SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO



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Pag. 1 di 18 SISTEMA DI GESTIONE (specifica tecnica) The ILO shall accept no responsibility for any inaccuracy, errors or omissions or for the consequences arising from the use of the Text. L ILO non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni, errori od omissioni né per le conseguenze derivanti dall uso del presente testo.

Pag. 2 di 18 Introduzione CERTO Definizioni e abbreviazioni CERTO 1) Introduzione 2) Glossario S O M M A R I O CERTO 3) Il sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro nell organizzazione Politica 3.1 La politica della sicurezza e salute sul lavoro 6 3.2 La partecipazione dei lavoratori 7 Organizzazione 3.3 Responsabilità e obblighi 7 3.4 Competenza, formazione e addestramento 8 3.5 Documentazione del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro 9 3.6 Comunicazioni 10 Pianificazione e attuazione 3.7 Analisi iniziale 10 3.8 Pianificazione, sviluppo e applicazione del sistema 11 3.9 Obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro 11 3.10 Prevenzione dei pericoli 12 3.10.1 Prevenzione e misure di controllo 12 3.10.2 Gestione delle modifiche 12 3.10.3 Prevenzione, preparazione e reazione alle emergenze 13 3.10.4 Acquisti 13 3.10.5 Appalti 13 Valutazione 3.11 Monitoraggio e misura delle prestazioni 14 3.12 Indagini sugli infortuni sul lavoro, sulle malattie professionali, su danni alla salute e incidenti e loro impatto sulle prestazioni di sicurezza e salute sul lavoro 15 3.13 Audit 16 3.14 Riesame della direzione 17 Azioni di miglioramento 3.15 Azioni correttive e preventive 18 3.16 Miglioramento continuo 18

Pag. 3 di 18 Introduzione CERTO CERTO si propone di dare il proprio piccolo contributo al miglioramento della sicurezza e salute sul lavoro. Quindi, quale organismo indipendente di certificazione di sistemi, ha redatto la presente specifica tecnica (CERTO ) con lo scopo di soddisfare le esigenze delle organizzazioni che intendono dimostrare, tramite la certificazione, di aver adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, adeguato ed efficace. CERTO ritiene che, attualmente, il modello di Sistema di Gestione della Sicurezza, predisposto dall ILO, rappresenti un valido contributo su questo argomento, sia per il metodo (consenso su base tripartita), sia per gli obiettivi (soddisfazione di tutte le parti interessate rilevanti) sia per i contenuti (PDCA di Deming e integrabilità con ISO 9001:2000 e ISO 14001). Per questo, lo schema CERTO è la traduzione, pressoché integrale, del capitolo 3 del documento con alcuni adattamenti alla situazione legale nell Unione Europea, con alcune semplificazioni lessicali e, ovviamente, con la trasformazione delle raccomandazioni ILO (should) in requisiti (deve) per poter redigere una specifica tecnica certificabile. Come è evidente da quanto sopra, il sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro e la sua eventuale certificazione, di per sè, non costituiscono un obbligo di legge nè si sostituiscono in alcun modo, agli obblighi in materia; rappresentano un atto volontario con cui l organizzazione dimostra il proprio impegno e i risultati conseguiti nella prevenzione e nel controllo dei rischi e nel miglioramento della propria situazione. Definizioni e abbreviazioni CERTO In aggiunta al glossario ILO riportato nelle pagine seguenti, per maggior chiarimento del testo, occorre tener conto delle seguenti definizioni e abbreviazioni. 1) S.G.S.L.: Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro 2) S.S.L.: Sicurezza e Salute sul Lavoro 3) R.L.S.: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (coincide con la definizione prevista da Direttiva 89/391/CE) 4) Valutazione dei rischi: Coincide con il processo e il documento previsto dalla Direttiva 89/391/CE 5) Datore di lavoro; lavoratore: Coincidono con le definizioni previste da Direttiva 89/391/CE. 6) R.L.S. (o lavoratori): L alternativa tiene conto del fatto che non in tutte le organizzazioni sono stati designati/eletti gli RLS. Se, nell organizzazione, vi sono gli RLS, il requisito si applica unicamente a questi; se non vi sono, il requisito si applica ai lavoratori. N.B. Per gli altri termini specifici dei sistemi di gestione (ad es.: audit, azioni correttive,... ecc.) si applicano le definizioni riportate su ISO 9000:2000, ISO 19011:2002 ed EN 45020:1998.

