1 SETTORE 5 - Servizio di Gestione del Territorio ed alle Imprese DETERMINAZIONE N. 45 DEL 23 giugno 2011 N. Registro generale: 270 OGGETTO: Modifica della convenzione stipulata per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie loc. San Polo in Chianti via L.da Vinci. Modifica della Convenzione rep. 12407/2764 del 02/07/2007 rogiti notaio Cappelletti. (richiedenti: Fiaschi Carlo) adotta la seguente determinazione: IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 PREMESSO: - che con deliberazione consiliare n. 64 del 21.12.2009, modificata con delibera di C.C. n. 9 del 12/03/2010, sono stati approvati, fra gli altri, gli schemi di convenzione per eliminare completamente i vincoli sull immobile anche a quei cittadini che hanno già stipulato la convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà antecedentemente alla deliberazione di Consiglio n. 64/09. Nella stessa delibera è stabilito che l ulteriore modifica deve avvenire attraverso la stipula di una nuova convenzione a carattere pattizio che non preveda l imposizione del prezzo di vendita, mediante il pagamento del corrispettivo calcolato alla data della richiesta al netto delle somme già versate al momento della stipula della convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà. Qualora la richiesta ed il pagamento dell eventuale differenza venga effettuato entro il 30/06/2010 il calcolo del corrispettivo verrà effettuato sui valori fissati nella determina n. 20 del 01/.04/2003. VISTO: - la convenzione rep. 12407 fasc. 2764 del 02/07/2007, rogito notaio Cappelletti registrata a Firenze il 23/07/2007 al n. 6774, il Comune ha ceduto ai signori Fiaschi Carlo e Sabbia Marisa il diritto di superficie relativo all immobile posto in loc. San Polo in Chianti via L.da Vinci n. 14 distinto nel foglio di mappa 19 p.lla 587 sub. 3 e 17; - che con istanza presentata dal sig. Fiaschi Carlo, residente in San Polo in Chianti, via L. da Vinci n. 14, in data 18/02/2010, acquisita al protocollo del Comune al n. 3647, viene richiesta l attivazione dell iter procedurale per l ulteriore modifica della convezione rep. 12407 del 02/07/2007, rogito notaio Cappelletti, secondo quanto stabilito nella delibera di Consiglio Comunale n. 64/2009. - che il Geom. Coccia Simone, Istruttore Tecnico di questo servizio, sulla base di quanto stabilito nella delibera di C.C. 64/2009, ha determinato il corrispettivo per l ulteriore modifica richiesta. Esso ammonta a 24,97= come risulta dal calcolo allegato.
2 RITENUTO: procedere alla ulteriore modifica della convenzione rep. 12407 fasc. 2764 del 02/07/2007, rogito notaio Cappelletti e approvare lo schema di convenzione secondo quanto stabilito con deliberazione consiliare n. 64 del 21.12.2009; DETERMINA - di procedere alla ulteriore modifica della convenzione rep. 12407 fasc. 2764 del 02/07/2007, rogito notaio Cappelletti con la quale il ha ceduto ai signori Fiaschi Carlo e Sabbia Marisa, il diritto di superficie relativo all immobile posto in loc. San Polo in Chianti via L. da Vinci n. 14 distinto nel foglio di mappa 19 p.lla 587 sub. 3 e 17, secondo quanto stabilito con deliberazione consiliare n. 64 del 21.12.2009; - di dare atto che la modifica della convenzione rep. 12407 fasc. 2764 del 02/07/2007, rogito notaio Cappelletti avverrà mediante la stipula di una nuova convenzione, secondo lo schema approvato con delibera di Consiglio n. 64/2009, che non prevede l imposizione del prezzo di vendita e mediante il pagamento del corrispettivo calcolato alla data della richiesta al netto delle somme già versate al momento della stipula della convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà. - di dare atto che il Geom. Coccia Simone, Istruttore Tecnico di questo servizio, sulla base di quanto stabilito nella delibera di C.C. 64/2009, ha determinato il corrispettivo per l ulteriore modifica richiesta. Esso ammonta a 24,97= come risulta dal calcolo allegato. - di approvare lo schema della nuova convenzione da stipulare, elaborato secondo lo schema approvato con delibera di Consiglio n. 64/2009; - di dare atto che la somma complessiva di euro 24,97, è stata introitata al Cap. 3090 del Bilancio 2010 con l oggetto: proventi derivanti dalla conversione del diritto di superficie e dalla soppressione dei vincoli sugli alloggi costruiti su area in diritto di proprietà SC IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Arch. Mila Falciani Visto regolarità contabile e copertura finanziaria. Si attesta che il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica Greve in Chianti, 13/07/2011 IL RESPONSABILE fto Dott.ssa Simona Ficorilli
