Prof. ROSA CACCIOPPO - Istituzioni di Diritto Canonico Introduzione al Diritto Canonico UD 1. a cura della Prof.ssa ROSA CACCIOPPO



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a cura della Prof.ssa ROSA CACCIOPPO 1

Alla memoria di mia madre Annunzierò cos è la sapienza e come nacque, non vi nasconderò i misteri, ma dal principio della creazione ne seguirò le orme, metterò in luce la sua conoscenza e non mi allontanerò dalla verità. Sapienza 6, 22 2

Piano dell opera Unità Didattica 1 : Unità Didattica 2: Unità Didattica 3: Unità Didattica 4: Unità Didattica 5: Unità Didattica 6: Unità Didattica 7: 3

Bibliografia Calasso, Medioevo del Diritto, vol. I, Giuffrè Milano 1970 Del Giudice- Mariani, Diritto Canonico, Ed. Giuridiche ES Napoli, 2001 Del Giudice, Manuale di Diritto Ecclesiastico, Milano 1959 Della Torre, La Città sul monte, Ed. AVE Roma, 2002 Della Torre, Lezioni di Diritto Ecclesiastico, Giappichelli Torino 2000 Feliciani, Le basi del Diritto Canonico, IL Mulino Bologna 1994 Finocchiaro, Diritto Ecclesiastico, Zanichelli Bologna 1988 Finocchiaro, Il Matrimonio nel diritto canonico, Il Mulino Bologna 1999 Gherro, Stato e Chiesa Ordinamento, Giappichelli 1994 Gismondi, Il diritto della Chiesa dopo il Concilio, Giuffrè Milano 1994 Lombardia, Lezioni di Diritto Canonico, Giuffrè Milano 1985 4

Numero Unità Didattica Titolo Unità Didattica 1 DIRITTO CANONICO, la Costituzione della Chiesa 1.1 Definizione di Legge Canonica 1.2 Il Diritto Canonico 1.3 Chiesa e Diritto 1.4 Diritto divino naturale e positivo: la giuridicità del Diritto Canonico 1.5 La Costituzione della Chiesa 1.6 Progetti di formalizzazione del Diritto Canonico 1.7 Giuridicità dell ordinamento canonico 1.1 Definizione di Legge Canonica La legge canonica ha avuto diverse definizioni: S. Tommaso d Aquino : ordinatio rationis ad bonum comune ab eo qui cura communitatis habet, promulgata; Suarez :iussum legittimi principis propter bonum subditorum, comune, perpetuum, sufficienter promulgatum. Entrambi tali definizioni fanno riferimento al bene comune della collettività, sebbne la prima abbia un carattere giuridico meno marcato. Ne deriva che la legge canonica è : - un comando (iussum); - imposto per il perseguimento del bene comune della collettività a cui è diretto; - promana da una autorità legittimata a porlo; - diretto ai membri della collettività ecclesiale, ossia ai battezzati. S. Tommaso Suarez 1. 2 Il Diritto canonico Il diritto canonico è l ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica. In senso didattico è la scienza che studia l ordinamento giuridico canonico. Ogni ordinamento giuridico è il risultato di un processo culturale e ideologico: non si può comprendere il diritto delle obbligazioni dell URSS, se non si studia il pensiero marxista e la sua teoria della proprietà; non si può comprendere il diritto amministrativo italiano se non si studia il concetto di Stato di diritto in un sistema democratico Diritto Canonico 5