Pag. 4 di 18 This is a shortened version of a work published originally by the International Labour Office, Geneva, under the title Guidelines on occupational safety and health management systems. (http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/guide.htm). Abridged Italian translation copyright 2003 CERTO Translated and reproduced by permission. The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the International Labour Office concerning the legal status of any country, area or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers. The responsibility for opinions expressed in studies and other contributions rests solely with their authors, and publication does not constitute an endorsement by the International Labour Office of the opinions expressed in them. Reference to names of firms and commercial products and processes does not imply their endorsement by the International Labour Office, and any failure to mention a particular firm, commercial product or process is not a sign of disapproval. CERTO ILO OSH 2001 SISTEMA DI GESTIONE 1) INTRODUZIONE L impatto positivo dell introduzione di SGSL a livello di singole organizzazioni, sia per quanto riguarda la riduzione di pericoli e rischi sia per quanto riguarda la produttività, è ormai riconosciuto da governi, imprese e lavoratori. Queste linee guida sono state sviluppate da ILO in accordo con i principi stabiliti, a livello internazionale, dalla struttura tripartita dell ILO. Questo approccio tripartito dà forza, flessibilità e una base adeguata per lo sviluppo di una cultura di sicurezza sostenibile nell organizzazione. L ILO ha quindi sviluppato queste linee guida volontarie sul SGSL che rappresentano i valori dell ILO e costituiscono strumenti applicabili alla protezione della sicurezza e salute dei lavoratori. Le raccomandazioni pratiche di queste linee guida sono destinate all utilizzo da parte di tutti coloro che hanno responsabilità nella gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Non costituiscono un obbligo legale e non intendono sostituire la legislazione nazionale, i regolamenti o le norme riconosciute valide. La loro applicazione non richiede la certificazione. Il datore di lavoro ha la responsabilità ed il dovere di organizzare la sicurezza e la salute sul lavoro. L applicazione di un sistema di gestione è un utile modo per avvicinarsi al pieno rispetto di questo dovere. L ILO ha progettato queste linee guida come uno strumento pratico per aiutare le organizzazioni e le istituzioni competenti proponendosi di migliorare continuamente le prestazioni di sicurezza e salute sul lavoro.

Pag. 5 di 18 2) GLOSSARIO In questo documento, i seguenti termini hanno il significato riportato di seguito. 1) Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro Un insieme di elementi correlati e interagenti per stabilire politica ed obiettivi di SSL e per raggiungere tali obiettivi. 2) Incidente Un evento pericoloso derivante o occorso durante il lavoro senza che si sia verificato alcun danno alla salute delle persone. 3) Appaltatore Una persona o un organizzazione che effettuano lavori per conto dell organizzazione, all interno dell unità produttiva in base a condizioni e requisiti concordati. 4) Sorveglianza attiva Le attività correnti con cui si sorveglia che la prevenzione dei pericoli e rischi e le misure di protezione così come le modalità per applicare il SGSL, siano conformi ai criteri definiti. 5) Sorveglianza reattiva Le prove che le carenze nella prevenzione dei pericoli e rischi nonché nelle misure di controllo e protezione, evidenziate dai casi di infortuni, malattie professionali, danni alla salute e incidenti, sono state identificate e rimosse. 6) Infortuni sul lavoro, malattie professionali e danni alla salute Impatti negativi sulla salute derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, organizzazione del lavoro e fattori psicosociali durante il lavoro. 7) Pericolo La causa potenziale di infortuni o danni alla salute. 8) Rischio La combinazione della probabilità di accadimento di un evento pericoloso e della gravità dell infortunio e del danno alla salute delle persone, causato da quell evento. 9) Comitato di SSL Un Comitato con la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori per la SSL e di rappresentanti del datore di lavoro, istituito e funzionante a livello di singola organizzazione, in accordo a leggi, regolamenti e accordi collettivi o aziendali. 10) Luogo di lavoro Area fisica dove i lavoratori si trovano o vanno, per motivi di lavoro, che è sotto il controllo del datore di lavoro.

Pag. 6 di 18 3) IL SISTEMA DI GESTIONE SUL LAVORO NELL ORGANIZZAZIONE La sicurezza e la salute sul lavoro, compresa la conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali, fa parte delle responsabilità e dei doveri del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve mostrare una forte leadership e un forte impegno nelle attività connesse alla sicurezza e salute sul lavoro nella propria organizzazione e deve individuare le modalità appropriate per stabilire un sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Il sistema è costituito dagli elementi fondamentali di politica, organizzazione, pianificazione e applicazione, valutazione e azioni di miglioramento come illustrato nella figura. Politica Organizzazione Azioni di miglioramento Pianificazione e applicazione Valutazione Politica 3.1 La politica di sicurezza e salute sul lavoro 3.1.1 Il datore di lavoro, consultandosi con gli RLS (o i lavoratori), deve definire una politica di sicurezza e salute sul lavoro, che sia: a) specifica per l organizzazione e appropriata alla sua dimensione e alla tipologia delle sue attività; b) concisa, facilmente comprensibile e resa operante dall autorità del datore di lavoro; c) comunicata e facilmente accessibile a tutte le persone nei rispettivi luoghi di lavoro; d) riesaminata affinché continui ad essere appropriata; e) resa disponibile, nei modi appropriati, alle parti interessate esterne pertinenti.

