L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI



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Transcript:

L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

GARANZIA DI SICUREZZA ALIMENTARE Le ricorrenti emergenze alimentari degli ultimi decenni hanno generato una crescente domanda di sicurezza Contemporaneamente si è sviluppata l esigenza di coniugare economia, ambiente e salute, qualità, genuinità e integrità delle produzioni alimentari La Commissione europea ha individuato alcuni principi chiave su cui fondare la sicurezza alimentare: Responsabilità Rintracciabilità Analisi del rischio Principio di precauzione PRINCIPI DEL REG.178/02 che trovano applicazione nel pacchetto igiene Trasparenza

RESPONSABILITA Tutti gli operatori della filiera, dal produttore agricolo, al trasformatore, al distributore, sono responsabili del prodotto finale per quanto di loro competenza RINTRACCIABILITA Dalla produzione agricola primaria al consumo vale il principio di rintracciabilità degli ingredienti e dei processi su tutta la catena alimentare

ANALISI DEL RISCHIO Ogni fase di produzione e manipolazione di un alimento deve essere sottoposta ad un processo di valutazione e analisi scientifica per definire il rischio potenzialmente connesso. Ogni rischio potenziale verificato deve essere gestito e la comunicazione del rischio, mediante una corretta informazione, è un obbligo di legge per gli operatori del settore agroalimentare

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE Si prevede che in mancanza di un parere scientifico chiaro e condiviso, uno Stato Membro possa escludere dal proprio territorio la produzione, la commercializzazione e la coltivazione di un determinato prodotto. TRASPARENZA Operare in modo trasparente verso i consumatori è atto dovuto e prioritario e una corretta informazione è la base ed il presupposto per tale trasparenza

Per proteggere la nostra salute dobbiamo conoscere i potenziali rischi connessi alla produzione, manipolazione e conservazione dei cibi. La salubrità di un alimento infatti dipende da numerosi fattori e presuppone il rispetto di fondamentali regole igienico-sanitarie necessarie per evitare alterazioni fisiche, contaminazioni chimiche e microbiologiche. Linee guida per la sicurezza alimentare nei servizi produzione pasti

Dalla spesa alla tavola L acquisto attento degli alimenti Leggi sempre l etichetta ed il cartello degli ingredienti esposto Controlla la data di durabilità o la data di scadenza prima dell acquisto I prodotti alimentari altamente deperibili devono essere velocemente introdotti nel frigorifero di casa

pericolo Agente biologico, chimico,o fisico contenuto in un alimento in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute

rischio Probabilità e gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo.

atteggiamenti Paura ( frutta) Terrore (carne) Preoccupazione (pesticidi) Diffidenza (verdure pronte) Sospetto (biologici) Perplessità (novità) Sfiducia (soia)

Sicurezza alimentare paesi industrializzati Consumatori: origine chimica (pesticidi, additivi, farmaci, ogm, presenza di allergeni) Oms/FAO: origine microbiologica

E stato pubblicato sulla G.U. dell Unione Europea del 22/11/2011 Il Regolamento (UE) 1169/2011, che ridefinisce la normativa relativa all etichettatura dei prodotti alimentari e, all art.55 si stabilisce che tale provvedimento si applica a decorrere dal 13 Dicembre 2014, salvo < obbligo di dichiarazione nutrizionale che si applica dal 13/12/2016 (art.9, par.1, lett. l) < requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate che si applica dal 1/01/2014 (allegato VI, parte B) Gli Stati membri dell UE dovranno allinearsi entro le date di applicazione previste

In Italia abbiamo normative - orrizzontali: che prevedono precetti applicabili a tutti i settori - verticali: che disciplinano singole tipologie di prodotto L etichettatura rappresenta un importante strumento di informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari ed ha come obiettivo quello di fornire un informazione corretta e trasparente sul prodotto alimentare, senza indurre in errore il consumatore circa le caratteristiche dell alimento: lo scopo è pertanto quello di tutelare gli interessi delle parti in un contesto di libero scambio delle merci. Non è consentito, inoltre, attribuire all alimento proprietà atte a prevenire, a curare o a guarire malattie umane, nè accennare a tali proprietà, ad eccezione delle disposizioni comunitarie previste per le acque minerali e per i prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare.

