ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182 BIS L.F. (accordi di ristrutturazione con intermediari

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ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182 BIS L.F. (accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria) Corso di tecnica professionale a.a. 2018/2019 Lezione 13

LEZIONE 13 329 Percorso: Norme connesse slide 330 Premessa e normativa di riferimento slide 331 332 Analisi di sintesi della procedura slide 333-335 La qualificazione giuridica dell istituto: principio di continuità slide 336-337 La tipologia dell accordo slide 338-339 Il piano di ristrutturazione slide da 340 a 341 La documentazione e i bilanci a supporto della procedura riferita agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. slide 342 La prededucibilità dei crediti/ finanza interinale art. 182 quinquies l.f. slide 343-344 La relazione del professionista attestatore slide 345 Approfondimenti slide da 346 a 350 Nuove procedure di gestione preconcorsuale delle crisi slide da 351 a 353 L accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari slide da 354 a 357 La convenzione di moratoria slide da 358 a 362

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 330 GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182 BIS L.F. Art. 67 comma 3 lett. e) L.F. NORME CONNESSE Esenzione da azione revocatoria Art. 161 comma 6 L.F. Art. 182 ter L.F. Possibilità che il debitore possa in alternativa al concordato preventivo depositare domanda ex art. 182 bis L.F. Transazione fiscale proponibile anche per accordi di ristrutturazione Art. 182 quater L.F. Art. 182 quinquies L.F. Art. 182 sexies L.F. Art. 182 septies L.F. Art. 88, co. 4 ter Tuir Art. 101, co. 5 Tuir Prededucibilità finanziamenti concessi in esecuzione e in funzione della presentazione della domanda Autorizzazione del Tribunale al debitore che presenta domanda per accordi di ristrutturazione debiti di richiedere finanza interinale prededucibile Inapplicabilità scioglimento/liquidazione dalla data del deposito a quella di omologa Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria Non tassazione sopravvenienze attive da bonus da accordo Deducibilità perdita su crediti per i creditori Art. 217 bis L.F. Inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 216 co. 3 L.F. (bancarotta preferenziale) e 217 L.F. (bancarotta semplice) Art. 236 L.F. Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria /aspetti penali

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 331 Premessa Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono una procedura preconcorsuale di gestione della crisi di impresa cui può ricorrere l imprenditore in stato di crisi per tentare, in accordo ai propri creditori, il risanamento (ristrutturazione) della propria esposizione debitoria. La normativa è prevista dal Titolo III della legge fallimentare all art. 182- bis l.f.. Modifiche di rilievo alla disciplina sono state apportate dal DL 83/2012 conv. in L. 134/2012. Vantaggi e svantaggi della procedura Vantaggi Procedimento rapido Contenuto flessibile del piano proposto Prededucibilità finanza ponte Svantaggi Difficoltà in caso di numerosi creditori Soddisfazione integrale creditori non aderenti E previsto controllo giudiziale con omologa Prededucibilità finanza in esecuzione Non vigenza della par condicio creditorum Blocco azioni esecutive anche in fase di trattative mediante art. 161, VI comma, l.f. Esenzione azione revocatoria Ingerenza limitata del Tribunale Detassabilità cd. «bonus da accordo»

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 332 Premessa Norma di riferimento_ art. 182bis L.F. 1) L imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all articolo 161, l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all art. 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull attuabilità dell accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro cento venti giorni dall omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell omologazione. 2) L accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 3) Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l art. 168 secondo comma. 4) Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. 5) Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. 6) Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell art. 9 la documentazione di cui all articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c), e d) una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lettera d), circa l idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. 7) Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. 8) A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 333 Analisi di sintesi della procedura Accordi di ristrutturazione dei debiti Natura giuridica Istituto sui generis, di natura sostanzialmente privatistica; La sostanza privatistica rileva totalmente nella fase ante omologa, con l omologa assume parziale contenuto giudiziale. Tipologia di accordo Ambito soggettivo Ambito oggettivo In continuità aziendale: volto al recupero dell attività di impresa; Liquidatorio (desumibile dall art. 67 l.f. che considera l istituto, al terzo comma lettera e), unitamente al concordato preventivo, come una procedura che può essere anche totalmente liquidatoria); Misto: recupero dell impresa e dismissione dei beni non strategici. Riferimento normativo Imprenditore. È di conseguenza ricompreso sia l imprenditore individuale sia quello societario (per effetto del D.L. 98/2011 anche l imprenditore agricolo). La norma fa rifermento allo stato di crisi. La dottrina prevalente, anche per il richiamo all esenzione dall azione revocatoria fallimentare, ritiene che l istituto sia applicabile anche a situazioni di insolvenza (art. 160, u.c. l.f. per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. )