Non si può studiare il DC se non si conosce l idea che la Chiesa ha di sé. La Chiesa crede nella verità della sua dottrina, ritiene che la verità sia unica e riconosce l esistenza degli altri gruppi religiosi e non rigetta ciò che è vero e santo in queste religioni. IL DC attualmente vigente è frutto di una lunga evoluzione storica: due millenni durante i quali vi è stata una affannosa ricerca di congruenza tra fede e struttura. Il DC si sviluppa all interno della società civile e contemporaneamente al diritto civile, quindi sorge una dottrina dualista secondo cui i due poteri, civile e ecclesiastico, devono considerarsi indipendenti; gli squilibri si sono verificati nella storia solo in caso di ingerenza. Occorre anche considerare che dai principi religiosi si può trarre il modo di relazionarsi del DC agli altri ordinamenti statali. Rimangano sempre i problemi di interconnessione tra società civile e società religiosa. DC e storia Cxhiesa e società civile 1. 3 Chiesa e Diritto La Chiesa è consapevole di essere un mistero di fede: è una comunità di uomini uniti da vincoli soprannaturali che conserva e propaga la parola di Dio, e dispensa i sacramenti quali strumenti di salvezza istituiti da Cristo, Dio-Uomo. Secondo Pervada, la Chiesa può essere vista in tre modi, ossia come: - popolo, la Chiesa è il Popolo di Dio, insieme di uomini uniti in Cristo e con Cristo; - comunità, i credenti vivono in una situazione di concordia affettiva e di condivisione dei sacramenti; - società, la Chiesa è una entità collettiva strutturata in modo unitario e organico. La Chiesa è un popolo d indole soprannaturale, avente una congenita dimensione comunitaria, che si organizza in società. Nella storia, la Chiesa si è sempre presentata con un proprio sistema giuridico, sebbene parecchi movimenti di pensiero (gnosticismo nell antichità, spiritualismo nel Medioevo, luteranesimo nell età moderna) abbiano rigettato la sua caratteristica giuridica, come elemento impuro. Queste problematiche hanno spinto ad approfondire lo studio dalle radici del Diritto Canonico. La vita cristiana ha una dimensione comunitaria che necessita di un adeguato equilibrio, fondato sul giusto ordine sociale. La Chiesa è strutturata organicamente per volontà di Dio e attraverso i sacramenti e le virtù. Nel riconoscere le conseguenze della dignità di figli di Dio ai credenti (Chiesa-popolo), si riconosce l esistenza di diritti e di doveri connessi alla predicazione e alla conservazione della parola di Dio e alla celebrazione e amministrazione dei sacramenti (Chiesa-comunità). Si devono anche definire le attribuzioni delle competenze e la distinzione gerarchica di ministeri e funzioni (Chiesa-società). La Chiesa è strutturata organicamente per volontà di Dio, attraverso i sacramenti e le virtù. La vita cristiana ha un dimensione comunitaria che necessità di un adeguato equilibrio, fondato sul giusto ordine sociale. Chiesa, mistero di fede Chiesa, comunitàsocietà e popolo 6

