Regione Autonoma Valle d Aosta Région Autonome Vallée d Aoste AREA-A2 Servizio: PATRIMONIO Ufficio: PATRIMONIO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 926273 del 09/02/2012 OGGETTO: AREA A2 - PATRIMONIO - ISTITUZIONE DI SERVITU AD USO CIVILE PER L EDIFICAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DAI CONFINI A FAVORE DI UN FONDO PRIVATO. PROPOSTA PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE Premesso che: Il Comune di Aosta è divenuto proprietario di alcuni mappali contraddistinti al NCEU al Fg. 25 n. 706, 708, 710, 711, 713 e 714, per una superficie complessiva pari a mq. 1523, siti in Via delle Betulle angolo Via Petigat, con un atto di cessione gratuita in compenso volumetrico effettuato dalla società PIVECO di Pivot M. e C. s.a.s (rogito del notaio G. Marcoz del 25/3/1998 n. di rep. 131125) (allegato n. 1 estratto parziale dell atto). Il sig. Marco Pivot aveva presentato all Area T1 denuncia, di inizio attività per ampliare la propria abitazione censita NCEU al Fg. 25 n. 707 subb. 1, 2 e 3. L istanza protocollo n. 2011/0384/F gli è stata rigettata in data 26/4/2011 civ. prot. n. 14594 in quanto l ampliamento richiesto, avveniva ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, riscontrando inoltre che nemmeno nell atto sopra menzionato erano previste ulteriori deroghe a quelle concesse per l edificazione della costruzione originaria. Quest ultima è stata edificata in deroga alle distanze legali, ovvero a circa 80 cm dal confine con il mappale 706 di proprietà comunale. Con nota assunta al civ. prot. in data 5/5/2011 n. 15710 (allegato n. 2) il sig. Marco Pivot chiedeva all ufficio Patrimonio l autorizzazione per poter ampliare la propria abitazione, in deroga alle distanze legali, in modo da poter mantenere l allineamento sul lato Nord del fabbricato esistente. In data 15/8/2011civ. prot. n. 28068 (allegato n. 3) l ufficio scrivente ha richiesto un parere, per quanto di competenza, alle Aree T1 Edilizia, Urbanistica, Espropri e Mobilità ID Atto:926273 Pagina 1 di 5
- e T3 - Opere Pubbliche Servizio Viabilità - in merito all accoglibilità della domanda presentata dal sig. Pivot, precedentemente menzionata. Il 12/9/2011 civ. prot. 32147 (allegato n. 4) l Area T1 rispondeva in merito alla richiesta del parere in argomento, comunicando che allo stato attuale non sussistono cause ostative sotto il profilo edilizio urbanistico che possano ostacolare la richiesta del sig. Pivot. Il Servizio Viabilità con nota del 10/10/2011 civ. prot. 35133 (allegato n. 5), ha trasmesso il nulla osta circa l esecuzione dell intervento richiesto dal sig. Pivot alle seguenti condizioni: a) il nulla osta è rilasciato sotto l esclusiva responsabilità del concessionario che non potrà, in nessun modo di fronte a terzi, invocare a suo discarico né il permesso avuto né l avvenuta osservanza delle norme prescritte. È quindi da ritenersi sollevata ed indenne questa Amministrazione da qualsiasi domanda di danni per inconvenienti o sinistri legati al presente nulla osta. b) L Amministrazione comunale, proprietaria del costruendo parcheggio soprastante il fabbricato oggetto di richiesta di ampliamento, non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni e disagi derivanti da cose e/o persone (sgombero neve, transito dei veicoli, caduta di oggetti nell intercapedine in adiacenza al fabbricato in discorso). c) Il concessionario (suoi successori o aventi causa) dovrà sostenere le spese per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell area a confine con la proprietà comunale anche in conseguenza delle opere oggetto di nulla osta; d) Il concessionario (suoi successori o aventi causa), senza eccezione alcuna, dovrà provvedere alle modifiche ed agli spostamenti necessari a sue spese su semplice richiesta e senza pretese di indennizzi qualora l Amministrazione comunale provvedesse a lavori stradali la cui esecuzione rendesse necessario modificare le opere oggetto del nulla osta. Con lettera del 12/12/2011 civ. prot. 44031 (allegato n. 6) l ufficio Patrimonio chiedeva al sig. Pivot di confermare l interesse di quanto da lui richiesto in data 5/5/2011 civ. prot. n. 15710, tenuto conto dei pareri espressi dagli uffici Urbanistica e Opere Pubbliche. In data 30/12/2011 civ. prot. 45084 (allegato n. 7) il sig. Pivot confermava l interesse espresso in precedenza. Rilevato che, il vigente Piano Regolatore Generale Comunale prevede per le aree sopradescritte, acquisite nel patrimonio immobiliare mediante cessione, una destinazione a sottozona urbanistica BA52 riservata a servizi pubblici - pa51 parcheggio. Pagina 2 di 5