Pag. 7 di 18 3.1.2 La politica di SSL deve comprendere, come minimo, i seguenti principi e finalità chiave sui quali l organizzazione è impegnata: a) la tutela della sicurezza e salute di tutti i membri dell organizzazione tramite la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali, dei danni alla salute e degli incidenti; b) la conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili in materia di SSL, i programmi volontari, i contratti collettivi di lavoro nella parte relativa a SSL e con gli altri accordi sottoscritti dall organizzazione; c) la garanzia che gli RLS (o i lavoratori) sono consultati e incoraggiati a partecipare attivamente a tutte le attività del SGSL; d) il miglioramento continuo delle prestazioni del SGSL. 3.1.3 Il SGSL deve essere compatibile o integrato con altri Sistemi di gestione dell organizzazione. 3.2 Partecipazione dei lavoratori 3.2.1 La partecipazione dei lavoratori è un elemento essenziale del SGSL. 3.2.2 Il datore di lavoro deve assicurare che gli RLS e/o i lavoratori, secondo i casi, sono consultati, informati e addestrati su tutti gli aspetti della SSL comprese le procedure di emergenza collegate alle loro attività. 3.2.3 Il datore di lavoro deve garantire che gli RLS e/o i lavoratori, secondo i casi, abbiano il tempo e le risorse per partecipare attivamente all organizzazione, pianificazione, applicazione, valutazione e miglioramento del SGSL. 3.2.4 Il datore di lavoro deve assicurare, secondo modalità appropriate, l istituzione e l efficiente funzionamento di un Comitato di SSL nonché il riconoscimento dei diritti dei RLS previsti dalla Direttiva 89/391/CE. Organizzazione 3.3 Responsabilità e obblighi 3.3.1 Il datore di lavoro deve avere la responsabilità complessiva della protezione della sicurezza e salute dei lavoratori e provvedere alla guida delle attività di SSL nell organizzazione. 3.3.2 Il datore di lavoro e l alta direzione devono conferire responsabilità, autorità e obblighi conseguenti per lo sviluppo, l applicazione e la misura delle prestazioni del SGSL e per il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di SSL. Devono essere stabilite strutture e processi che: a) assicurino che la SSL è una responsabilità, conosciuta e accettata a tutti i livelli, dei responsabili gerarchici;

Pag. 8 di 18 b) definiscano e comunichino ai membri dell organizzazione le responsabilità, autorità e gli obblighi conseguenti delle persone che identificano, valutano o controllano i pericoli e i rischi per la SSL; c) forniscano un efficace supervisione, per quanto necessario, per garantire la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori; d) promuovano la cooperazione e la comunicazione fra i membri dell organizzazione, compresi i lavoratori e i loro rappresentanti, per applicare gli elementi del SGSL dell organizzazione; e) attuino i principi del SGSL fatti propri dall organizzazione, contenuti nelle linee guida nazionali applicabili, nelle linee guida di settore o nei programmi volontari, nei modi appropriati; f) stabiliscano e attuino una chiara politica di SSL e obiettivi misurabili; g) stabiliscano modalità efficaci per identificare e eliminare o gestire i pericoli e i rischi derivanti dalle attività lavorative nonché per promuovere la salute sul lavoro; h) stabiliscano programmi di promozione della prevenzione e della salute; i) assicurino modalità efficaci per la completa partecipazione dei RLS (o dei lavoratori) nell attuazione della politica di SGSL; j) mettano a disposizione risorse adeguate per assicurare che le persone responsabili della SSL, compreso l apposito comitato di SSL, possano svolgere i loro compiti in modo appropriato; k) assicurino modalità efficaci per la completa partecipazione dei RLS (o dei lavoratori) nei comitati di SSL, dove esistono. 3.3.3 Una persona o più persone, a livello di Direzione, devono essere designati nei modi appropriati, assegnando loro responsabilità, autorità e obblighi conseguenti per: a) sviluppare, applicare, riesaminare periodicamente e valutare il SGSL; b) riferire periodicamente alla Direzione sulle prestazioni del SGSL; c) promuovere la partecipazione di tutti i membri dell organizzazione. 3.4 Addestramento e competenza (*) (*) La competenza in materia di SSL comprende la formazione, l esperienza di lavoro e l addestramento o una combinazione di queste. 3.4.1 I requisiti di competenza necessari in materia di SSL devono essere definiti dal datore di lavoro e devono essere stabilite e mantenute le modalità con cui assicurare che tutte le persone siano competenti per applicare gli adempimenti di SSL relativi alle loro funzioni e responsabilità. 3.4.2 Il datore di lavoro deve avere, o poter aver accesso a, sufficienti competenze di SSL per identificare e eliminare o gestire i pericoli e i rischi collegati al lavoro nonchè per applicare il SGSL. 3.4.3 Tramite le modalità di cui al comma 3.4.1, i programmi di addestramento devono: a) comprendere tutti i membri dell organizzazione, nei modi appropriati; b) essere condotti da persone competenti;