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 334 Analisi di sintesi della procedura continua Accordi di ristrutturazione dei debiti Sostanza dell istituto L imprenditore in crisi con l intento di ridurre la propria esposizione debitoria e comporre con i propri creditori la crisi della propria impresa determinandone il risanamento, stipula un accordo, basato su di un piano attestato da professionista indipendente (nominato dal debitore) che ne garantisca l attuabilità e la veridicità dei dati in esso acclusi, con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Contenuto dell accordo L esenzione dall azione revocatoria Il contenuto è ampio e flessibile e concerne le articolazioni più diverse (in base alle esigenze dell imprenditore), del piano che si ritiene di porre in essere, delle esigenze dei creditori che a tale piano partecipano. Si dovranno analizzare le cause della crisi. Il requisito fondamentale di tale piano, che va ribadito, essere contraddistinto da flessibilità nelle forme e nei contenuti, è quello di individuare le misure per risanare la crisi, garantendo il regolare pagamento dei crediti riferiti ai creditori non aderenti all accordo proposto. Tra le esenzioni dall azione revocatoria fallimentare, previste dal 3 comma dell art. 67 L.F., la lettera e) considera «gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione del concordato preventivo nonché dell accordo omologato ai sensi dell articolo 182bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all articolo 161.»

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 335 Analisi di sintesi della procedura continua Schema della procedura diverse modulazioni (con ipotesi art. 161, VI comma, l.f.) Fase extra - giudiziale definizione accordo con i creditori Deposito accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. Collegato all art. 182 bis Deposito concordato «in bianco» art. 161, VI comma, l.f. Richiesta blocco azioni esecutive ex art. 182bis, co. 6, l.f. Blocco azioni esecutive Decreto Tribunale con termine Valutazione Tribunale Blocco azioni esecutive Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria. Art. 182 septies Omologa dell accordo Esecuzione degli accordi Pagamento integrale dei creditori non aderenti/ (estranei all accordo) nei termini stabiliti dall art. 182bis, co. 1, l.f..

