Infrastrutture a rete. Rete idrica e gas metano (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] - Tavola n. 5: Infrastrutture a rete. Rete elettrica e telefonica (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] - Tavola n. 6: Infrastrutture a rete. Acque reflue (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] - Tavola n.7: Infrastrutture a rete. Schema acque meteoriche (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] - Tavola n. 8: Infrastrutture a rete. Bacini di sgrondo delle acque meteoriche (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] - Tavola n. 9: ZONIZZAZIONE aree industriali (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] - Tavola n. 10: Aree D1c D1e Norme Edilizie (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] - Tavola n. 11: Sistemazione argine e specchio acqueo canale Est-Ovest (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] - Tavola n.12: Planivolumetrico indicativo (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] - Allegato 1 - Relazione illustrativa - Allegato 2 - Norme di attuazione - Allegato 3 - Studio di impatto ambientale: indicatori ambientali evidenziati [agg. aprile 2009] - Allegato 4 - Piano Parcellare (elaborato elenco proprietà) [agg. aprile 2009] 2. Le norme sono da applicarsi nell ambito territoriale di seguito indicato come PIANO ATTUATIVO OPERATIVO Canale Est Ovest. 3. Sono da considerare PRESCRITTIVI i seguenti elaborati grafici: - Tavola n. 9: ZONIZZAZIONE aree industriali (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] - Tavola n. 11: Sistemazione argine e specchio acqueo canale Est-Ovest (scala 1:2000) [agg. aprile 2009] 4. Per quanto riguarda la Tavola n. 10: Aree D1c D1e Norme Edilizie (scala 1:2000) [agg. aprile 2009], non è vincolante la suddivisione dei lotti liberi rappresentata e, per quanto riguarda le sagome limite definite nella tavola medesima le quali stabiliscono il massimo inviluppo per l edificazione, è prescrittiva solamente la distanza minima dai confini come da parametri indicati al successivo articolo 3. 5. La normativa generale di riferimento è quella prescritta dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale. 1

Norme per la formazione dei lotti industriali e per la costruzione degli edifici destinati alle attività produttive. Articolo 2 DESTINAZIONI D USO AMMESSE 1. Le destinazioni d uso ammesse nel Piano Operativo Attuativo Canale Est Ovest sono le seguenti: Sottozona D1 Categoria e destinata prevalentemente alle attività produttive industriali ed artigianali della nautica da diporto. Sono consentite: attività industriali ed artigianali connesse esclusivamente con la produzione, manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni attività diverse, non prevalenti, anche non direttamente connesse con le attività produttive industriali ed artigianali, quali: impianti sportivi, sedi di club nautici e di associazioni per la nautica da diporto, ricettività, ristorazione, locali di spettacolo e commercio di generi non alimentari a basso impatto anche realizzabili all interno dei lotti produttivi secondo le disposizioni della L.R. n. 29 del 5 dicembre 2005 - articolo 16 comma 5 Normativa organica in materia di attività commerciali e s.m.i., e del Piano di Settore del Commercio del Comune di Monfalcone. Sottozona D1 Categoria c In questa sottozona NON sono ammesse attività industriali o artigianali. Sono consentite attrezzature di servizio alle attività produttive tra le quali: Mense Infermerie Uffici Consorziali Banche Centri di calcolo Uffici postali Sedi di Associazioni Strutture sociali ed educative di supporto ai lavoratori distributori di carburante ed impianti di servizio alla motorizzazione, ecc. 2. All interno di tali categorie sono incluse zone di verde privato attrezzato per la fruizione degli addetti. 2

Articolo 3 NORME EDILIZIE 1. Le norme per l edificazione del Piano Operativo Attuativo Canale Est Ovest sono le seguenti: SOTTOZONA D1- Categoria e Nautica da diporto PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI Attività produttive industriali ed artigianali nel settore della nautica da diporto rapporto di copertura massimo : distanze tra pareti finestrate di edifici destinati alla residenza e pareti di edifici antistanti: distanze dalle strade: - per i reparti produttivi e magazzini - per uffici e alloggi custodia ed edifici artigianali - per edifici ubicati all ingresso dello stabilimento, portinerie, foresterie, cabina elettrica, pesa, ecc. distanze dai confini: altezza massima: densità massima di addetti per superficie di lotto: parcheggi di relazione: 50% della superficie del lotto 10 ml. 15 ml. 6 ml. filo strada metà dell altezza degli edifici da costruire ivi compresi gli ampliamenti degli edifici esistenti, con un minimo di ml. 5. 13 ml. per gli edifici destinati alle attività produttive, di manutenzione e rimessaggio, con l eccezione di impianti tecnologici che potranno, per le loro caratteristiche specifiche, superare tali limiti, previo parere del Consorzio per lo Sviluppo Industriale. n. 50 per ettaro 10 % della superficie utile degli edifici, da ricavare anche al di fuori del lotto di intervento, su aree anche in lotti attigui, entro un raggio di 300 ml. di distanza, purché asservite con vincolo permanente di destinazione a parcheggio. parcheggi privati: 1 posto macchina ogni 2 addetti; 1.1. Nei lotti edificati alla data del 30-10-2008, in caso di presenza di edifici con altezze superiori a ml. 13, sono consentiti interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia anche attraverso la demolizione e la ricostruzione, di altezza pari a quella dell edificio in cui si interviene o degli edifici circostanti, nei limiti dei parametri previsti per la sottozona, sempreché finalizzati a garantire la continuità dell attività produttiva industriale ed artigianale esercitata sul lotto di intervento. 3