In Italia la norma base è il D.Lgs 109/1992 che definisce l etichetta di un alimento come l insieme delle menzioni, delle indicazioni, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull imballaggio o su un etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli, fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza in conformità a quanto stabilito negli artt. 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare (art.1, c2, lett.a) Questa norma è stata diverse volte modificata da altri provvedimenti, fra questi è la Direttiva europea 2000/13, recepita a livello nazionale con il D.Lgs 181/2003, dovuto all esigenza di armonizzare tra loro le normative dei diversi Paesi dell UE in materia di etichettatura degli alimenti

definizioni il prodotto alimentare preconfezionato: è l unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alle collettività. E` costituita da un prodotto alimentare e dall imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata (art.1, comma 2, lett.b).

definizioni il prodotto alimentare preincartato: è l unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita (art.1, comma 2, lett.d).

definizioni i prodotti sfusi: Sono i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata (art.16, comma 1).

definizioni presentazione dei prodotti alimentari: Si considera la forma o l aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione, il materiale utilizzato per il loro confezionamento, il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita e l ambiente nel quale sono esposti (art.1, comma 2, lett.c).

definizioni Trattamento: Qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compreso il trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essicazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti. Prodotti non trasformati: Prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che sono stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati. Prodotti trasformati: Prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. (Art.2 Reg.CE 852/2004)

definizioni consumatore: Si intende sia il consumatore finale sia ristoranti, gli ospedali, le mense e le altre collettività analoghe (art.1, comma 2, lett.e).

Ambito di applicazione previsto dalla normativa in esame: L etichettatura dei prodotti alimentari destinati alla vendita al consumatore nel mercato italiano, nonchè la loro presentazione e la relativa pubblicità Sono esclusi: - La somministrazione ( prodotti da somministrare) - i prodotti destinati ad essere commercializzati in altri Paesi; nel caso di un Paese UE, la previsione normativa è per lo piu` la stessa, ad eccezione della lingua che non puo` essere quella italiana ma quella del Paese di commercializzazione e per l indicazione della sede dello stabilimento, previsione valida solo per i prodotti alimentari confezionati e venduti in Italia. - i prodotti che sono venduti nei settori internazionali degli aeroporti

Lingua ufficiale: Le indicazioni obbligatorie devono essere riportate nella lingua italiana, anche se è consentita la presenza di piu` lingue Alcuni termini, ampiamente diffusi, sono consentiti, esempio made in Italy, croissant... Altri che non hanno corrispondenti in lingua italiana, quindi intraducibili, esempio hamburgher, speck, ketchup

Prodotti destinati all industria Qualora i prodotti alimentari siano destinati nel mercato italiano, ma non al consumatore finale, si fa riferimeno alla Circolare 165/2000 del Ministero Ind.Comm.Art., che specifica che seppure il D.Lgs 109/1992 preveda alcune indicazioni per i prodotti destinati all industria (art.17), cio` non significa che il provvedimento nella sua interezza debba essere applicato all industria. Le menzioni obbligatorie previste per tali prodotti possono, quindi, essere riportate nella sola lingua inglese o nella lingua di origine della merce; cio` in considerazione del fatto che se un azienda acquista prodotto in un altro Paese con la documentazione redatta in lingua originaria o in inglese, significa che nel suo ambito la lingua in oggetto è conosciuta e la comprensione delle informazioni assicurata.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Denominazione di vendita: È la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizione della Comunità europea ad esso applicabili, o in mancanza, dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso; in assenza di queste, la denominazione è quella prevista da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto e, se necessario, da informazioni sulla sua utilizzazione; è ugualmente consentito l uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine, tale denominazione non puo` essere utilizzata quando tale prodotto, per composizione o fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione. La denominazione di vendita non puo` essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio o da nomi di fantasia