Pag. 9 di 18 c) prevedere un addestramento iniziale adeguato ed efficace e un aggiornamento a intervalli appropriati; d) comprendere una valutazione finale dei partecipanti relativa alla comprensione e all apprendimento dell addestramento; e) essere riesaminati periodicamente. Il riesame deve comprendere il Comitato di SSL, se esistente e i programmi di addestramento, modificando quanto necessario per assicurare la loro adeguatezza ed efficacia; f) essere documentati nei modi appropriati in funzione della dimensione e del tipo di attività dell organizzazione. 3.4.4 L addestramento deve essere erogato a tutti i partecipanti senza costi per questi e deve, per quanto possibile, essere svolto durante le ore di lavoro. 3.5 Documentazione del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro 3.5.1 La documentazione del SGSL deve essere stabilita e mantenuta in funzione della dimensione e del tipo di attività svolto dall organizzazione; può comprendere: a) la politica e gli obiettivi di SSL dell organizzazione; b) i ruoli e le responsabilità chiave, assegnate, per applicare il SGSL; c) i pericoli/rischi significativi in materia di SSL derivanti dalle attività dell organizzazione e le modalità per la prevenzione e il controllo; d) modalità, procedure, istruzioni e altri documenti interni utilizzati e facenti parte del SGSL. 3.5.2 La documentazione del SGSL deve essere: a) scritta chiaramente e presentata in modo da essere compresa da coloro che la devono usare; b) riesaminata periodicamente, revisionata se necessario, comunicata e facilmente accessibile a tutti i membri dell organizzazione a cui si riferisce o che li riguarda. 3.5.3 Le registrazioni di SSL devono essere stabilite, gestite e conservate in luoghi appropriati e in accordo con le necessità dell organizzazione. Le registrazioni devono essere identificabili e rintracciabili e deve essere specificato il loro tempo di conservazione. 3.5.4 I lavoratori devono avere il diritto di accedere alle registrazioni che si riferiscono all ambiente di lavoro in cui operano e alla loro salute, nel rispetto delle esigenze di riservatezza. 3.5.5 Le registrazioni di SSL possono comprendere: a) registrazioni derivanti dall applicazione del SGSL; b) registrazioni sugli infortuni sul lavoro, malattie professionali, danni alla salute e incidenti; c) registrazioni derivanti dalla legislazione nazionale o da altri regolamenti relativi alla SSL;

Pag. 10 di 18 d) registrazioni di livelli di esposizione dei lavoratori, di attività di sorveglianza degli ambienti di lavoro e di risultati di visite mediche; e) risultati sia dei monitoraggi attivi che reattivi. 3.6 Comunicazioni 3.6.1 Devono essere stabilite e mantenute modalità e procedure per: a) ricevere, conservare la documentazione e rispondere in modo appropriato alle comunicazioni interne e esterne relative alla SSL; b) assicurare la trasmissione interna delle informazioni in materia di SSL tra i livelli e le funzioni pertinenti dell organizzazione; c) assicurare che siano ricevute, prese in considerazione e si risponda alle sollecitazioni, alle idee e alle richieste dei RLS (o dei lavoratori) riguardanti la SSL. Pianificazione e applicazione 3.7 Analisi iniziale 3.7.1 Il sistema di gestione della SSL esistente nell organizzazione e le modalità di prevenzione e protezione applicate devono essere valutate per mezzo di una analisi iniziale, nei modi appropriati. Nel caso in cui non esista alcun sistema di gestione o se si tratta di una nuova organizzazione, l esame iniziale deve servire come base per definire un SGSL. 3.7.2 L analisi iniziale deve essere effettuata da persone competenti consultando, nei modi appropriati, i RLS (o i lavoratori). L analisi deve: a) identificare le vigenti leggi e regolamenti nazionali applicabili, le linee guida nazionali, le linee guida di settore, i programmi volontari e gli altri requisiti sottoscritti dall organizzazione; b) identificare, prevenire e valutare i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dall attuale ambiente di lavoro o da quello progettato e dall organizzazione del lavoro; c) definire se le misure di controllo esistenti o previste sono adeguate a eliminare i pericoli o a controllare i rischi; d) analizzare i dati derivanti dalla sorveglianza sulla salute dei lavoratori. 3.7.3 I risultati dell analisi iniziale devono: a) essere documentati; b) costituire la base per prendere decisioni relative all applicazione del SGSL; c) fornire un punto di partenza da cui si possano misurare i miglioramenti continui del SGSL. N.d.T. Nella maggior parte dei casi, la valutazione dei rischi, prevista dalla direttiva 89/391/CE, costituisce la parte predominante dell analisi iniziale.