1. 3 Diritto divino naturale e positivo Il Diritto Canonico poggia sull esistenza di un diritto divino che si distingue in diritto divino naturale e diritto divino positivo. Il diritto divino naturale si rifà alla concezione dell uomo come essere razionale creato da Dio, la cui dignità gli impone diritti e doveri soprattutto con riferimento all ordine dell intero Universo. Pone suggerimenti e criteri di valutazione ai legislatori laici chiamati a creare gli ordinamenti positivi quali ordinamenti temporali. La Chiesa è l istituzionalizzazione della Redenzione che eleva l uomo all ordine soprannaturale. Con Essa l uomo ha la grazia divina, che non distrugge la sua natura umana ma la perfeziona. Ne deriva che il diritti divino naturale pone i fondamenti del diritto canonico e degli altri ordinamenti giuridici profani. Il nucleo del Diritto Canonico è il diritto divino positivo, ossia le norme di giustizia dettate da Cristo per la sua Chiesa, le quali danno all uomo la possibilità di conoscere la natura divina non conoscibile attraverso la ragione umana. Graziano spiegava che il diritto divino naturale è contenuto nella legge mosaica e nel Vangelo: Cristo ci ha rivelato l ordine soprannaturale che comprende anche l ordine naturale. Quindi il magistero ecclesiale è l interprete autentico del diritto divino naturale e del diritto divino positivo. La venuta di Cristo è stata annunciata dai Profeti, quindi la Rivelazione divina è iniziata in età precristiana, è continuata nei Quattro Vangeli (I sec. d.c.), si è arricchita negli Atti degli Apostoli (relazione scritta da Luca sulla creazione della Chiesa di Gerusalemme sui viaggi di Paolo), nelle Lettere (4 di Paolo, 1 di Giacomo, 2 di Pietro, 3 di Giovanni, 1 di Giuda Taddeo). Da menzionare l Epistola di Paolo agli Ebrei sul valore e sulla dignità del culto cristiano. La dottrina è concorde nell affermare che il contenuto dottrinale dell epistola ha indubbio origine paolina, ma la sua attribuzione a Paolo è incerta. La Rivelazione trova la sua naturale definizione nell Apocalisse di Giovanni. Il Concilio Vaticano II ha ribadito che la parola di Dio è stata affidata agli Apostoli e ai loro successori ; la Rivelazione è chiusa, ma l a Chiesa si arricchisce e si evolve nella presa di coscienza dei nuovi aspetti dei suoi contenuti. Hervada spiega che non tutta la Rivelazione cristiana può essere qualificata come diritto, il vero diritto divino è quello che sorge dalla volontà legislatrice di Dio. Pedro Lombardia sottolinea che solo Hervada ha dato una spiegazione unitaria secondo cui diritto divino e diritto umana sono uniti e interconnessi Il diritto caratterizzato dalla storicità, il diritti divino subisce la positivizzazione quando viene incorporato nelle norme positive e/o divinee punto di riferimento e di ispirazione dell organizzazione e della Diritto divino naturale Diritto divino positivo il divenire della Riuvelazione Rivelazione chiusa concezione di Hervada 7

legislazione ecclesiale. Si parla di formalizzazione del diritto divino quando le norme di diritto divino sono inserite nell ordinamento canonico in modo imperfetto e non sono accompagnate da sanzione previste in caso di violazione. 1.4 La Costituzione della Chiesa Se intendiamo per costituzione, il complesso dei principi giuridici di un popolo (costituzione materiale) formalizzato attraverso l emanazione di un documento formale (costituzione formale), ovvero la Legge fondamentale dello Stato, non possiamo applicare tale concezione alla Chiesa. Essa è infatti pèriva di una legge fondamentale. Come società soprannaturale, la Chiesa è presente nella storia, è dotata di un diritto divino positivo e si è sempre posta in armonia con i principi di diritto naturale. Ne deriva che la Chiesa ha una costituzione, caratterizzata da immutabilità e storicità. La cost. LUMEN GENTIUM definisce la Chiesa come una società strutturata in modo organico, dotata di un ordinamento giuridico formalizzato, il cui nucleo fondamentale e irreformabile si identifica con i principi dettati da Cristo Partecipando al processo storico, nella sua peregrinazione terrena, la Chiesa ha organizzato la sua struttura e la sua attività storicizzando il suo ordinamento giuridico. Anche se la Chiesa è priva di una costituzione in senso formale, già nel XVII sec. si cominciò a distinguere tra: - ius ecclesiasticum externum: norme che disciplinano i rapporti tra Chiesa e Stato; - ius eclesisticum internum: norme che displinano la Chiesa come società gerarchica, indipendente e autonoma. Mai si delimitò in senso tecnico il diritto costituzionale della Chiesa. Alcuni canonisti tedeschi provarono a dare una definizione, ma si limitarono ad affermare che il diritto costituzionale della Chiesa concerne la sua struttura e gli uffici dell organizzazione ecclesiastica. Il diritto costituzionale della Chiesa può essere definito come la scienza che studia la formazione del Popolo di Dio, la sua struttura e la sua organizzazione (Hervada). Quindi la costituzione della Chiesa è formata dagli elementi giuridici che costituiscono l insieme dei fedeli in una unità organicamente strutturata. Negli ordinamenti giuridici laici, le leggi ordinarie in contrasto con la Costituzione sono considerate inefficaci da un organo all uopo preposto, la Corte Costituzionale. Nell ordinamento canonico, ove la Costituzione formale non esiste, la gerarchia delle fonti assume una valenza e un significato diversi. Costituzione formale Parola di Dio, come costituzione Ius ecclesiasticum Hervada 1.5 Progetti di una Costituzione formale 8