1.2. nelle aree non ancora edificate alla data del 30-10-2008, deve essere assicurata una superficie minima pari al 10% della superficie del lotto su cui si interviene, da destinare a verde con messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive. Indice di fabbricabilità fondiario rapporto di copertura massimo distanze tra gli edifici: distanze dalle strade: distanze dai confini: altezza massima: parcheggi di relazione per attività terziarie, direzionali ed artigianali di servizio : parcheggi privati : Attività diverse nel settore della nautica da diporto parcheggi per attività ricettive e ristorazione: massimo 2,5 mc/mq minimo 1,5 mc/mq 50% della superficie del lotto 10 ml. 10 ml. metà dell altezza degli edifici da costruire ivi compresi gli ampliamenti per gli edifici esistenti con un minimo di ml. 5. 13 ml. 80% superficie utile degli edifici realizzati 1 posto macchina ogni 2 addetti 100% superficie utile edifici Attività commerciali indice fabbricabilità fondiario massimo: mc./mq. 2 distanze tra gli edifici: distanze dalle strade: distanze dai confini: altezza massima: 10 ml. 10 ml. metà dell altezza degli edifici da costruire ivi compresi gli ampliamenti per gli edifici esistenti con un minimo di ml. 5. 13 ml. parcheggi Vedi successivo articolo 4 2. Per le attività commerciali che dovessero sorgere all interno di lotti già edificati in cui viene esercitata prevalentemente l attività industriale e/o artigianale, si assume come rapporto di copertura massimo il 50% della superficie del lotto e per l attività commerciale anche il rispetto dell indice di fabbricabilità massimo di mc./mq. 2. 3. All interno dei lotti in cui si esercita l attività produttiva industriale o artigianale, è consentita la realizzazione di distributori di carburanti ed impianti di servizio esclusivamente ad utilizzo delle imbarcazioni ormeggiate nel Canale Est Ovest, con il rispetto dei seguenti parametri: rapporto di copertura massimo: altezza massima: Distributori di carburanti 30% della superficie del lotto 6,50 ml. 4

4. E comunque consentita la realizzazione di un singolo alloggio per gli addetti alla sorveglianza, nel limite volumetrico massimo di mc. 400, per ogni lotto in cui viene esercitata l attività produttiva industriale ed artigianale. 5

Articolo 4 DISCIPLINA DELLE AREE A PARCHEGGIO PER LE ATTIVITA COMMERCIALI 1. In base alla normativa vigente in materia di parcheggi di pertinenza di attività commerciali consentite nella Sottozona D1 Categoria e, le superfici da destinare a tale funzione all interno dei lotti sono le seguenti: TIPOLOGIE COMMERCIALI Medie strutture inferiori a metri quadrati 400 di superficie di vendita, di generi non alimentari: % DI AREE A PARCHEGGIO 100 % della superficie di vendita RIDUZIONI DI SUPERFICIE quantità da ridurre al 50% se per generi non alimentari a basso impatto Articolo 5 LOTTI PRIVATI EDIFICATI 1. Nelle aree classificate come lotti privati edificati, o in corso di realizzazione, individuati nelle Tavole, sono ammessi ampliamenti degli edifici fino alla saturazione della superficie coperta massima ammissibile o della volumetria consentita calcolate in base alle destinazioni d uso, nel rispetto delle altezze e delle distanze minime: - dai confini laterali; - dalla strada; - dal fino banchina Articolo 6 LOTTI LIBERI 1. Sono individuati in tutte le Tavole. La suddivisione dei lotti come rappresentata è indicativa. 2. Prescrittiva è la larghezza dei singoli lotti di intervento che non può essere inferiore ad un modulo pari a 45 ml. 3. Possono essere ammesse configurazioni dei lotti diverse dalla misura di cui sopra purché giustificate dalle esigenze delle industrie insediande e approvate preventivamente dal Consorzio Industriale. A titolo esemplificativo, accorpamenti di due o più lotti, previa valutazione sulla base di un progetto di massima per evitare che le aree residue, comprese nella zona, dovranno risultare di dimensioni tali da consentire il rispetto dei parametri contenuti nell art. 3 ed evitare aree residue di larghezza inferiore ad un modulo (45 mt). 6