Pag. 11 di 18 3.8 Pianificazione, sviluppo e applicazione del sistema 3.8.1 Lo scopo della pianificazione deve essere la realizzazione di un SGSL che supporti: a) come minimo, la conformità con la legislazione e le regole nazionali; b) la definizione degli elementi del SGSL dell organizzazione; c) il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di SSL. 3.8.2 Devono essere individuate le modalità per pianificare in modo adeguato e appropriato la SSL, basandosi sui risultati dell analisi iniziale, dei successivi riesami e dei dati disponibili. Queste modalità di pianificazione devono contribuire alla protezione della SSL e devono comprendere: a) una chiara definizione, fatta a priori e quantificata, nei modi appropriati, degli obiettivi dell organizzazione in materia di SSL; b) la preparazione di un piano per conseguire ciascun obiettivo, con responsabilità definite e con chiare modalità di effettuazione delle attività riportanti che cosa si deve fare, da parte di chi e quando ; c) l individuazione delle modalità di misura per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti; d) la messa a disposizione di risorse adeguate, comprendenti risorse umane ed economiche nonchè un supporto tecnico, nei modi appropriati. 3.8.3 Le attività pianificate di SSL dell organizzazione devono coprire lo sviluppo e l applicazione di tutti gli elementi del SGSL così come descritti nel presente capitolo 3 e nella figura. 3.9 Obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro 3.9.1 Devono essere stabiliti obiettivi misurabili di SSL coerenti con la politica di SSL e basati sull analisi iniziale e sui successivi riesami. Questi obiettivi devono essere: a) specifici per l organizzazione ed appropriati alla sua dimensione e al tipo di attività; b) coerenti con la legislazione e regolamentazione nazionale pertinente e applicabile nonché coerenti con le esigenze tecniche e commerciali dell organizzazione in relazione alla SSL; c) finalizzati al miglioramento continuo della protezione della SSL per ottenere le migliori prestazione in materia di SSL; d) realistici e ottenibili; e) documentati e comunicati a tutte le funzioni e i livelli pertinenti dell organizzazione; f) verificati periodicamente e, se necessario, aggiornati.

Pag. 12 di 18 3.10 Prevenzione dei pericoli 3.10.1 Prevenzione e misure di controllo 3.10.1.1 I pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere identificati e valutati in modo continuo. Le misure preventive e protettive devono essere applicate secondo le seguenti priorità: a) eliminare i pericoli/rischi; b) controllare i pericoli/rischi alla fonte, per mezzo di misure tecniche o di misure organizzative; c) minimizzare i pericoli/rischi tramite la progettazione di sistemi di lavoro sicuri, il ché comprende misure per il controllo di gestione; d) quando pericoli/rischi residui non possono essere controllati tramite misure di protezione collettive, il datore di lavoro deve mettere a disposizione appropriati dispositivi di protezione individuali compresi i vestiti, senza oneri economici e deve applicare misure idonee per garantirne l utilizzo e la manutenzione. 3.10.1.2 Devono essere stabilite modalità o procedure di prevenzione e di controllo dei pericoli che devono: a) essere adeguate ai pericoli e ai rischi presenti nell organizzazione; b) essere periodicamente riesaminate e modificate, se necessario; c) conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali e ai principi di buona tecnica; d) tener conto, nei modi appropriati, dell attuale livello di conoscenza, comprese le informazioni o i rapporti sull organizzazione provenienti dalle Autorità pubbliche di controllo, dai servizi di SSL e da altri servizi. 3.10.2 Gestione delle modifiche 3.10.2.1 Deve essere valutato l impatto sulla SSL di modifiche interne (quali quelle derivanti dal turnover di personale o dovute a nuovi processi, procedure di lavoro, modifiche organizzative o acquisizioni) e di modifiche esterne (per esempio derivanti da modifiche di leggi e regolamenti, fusioni societarie e sviluppo nelle conoscenze e tecnologie sulla SSL) e, prima di introdurre le modifiche, devono essere fatte le azioni preventive appropriate. 3.10.2.2 Prima di introdurre qualsiasi modifica o nuovi metodi di lavoro, materiali, processi o macchine devono essere identificati i pericoli e valutati i rischi. Tale valutazione deve essere fatta consultando e coinvolgendo gli RLS (o i lavoratori) e il Comitato di SSL, nei casi appropriati. 3.10.2.3 L attuazione di una decisione di modifica deve assicurare che tutti i membri interessati dell organizzazione siano correttamente informati e addestrati.