Il 20 nov. 1965, Paolo VI parlò di un codice fondamentale contenente il diritto costitutivo della Chiesa. Furono così elaborati alcuni progetti di una Legge Fondamentale, contenente le norme canoniche universali, valida sia per la Chiesa Latina sia per la Chiesa Orientale. Qualche canonista parlo di un codice avente lo stesso rango dei Codici Canonici Latino e Orientale. Altri autori suggerirono di formare una vera gerarchia delle fonti e di creare un organo ad hoc similare alla Corte Costituzionale. I progetti furono elaborati nell arco di tempo che va dal 1966 al 1980. Ma già nel 1970 cominciarono a sorgere le prime opposizioni, tra cui spicca una riunione indetta dalla Canon Law Society of America sulla discussione di un dossier riservato elaborato dall Università di Bologna. Si accusò di voler soppiantare il Vangelo. Di contro altri canonisti sostennero la necessità di una formalizzazione della Legge Fondamentale della Chiesa. Nel 1981 si avviò la riforma del Codice, la nuova edizione fu promulgata il 25 gennaio 1983, ove furono inserite parecchie norme riprese dai diversi progetti di Legge Fondamentale, progetti che si arenarono definitivamente. I nuovi principi giuridici affermati dal Concilio Vaticano II trovarono giusta formalizzazione nel CIC del 1983. Occorre altresì sottolineare che l arricchimento materiale del diritto costituzionale canonico non coincide con la formalizzazione tecnicogiuridica. Si possono considerare costituzionali quelle norme di D.C. inerenti la posizione giuridica del christifidelis nella Chiesa, nonché le norme che formalizzano i suoi diritti e doveri. Vi sono comunque delle tecniche per individuare le norme costituzionali canoniche, occorre considerare: - i principi di diritti divino naturale e positivo; - la formalizzazione di tali principi; - l interpretazione dottrinale della legislazione canonica; - le consuetudini; - la giurisprudenza canonica. Unico problema concerne il fatto che i principi costituzionali canonici si presentano in modo frammischiato e necessitano di una attenta estrapolazione. Codex costituzionale!? obiezioni tramonto dei progetti di una costituzione formale il nuovo CIC esistono norme canoniche costituzionali Giovanni Paolo II è intervenuto per spiegare le interconnessioni tra i Documenti Conciliari e il, CIC 1983. Il Codex viene considerato uno sforzo per tradurre in linguaggio canonico la dottrina ecclesiologica; è uno strumento che consente alla Chiesa di presentarsi in modo conforme allo spirito del Concilio Vaticano II (cost. disciplinare SACRAE DISCIPLINAE LEGES del 25.01.83). La Chiesa deve adottare le forme giuridiche opportune per la sua stessa vita comunitari (GAUDIUM ET SPES). 1.6 Giuridicità dell ordinamento canonico 9