Articolo 7 DARSENE INTERNE 1. In considerazione della profondità dei lotti industriali è consentita la realizzazione di darsene interne di servizio di profondità massima pari a ml. 50 e di larghezza minima pari a ml. 20. 2. La dimensione delle darsene interne dovrà essere coerente con l uso di tali manufatti in relazione all attività produttiva esercitata sul lotto di intervento. Articolo 8 ATTIVITÀ ESISTENTI NON COMPATIBILI 1. Per le attività industriali esistenti non compatibili con le destinazioni della categoria D1e individuate nella Tavola n. 3 sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 2. Ogni altro intervento è subordinato al cambio e/o al trasferimento dell attività esercitata nell area. 3. Per l attività esistente di Maricoltura, non compatibile con le destinazioni della sottozona D1 categoria e, è consentito l uso di parte dello specchio acqueo del canale Est Ovest per mantenere in acqua le gabbie di allevamento dei pesci nei limiti dell attuale concessione demaniale così come individuata nella Tavola 3 e fino alla sussistenza della stessa. Articolo 9 VERDE PRIVATO 1. Nelle Tavole n. 9 e 10 sono individuate le aree, comprese sia nella sottozona D1 - Categoria e che nella sottozona D1 Categoria, che, sono destinate dal Piano Operativo Attuativo quali aree verdi private attrezzate destinate alla fruizione degli addetti. 2. Tali zone dovranno essere destinate a verde con la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive sulla base di un progetto esecutivo della sistemazione dell area scoperta dei lotti su cui si interviene ad integrazione del progetto esecutivo delle opere edili. 3. Potranno altresì essere collocate attrezzature ed arredi per l utilizzo da parte dei fruitori (panchine, spazi di sosta, percorsi attrezzati, ecc.), nonché impianti sportivi a scopo ricreativo e a servizio delle attività nautiche. Articolo 10 LIMITE EDIFICABILITÀ 1. Distanza minima degli edifici dal filo esterno della banchina coincidente con il limite dello specchio acqueo del Canale Est-Ovest (verso l acqua): ml. 20 2. Fanno eccezione gli edifici adibiti a servizi igienici e depositi che per necessità debbono essere ubicati in zone più vicine possibili al canale. In tali casi gli edifici potranno essere realizzati a confine del lotto di proprietà con l argine demaniale fermo restando il rispetto della distanza dai confini laterali del lotto. 7