Pag. 13 di 18 3.10.3 Prevenzione, preparazione e reazione alle emergenze 3.10.3.1 Devono essere stabilite le modalità di prevenzione, preparazione e reazione alle emergenze. Queste modalità devono identificare i potenziali incidenti e le situazioni di emergenza e prevenire i rischi di SSL derivanti. Tali modalità devono essere congruenti con la dimensione e il tipo di attività dell organizzazione. Devono: a) assicurare che siano fornite le informazioni necessarie, le comunicazioni interne e il coordinamento tali da proteggere tutte le persone in caso di un emergenza sul posto di lavoro; b) fornire informazioni a, e comunicazioni con, le Autorità Pubbliche competenti e con i servizi di intervento per le emergenze situati nelle vicinanze; c) dirigere il primo soccorso e l assistenza medica, gli interventi antincendio e l evacuazione di tutte le persone sul posto di lavoro; d) fornire le informazioni necessarie e l addestramento a tutti i membri dell organizzazione, a tutti i livelli, comprese regolari esercitazioni sulle procedure di prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze. 3.10.3.2 Le modalità di prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze devono essere stabilite in cooperazione con i servizi esterni di emergenza e altri organismi interessati, nei casi applicabili. 3.10.4 Acquisti 3.10.4.1 Devono essere stabilite e mantenute procedure per assicurare che: a) la conformità con i requisiti di SSL per l organizzazione sia identificata, valutata e inserita nelle specifiche di acquisto e di leasing; b) le leggi e le regolamentazioni nazionali nonché i requisiti propri dell organizzazione in materia di SSL siano identificati prima di acquistare beni e servizi; c) siano individuate le modalità per garantirne la conformità ai requisiti prima del loro uso. 3.10.5 Appalti 3.10.5.1 Devono essere stabilite e mantenute modalità per assicurare che i requisiti di SSL dell organizzazione, o almeno misure equivalenti, siano applicate dagli appaltatori e dai loro lavoratori. 3.10.5.2 Le modalità di gestione degli appaltatori che operano sul sito devono: a) comprendere i criteri di SSL nelle procedure di valutazione e selezione degli appaltatori; b) stabilire efficaci e continue comunicazioni e attività di coordinamento tra livelli appropriati dell organizzazione e dell appaltatore prima di iniziare i lavori. Ciò deve comprendere le disposizioni per comunicare i pericoli e le misure di prevenzione e controllo;

Pag. 14 di 18 c) comprendere le modalità per comunicare gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, i danni alla salute e gli incidenti dei lavoratori dell appaltatore avvenuti durante il lavoro presso l organizzazione; d) fornire la necessaria sensibilizzazione e l addestramento sui pericoli per la SSL all appaltatore o ai suoi lavoratori prima di iniziare il lavoro e durante il lavoro, secondo le esigenze; e) sorvegliare regolarmente le prestazioni di SSL delle attività dell appaltatore nel sito; f) assicurare che le procedure e le misure di SSL nel sito siano rispettate dall appaltatore. Valutazione 3.11 Monitoraggio e misura delle prestazioni 3.11.1 Devono essere sviluppate, stabilite e periodicamente riesaminate le procedure per monitorare, misurare e registrare, in modo costante, le prestazioni di SSL. Le responsabilità, autorità e obblighi conseguenti di monitoraggio devono essere collocate ai differenti livelli della struttura direzionale. 3.11.2 La individuazione degli indicatori di prestazione deve essere coerente con la dimensione e la tipologia di attività dell organizzazione e con gli obiettivi di SSL. 3.11.3 Devono essere prese in esame le misurazioni sia qualitative che quantitative appropriate alle necessità dell organizzazione. Queste devono: a) essere basate sui pericoli e sui rischi identificati nell organizzazione, sugli impegni della politica e sugli obiettivi di SSL; b) aiutare il processo di valutazione dell organizzazione compreso il riesame della direzione. 3.11.4 Il monitoraggio e la misura delle prestazioni devono: a) essere usati come mezzi per determinare il grado di applicazione della politica e degli obiettivi di SSL e il grado di controllo dei rischi; b) comprendere sia i monitoraggi attivi che quelli reattivi e non essere basati solo sulle statistiche di infortuni sul lavoro, malattie professionali, danni alla salute e incidenti; c) essere registrati. 3.11.5 Il monitoraggio deve fornire: a) le risposte sulle prestazioni di SSL; b) le informazioni per comprendere se le modalità quotidiane di identificazione, prevenzione e controllo dei pericoli e dei rischi sono messe in atto e funzionano efficacemente; c) la base per le decisioni sul miglioramento nell identificazione dei pericoli e sul controllo dei rischi nonché su tutto il SGSL.