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Denominazione di vendita: La denominazione di vendita comporta anche l indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito, ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato, se l omissione di tale indicazione puo` creare confusione nell acquirente. La menzione del trattamento con radiazioni ionizzanti è in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura irradiato ovvero trattato con radiazioni ionizzanti ; la conservazione dei prodotti dolciari a basse temperature non costituisce trattamento ai sensi del comma 3.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Ingredienti: Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Esempio: l acqua per la produzione della pasta di semola di grano duro non va elencata fra gli ingredienti in quanto assente nel prodotto finito (inferiore al 5%, vale solo per l acqua). Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico, tuttavia, quelli che appartengono ad una delle categorie elencate nell All. I e che rientrano nella compossizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Esempi di ingredienti indicabili con il nome della categoria di appartenenza Definizione Designazione Qualsiasi specie di formaggio, quando il formaggio o miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purchè la denominazione e la presentazione di quest ultimo non faccia riferimento ad una precisa specie di formaggio Grassi raffinati Oli raffinati diversi dall olio di oliva Formaggio Grasso o Materia grassa Completata dal qualificativo vegetale o animale, a seconda dei casi, ovvero dall-indicazione di origine specifica vegetale o d oliva Olio completata dal qualificativo vegetale o animale, a seconda dei casi ovvero dall indicazione oli raffinati diversi dall olio dell origine specifica vegetale o d oliva.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Ingredienti: L elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è costituito (art.5, comma 3) dall enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola ingrediente. I miscugli di frutta, di ortaggi o di funghi (art.5, comma 8) nei quali non vi sia la rilevante preponderanza di peso o di alcun tipo di frutta, ortaggio o fungo, possono essere raggruppati nell elenco degli ingredienti sotto la voce generica di frutta, ortaggi, funghi, seguita dalla menzione in proporzione variabile e dall elencazione dei tipi di frutta, ortaggi e funghi presenti. I miscugli di spezie o di piante aromatiche (art.5, comma 9) di cui nessuna abbia predominanza di peso rilevante, devono essere trattati come sopra e, se non superano globalmente il 2% in peso del prodotto finito, queste possono essere citate con la denominazione generica di spezie, piante aromatiche

Comma 6 Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Ingredienti: Il prodotto disidratato, se è reidratato al momento del suo utilizzo con l aggiunta di un quantitativo di acqua non superiore a quello che è stato tolto al momento della disidratazione, puo` essere designato con la denominazione di vendita originaria. Ad esempio, qualora si utilizzasse del latte intero in polvere (denominazione prevista dal D.Lgs 49/2004) e questo fosse ricostituito al momento della sua utilizzazione nella preparazione di un prodotto composto, potrebbe essere indicato nell elenco degli ingredienti come latte oppure, latte intero reidratato. Se nella preparazione di un prodotto è utilizzato un ingrediente che ha subito trattamento di concentrazione, se utilizzato tal quale nella preparazione di un prodotto composto, potrebbe essere indicato con la denominazione di vendita del prodotto seguita dal trattamento, esempio succo di mela concentrato, invece se fosse utilizzato previa ricostituzione al momento della sua utilizzazione potrebbe essere indicato come succo di mela oppure succo di mela reidratato

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Ingredienti: Comma 6 Il prodotto con denominazione di vendita succo di arancia concentrato deve quindi essere indicato in etichetta in modo differente a seconda che esso sia utilizzato per la preparazione di succhi di frutta o per praparazione di altri alimenti. Nel primo caso la norma specifica prevede che venga indicato succo di arancia concentrato, nel secondo caso, invece, potrebbe essere indicato con il nome generico succo di arancia senza alcun riferimento alla concentrazione, oppure succo di arancia reidratato.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Ingredienti: Comma 10 Le carni utilizzate come ingredienti sono indicate con il nome della specie animale ed in conformita` a quanto previsto dall Allegato I. Per carne si intendono i muscoli schelettrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano, con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono. Il tenore di grasso e di tessuto connettivo deve rispettare, secondo la specie, i limiti indicati nella seguente tabella. Carne bovina congelata è una denominazione di vendita legale che è completata dall indicazione del trattamento subito; se questa fosse utilizzata come ingrediente in un prodotto di salumeria, sarebbe indicata come carne bovina, senza la menzione del trattamento subito in quanto il prodotto è stato sottoposto ad altri trattamenti: la stagionatura, la cottura.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Limiti di grasso e di tessuto connettivo Specie animale Grasso % Tessuto connettivo % Mammiferi, esclusi conigli e suini, miscugli di specie con predominanza mammiferi 25 25 Suini Volatili e conigli 30 15 25 10