Articolo 11 LIMITE BANCHINA 1. Le banchine fisse, lungo gli argini nord e sud del canale Est Ovest, dovranno essere allineate ad una distanza minima di ml. 60 dall asse del canale in modo da garantire una larghezza minima dello specchio acqueo di ml. 120 e una quota minima su livello medio mare di ml 2,10. 2. Fanno eccezione quei lotti individuati nella tavola n. 10, per i quali è ammessa la realizzazione di una o più darsene per imbarcazioni da diporto, il cui limite esterno dovrà coincidere con la sponda del Canale Est - Ovest ad una distanza minima di ml. 60 dell asse del canale. I pontili e le banchine dovranno essere realizzati all interno della sua sagoma. Articolo 12 PONTILI E SPECCHIO ACQUEO 1. Nei lotti industriali della sottozona D1 - Categoria e che si affacciano sulla sponda Nord del Canale Est Ovest è concessa la possibilità di utilizzo dello specchio acqueo antistante il lotto e ad esclusivo servizio dell attività su di esso esercitata con pontili galleggianti mobili da adibire all ormeggio di imbarcazioni, con le dimensioni indicate nella Tavola n. 11. 2. Nei lotti industriali che si affacciano sulla sponda Sud del Canale Est - Ovest, a partire dal confine Est dell area della Terme Romane in direzione canale Locovaz, sarà concessa, a giudizio insindacabile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale, la possibilità di utilizzo dello specchio acqueo antistante singoli lotti e a loro esclusivo servizio, in relazione alla specifica attività su di loro esercitata nonché la collocazione di pontili galleggianti mobili, perpendicolari alla linea della banchina di accosto, da adibire all ormeggio delle imbarcazioni. La lunghezza massima consentita dei pontili è fissata in ml 40,00, a partire dal limite banchina di accosto, come disciplinato dal precedente articolo 11 e rappresentato nella Tavola n. 11, in modo da consentire, in ogni caso, una larghezza minima del canale di accesso centrale, dedicato all uscita e all entrata nel Canale Est Ovest delle imbarcazioni ormeggiate sulle due sponde del canale, non inferiore a ml 40,00. 3. Con riferimento ai confini dei lotti ed allo specchio acqueo ad essi dedicato, il margine esterno dei pontili dovrà discostarsi dal confine dello specchio acqueo in concessione ad una distanza pari alla lunghezza delle imbarcazioni destinate ad essere ormeggiate lungo il margine esterno dei pontili maggiorata della larghezza del canale di manovra minimo previsto per la categoria delle imbarcazioni ed in funzione della tipologia di ormeggio adottata. Nella Tabella A) allegata sono riportate, a scopo illustrativo, le tre modalità principali di ormeggio organizzato : con pendolino, con pali, con finger con indicate, in metri lineari, le larghezza minime del canale di manovra per l ormeggio delle imbarcazioni nelle rispettive Classi di appartenenza. 4. Deroghe alla norma sulle distanze dei pontili dai confini dei lotti potranno essere consentite previo accordo tra gli utilizzatori dei lotti confinanti e parere favorevole vincolante del Consorzio per lo Sviluppo Industriale. 5. In nessun caso dovrà essere occupato lo spazio destinato alla navigazione nel Canale Est Ovest per l accesso delle imbarcazioni ai pontili, come rappresentato nella Tavola n. 11. 6. La lunghezza dei pontili, così come fissata dalla Tavola n. 11 in funzione dell ampiezza delle concessioni demaniali riguardanti lo specchio acqueo, per problemi legati alla sicurezza della navigazione che rendessero necessario l'adeguamento della larghezza del canale di accesso per 8

garantire alle imbarcazioni un adeguato spazio di avvicinamento ed accosto, potrà essere oggetto di modifiche nei limiti massimi del 10%, in più o in meno, della loro lunghezza massima prevista a giudizio insindacabile del Consorzio per lo Sviluppo Industriale. 7. Le tipologie dei pontili d ormeggio fissi e mobili ed i materiali da impiegare dovranno adeguarsi a quelli già esistenti lungo le sponde del canale Est-Ovest, privilegiando in ogni caso materiali naturali o similnaturali. 8. I pontili fissi di accesso ai pontili galleggianti dovranno essere disposti parallelamente all asse del Canale lungo l argine o il filo banchina e dovranno avere una larghezza non inferiore a ml. 2,50. 9. Le concessioni demaniali degli argini e dello specchio acqueo che risultassero in contrasto con le presenti Norme Tecniche di Attuazione alla data dell approvazione regionale del Piano Operativo Attuativo ( POA ) Area Lisert Canale Est-Ovest, non verranno rinnovate e saranno trasformate in concessioni annuali. Alla loro scadenza potranno essere rinnovate solo quelle compatibili con le attività consentite dalle presenti norme. Il tutto come già disciplinato dalle Intese tra il Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina, proprietario del Canale Est-Ovest ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone titolare delle funzioni di pianificazione territoriale ai sensi dell articolo 3 della L.R. n. 3 di data 18 gennaio 1999 sottoscritte in data 18 aprile 2000. Articolo 13 RECINZIONI 1. Le recinzioni dei lotti, per quanto riguarda l altezza, devono rispettare quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune di Monfalcone. 2. Per la parte che si attesta lungo la strada di accesso, dovranno essere costituite da uno zoccolo in calcestruzzo e con soprastante ringhiera metallica. 3. Le divisioni interne fra lotti potranno essere realizzate in paletti e rete su zoccolo in calcestruzzo o con altre modalità previo consenso tra i confinanti. Articolo 14 AREA DI POSSIBILE COORDINAMENTO CON LE OPERE PREVISTE DAL PIANO ATTUATIVO DELLE TERME ROMANE 1. Il P.O.A. Canale Est Ovest confina a Sud della sponda del canale con l area delle Terme Romane in cui è vigente un piano attuativo di iniziativa pubblica. 2. Per il lotto attiguo, evidenziato nella Tavola n. 10 è ammesso, qualora ritenuto opportuno, il coordinamento con il progetto dell opera pubblica, per la creazione di un unico lotto funzionale sia all attività termale che per quella nautica. 9

Articolo 15 FASCIA DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI 1. Per i nuovi interventi è fatto d obbligo il rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell Ambiente 29-05-2008, dell art. 6 del DPCM 08-07-2003 e della Legge 22-02-2001 n. 36. SEGUE: TABELLA A 10

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