ACCORDO. Il giorno 29 maggio 2001

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ACCORDO Il giorno 29 maggio 2001 la S.C.P.A R.L. e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA. FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINDIRIGENTICREDITO SINFUB UILCA e premesso che: il 1 ottobre 2000 è avvenuta la fusione per incorporazione della Banca Nazionale dell Agricoltura nella Banca Antoniana Popolare Veneta; in linea con quanto previsto dal Piano Industriale illustrato alle OO.SS. il 18 aprile 2000 - la fusione operativa, prevista in tre distinte tranches, è stata completata il 1 aprile 2001; il sopra indicato Piano Industriale, oggetto di illustrazione, di approfondimenti e di condivisione tra le Parti, ha individuato, a seguito del dimensionamento degli organici conseguente all attuazione del progetto di fusione, n. 748 risorse da riqualificare ; il Piano industriale indica obiettivi di incremento dell'efficienza delle funzioni della Banca allo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati di crescita aziendale. In particolare sono state previste graduali azioni organizzative di razionalizzazione delle attività sia della Direzione Generale, in un modello di struttura centrale bipolare, che delle strutture di Rete; in tale contesto complessivo, la progressiva realizzazione della nuova struttura organizzativa, tenuto conto delle risorse finora riqualificate e degli interventi di mobilità interna già realizzati, evidenzia - allo stato - n. 650 risorse in eccedenza; FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINDIRIGENTICREDITO SINFUB UILCA

2 in ordine a tale ultima problematica la Banca, con lettera del 23 aprile 2001, ha attivato le procedure previste dalle vigenti disposizioni contrattuali finalizzate al ricorso, su base volontaria, al "Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito" istituito presso l'i.n.p.s. di cui al D.M. 28.4.2000, n. 158, dichiarandosi disponibile ad incontrare le OO.SS. al fine di individuare soluzioni concordate circa l entità delle risorse in eccedenza ed i tempi accordati ai lavoratori per l adesione al conseguente esodo volontario, considerato che - la Banca, in coerenza con i suoi valori fondativi e con quanto convenuto nell Accordo di Fusione del 27 settembre 2000, non intende risolvere tale problematica attraverso l utilizzo di strumenti coercitivi, ma esclusivamente attraverso strumenti fondati sul presupposto della volontarietà secondo quanto previsto dall alinea seguente; - con Verbale di Incontro sottoscritto in sede ABI il 24 gennaio 2001 e con delibera assunta dal Comitato amministratore del Fondo in data 26.2.2001 si è infatti previsto che le prestazioni straordinarie di cui all art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. n. 158 del 28 aprile 2000, recante il Regolamento istitutivo del Fondo di Solidarietà per il personale delle Aziende di Credito, vengano erogate anche nell ipotesi in cui un azienda destinataria del suddetto Regolamento, trovandosi in una situazione di eccedenza di personale, attivi una procedura di esodo volontario, anche al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi per almeno 12 mesi, si è convenuto quanto segue: 1. la BAPV e le OO.SS., a seguito del previsto confronto sviluppatosi tra le Parti a livello aziendale, hanno concordemente individuato che attualmente sussistono n. 650 risorse in eccedenza; 2. in attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL e dal Verbale di Incontro in sede ABI del 24 gennaio 2001, tale problematica verrà affrontata con i seguenti strumenti: a) ricorso ad incentivazioni all esodo anticipato volontario; b) ricorso, su base volontaria, ai sensi e per gli effetti del DM 28.4.2000, n.158, al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale

3 dipendente delle imprese del credito istituito presso l INPS con il medesimo Decreto; 3. le risoluzioni su base volontaria dei rapporti di lavoro interesseranno dipendenti in servizio alla data di stipula del presente accordo che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) abbiano già maturato o matureranno alla data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2002 i requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell AGO e comunque non abbiano raggiunto i 65 anni di età; b) matureranno nel periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2002 i requisiti di legge secondo le disposizioni attualmente vigenti per avere diritto alla pensione di anzianità (finestra I.N.P.S. fino al 1 gennaio 2008) o di vecchiaia a carico dell AGO entro 60 mesi successivi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.M. 28.4.2000, n. 158, come indicato al successivo punto 6.; 4. ai lavoratori di cui al precedente punto 3, lettera a), verrà riconosciuta un indennità a carattere una tantum pari a n. 2 mensilità lorde; 5. ai lavoratori di cui al precedente punto 3, lettera b) che aderiranno all'esodo saranno erogati i trattamenti previsti dal D.M. n. 158/2000 a cura del Fondo di Solidarietà per il settore del credito, secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal citato D.M.; 6. le adesioni agli esodi di cui al presente verbale dovranno essere manifestate secondo le modalità operative che verranno comunicate con immediatezza dall Azienda, con presentazione delle relative richieste entro il 30 settembre 2001, con espressa rinuncia al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Le uscite del personale che aderirà all'esodo saranno suddivise in gruppi, a seconda della data di maturazione della finestra AGO utile, ed avverranno nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2002 ed il 1 gennaio 2003. Qualora però i tempi di definizione del personale nei confronti del quale ricorrono le condizioni per beneficiare del presente accordo lo consentissero, le Parti si incontreranno per definire modalità e criteri di una prima uscita del personale già a partire dal 1 dicembre 2001. Potranno essere differite nel tempo, fino alla data stabilita dalla Banca, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, le uscite di dipendenti che, per specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative, possano incidere negativamente sugli equilibri funzionali delle strutture interessate; 7. le adesioni dovranno essere manifestate compilando l'apposito modulo allegato al presente Accordo, di cui lo stesso costituisce parte integrante, da inoltrare alla Banca unitamente agli estratti conto dell'i.n.p.s., in modo da consentire all'azienda di tener conto - ai fini dell'accertamento dei requisiti - della complessiva anzianità contributiva, che - peraltro - deve essere