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 336 La qualificazione giuridica dell istituto: principio di continuità L istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. (da considerarsi quale strumento privatistico sia in fase pre-giudiziale sia in fase di esecuzione dello stesso) nonostante individui la propria genesi nella salvaguardia del complesso produttivo e nella continuità d impresa, può assumere, come il concordato preventivo, differenti configurazioni: - Accordi di ristrutturazione dei debiti con recupero totale dell impresa; - Accordi di ristrutturazione dei debiti integralmente liquidatori (poco utilizzati); - Accordi di ristrutturazione dei debiti con recupero parziale dell impresa (e conseguente liquidazione parziale dei beni non strategici). A seconda della diversa forma, diversa è l applicazione del principio di continuità. Si richiama, per i riferimenti normativi, quanto già esposto nella parte generale ovvero nell esame della procedura di concordato preventivo in tema di principio di continuità.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 337 La qualificazione giuridica dell istituto: principio di continuità continua Il tema della continuità assume grande delicatezza per le imprese in crisi e soprattutto per le imprese che per fronteggiare la particolare contingenza si apprestano a valutare la possibilità di predisporre piani di ristrutturazione tramite lo strumento degli accordi ex art. 182 bis l.f.. Il concetto di continuità aziendale presuppone che l impresa proseguirà nella sua attività operativa per un futuro attendibile (almeno 12 mesi). La redazione del bilancio nella prospettiva della liquidazione dell impresa è incompatibile con il principio della continuità; infatti diversi sono i principi di redazione e, in particolare, di valutazione delle poste di bilancio nelle due situazioni (continuità, liquidazione). Gli amministratori quindi nel redigere il bilancio in particolari momenti di crisi generalizzata come gli attuali, devono tenere conto di molteplici informazioni: economiche, finanziarie, patrimoniali, commerciali, industriali e di mercato che abbiano una prospettazione di almeno 12 mesi. Gli amministratori quindi dovranno, in sede di redazione del bilancio (anche riferito al piano), rilasciare una valutazione motivata sulla evoluzione futura dell impresa quanto appunto alla sua continuità operativa. Alla luce della natura e della conseguente funzione degli interventi prospettati, risulta evidente che lo scopo dichiaratamente attribuito al piano, quando considera il recupero dell impresa, (anche se con parziali interventi di natura liquidatoria) necessita ricorrere il principio di continuità aziendale, al quale anzi è, in tale ipotesi, finalizzato.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI La tipologia dell accordo 338 L accordo di ristrutturazione deve essere raggiunto con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti dell impresa in crisi (insolvente). I creditori estranei all accordo, come già anticipato, devono trovare integrale pagamento alle scadenze previste dallo stesso art. 182bis, co. 1, l.f.. Tra i creditori aderenti può esservi ricompresa anche l Amministrazione finanziaria e gli Istituti previdenziali, i quali però, per potere aderire e stipulare tale accordo con il debitore, devono inquadrare il proprio consenso nel rispetto del procedimento previsto per la «transazione fiscale e previdenziale» di cui all art. 182ter l.f. (tema di cui si tratterà in prosieguo). La percentuale del 60% dei creditori deve essere calcolata sulla base del passivo complessivo del debitore l accordo, in teoria, può essere concluso anche solo con un singolo creditore che sia titolare di almeno il 60% dei debiti dell impresa in crisi. Tale maggioranza si sostiene debba sussistere al momento dell omologazione dell accordo posto che ciò risulta presupposto per l omologa dell accordo stesso da parte del Tribunale; tuttavia si evidenzia la presenza di interpretazione che ritiene che tale percentuale debba già sussistere nel momento in cui l accordo viene pubblicato nel registro delle imprese (si concorda). La legge non indica la forma in cui tale accordo debba essere espresso, e nemmeno le modalità con cui i creditori devono prestare assenso a tale accordo tuttavia si ritiene necessaria la forma scritta al fine di rendere certa l adesione e l individuazione del creditore oltre che a consentire il procedimento di omologazione dello stesso.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 339 La tipologia dell accordo continua I creditori aderenti all accordo L impresa in crisi negozia in piena libertà con i propri creditori il trattamento da attribuire ad essi: può essere previsto il soddisfacimento totale o parziale, la dilazione o la rinunzia totale al pagamento. Non è necessario il rispetto della par condicio creditorum, in quanto nella fattispecie degli accordi ex art. 182 bis l.f. i creditori dispongono liberamente del proprio credito potendo anche scegliere di non aderire all accordo proposto e trovare così integrale soddisfazione del proprio credito. I creditori estranei all accordo Il DL. 83/2012 conv. in L. 134/2012 ha chiarito come i creditori estranei all accordo debbano trovare integrale soddisfacimento per il proprio credito. Detto intervento normativo ha altresì definito le tempistiche prima non previste dalla norma (ma su cui la dottrina prevalente ne prevedeva l immediato pagamento a seguito dell omologa) per il pagamento di detti debiti estranei : 1. entro cento venti giorni dall omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data» 2. entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti all omologazione La previsione di un termine per la soddisfazione dei creditori estranei (integrale pagamento) incentiva il ricorso a detta procedura di composizione negoziale della crisi garantendo all imprenditore, così come esposto dalla relazione illustrativa al decreto, di beneficiare del cosiddetto scaduto fisiologico. Nell ottica di garantire la concreta ed operativa esecuzione degli accordi, questa disposizione, consente di non gravare nell immediato la situazione societaria, lasciando all imprenditore il tempo per reperire le risorse necessarie per pagare i creditori estranei secondo i termini sopra esposti.