Pag. 15 di 18 3.11.6 La sorveglianza attiva deve contenere gli elementi necessari per avere un sistema pro-attivo e deve comprendere: a) la sorveglianza sul raggiungimento di piani specifici, dei criteri e degli obiettivi di prestazione stabiliti; b) la sistematica ispezione di sistemi di lavoro, locali, impianti e attrezzature; c) la sorveglianza dell ambiente di lavoro compresa l organizzazione del lavoro; d) la sorveglianza della salute dei lavoratori, nei modi appropriati, attraverso un controllo medico adeguato oppure un monitoraggio periodico dei lavoratori per una tempestiva individuazione di segnali e di sintomi di danni alla salute allo scopo di determinare l efficacia delle misure di prevenzione e controllo; e) la conformità con le leggi e i regolamenti nazionali, i contratti collettivi di lavoro o altri impegni su SSL che l organizzazione ha sottoscritto. 3.11.7 Il monitoraggio reattivo deve comprendere l identificazione, la segnalazione e l indagine su: a) infortuni sul lavoro, malattie professionali, danni alla salute (compreso il monitoraggio di dati aggregati di assenze per malattia) e incidenti; b) altre perdite, quali i danni alla proprietà; c) carenze di prestazione di sicurezza e salute nonché deficienze del SGSL; d) programmi di riabilitazione e di convalescenza dei lavoratori. 3.12 Indagine su infortuni sul lavoro, malattie professionali, danni alla salute e incidenti e loro impatto sulle prestazioni di sicurezza e salute. 3.12.1 L indagine sulle origini e sulle cause nascoste di infortuni sul lavoro, malattie professionali, danni alla salute e incidenti, deve identificare ogni deficienza del SGSL e deve essere documentata. 3.12.2 Tali indagini devono essere effettuate da persone competente con l appropriata partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 3.12.3 I risultati di tal indagini devono essere comunicati al Comitato di Sicurezza e Salute, se esiste, e il Comitato può emettere appropriate raccomandazioni. 3.12.4 I risultati di tali indagini, in aggiunta ad ogni raccomandazione del Comitato di Sicurezza e Salute, devono essere comunicate alle persone interessate per le azioni correttive, devono far parte del riesame della direzione e devono essere prese in considerazione per le attività di miglioramento continuo. 3.12.5 Le azioni correttive, derivanti da tali indagini, devono essere messe in atto allo scopo di evitare il ripetersi di infortuni sul lavoro, malattie professionali, danni alla salute e incidenti. 3.12.6 I rapporti derivanti da organismi esterni d indagine, quali l ispettorato del lavoro ed enti di sicurezza sociale, devono dar luogo allo stesso comportamento delle indagini interne, tenendo conto delle esigenze di riservatezza.

Pag. 16 di 18 3.13 Audit 3.13.1 Devono essere stabilite le modalità di effettuazione di audit periodici allo scopo di verificare se il SGSL e i suoi elementi siano applicati, adeguati ed efficaci nel proteggere la sicurezza e salute dei lavoratori e nel prevenire gli incidenti. 3.13.2 Devono essere sviluppati una politica e un programma di audit che comprenda l individuazione della competenza dei valutatori, lo scopo e la frequenza degli audit, la metodologia di effettuazione e le modalità di segnalazione dei risultati. 3.13.3 L audit comprende una valutazione degli elementi del SGSL o di un sottoinsieme di questi, secondo le necessità. L audit deve comprendere: a) politica di SSL; b) partecipazione dei lavoratori; c) responsabilità e obblighi conseguenti; d) competenza e addestramento; e) documentazione del SGSL; f) comunicazione; g) pianificazione, sviluppo e attuazione del sistema; h) misure di prevenzione e controllo; i) gestione delle modifiche; j) prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze; k) acquisti; l) appalti; m) monitoraggio e misura delle prestazioni; n) indagini su infortuni del lavoro, malattie professionali, danni alla salute e incidenti, e loro impatto sulle prestazioni di SSL; o) audit; p) riesame della direzione; q) azioni preventive e correttive; r) miglioramento continuo; s) ogni altro criterio di audit o elementi che possono essere necessari. 3.13.4 La conclusione dell audit deve evidenziare se gli elementi applicati del SGSL o di una parte di questi: a) sono efficaci nel realizzare gli obiettivi e la politica di SSL; b) sono efficaci nel promuovere la piena partecipazione dei lavoratori; c) danno i risultati della valutazione di prestazioni di SSL e degli audit precedenti; d) consentono all organizzazione di ottenere la conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili; e) raggiungono lo scopo del miglioramento continuo e delle migliori pratiche in materia di SSL. 3.13.5 Gli audit devono essere condotti da personale competente, interni o esterni all organizzazione, che devono essere indipendenti dall attività sottoposta a audit. 3.13.6 I risultati e le conclusioni degli audit devono essere comunicati ai relativi responsabili per le azioni correttive.