Seminario Tecnico organizzato da Confartigianato Federimpresa Cesena Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Esempi di prodotti contenenti ingredienti composti Torta preparata con confettura di albicocche Indicazione nella lista degli ingredienti della confettura, a seconda della sua percentuale rispetto al prodotto finito Menzione nell elenco degli ingredienti della confettura di albicocche Confettura di albicocche < 2% confettura di albicocche Confettura di albicocche > 2% confettura di albicocche: albicocche, zucchero, ecc... Panettone al cioccolato con copertura al cioccolato al latte del 4% Elenco degli ingredienti Farina di frumento, uova, uva sultanina, burro, zucchero, latte, cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte magro in polvere, pasta di cacao,, emulsionante lecitina di soia)

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Ingredienti: Gli additivi sono considerati ingredienti. Le categorie degli additivi sono indicate nell allegato 2 del D.Lgs 109/1992, tale elenco è tassativo (non sono ammesse altre categorie rispetto quelle riportate)

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Ingredienti: Per gli aromi è prevista una specifica etichettatura a seconda che si tratti di aromi naturali o di aromi artificiali. Tipologia di aromi Aromi la cui parte aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti (vanillina, menta) si veda l art.6, comma 2 Menzione in etichetta Aromi naturali Aromi con sostanze aromatizzanti naturali identiche o artificiali Aromi

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Ingredienti: Il chinino e la caffeina utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di prodotti alimentari, godono di specifiche disposizioni. Nei prodotti liquidi, nel caso il tenore di caffeina sia superiore a 150 mg/litro, in etichetta deve essere indicato, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda, le menzione tenore elevato di caffeina, seguita, tra parentesi,dall indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. Queste indicazioni non si applicano alle bevande a base di caffè, tè, estratto di caffè o di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine caffè o tè.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Ingrediente caratterizzante evidenziato L indicazione della quantita` di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazioneo nella preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi: -qualora l-ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; -qualora sia messo in rilievo nell etichettatura con parole, immaagini o rappresentazione grafica; -qualora sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto. La quantita`indicata espressa in % corrisponde alla quantita` utilizzata al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto; l indicazione deve essere posta nella denominazione di vendita del prodotto o nell elenco degli ingredienti accanto all ingredientein questione.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Non sono considerati ingredienti -I costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, sono stati temporaneamente tolti per essere poi immessi nuovamente in quantita` non superiore rispetto a quella iniziale; -Gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o piu` ingredienti di detto prodotto, purchè essi non svolgano piu` alcuna funzione nel prodotto finito; -I coadiuvanti tecnologici; -Le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rilevatore -Le esenzioni elencate non si applicano nel caso di allergeni alimentari

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Prodotti per cui non è richiesta l elencazione degli ingredienti Nei prodotti costituiti da un solo ingrediente; -Negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, né tagliati, né sottoposti a trattamenti analoghi; -Nel latte e nelle creme di latte fermentate, nei formaggi e nel burro, purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi rispetto al latte, al sale oppure agli enzimi e alle colture di microrganismi necessari alla loro produzione (in ogni caso l-indicazione del sale è richiesta per i formaggi e per il burro); -Nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita (generalmenteappare la dicitura con aggiunta di anidride carbonica ); -Nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; -Negli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodoto di base e purchè non siano stati aggiunti altri ingredienti né