4 maturata e comprovata entro il suddetto termine di presentazione della domanda; 8. qualora il numero delle adesioni volontarie risultasse superiore al numero delle 650 esodazioni da realizzare, si procederà seguendo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione della finestra AGO utile ovvero, in caso di dipendenti aventi medesima prossimità alla pensione, della maggiore età anagrafica; 9. per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo e relativo alle caratteristiche delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente alle imprese del credito istituito presso l INPS con il D.M. n. 158/2000, si fa rinvio alla circolare dell'i.n.p.s. n. 55 dell'8 marzo 2001 copia della quale verrà posta a disposizione del personale; 10. ove dovessero intervenire modifiche legislative in materia, le Parti si impegnano ad incontrarsi per verificarne l'incidenza in relazione alla posizione dei dipendenti il cui rapporto di lavoro non sia stato ancora risolto; 11. le Parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno entro la seconda metà di ottobre 2001 per una verifica sul processo di esodazione programmato e per una valutazione complessiva della situazione. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso le procedure propedeutiche all'attivazione degli esodi volontari di cui sopra.

5 Per qualunque informazione rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: Spettabile Il/La sottoscritto/a, nato/a a. il., matricola n.., in servizio presso (tel. Ufficio ), in relazione alle previsioni dell'accordo del 29 maggio 2001, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver maturato n... settimane contributive al, come da allegato estratto conto certificativo rilasciato dall'inps ex art. 54 legge n. 88/89 (c.d. ECOCERT) e, ove sussistano ulteriori posizioni assicurative, n. estratto/i conto aggiornato/i rilasciato/i dai relativi Enti Previdenziali/Amministrazioni di pertinenza. Il/La sottoscritto/a, dichiara altresì che (barrare le caselle che interessano): ha già maturato o maturerà entro il 31 dicembre 2002 i requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell AGO (art. 3, lettera a, dell'accordo del 29 maggio 2001), con decorrenza dal.., come da allegato calcolo effettuato dall INPS ovvero da un Patronato; maturerà nel periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2002 i requisiti richiesti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale delle imprese di credito" istituito con D.M. 28 aprile 2000, n. 158 (art. 3, lettera b, dell'accordo del 29 maggio 2001); Dichiara, al riguardo, che: maturerà la propria finestra di uscita AGO il (compresa entro il 1 gennaio 2008), allegando relativo calcolo effettuato dall'i.n.p.s. ovvero da un Patronato. raggiungerà il limite di età per aver diritto alla pensione di vecchiaia il Il/La sottoscritto/a: per quanto eventualmente necessario, delega la Banca Antoniana Popolare Veneta ad acquisire presso l'i.n.p.s. e presso altri Enti Previdenziali/Amministrazioni di pertinenza la propria posizione contributiva complessiva; esprime la volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.), da intendersi irrevocabile ed incondizionata dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (30/9/2001) sino all esaurimento della graduatoria degli aventi titolo (1.1.2003), rinunciando espressamente al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva; dichiara di accettare le condizioni ed i termini previsti dal Regolamento contenuto nel D.M. sopra citato e dall'accordo del 29 maggio 2001 per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo; chiede, in relazione alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito (solo per chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 3 lettera b, dell'accordo del 29 maggio 2001), che la stessa avvenga in rate mensili, proseguendo il versamento dei contributi a favore dell'organizzazione Sindacale cui è attualmente iscritto/a; non proseguendo il versamento dei contributi a favore dell'organizzazione Sindacale cui è attualmente iscritto/a. Il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Banca dell'eventuale successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro. Data. Firma NOTA BENE Qualora non si intenda percepire l'assegno straordinario di sostegno al reddito ma si richieda l'erogazione in unica soluzione, formulare contestuale richiesta in tal senso da allegare al presente modulo.