Per quanto concerne la giuridicità del diritto canonico possiamo distinguere due teorie: le teorie negatrici, secondo cui lil valore giuridico del diritto canonico va negato, perché manca di statualità (jhering, Kelsen), manca del carattere di imperatività originaria (Marsilio da Padova XV sec.); manca dell intersoggetività (Carnelutti); vi incompatibilità tra finispritituali e fini giuridici (Sohm); le teorie affermatici, che si basano sul principio ubi societas ibi ius. La dottrina statualista non ha riconosciuto la giuridicità del Diritto canonico, sostenendo che solo lo Stato è fonte del diritti ed ha la forza coattiva per disporre l osservanza delle norme giuridiche. Al limite si possono considerare giuridiche le norme concernenti l organizzazione interna della Chiesa. Oggigiorno il rigido positivismo del secolo scorso è superato. F. Carnelutti (1950) sosteneva che il Diritto Canonico non aveva carattere di intersubiectività: pur regolando le relazione tra Dio e gli uomini non era diretto a risolvere i conflitti tra gli uomini. La tesi fu criticata le norme di Diritto Canonico regolano i rapporti tra gli uomini che appartengono al comunità ecclesiale, anche se le ragioni di tale coesione sociale sono religiose. De Giudice affermava la giuridicità del Diritto Canonico sostenendo che l imperatività di una norma non dipende dalla coazione fisica operata dallo Stato o dal tenore del suo contenuto, ma si impernia sul riconoscimento di diritti o dall imposizione di obblighi. Santi Romano, nel 1918, elaborò la teoria della socialità del diritto, secondo la quale una norma è giuridica se imposta dal gruppo sociale, e la applicò specificatamente al Diritto Canonico. La maggioranza della dottrina accettò questa concezione. E sostenuta da D Avack, Del Giudice e Fedele. D Avack spiega che la Chiesa si presenta come una società giuridica, seppur imperfetta, è una istituzione generalmente riconosciuta. La teoria del regalismo di Marsilio da Padova viene criticata fortemente, poiché vede la Chiesa come una istituzione interna allo Stato ed a esso sottoposta. Si fonda sull errata convinzione che l ordinamento statale deve definire l esistenza della Chiesa. Ammesso che lo Stato consideri la Chiesa come un ente privato, ciò non esclude che questo ente abbia delle regole e che quindi sia una vera società giuridica portatrice di norme giuridiche: la concezione che ha lo Stato della Chiesa non influisce minimamente sulla sua effettiva natura e sulla precettività delle sue norme. E accettabile, almeno parzialmente, la teoria di Carnelutti sull assenza dell intesubiettività. Il fine religioso e soprannaturale della Chiesa esige che essa regoli l attività del singolo nei confronti di se medesimo e di Dio; ma la mancanza di intersubiettività non è un carattere generale di tutte le norme canoniche. D Avack rigetta poi la teoria dello spiritualismo di Sohm, il quale sostiene che l essenza e la missione della Chiesa sono puramente spirituali mentre il diritto è un prodotto umano. Anche se la Civitas Dei persegue finalità ultraterrene, opera nel mondo terreno, vive e agisce in giuridicità del Dir. Can. Carnelutti Del Giudice Santi Romano Critiche di D Avack teoria dell intersubiettività teoria dello spiritualismo 10

un contesto umano che, come tale, abbisogna di regole giuridiche (Ecclesia deorsum externa) Nel Decreto conciliare OPTATAM TOTIUS, il Concilio Vaticano II raccomanda di esporre il Diritto Canonico tenendo sempre presente il mistero della Chiesa, ne deriva che il D.C. è intriso di sacramentalità. Il canonista tedesco Klaus Mörsdorf cercò di dare una definizione di D.C. movendo dalla nozione di parola di Dio e di sacramento e parlò di scienza teologica con metodo giuridico. Tale tesi fu seguita da Aymans, Corecco, Rouco-Varela, Llamazares e Sobanski; fu criticata d D Avack,Giacchi, Gismondi e Maldonado. Per Hervada il fondamento più solido della giuridicità del D.C. si trova nel carattere sacramentale della Chiesa. Gli unici depositari dei sacramenti sono i ministri sacri e la loro amministrazione è un atto di giustizia i n senso stretto. Viladrich spiega che la dimensione di giustizia di tutte le realtà eccelsigli rende giuridico ogni atto ad esse i nerenti. I canonisti contemporanei (Iban, Molano) sottolineano che la giuridicità del D.C. inerisce anche alla radice soprannaturale della Chiesa. Mörsdorf Hervada 11

Richiamo Unità Didattica Titolo Test 1 DIRITTO CANONICO, la Costituzione della Chiesa 1. Legge Canonica 2. Chiesa comunità, Chiesa popolo e Chiesa società 3. Diritto divino positivo e diritto divino naturale 4. Positivizzazione del diritto divino e canonizzazione del diritto laico 5. Giuridicità dell ordinamento canonico 6. La Costituzione della Chiesa 12