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Deliberazione n.16/2005/p Repubblica Italiana La Corte dei conti in Sezione del controllo I Collegio nell adunanza del 17 novembre 2005 * * * Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la gestione delle risorse umane del Ministero delle comunicazioni n. 6472 del 31 marzo 2005; Visto il rilievo dell Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico finanziari n. 377 del 15 luglio 2005; Vista la risposta dell Amministrazione in data 20 settembre 2005; Vista la relazione del magistrato istruttore in data 24 ottobre 2005; Vista la relazione del Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri economico finanziari in data 9 novembre 2005; Vista l ordinanza del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato in data 10 novembre 2005, con la quale il menzionato provvedimento è stato deferito all esame del I Collegio della Sezione centrale del controllo, convocato per l adunanza del 17 novembre

2 2005; Vista la nota n. 389/P in data 11 novembre 2005 con la quale la Segreteria della Sezione del controllo ha comunicato l ordinanza stessa al Ministero delle comunicazioni e al Ministero dell economia e delle finanze. Visto l art. 24 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, come sostituito dall art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 e l art. 3, comma 8, ultima alinea, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti del 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni; Udito il relatore consigliere Claudio Iafolla; F A T T O Con il decreto del direttore generale del Ministero delle comunicazioni n. 6472 del 31 marzo 2005, viene liquidato in favore del sig. Michele Pecorelli il trattamento pensionistico ordinario a decorrere dal 1 maggio 2002. In sede istruttoria l Ufficio di controllo, avendo rilevato dagli atti che l interessato, alla data di cessazione del servizio (30 aprile 2002) aveva maturato complessivi anni 49, mesi 4 e giorni 13 di servizio da valutare, ex art. 13 d.lgs. del 30.12.1992, n. 503, quanto ad anni 40 e giorni 13 nella c.d. quota A di pensione, dove ricevono rilievo i servizi resi sino al 31.12.1992, e quanto ad anni 9 e mesi 4 nella diversa quota B, se e in quanto residua, in cui vengono in evidenza gli ulteriori servizi resi dal 1.1.1993 fino alla data di cessazione dal

3 servizio, con osservazione n. 377 in data 15 luglio 2005, manifestava dubbi sulla conformità alla citata disposizione del procedimento di calcolo del trattamento pensionistico effettuato dall Amministrazione; ciò in quanto la stessa aveva liquidato il predetto trattamento, considerando l intera anzianità contributiva maturata dal sig. Pecorelli dall 1.1.1993 alla data di cessazione dal servizio 30.4.2002, nella quota B, e quindi, per differenza, quale complemento a 40 anni, l anzianità dallo stesso maturata fino al 31.12.1992, utile come detto per la determinazione della quota A di pensione. Al riguardo l Ufficio di controllo ha osservato che il predetto art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992 ha introdotto il nuovo sistema di calcolo della pensione il cui importo, a far data dal 1 gennaio 1993, viene determinato dalla somma: - della quota di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993 c.d. quota A da calcolare secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (art. 13, comma 1 lettera a); - della quota di pensione c.d. quota B corrispondente all importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 (art. 13, comma 1, lettera b) da calcolare, secondo le innovative disposizioni introdotte dalle molteplici norme riformatrici del sistema pensionistico susseguitesi nel tempo (d.lgs. 503/92,

4 legge 335/95, legge 449/97), nel limite utile al raggiungimento dell anzianità massima di servizio (40 anni). Il predetto sistema di calcolo ad avviso dell Ufficio, non sarebbe stato correttamente applicato dall Amministrazione, la quale ha adottato un procedimento che si pone come l esatto contrario di quello disciplinato dal legislatore. Conclusivamente l ufficio rileva che, avendo l interessato maturato alla data del 31.12.1992, l anzianità massima valutabile in pensione di anni 40, allo stesso torna applicabile il solo disposto dell art. 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30.12.1992, n. 503. Nella risposta all osservazione dell Ufficio, in data 20 settembre 2005, l Amministrazione, a sostegno del proprio operato si è richiamata alle considerazioni svolte dalla competente Direzione centrale dell I.N.P.D.A.P., nella lettera dell 8 febbraio 2002, relativamente alla specifica posizione del sig. Michele Pecorelli. In detta nota l I.N.P.D.A.P., constatato che il criterio attuativo dell art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, indicato nella circolare della Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P. n. 54 del 16 giugno 1993, porterebbe ad escludere, per i soggetti in possesso di una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, la valutazione delle indennità accessorie totalmente pensionabili a decorrere dal 1 gennaio 1996; ritenendo conseguentemente che il criterio fin qui seguito debba essere temperato, si è espressa favorevolmente alla determinazione del trattamento pensionistico del sig. Michele Pecorelli, prendendo in considerazione l anzianità contributiva maturata dallo stesso a