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 340 Il piano di ristrutturazione Secondo quanto espresso dal dettato normativo dello strumento degli accordi ex art. 182 bis, e da quanto elaborato dalla dottrina in materia, l accordo di ristrutturazione dei debiti deve contenere un piano di risanamento costruito secondo le prassi professionali per la redazione del business plan. La necessità di dovere garantire l integrale soddisfacimento dei creditori estranei all accordo comporta che l elaborazione del piano a supporto degli accordi ex art. 182 bis l.f. mostri con chiarezza l esistenza di risorse disponibili per effettuare l operazione di risanamento in questione. Il piano di risanamento sottoposto dall impresa ai propri creditori deve illustrare le cause della crisi, lo stato di solvibilità e liquidità e le altre caratteristiche dell impresa. Deve inoltre esprimere con estrema chiarezza e puntualità le valutazioni, i criteri e gli strumenti utilizzati per elaborare il programma di risanamento. Secondo quanto espresso dalle «LINEE GUIDA ALLE IMPRESE IN CRISI 2014» redatto da Assonime in collaborazione con CNDECEC ed Università degli Studi Di Firenze il piano deve contenere: 1 2 L esplicitazione delle ipotesi e delle metodologie. Il piano contiene l esplicitazione delle ipotesi poste a base dell analisi, delle fonti informative utilizzate nonché tutti i riferimenti metodologici che consentono all attestatore e ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli posti in essere per l elaborazione quantitativa del piano. L Arco temporale del piano. L arco temporale del piano, entro il quale l impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico finanziario, non deve estendersi oltre i 3/5 anni. Fermo che il raggiungimento dell equilibrio non dovrebbe avvenire in un termine maggiore, il piano può avere durata più lunga, nel qual caso è però necessario motivare adeguatamente la scelta e porre particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate; occorre comunque inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 341 Il piano di ristrutturazione continua 3 4 5 L esplicitazione del grado di solidità dei risultati. Il piano contiene specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare la solidità dei risultati economico-finanziari indicati. L esplicitazione degli obiettivi intermedi. Il piano contiene un dettagliato diagramma di flusso con indicazioni esplicite di specifiche milestones qualitative e quantitative. L indicazione degli atti da compiere in esecuzione del piano. Il piano indica espressamente gli atti, i pagamenti e le garanzie che verranno posti in essere in sua esecuzione. Si veda in tema di piano quanto in precedenza indicato. L operazione di risanamento messa in atto con lo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. (se volto alla continuità d impresa) deve consentire il riequilibrio finanziario, economico e gestionale. A titolo di esempio, si elencano di seguito alcune misure di risanamento: - Cessione dei beni ai creditori (liquidatorio); - Cessione di rami d azienda/ di beni non strategici; - Cessione di partecipazioni; - Sostituzione imprenditore nella gestione; - Dismissione o razionalizzazione linee produttive; - Razionalizzazione forza lavoro; - Aumenti di capitale; - Operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione etc.); - Rafforzamento capacità patrimoniali con subentro nuovo partner.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 342 Contenuti tipici degli accordi e clausole contrattuali ricorrenti Per quanto attiene ai contenuti degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.f. quale strumento di gestione delle crisi di impresa non è possibile definirne uno schema tipico ovvero individuarne accordi standardizzati in quanto gli stessi, potendo prevedere molteplici misure di intervento, assumeranno la forma che il debitore riterrà più opportuna sulla base del contesto di mercato, della struttura finanziaria e manageriale della società nonché in base alle dinamiche presenti con creditori ed istituti di credito. Ciò con il fine, si ribadisce, di trovare un equilibrio tra le esigenze di risanamento della crisi afferente l impresa e la proposizione al ceto creditorio di un piano che offra un soddisfacimento del credito concretamente più vantaggioso rispetto alla soddisfazione che lo stesso troverebbe in uno scenario di fallimento. In tale ambito, oltre quanto già indicato nella slide che precede, si elencano condizioni e strumenti sovente utilizzati dagli operatori per la predisposizione degli accordi di ristrutturazione dei debiti: Accordi di standstill: trattasi di accordi di sospensione, spesso connessi alla sospensione del pagamento sino ad una determinata scadenza. Falcidia e consolidamento del debito: trattasi della rinuncia da parte dei creditori di parte del proprio credito vantato nei confronti del debitore, la stessa consente di liberare risorse a servizio del recupero della continuità aziendale. La rinuncia è spesso accompagnata dal consolidamento del debito (con rinuncia del creditore di varie componenti accessorie del credito) ed al riscadenziamento. Intervento di istituti di credito: trattasi di nuova finanza. Finanziamenti ottenuti dalla società nei termini dell art. 182 quater l.f.. L erogazione di nuova finanza è spesso accompagnata da «covenant» (rispetto di parametri a condizione del finanziamento). Clausole di risoluzione in caso di inadempimento: a tutela dei creditori aderenti possono prevedersi negli accordi clausole di risoluzione che pongono il creditore, in caso di inadempimento, a risolvere l accordo stipulato. Nuovi conferimenti dei soci: trattasi di nuova finanza dai soci apportata alla società per agevolare il rilancio aziendale. Conversione di crediti in capitale: operazione con la quale il creditore muta la propria condizione acquisendo la qualifica di socio della società. Per effetto di tale operazione si alleggerisce l esposizione passiva della debitrice garantendo al contempo una condizione meno penalizzante al creditore. Etc.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 343 La documentazione e i bilanci a supporto della procedura riferita agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. (riferimento all art. 161 l.f.) Aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; Stato analitico ed estimativo delle attività; Elenco nominativo dei creditori; Elenco titolari diritti reali; Valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; Piano di risanamento; Contratto con i creditori (Accordo ); Relazione professionista indipendente; Descrizione analitica dei tempi e delle modalità di adempimento (novità DL 83/2012). Esemplificazione ricorso per deposito accordo ex art. 182 bis allegato documento n. 9 Esemplificazione accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis allegato documento n. 10 Caso pratico: Decreto di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis emesso dal Tribunale di Milano, 20.06.2017 allegato documento n. 11