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Gli allergeni Il legislatore comunitario, emanando la Direttiva 2003/89/CE, ha voluto fornire al consumatore, soprattutto a quelli affetti da allergie alimentari, informazioni utili per individuare l esatta composizione dei prodotti alimentari. Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs 114/2006 che ha modificato alcuni articoli del D.Lgs 109/1992. Con riferimento agli allergeni è stato redatto un elenco di sostanze utilizzate nei prodotti alimentari ed aventi un potenziale allergico accertato scientificamente. Ogni sostanza appartenente a questo elencco qualora sia utilizzata nella preparazione di alimenti e sia presente nel prodotto finito deve essere indicata sull-etichetta con il nome della sostanza (esempio:nocciole). Da tempo è prassi diffusa inserire in etichetta una generica avvertenza puo` contenere tracce di., questo accorgimento è sempre piu` comune a causa della responsabilita` giuridica che potrebbe derivare al produttore per effetto della presenza ineliminabile di allergeni, dovuta al passaggio nello stesso impianto di lavorazione di preparazioni differenti, alcune delle quali contenenti allergeni.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Quantita` - Quantita` netta di un preimballaggio è la quantita` che esso contiene al netto della tara. Per tara si intende tutto cio` che contiene o avvolge l alimento o è unito ad esso (non sono permesse tolleranze di peso). -Quantita` nominale invece, è la quantita` media che tiene in considerazione il sistema di tolleranze previsto dalle disposizioni metrologiche in materia e dei relativi controlli. Qualora le suddette parole non fossero presenti sull etichetta, nel caso di un prodotto confezionato a gamme unitarie costanti, si tratta di quantita` nominale, mentre in tutti gli altri casi di quantita` netta. La Circolare 168/2003, lett.o chiarisce che in Italia le diciture possono essere omesse.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Quantita` La quantita` dei prodotti alimentari preconfezionati deve apparire sulle etichette espressa in volume per i liquidi, litri(l o L), centilitri (cl), millilitri(ml), e in unita di massa per gli altri prodotti, chilogrammi(kg) o grammi(g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche. (DPR 802/1982) Il produttore puo` scegliere le dimensioni dei caratteri con i quali indicare la quantita` netta a patto che questa sia facilmente leggibile e identificabile dal consumatore. La quantita` nominale, invece, deve essere indicata con un carattere avente un altezza minima di: - 6 mm. se la quantita` è > a 1000g o 1000ml - 4 mm. se la quantita` è compresa tra i 1000g o 1000ml inclusi e 200g o 200ml esclusi - 3 mm. se la quantita` è compresa tra 200g o 200ml inclusi e 50g o 50ml esclusi - 2 mm. se la quantita` è < o uguale a 50g o 50ml.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Quantita` Quando l imballaggio contiene due o piu` preimballaggi individuali contenenti la stessa quantita` di prodotto l indicazione della quantita` è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantita` nominale di ciascuno di essi, esempio n.4 confezioni da 500g ; questa indicazione non è richiesta se è facilmente visibile dall esterno il numero dei preimballaggi e la quantita` nominale almeno su uno di essi. Per i prodotti da forno (fette biscottate, crakers, biscotti lievitati monodose) e per i prodotti a base di zucchero, anche se sono contenuti in imballaggi indivi duali, è sufficiente l-indicazione della quantita` totale. I prodotti alimentari solidi presentati immersi in un liquido di governo devono indicare nell-etichetta anche la quantita` di prodotto sgocciolato. L olio è considerato un ingrediente, quindi i prodotti sott olio (tonno, carciofini) sono esclusi da quest obbligo, mentre è valida per i sott aceti, la frutta sciroppata, le verdure in salamoia.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Quantita` Questa disposizione ha risolto il problema della glassatura, ossia dello strato di ghiaccio che ricopre i prodotti congelati o surgelati (pesce o altri prodotti) e li proteggeda eventuali urti. Questa era considerata un tempo parte integrante del prodotto per cui l acqua della glassatura, ad esempio del pesce, era fatta pagare al prezzo del pesce. Ora sull-etichetta dei prodotti surgelati o congelati devono comparire il peso complessivo ed il peso netto del pesce, indicazioni indispensabili per la determinazione del prezzo del prodotto confezionato. I prodotti soggetti a notevole calo di massa o di volume, esempio gli insaccati, i formaggi freschi, devono essere pesati alla presenza dell acquirente, ovvero riportare l indicazione della quantita` netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Quantita` L indicazione della quantita` netta non è obbligatoria: -Per i prodotti venduti a pezzo o a collo, se contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzideve essere chiaramente visto dall esterno e facilmente contato oppure indicato sull imballaggio stesso, esempio le uova; -Per i prodotti dolciari la cui quantita` non sia superiore a 30g, esempio le merendine; -Per i prodotti la cui quantita` sia inferiore a 5g o 5ml, salvo spezie e piante aromatiche.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Termine minimo di conservazione (TMC) Art.10 E` la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta` specifiche in adeguate condizioni di conservazione. La sua determinazione compete al produttore o al confezionatore e ne sono responsabili. Il TMC deve essere indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro se la data evidenzia il giorno, esempio 17 gennaio 2012, oppure da consumarsi preferibilmente entro la fine negli altri casi. Qualora, data la natura del prodotto, sia necessario adottare particolari accorgimenti per garantire la conservazione dello stesso sino alla data indicata in etichetta, l indicazione del TMC deve essere completata dall enunciazione delle condizioni di conservazione.