5 decorrere dal 1 gennaio 1993, e, ai fini del calcolo della quota di pensione maturata fino al 31 dicembre 1992, unicamente l anzianità contributiva utile per il raggiungimento dell anzianità massima di servizio. Il magistrato istruttore, non ha condiviso le argomentazioni dell Amministrazione ritenendole prive di supporto normativo nel vigente sistema pensionistico; rilevato, altresì, che l I.N.P.D.A.P., riconsiderando il proprio avviso, espresso nella citata nota n. 6707 dell 8 febbraio 2002, ha ritenuto che debbono rimanere fermi i criteri applicativi dell art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, illustrati dalla Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. nella circolare n. 54 del 16 giugno 1993, con relazione in data 24 ottobre 2005 ha chiesto al Consigliere delegato di deferire la questione alla Sezione centrale del controllo. A tal fine, il Consigliere delegato, con relazione in data 9 novembre 2005, ha trasmesso gli atti al Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, la quale è stata convocata per l adunanza odierna con l ordinanza in data 10 novembre 2005. D I R I T T O 1. La Sezione è chiamata a decidere in merito alla legittimità del decreto del Direttore generale della Direzione generale per la gestione delle risorse umane del Ministero delle comunicazioni n. 6472 del 31 marzo 2005, concernente la determinazione del trattamento pensionistico del proprio dipendente, sig. Michele Pecorelli che, alla

6 data di cessazione dal servizio (30 aprile 2002), aveva maturato complessivi anni 49, mesi 4 e giorni 13 di servizio. La particolarità del caso all esame è data dal fatto che l interessato, alla data del 31 dicembre 1992, aveva già maturato l anzianità massima di 40 anni di servizio valutabile ai fini pensionistici, per cui, come si è riferito in fatto, l Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico finanziari, avendo rilevato che l Amministrazione, nel definire il trattamento pensionistico del predetto dipendente, aveva, considerato in primo luogo, l anzianità contributiva maturata dallo stesso successivamente all 1.1.1993, e quindi, per differenza quale complemento a 40 anni, l anzianità maturata fino al 31.12.1992, aveva manifestato perplessità in merito alla legittimità del procedimento seguito dall Amministrazione nella valutazione dei servizi utili a pensione. 2. Al riguardo, in via preliminare si richiama sinteticamente il quadro normativo di riferimento, costituito dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nel quale, per quel che ne occupa, assume particolare rilievo l art. 13 che ha introdotto, come ha fatto presente l Ufficio di controllo, il nuovo sistema di calcolo della pensione il cui importo, a far data dal 1 gennaio 1993, viene determinato dalla somma: - della quota di pensione corrispondente all importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993 c.d. quota A da calcolare secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (art. 13, comma 1

7 lettera a); - della quota di pensione c.d. quota B corrispondente all importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 (art. 13, comma 1, lettera b) da calcolare secondo le innovative disposizioni introdotte dalle molteplici norme riformatrici del sistema pensionistico susseguitesi nel tempo (d.lgs. 503/92, legge 335/95, legge 449/97). Tale sistema di norme deve essere coordinato con la disposizione di cui all art. 44, comma 1, del d.p.r. 29 dicembre 1993, n. 1092, recante approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, la quale fissa il raggiungimento del limite massimo dell 80% della base pensionabile al compimento di 40 anni di servizio utile. 3. In base al quadro normativo che precede, la Sezione ritiene che i criteri di valutazione dei servizi stabiliti dalle sopra citate disposizioni di cui all art. 13, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 503 del 1993, esprimono anche l ordine logico e cronologico di applicazione, il quale, non lasciando alcuna discrezionalità all Amministrazione, deve essere puntualmente osservato. Ciò risponde a ragioni di certezza del diritto ed uniformità di trattamento delle posizioni giuridiche dei soggetti interessati, le quali non possono subire modifiche se non in presenza di previsioni espresse, che, nella specie, non si rinvengono nella normativa di

8 riferimento. Ritiene inoltre che la valutazione dei servizi utili a pensione, ai sensi delle disposizioni della cui applicazione si tratta, incontra il limite di 40 anni indicato dal menzionato art. 44 del citato testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, rendendo così ininfluenti gli ulteriori servizi eventualmente resi. Ciò premesso si rileva che il sig. Michele Pecorelli, alla data del 31 dicembre 1992, aveva già maturato l anzianità massima di servizio utile a pensione di anni 40, da valutare tutta ai sensi dell art. 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 503 del 1992; ne deriva che il residuo servizio, prestato dopo la data predetta, pur ipoteticamente valutabile ai sensi della lettera b) dello stesso comma 1 dell art. 13, non può, in concreto, ricevere alcuna considerazione, essendo come detto già stata integralmente valutata, ai sensi della lettera a), l anzianità massima di servizio utile a pensione. Pertanto, correttamente l Ufficio di controllo ha censurato l operato dell Amministrazione la quale, al fine di valorizzare anche i servizi resi dopo il 31 dicembre 1992, ha illegittimamente operato un inversione dell ordine di applicazione delle sopra menzionate disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell art. 13, considerando, pur nel rispetto del limite dei 40 anni, in primo luogo, i servizi prestati dal 1 gennaio 1993 fino alla data di cessazione dal servizio (quota B di pensione) e poi, nella misura differenziale necessaria al raggiungimento dell anzidetto limite, quelli prestati fino al 31 dicembre

9 1992 (quota A). Quanto alle argomentazioni svolte dall Amministrazione a sostegno del proprio operato, si osserva che le stesse si richiamano, nella sostanza, ad un criterio di tipo equitativo, volto, in concreto, a temperare la puntuale applicazione dell art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1993; ma tale criterio non può essere preso in considerazione dall Amministrazione in sede di liquidazione dei trattamenti di pensione, non trovando riscontro nel quadro normativo sopra delineato. P. Q. M. Ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto in epigrafe. Il relatore (dott. Claudio Iafolla) Il presidente (dott. Danilo Delfini) depositata in segreteria il 5 dicembre 2005