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 344 La prededucibilità dei crediti finanza interinale art. 182 quinquies l.f. Novità l art. 182 quinquies l.f. L art. 182 quinquies l.f. interviene per risolvere una delle maggiori criticità del sistema vigente, e cioè la difficoltà di una corretta gestione della crisi di impresa per la quasi assoluta mancanza del cosiddetto mercato della Finanza Ponte, che serve all impresa per superare il periodo intercorrente tra la presentazione dell accordo/preaccordo e l omologa. Con l attuale sistema previsto dall art. 182 quater L.F. infatti è arduo ottenere nuova finanza nel predetto periodo dal momento che la prededucibilità è riconosciuta in funzione della presentazione dell accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale omologa l accordo di ristrutturazione dei debiti. Il legislatore è nuovamente intervenuto sull articolo 182 quinquies (D.L. 83/2015) per superare interpretazioni che ne limitavano la operatività durante la fase di concordato anticipato o in bianco o di preaccordo. In particolare viene ora meglio chiarito che il tribunale può autorizzare il debitore assunte se del caso sommarie indicazioni a contrarre finanziamenti prededucibili nella fase di concordato anticipato o in bianco o di preaccordo prima che siano predisposti piano e proposta definitiva alla condizione che un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all art. 67 co. 3 lett. d) l.f. verificato il complessivo fabbisogno finanziari dell impresa sino all omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La disposizione vale per ogni tipo di concordato o per ogni tipo di accordo di ristrutturazione Altro intervento alla norma in esame è quello contenuto nel terzo comma sulla base del quale si prevede che il tribunale possa autorizzare, durante la fase di preconcordato o di preaccordo, finanziamenti prededucibili sulla base di richiesta motivata in via d urgenza, funzionali a urgenti necessità relative all esercizio dell attività aziendale fino alla scadenza del termine concesso dal tribunale per depositare domanda definitiva. Questa fattispecie riguarda esclusivamente concordati preventivi o accordi di ristrutturazione debiti in continuità aziendale.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 345 La prededucibilità dei crediti finanza interinale Novità l art. 182 quinquies l.f. La domanda finalizzata alla autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili deve prevedere: - dichiarazione del debitore che non è in grado di reperire le risorse finanziarie necessarie; - specifica dichiarazione della destinazione di tali finanziamenti; - dimostrazione che in assenza di detti finanziamenti conseguirebbe un pregiudizio imminente e irreparabile per l impresa. Nell ipotesi in trattazione non è prevista l attestazione di professionista con al conseguenza che il tribunale può decidere in merito, sentito il commissario giudiziale se nominato (nel concordato preventivo), e sentiti senza formalità i principali creditori; il tribunale decide in camera di consiglio entro 10 giorni dal deposito dell istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito in esame auto liquidanti cui verrà riconosciuta la prededucibilità. Ultimo intervento alla norma in esame è l estensione del potere del tribunale che può autorizzare il debitore non solo a concedere pegno o ipoteca, ma anche a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti oggetto di istanza.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 346 La relazione del professionista attestatore Professionista indipendente designato dal debitore; egli deve attestare oltre alla attuabilità dell accordo e alla sua idoneità a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei la veridicità dei dati aziendali. Questa previsione denota come l attività del professionista attestatore debba estendersi all analisi della rispondenza al vero dei dati indicati negli accordi. Ne conseguono più pregnanti doveri e responsabilità non potendosi egli limitare a un controllo formale ovvero di attuabilità ma dovendo preventivamente accertare l attendibilità e la realtà dei dati ivi indicati. Per effetto del DL. 83/2012 conv. in L. 134/2012 le novità attinenti le caratteristiche del professionista di cui all art. 67 sono molteplici: vengono esattamente specificati i requisiti di indipendenza di detto soggetto: si tratta di una indipendenza generalizzata posto che attiene ai rapporti sia con il debitore che con i creditori. L art. 67 co. 3 lett. d) LF, nella versione integrata, prevede che il professionista, designato dal debitore, ha i requisiti della indipendenza quando non è legato all impresa in crisi da rapporti personali e di lavoro né, in generale, non deve avere interessi di sorta all operazione di risanamento. E previsto che il professionista deve possedere i requisiti previsti per la carica di sindaco dall art. 2399 c.c., in particolare non possono ricoprire tale incarico l interdetto, l inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dagli amministratori della società o delle società da questa controllate o dalle società controllanti e da quelle soggette a comune controllo, dai soggetti legati alla società o alle società controllate o alla controllante o a quelle soggette a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l indipendenza. Inoltre l articolo citato precisa che il professionista non deve avere prestato negli ultimi 5 anni neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore ovvero avere partecipato agli organi di amministrazione e controllo. Viene prevista, con l art. 236bis LF, la responsabilità del professionista per falso in attestazioni e relazioni ; per detto soggetto che indica informazioni non veritiere o omette informazioni rileva la pena della reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 50.000 a 100.000. Detta pena aumenta se il comportamento è finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri se ne deriva un danno per i creditori.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 347 Approfondimento: protezione del debitore anche in fase di trattative richiesta di anticipazione del blocco delle azioni cautelari ed esecutive (art. 182 bis, comma 6, l.f.) Istanza di blocco delle azioni esecutive e cautelari Effetto Momento in cui si produce l'effetto Precisazioni Riferimenti Blocco delle azioni esecutive e cautelari (divieto di inizio o prosecuzione di tali azioni) Divieto di acquisire titoli di prelazione successivi al sorgere del credito Riduzione del capitale in conseguenza di perdite Scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale Pagamento dei crediti sorti prima del deposito della proposta di accordo Pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese Pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese Deposito in tribunale dell'istanza e della documentazione Decreto del Tribunale che autorizza il pagamento Effetto automatico dell'istanza: non è necessaria una specifica richiesta perché si produca tale effetto è necessaria un'apposita richiesta Art 182 bis c.6 L.Fall. Art. 182 sexies L.Fall. Art. 182 quinquies L.Fall. Considerata l elevata documentazione da prodursi per effettuare la richiesta di cui al comma 6 dell art. 182 bis e considerata altresì la necessaria attestazione del professionista ovvero i tempi connessi a detti adempimenti, la disposizione in esame di cui all art. 182bis, co. 6, l.f. non denota caratteristiche di agevole operatività.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 348 Approfondimento: Il ricorso anticipato di concordato e la successiva proposizione dell accordo ex art. 182bis Le modifiche apportate dal DL. 83/2012 conv. in L. 134/2021 hanno scardinato uno dei maggiori elementi di disincentivazione attinenti la mancata protezione automatica del debitore e del suo patrimonio nel momento di composizione delle trattative. Le modifiche apportate all art. 161, 6 co. LF in tema di domanda di concordato permettono di anticipare la tutela da azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell imprenditore anche nell ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. in quanto consentono al debitore di presentare ricorso per l ammissione alla procedura di concordato preventivo e riservarsi di presentare la proposta definitiva, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo (aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; stato analitico ed estimativo delle attività; elenco dei titolari di diritti reali; il valore dei beni e creditori particolari; il piano la reazione di attestazione del professionista) entro un termine fissato dal giudice compreso: - tra sessanta e centoventi giorni - prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 gg. prevedendo inoltre negli stessi termini la possibilità per debitore di depositare in luogo della proposta definitiva di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis LF. Predetta operatività consente pertanto, tramite la procedura di concordato cd. in bianco» ex art. 161, co. 6 l.f. di anticipare gli effetti di protezione anche per l ipotesi di successiva presentazione di una domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 349 Approfondimento: sospensione dell obbligo di ricapitalizzazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182sexies 1 co.) L art. 182 sexies LF, introdotto dal DL. 83/2012 conv. in L. 134/2012, sancisce che: Dalla data (omissis) della domanda per l omologazione dell accordo di ristrutturazione di cui all art. 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2482, n. 4 e 2545 duodecies del codice civile. La norma stabilisce la sospensione dell obbligo dei soci di procedere alla ricapitalizzazione della società ovvero alla trasformazione della società in una forma sociale differente in caso di riduzione del capitale per perdite ovvero per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Per effetto di questa disposizione, la presenza di perdite qualificate ovvero la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, non produce gli effetti della relativa causa di scioglimento ad essa connessa.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 350 Approfondimento: pagamenti anticipati (art. 182 quinquies, l.f.) Nel caso di presentazione di domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti è previsto che l imprenditore che presenti domanda ex art. 182 bis LF - anche nella forma di cui al co. 6 - possa chiedere in tale contesto al tribunale l autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazione di beni o servizi. La domanda dovrà ovviamente essere adeguatamente motivata e supportata da elementi oggettivi. Condizione necessaria per concedere detta autorizzazione è che un professionista, in possesso dei requisiti di cui all art. 67 co. 3 lett. d) LF attesti che tali pagamenti siano essenziali e pertanto funzionali alla prosecuzione della attività di impresa sino alla omologa dell accordo di ristrutturazione e che la prosecuzione della attività di impresa sia funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione dei crediti. Il professionista dovrà procedere quindi all esame del piano di recupero dell impresa posto a base degli accordi, valutando la sua fattibilità dal punto di vista industriale, economico, patrimoniale e finanziario. I pagamenti così effettuati, se autorizzati dal tribunale, godono dell esenzione da azione revocatoria in caso di successivo fallimento dell impresa.