Prodotti alimentari conservabili per Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Termine minimo di conservazione (TMC) Art.10 Modalita` di indicazione del TMC Modalitaa` di indicazione Esempio di dicitura Meno di tre mesi Piu` di tre mesi ma meno di diciotto mesi Per piu` di diciotto mesi Con l indicazione del giorno e del mese Con l indicazione del mese e dell anno Con la sola indicazione dell anno da consumarsi preferibilmente entro il 27 settembre 2012 da consumarsi preferibilmente entro la fine di settembre 2012 da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2012

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati L indicazione del Termine minimo di conservazione (TMC) non è richiesta per: ortofrutticoli freschi che non siano stati sbucciati, tagliati o che abbiano subito dei trattamenti analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinati e prodotti analoghi (germogli vari) -I vini e le bevande ottenute da frutti diversi dall uva -Le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume -Le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacita` superiore a 5 litri destinate alla collettivita` -I prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione -Gli aceti -Il sale da cucina -Gli zuccheri allo stato solido -I prodotti della confetteria consistenti quasi esclusivamente in zuccheri e/o edulcoranti -Le gomme da masticare -I gelati monodose

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Data di scadenza Art.10 bis Il TMC è sostituito dalla data di scadenza nel caso di prodotti alimentari preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire un pericolo per la salute del consumatore dopo breve periodo. Deve essere indicata con il termine da consumarsi entro seguito dalla data stessa o dall indicazione del punto della confezione dove figura. Deve essere espressa con l indicazione, nell ordine e in forma cchiara, del giorno, del mese ed eventualmente dell anno. Devono essere enunciate anche le condizioni di conservazione. E` VIETATA LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI SCADENZA La data di scadenza puo` sostituire il lotto

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Il responsabile commerciale e la sede dello stabilimento Sui prodotti alimentari preconfezionati devono essere riportati il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE, nonché la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Il titolo alcolimetrico Il titolo alcolimetrico volumico effettivo è il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura. Viene espresso col simbolo %vol. preceduto dal numero corrispondente che puo` comprendere solo un decimale, puo` essere preceduto dal termine alcool o dalla sua abbreviazione alc. Il titolo alcolimetrico deve essere indicato nel campo visivo dove figurano la denominazione di vendita della bevanda e, ove è prescritto, il TMC (Art.14, comma 1)