3 SCHEMA DI CONVENZIONE REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI GREVE IN CHIANTI MODIFICA ALLA CONVENZIONE REP. N. 12407 DEL 02/07/2007, ROGITO NOTAIO CAPPELLETTI. SOPPRESSIONE DEGLI ULTERIORI VINCOLI L anno il giorno del mese di, nella Residenza Municipale di Greve in Chianti, sita in Piazza Matteotti, n.8, avanti a me Dott., Segretario Generale, autorizzato ai sensi dell art.97, comma 4, lettera C, del D.Lgs 18.8.2000, n.267, a rogare i contratti in cui l Ente è parte, sono presenti: - Arch. Mila Falciani nata a.il.. ed ivi residente, Responsabile del Servizio 4 Sviluppo del Territorio, agente in rappresentanza del parte alienante con sede in Greve in Chianti Piazza Matteotti n. 8, Codice Fiscale 01421560481 e non altrimenti, giusti i poteri attribuitele con disposizione del Sindaco n. 13 del 31.12.2009 che, sebbene non allegata, forma parte integrante del presente atto; - signor FIASCHI CARLO nato a Firenze il 15 luglio 1938 e residente in Greve in Chianti frazione San Polo via L. da Vinci n. 14 (C.F. FSC CRL 38L15 D612K); - signora SABBIA MARISA nata a Agrigento 26 febbraio 1954 e residente in Greve in Chianti frazione San Polo via L. da Vinci n. 14 (C.F. SBB MRS 54B66 A089P); Della identità e capacità di agire dei summenzionati comparenti io Segretario rogante sono certo, i quali, con il mio consenso, rinunciano alla assistenza dei testimoni. Premesso: - che con convenzione rep. 12407 del 02/07/2007, rogito notaio Cappelletti registrata a Firenze il 23/07/2007 al n. 6774 e trascritta a Firenze il 24/07/2007 al n. 19936 del R.P., il Comune di Greve in Chianti ha venduto ai signori Fiaschi Carlo e Sabbia Marisa il diritto di proprietà sull'area già concessa dal Comune stesso in diritto di superficie, sulla quale insistono il fabbricato condominiale e le relative pertinenze, per la parte attribuita in base ai millesimi condominiali e pari a 80,62; - che ai sensi degli artt. 4 e 12 della suddetta convenzione sull alloggio e relative pertinenze, identificati nel foglio di mappa 19 p.lla 587 sub. 3 e 17, fino al 28/11/2017 insiste ancora il vincolo del prezzo di vendita; - che con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 21/12/2009 esecutiva ai sensi di legge, viene concessa la possibilità di una ulteriore modifica della convenzione ai fini dell eliminazione di tutti i vincoli gravanti sull alloggio, approvando il relativo schema di convenzione;
4 - che con determinazione del Responsabile del Settore 5 n. 45 del 23/06/2011 è stata approvata la presente convenzione. - che l'ufficio Tecnico Comunale di Greve in Chianti in data 21 febbraio 2010 ha determinato, sulla base di quanto stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2009, il corrispettivo per procedere alla ulteriore modifica della convenzione rep. 12407 del 02/07/2007, rogito notaio Cappelletti; esso ammonta a euro 24,97, come da schema allegato al presente atto sotto la lettera A); Tutto ciò premesso: ART. 1 SOPPRESSIONE DEI VINCOLI I signori Fiaschi Carlo e Sabbia Marisa hanno interamente versato a comune di Greve in Chianti, come da il corrispettivo di euro 24,97 (in lettere), stabilito con determina del Responsabile del Settore 5 n. 45 del 23/06/2011, determinato sulla base di quanto stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2009 al fine della ulteriore modifica della convenzione rep. 12407 del 02/07/2007, rogito notaio Cappelletti, per cui il Comune rilascia liberatoria quietanza di saldo, dichiarando di non avere più nulla a domandare o pretendere, rinunziando quindi all'ipoteca legale e sollevando espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. Pertanto, in deroga a quanto previsto nella convenzione rep. 12407 del 02/07/2007, rogito notaio Cappelletti, richiamata nelle premesse, il, come sopra rappresentato, e i signori Fiaschi Carlo e Sabbia Marisa si danno reciprocamente atto che per l'alloggio di proprietà del medesimo, posto in San Polo in Chianti Via L. da Vinci n. 14 e distinto al Catasto Fabbricati nel foglio 19 particella 587 subalterno 3 e 17 sono soppressi i vincoli relativi al prezzo di vendita previsti dall art. 4 della suddetta convenzione; ART. 2 DIRITTO DI PRELAZIONE Il Comune rinuncia al diritto di prelazione sugli alloggi, qualora previsto dalla convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie per la costruzione degli stessi. ART. 3 - MODALITÀ PER I SUCCESSIVI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI In applicazione della delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2009 il Comune di Greve in Chianti da atto che con la stipula della presente convenzione, le clausole dell originaria convenzione citata in premessa relative alle modalità di alienazione e di locazione delle unità immobiliari, sono soppresse e quindi gli immobili potranno essere successivamente trasferiti senza alcun limite alla facoltà di disposizione e di godimento degli immobili. ART. 4 - MODALITÀ PER LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI Il canone annuo di locazione dell'alloggio e delle relative pertinenze è determinato secondo i disposti della normativa vigente in materia.
5 ART. 5 - SPESE Tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri inerenti e conseguenti, sono a carico delle parti acquirenti. Il presente atto è assoggettato, ai sensi dell art. 3, comma 81 della Legge 28/12/1995 n. 549 e dell art. 3, comma 60 della Legge 23/12/1996 n. 662, e comunque secondo quanto disposto dalle leggi vigenti, all Imposta di Registro in misura fissa e non si considera operazione svolta nell esercizio di attività commerciali, agli effetti dell Imposta sul Valore Aggiunto. Inoltre trattandosi di aree previste al Titolo III della Legge 22/10/1971 n. 865, questo atto non è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell art. 32, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 601. Si dichiara che tutti gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.