NUOVE PROCEDURE DI GESTIONE PRECONCORSUALE 351 Nuove procedure di gestione preconcorsuale delle crisi di impresa Art. 182 septies l.f. Premessa L articolo 9 del D.L. 83 del 27/06/2015 (con decorrenza dal 27.06.2015) convertito nella L. 132 del 06 agosto 2015 (con decorrenza dal 21.08.2015) ha introdotto nella legge fallimentare l articolo 182 septies che disciplina due nuovi istituti di gestione delle crisi di impresa: -l accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari; -la convenzione di moratoria. Secondo la circolare illustrativa al D.L. il nuovo articolo trae spunto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 12/03/2014 par. 20, che ha raccomandato gli stati membri particolare attenzione al risanamento in fase precoce. per rendere più efficace l adozione del piano di ristrutturazione, gli stati membri dovrebbero inoltre garantire che possano adottarlo soltanto determinati creditori o determinati tipi o classi di creditori, a condizione che gli altri creditori non siano coinvolti. La disposizione mira a consentire una gestione più attiva dei debiti finanziari. Prerequisito perché possano applicarsi i due nuovi istituti è che ricorra una crisi di impresa con prevalente indebitamento verso banche e intermediari finanziari.

NUOVE PROCEDURE DI GESTIONE PRECONCORSUALE Nuove procedure di gestione preconcorsuale delle crisi di impresa Art. 182 septies l.f. 352 Art. 182-septies (Accordo diristrutturazione conintermediari finanziari e convenzione dimoratoria). 1) Quando un impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell indebitamento complessivo, la disciplina di cui all articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. 2) L accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. 3) Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data dipubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. 4) Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell articolo 182- bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell accordo. Per costoro il termine per proporre l opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell accordo: a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative; c) possano risultare soddisfatti, in base all accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 5) Quando fra l impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria. 6) Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l opposizione, la banca o l intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell articolo 183. 7) In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. 8) La relazione dell ausiliario è trasmessa a norma dell articolo 161, quinto comma.