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Il lotto di produzione Art.13 L indicazione del lotto permette una rapida identificazione di prodotti eventualmente pericolosi dal punto di vista sanitario. Il lotto designa un insieme di unita` di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. L-indicazione del lotto consente agli operatori del settore anche di adempiere a quanto disposto dall-art.18 del Reg.CE 178/2002 sulla rintracciabilita` degli alimenti.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Il lotto di produzione Art.13 I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualoranon riportino l indicazione del lotto di appartenenza. Non essendo state imposte specifiche modalita` di indicazione, i metodi utilizzati per l identificazione del lotto sono a discrezione dell operatore e, quindi risultano numerosi e diversi. In ogni caso è apposto sotto la responsabilita` del produttore o del confezionatore del prodotto o del primo venditore stabilito nell UE, in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile, ed è preceduto dalla lettera L. Nei preconfezionati, l indicazione del lotto figura sull imballaggio preconfezionato o su un etichetta appostavi, nei non preconfezionati invece, è riportata sull imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati L indicazione del lotto non è richiesta: Quando il TMC o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; - Per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull imballaggio globale; - Per i prodotti agricoli che, all uscita dall azienda, sono: 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio 2) avviati verso organizzazioni di produttori 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione - Per i prodotti alimentari preincartati nonché per quelli venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ai fini della loro vendita immediata - Per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu` grande abbia una superficie inferiore a 10 cm² Seminario Tecnico organizzato da Confartigianato Federimpresa Cesena

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati La denominazione di vendita, la quantita`, il TMC o la data di scadenza, nonché il titolo alcolimetrico volumico effettivo DEVONO FIGURARE NELLO STESSO CAMPO VISIVO Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto, la denominazione di vendita, l elenco degli ingredienti, il nome o ragione sociale e la sede dell impresa responsabile della gestione dell impianto, chiaramente riportate in modo da essere ben visibili e leggibili.

definizioni Campo visivo Tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale Campo visivo principale è quello piu` probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell-acquisto e che gli permette di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto ed eventualmente il suo marchio di fabbricazione

Modalita` di conservazione e di utilizzazione e le istruzioni per l uso Qualora il prodotto necessiti di particolari accorgimenti in funzione della sua natura, la normativa prevede che siano fornite indicazioni in merito alle modalita` di conservazione e di utilizzazione. Le modalita` di utilizzazione non devono essere confuse con le istruzioni per l uso. Indicano che l alimento è destinato ad una determinata fascia di consumatori e sono particolarmente importanti, per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preconfezionati Modalita` di conservazione Esempi di menzioni relative a: Modalita` di utilizzazione Istruzioni per l uso Conservare in luogo fresco ed asciutto Conservare in frigorifero a +1/4 C Indicato per bambini e lattanti Consumare previa cottura Scaldare in forno a 180 C per 5 minuti Una volta aperta la confezione conservare nel frigorifero e consumare entro 24 ore

L origine e la provenienza L Art.3, comma 1, lett.m del D.Lgs 109/1992 prescrive per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore l indicazione del luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto Quando il Paese d origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario

Quando l indicazione di origine è obbligatoria Prodotti ortofrutticoli freschi, indicazione del Paese di origine Carni bovine, indicazione del Paese di nascita e di allevamento, nonché del macello e del laboratorio di sezionamento Carni avicole, indicazione del Paese di origine, nonché del macello o del laboratorio di sezionamento Latte fresco pastorizzato, indicazione della zona di mungitura Uova, indicazione del Paese, del Comune e dell allevamento di deposizione Prodotti ittici, (pesci, crostacei, molluschi), indicazione della zona di cattura per il pescato o del Paese nel caso sia allevato Passata di pomodoro, indicazione della zona di coltivazione del pomodoro fresco Miele, indicazione del Paese nel quale è stato raccolto Olio di oliva, indicazione dell origine degli oli extravergini e vergini d oliva

La marchiatura di identificazione e la bollatura sanitaria Gli operatori del settore agroalimentare possono immettere sul mercato prodotti di origine animale (carni e prodotti a base di carne, latte e derivati, prodotti della pesca, uova e miele) fabbricati all interno della UE solo se questi sono stati preparati e manipolati in stabilimenti aventi i requisiti richiesti dal Reg. CE 852/2004 e 853/2004; tali strutture devono essere inoltre registrate o riconosciute, se richiesto, dall Autorita` competente.