Pag. 17 di 18 3.13.7 La consultazione sulla selezione di coloro che effettuano gli audit e tutte le fasi dell audit nei posti di lavoro, compresa l analisi dei risultati, sono effettuati con la partecipazione dei lavoratori, nei modi appropriati. 3.14 Riesame della direzione 3.14.1 I riesami della direzione devono: a) valutare la strategia complessiva del SGSL per verificare se è in grado di ottenere gli obiettivi di prestazione pianificati; b) valutare la capacità del SGSL nel soddisfare tutte le esigenze dell organizzazione e delle sue parti interessate compresi i lavoratori e le Autorità Pubbliche di controllo; c) valutare le esigenze di modifica del SGSL compresi gli obiettivi e la politica di SSL; d) identificare quali azioni siano necessarie per rimediare ogni deficienza in maniera rapida, compresi gli adattamenti di funzioni della struttura direzionale dell organizzazione e le misure di prestazione; e) fornire l andamento delle informazioni di ritorno; compresa l individuazione delle priorità per una pianificazione significativa e per il miglioramento continuo; f) valutare i progressi nel raggiungere gli obiettivi dell organizzazione nelle attività di azioni correttive; g) valutare l efficacia delle azioni intraprese dal precedente riesame della direzione. 3.14.2 La frequenza e lo scopo dei riesami periodici del SGSL devono essere definiti dal datore di lavoro o dall Alta Direzione in funzione delle esigenze e delle condizioni dell organizzazione. 3.14.3 Il riesame della direzione deve prendere in considerazione: a) i risultati delle indagini sugli infortuni sul lavoro, malattie professionali, danni alla salute e incidenti; monitoraggi e misure di prestazione; attività di audit; b) altre informazioni provenienti dall interno e dall esterno quali modifiche, comprese quelle di tipo organizzativo, che potrebbero influire sul SGSL. 3.14.4 I risultati del riesame della direzione devono essere registrati e comunicati a: a) le persone responsabili per gli elementi pertinenti del SGSL così da poter avviare le azioni necessarie; b) il Comitato di Sicurezza e Salute e gli RLS (o i lavoratori).

Pag. 18 di 18 Azioni per il miglioramento 3.15 Azioni preventive e correttive 3.15.1 Devono essere stabilite e mantenute modalità di realizzazione di azioni preventive e correttive derivanti dal monitoraggio e dalle misure di prestazioni del SGSL, dagli audit del SGSL e dai riesami della direzione. Queste modalità devono comprendere: a) l identificazione e l analisi delle cause all origine di ogni non conformità con le regolamentazioni applicabili di SSL e/o con le modalità di funzionamento del SGSL; b) l avviamento, la pianificazione, l attuazione, la verifica di efficacia e la registrazione delle azioni correttive e preventive, comprese le modifiche del SGSL stesso. 3.15.2 Quando la valutazione del SGSL o altre fonti mostrano che le misure di prevenzione e protezione dai pericoli e dai rischi sono inadeguate o tendono a diventare facilmente inadeguate, devono essere individuate le misure necessarie secondo i principi riconosciuti della prevenzione e delle misure di controllo, tali misure devono essere realizzate e documentate con modalità appropriate e in tempi rapidi. 3.16 Miglioramento continuo 3.16.1 Devono essere stabilite e mantenute le modalità opportune per il miglioramento continuo degli elementi pertinenti del SGSL e del sistema nel suo complesso. Queste modalità devono tener conto di: a) gli obiettivi dell organizzazione in materia di SSL; b) i risultati della identificazione e valutazione dei pericoli e dei rischi; c) i risultati dei monitoraggi e delle misure di prestazione; d) le indagini sugli infortuni sul lavoro, malattie professionali, danni alla salute e incidenti e i risultati degli audit; e) i risultati derivanti dai riesami della direzione; f) le raccomandazioni per il miglioramento provenienti da tutti i membri dell organizzazione, compreso il Comitato di Sicurezza e salute, dove esiste; g) le modifiche delle leggi e regolamenti nazionali dei programmi volontari e degli accordi collettivi; h) le nuove informazioni pertinenti; i) i risultati dei programmi di protezione e promozione della salute. 3.16.2 I processi e le prestazioni in materia di sicurezza e salute dell organizzazione devono essere confrontati con altri allo scopo di migliorare le prestazioni di sicurezza e salute. FINE DOCUMENTO