Preso atto che, in seguito ai pareri positivi espressi dagli uffici Urbanistica e Opere Pubbliche nulla osti ad una costituzione di servitù di deroga alle distanze. Considerato che l ufficio Patrimonio ha pertanto provveduto ad effettuare una specifica valutazione circa l edificazione in deroga alle distanze dai confini in argomento (allegato n. 8). Rilevato che l istituzione di servitù, oggetto del presente provvedimento, rientra nella fattispecie degli articoli 1027 e 1029 del Titolo VI delle Servitù Prediali Contenuto nel diritto, del Codice Civile; Considerato che l adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni; Si propone che il Consiglio Comunale D E L I B E R I 1) di approvare l istituzione di una servitù perpetua, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, gravante sul fondo di proprietà del Comune di Aosta, proprietario del mappale censito al catasto terreni al Fg. 25 n. 706, attualmente libero da costruzioni, inserito nella sottozona urbanistica BA52 riservata a servizi pubblici - pa51 parcheggio del vigente PRGC, ubicato in Via delle Betulle angolo Via Petigat, a favore del sig. Marco Pivot, così come evidenziato nella planimetria allegata alla perizia predisposta da parte dell ufficio Patrimonio (allegato n. 8). 2) di autorizzare il sig. Pivot alla realizzazione dell ampliamento del fabbricato, di cui al Fg. 25 n. 707, in deroga alle distanze dai confini, previste dall art. 10 - comma 5 - delle NTA del vigente PRG, per quanto attiene l avvicinamento a 80 cm dal confine. 3) di subordinare la costituenda servitù alle sotto-elencate condizioni: a) il nulla osta è rilasciato sotto l esclusiva responsabilità del concessionario (fondo dominante) che non potrà, in nessun modo di fronte a terzi, invocare a suo discarico né il permesso avuto né l avvenuta osservanza delle norme prescritte. È quindi da ritenersi sollevata ed indenne questa Amministrazione da qualsiasi domanda di danni per inconvenienti o sinistri legati al presente nulla osta. b) L Amministrazione comunale (fondo servente), proprietaria del costruendo parcheggio soprastante il fabbricato oggetto di richiesta di ampliamento, non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni e disagi derivanti da cose e/o persone (sgombero neve, transito dei veicoli, caduta di oggetti nell intercapedine in adiacenza al fabbricato in discorso). c) Il concessionario (fondo dominante e suoi successori o aventi causa) dovrà sostenere le spese per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell area a Pagina 3 di 5
confine con la proprietà comunale anche in conseguenza delle opere oggetto di nulla osta; d) Il concessionario (fondo dominante e suoi successori o aventi causa), senza eccezione alcuna, dovrà provvedere alle modifiche ed agli spostamenti necessari a sue spese su semplice richiesta e senza pretese di indennizzi qualora l Amministrazione comunale provvedesse a lavori stradali la cui esecuzione rendesse necessario modificare le opere oggetto del nulla osta. 3) di approvare, altresì, quale parte integrante del presente provvedimento, l allegata stima (allegato n. 8), redatta in data 10/12/2012, da parte dell ufficio Patrimonio, che individua l indennità che dovrà essere corrisposta dal richiedente all atto della stipula del contratto; 4) di dare atto che l indennità relativa alla servitù ad uso civile in deroga alle distanze dai confini, ammonta ad Euro 6.500,00 (seimilacinquecento Euro); 5) di dare atto inoltre che tutte le spese derivanti e conseguenti dalla presente deliberazione risultano a totale carico del richiedente; 6) di stabilire che, qualora non venisse sottoscritto entro 6 mesi dall approvazione della presente deliberazione l atto notarile conseguente, fermo restando quanto stabilito in termini di diritto, dovrà essere aggiornata, a cura del competente ufficio comunale, la valutazione dell indennità individuata al precedente punto n. 4; 7) di accertare la somma complessiva di Euro 6.500,00 sull UCD 99500 proventi da alienazioni del Bilancio finanziario 2012; acc. nr.. 4) di prevedere che il Dirigente competente nell attivare tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto stabilito con la presente deliberazione, fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento, possa apportare, se del caso, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso. L estensore del testo Monica Romeo Il Funzionario Ruggero Sacco Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.. Il Dirigente Valeria Zardo L Assessore Servizi Finanziari, Patrimonio E Pagina 4 di 5
E.R.P. Mauro Baccega Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa Il Dirigente dell Area A2 Valeria Zardo Pagina 5 di 5