NUOVE PROCEDURE DI GESTIONE PRECONCORSUALE 353 Nuove procedure di gestione preconcorsuale delle crisi di impresa Il comma 1 è presupposto per entrambi i due nuovi istituti. Comma 1 Quando un impresa in crisi ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell intero indebitamento (chirografario e privilegiato) sulla base di bilancio infrannuale recente, la disciplina di cui all art. 182 bis (accordo di ristrutturazione dei debiti) deroga agli articoli: 1372 c.c. il contratto ha forza di legge solo tra le parti; 1411 c.c. il contratto non produce effetto rispetto ai terzi; ed è integrata dalle disposizioni dei commi seguenti: Restano fermi i diritti dei creditori diversi dalle banche e intermediari finanziari.

NUOVE PROCEDURE DI GESTIONE PRECONCORSUALE 354 Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari Comma 2 - L accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all art. 182 bis l.f., può individuare una o più categorie tra i creditori (banche e intermediari finanziari) che abbiano tra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei (es. mutui, affidamenti autoliquidanti, fidi di c/c ecc.); - Ricorrendo detta situazione, quelle indicate nella premessa e quelle previste in prosieguo, il debitore che ha stipulato accordo con banche e intermediari finanziari (che rappresentano un entità non inferiore al 50% di tutto l indebitamento) può chiedere al tribunale competente che gli effetti dell accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti purché: appartengano alla medesima categoria (banche e intermediari finanziari); tutti i creditori della categoria (banche e intermediari finanziari ) siano stati informati dell avvio delle trattative e siano stati messi nelle condizioni di parteciparvi in buona fede; i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all accordo rappresentino il 75% della categoria; - Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.