-Denominazione -Ingredienti -Allergeni Elenco delle indicazioni obbligatorie -Quantita`di taluni ingredienti o categorie di ingredienti -Quantita` netta dell alimento -Il TMC o la data di scadenza -Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego -Il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell OSA -Il Paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto dall Art.26 -Le istruzioni per l uso per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento -Il titolo alcolimetrico volumico effettivo per le bevande che contengono piu` del 1,2% di alcol in volume -Una dichiarazione nutrizionale

Prodotti alimentari venduti sfusi Devono essere muniti di un apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure apposto nei compartimenti in cui sono esposti. Sul cartello devono riportare: - La denominazione di vendita - l elenco degli ingredienti slavo i casi di esenzione - le modalita` di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, ove necessario - la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno - il titolo alcolimetrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume - La percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati

Prodotti alimentari venduti sfusi Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, comprese pe preparazioni alimentari, l elenco degli ingredienti puo` essere riportatosu un unico e apposito cartello tenuto ben in vista, oppure per sincoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizine dell acquirente, in prossimita` dei banchidi esposizione dei prodotti stessi. Alle acque idonee al consumo umano non preconfezionate e somministrate sfuse nelle collettivita` (ristoranti, mense, pizzerie, ecc) ed in altri esercizi pubblici deve essere riportata la dicitura, quando trattate, acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata

Etichettatura volontaria Indicazioni nutrizionali (nutrition claims) e sulla salute (health claims) Reg. CE 1924/2006 Le informazioni facoltative presenti sull etichettaatura, sulla presentazione e sulla pubblicita` dei prodotti alimentari sono lasciate alla libera scelta degli operatori ma devono sottostare non solo ai principi portati dall Art.2 del D.Lgs. 109/1992 ma anche a quanto disposto dal Reg. CE 1924/2006 (entrato in vigore a decorrere dal 1 luglio 2007 e modificato nel 2008 dal Reg. CE 107/2008 e CE 109/2008). Sono consentite solo indicazioni basate su prove scientifiche generalmente accettate. Attualmente sono previste 24 indicazioni nutrizionali e quelle non previste esplicitamente nell allegato non sono ammesse, quindi non possono essere sostituite da indicazioni equivalenti.

Etichettatura volontaria Indicazioni nutrizionali (nutrition claims) e sulla salute (health claims) Reg. CE 1924/2006 Per indicazione (claim) si intende qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottointenda che un alimento abbia particolari caratteristiche. Tre diverse tipologie di indicazioni: - Indicazione nutrizionale: proprieta`nutrizionali benefiche, dovute: a) all energia(valore calorico) b) alle sostanze nutritive - Indicazioni sulla salute: il rapporto fra l alimento e salute - Indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia

Etichettatura volontaria Indicazioni nutrizionali (nutrition claims) e sulla salute (health claims) Reg. CE 1924/2006 Le indicazioni sulla salute sono, in linea di principio, vietate, a meno che rispettino i requisiti specifici previsti dall art.10, comma 2 e vi sianell etichettatuta o nella presentazione e nella pubblicita`: -Una dicitura che richiama l importanza di una dieta varia, equilibrata ed uno stile di vita sano -L indicazione della quantita` dell alimento e della modalit` di consumo necessarie per ottenere l effetto benefico indicato -Eventualmente l indicazione relativa allle persone che dovrebbero evitare di consumare l alimento -Un appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantit eccessive.

Etichettatura volontaria Indicazioni nutrizionali (nutrition claims) e sulla salute (health claims) Reg. CE 1924/2006 Non sono permesse le indicazioni sulla salute (Art.12) che: - Suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell alimento - Fanno riferimento alla % o all entita` della perdita di peso - Fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario In ipotesi di claim salutistici, è obbligatoria l etichettatura nutrizionale a 8 elementi: valore energetico, proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre, sodio.

Grazie per l attenzione