NUOVE PROCEDURE DI GESTIONE PRECONCORSUALE 355 Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari continua Comma 3 Ai fini di cui al terzo comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche e dagli intermediari finanziari nei 90 giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso (al tribunale per l omologa dell accordo). Comma 4 Il debitore oltre a pubblicare l accordo nel registro delle imprese deve notificare (attenzione) il ricorso e la documentazione prevista dal 1 comma dell art. 182 bis (accordo, relazione di attestazione del professionista) alle banche e agli intermediari finanziari ai quali si chiede l estensione degli effetti dell accordo. Attenzione: la richiesta al tribunale competente inoltrata dal debitore per ottenere l estensione a banche e intermediari finanziari non aderenti può essere attuata ricorrendo: a) debiti verso banche e intermediari finanziari non inferiori al 50% di tutti i debiti; b) debiti verso banche e intermediari finanziari aderenti non inferiori al 75% dei debiti v/s la categoria; c) informativa a banche e intermediari finanziari (tutti) dell avvio delle trattative ; d) banche e intermediari finanziari tutti siano stati messi nelle condizioni di partecipare alla trattativa; e) pubblicazione dell accordo nel registro delle imprese; f) notifica a banche e intermediari non aderenti dell accordo pubblicato e della relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali, sull attuabilità dell accordo con particolare riferimento ai creditori non aderenti; g) superamento del limite percentuale del 60% previsto dal 1 comma dell art. 182 bis l.f..

NUOVE PROCEDURE DI GESTIONE PRECONCORSUALE 356 Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari continua Comma 5 Per le banche e gli intermediari finanziari non aderenti per i quali il debitore chiede al tribunale l estensione degli effetti dell accordo è prevista la possibilità di proporre al tribunale opposizione entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso. Il tribunale procede all omologa previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell accordo: a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quella delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull accordo e sui suoi effetti e siano stati messi nelle condizioni di partecipare alle trattative. E condizione di rilievo che presuppone che il piano sia estremamente puntuale e articolato e che il bilancio infrannuale con rendiconto finanziario a supporto, oltre ai bilanci di previsione, siano aggiornati (temporalmente) con, si aggiunge, relazione a supporto; c) possano risultare soddisfatti, in base all accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Tale condizione, prettamente oggettiva, impone che il piano del debitore sviluppi, comparativamente, un analisi da cui si rilevi come l accordo consenta ai creditori a cui le risultanze dell accordo è stato esteso, di raggiungere obiettivi più favorevoli rispetto, ad esempio, al concordato preventivo o al fallimento. La normativa che riguarda l istituto in esame è entrata in vigore dal 27/06/2015. Caso pratico: decreto di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari ex art. 182-septies emesso dal Tribunale di Milano nel 10.11.2016 allegato documento n. 12

NUOVE PROCEDURE DI GESTIONE PRECONCORSUALE 357 Esemplificazione applicativa dell art. 182-septies l.f. OMEGA s.p.a. con esposizione debitoria di oltre il 50% verso banche o intermediari finanziari (presupposto applicazione art. 182 septies l.f.) Riepilogo esposizione debitoria Debiti OMEGA s.p.a. BANCA 1) BANCA 2) BANCA 3) BANCA 4) Totale debiti Esposizione finanziaria chirografaria Esposizione finanziaria ipotecaria 500 550 1210 65 2.325 200 225 500 35 960 Secondo quanto indicato dall art. 182 speties l.f. si identificano due categorie omogenee di creditori: una rappresentata dai crediti finanziari chirografari e l altra formata dai crediti finanziari di natura privilegiata ipotecaria. CATEGORIE OMOGENEE Individuando il peso di ogni banca nella singola categoria si determina lo schema seguente: DEBITO TOTALE CATEGORIA A) Creditori chirografari 2.325 B) Creditori privilegiati ipotecari 960 BANCA Cat. A) Creditori chirografari Cat. B) Creditori ipotecari BANCA 1) 21,51 % 20,83 % BANCA 2) 23,66 % 23,44 % BANCA 3) 52,04 % 52,08 % BANCA 4) 2,80 % 3,65 % Totale 100 % 100 % Qualora non tutti gli istituti bancari aderiscano alle proposte del piano di ristrutturazione formulato dal debitore, quest ultimo dovrà raggiungere l accordo con almeno il 75% dei crediti inclusi in ciascuna categoria. Da quanto precede si presentano tra gli altri, i seguenti scenari: a) Il debitore non potrà mai estendere l accordo raggiunto con la banca 1), 2) e 4) alla banca 3) (rappresentando la stessa il 52,04% ed il 52,08% dei crediti rispettivamente nelle due categorie A) e B); b) Il debitore potrà richiedere l estensione dell accordo raggiunto con la banca 3) e 2) alla banca 1) e 4); c) Il debitore potrà richiedere l estensione dell accordo raggiunto con la banca 3), 1) e 4) alla banca 2)