21 gennaio 2013. Gentili Signore ed Egregi Signori,



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Transcript:

= Circolare n. 2/2013 21 gennaio 2013 Gentili Signore ed Egregi Signori, con la presente circolare abbiamo il desiderio di informarvi sulle numerose novità e modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto introdotte dalla Legge di Stabilità 2013, con effetto già a partire dal 1 gennaio 2013. Le tematiche principali riguardano: 1. Contenuto delle fatture 2 2. Fatture semplificate 3 3. Reverse Charge 3 4. Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie 4 5. Fatturazione delle operazioni intracomunitarie 5 6. Fatture elettroniche 5 7. Noleggio a lungo termine 5 = pagina 1

1. Contenuto delle fatture Come noto con la Finanziaria 2013 sono state inserite le seguenti disposizioni finalizzate al recepimento del direttiva comunitaria in materia di fatturazione: a) obbligo di indicazione del numero di partita IVA ovvero del codice fiscale del destina- tario / cliente, quindi partita IVA per imprese e lavoratori autonomi italiani, codice fiscale per soggetti privati italiani e numero di identificazione IVA attribuito tribuito dallo Stato estero per soggetti passivi di un altro Stato membro. Continuano, comunque, a dover essere indicati in fattura i precedenti elementi obbligatori identificativi del cliente quali la deno- minazione o ragione sociale, nome e cognome, sede legale, residenza ecc.. b) numerazione continua delle fatture: non esiste più l'obbligo di numerare le fatture in modo progressivo per anno solare; ora vi è la possibilità di utilizzare una numerazione progressiva unica con riferimento all'intera vita dell'impresa, senza l'azzeramento del conteggio all'inizio di ciascun periodo d'imposta. Per semplicità Vi suggeriamo di adottare la numerazione progressiva per anno solare, quindi iniziando ogni anno con la fattura nuper le prestazioni di servizi e delle cessioni di mero 1. c) sussiste l'obbligo di emissione della fattura beni fuori campo IVA, ai sensi degli articoli 7 a 7-septies del DPR, rese a soggetti o fuori dalla (luogo di consegna e di effettuazione in uno Stato membro) oppure in un Paese terzo e quindi per questo territorialmente non soggette ad IVA. In questi casi al posto di indicare l ammontare dell imposta, vanno riportate sulla fattura le seguenti diciture: inversione contabile se si tratta di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori in un altro stato (per rilevare che l Iva non è dovuta in Italia ma nello stato to del committente/cessionario Ue) oppure operazione non soggetta se effettuate verso soggetti residenti fuori dall, indipendentemente dallo status del committente/cessionario (per rilevare che l operazione non è soggetta ad Iva né in Italia né in un altro Paese Ue). d) qualora l'operazione da fatturare non comporti l'addebito dell'iva, è obbligatorio indicare nella fattura la tipologia di operazione (non imponibile, esente, non soggetta, ecc.) ed eventualmente il relativo riferimento normativo.. In precedenza si richiedeva solo l'indi- cazione della norma, senza che fosse se indicata la tipologia dell'operazione. Esempi di integrazione della fattura con la tipologia di operazione: i. operazione non soggetta - p.es. cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti, effettuati nei confronti di soggetti stabiliti fuori della e per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza do- ganale; ii. operazione non imponibile p.es. esportazioni (Art. 8, 8-bis, 9, 38-quater DPR ) e cessioni intracomunitarie (art. 41 L. 427/1993); iii. operazione esente - p.es. servizi finanziari, sanitari, prestazioni didattiche, au- toscuole (art. 10 del DPR ); iv. "regime del margine" dei beni usati (D.L.. 41/1995) e agenzia di viaggio (art. 74- ter DPR ) = pagina 2

v. "inversione contabile", p.es. prestazioni di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altro stato ; operazioni soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e 6 del DPR, e cessioni di rottami e materiale di scarto ai sensi dell'articolo 74, co. 7 e 8 del DPR. L'Agenzia delle Entrate non prevede alcuna possibilità di sanare eventuali errori o mancanze negli elementi della fattura ovvero eventuali irregolarità nella forma, per tale motivo Vi consigliamo di osservare attentamente le nuove disposizioni sopra riporfatture in modo semplificato, se l importo non supera i 100 euro, Iva inclusa, in caso di operazioni nazionali, prestazioni di tate. 2. Fatture semplificate A partire dal 1 gennaio 2013, si possono emettere servizio intracomunitari ed operazioni rettificative articolo 26 del DPR 633/72 (non si appli- ca per cessioni intracomunitarie). Dal dettato normativo si evince che le semplificazioni più rilevanti introdotte con la fattura semplificata consistono nella possibilità: a. di non indicare la base imponibile Iva ma esclusivamente il corrispettivo complessivo che ingloba l'imposta (ovvero dei dati che permettono di calcolarla); b. di indicare in fattura esclusivamente in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, unicamente il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso; c. di indicare il numero di identificazione Iva attribuito dal Paese estero nel caso in cui il predetto cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro della Co- munità economica europea. 3. Reverse Charge Il meccanismo dell inversione contabile (c.d. reverse charge ), prima limitato alle pre- stazione di servizi generiche (Art. 7-ter D.p.r. ) fornite da prestatori soggetti passivi stabiliti in un paese dell Unione Europea (diverso dall Italia) a committenti soggetti passivi stabiliti in Italia, viene generalizzato a tutte le prestazioni di servizi che si considerano effettuate in Italia, in base alle disposizioni degli articolo 7-ter e seguenti del D.P.R.. Il prestatore di servizi comunitario emetterà fattura per la prestazione effettuata senza l addebito dell Iva. Il committente italiano, a sua volta, dovrà integrare la fattura con l Iva. Restano invariati gli obblighi per le operazioni poste in essere da soggetti passivi extra-, per le quali gli obblighi sono assolti dal cessionario o dal committente nazionale mediante "autofatturazione". Qui di seguito un riassunto sull'inversione contabile per le operazioni tra soggetti passivi poste in essere in Italia da soggetti esteri: = pagina 3

Operazione Operatore estero Modalità di assolvimento degli obblighi di inversione contabile Prestazioni generiche (Art. 7-ter) extra Autofattura - Art. 17, comma 2 DPR Prestazioni specifiche (Art. 7-quater - septies) extra Autofattura - Art. 17, comma 2 DPR Cessioni di beni extra Autofattura - Art. 17, comma 2 DPR 4. Momento di effettuazione nelle cessioni e acquisti intracomunitari e nei servizi internazionali Al fine di armonizzare la legislazione interna e comunitaria, la Finanziaria ha previsto una disciplina omogenea per l'individuazione del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie afferenti i beni. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o della spedizione all acquirente o a terzi per suo conto, dall Italia o dallo Stato di provenienza. Inoltre non esiste più alcun obbligo di fatturazione e contabilizzazione in caso di acconti versati sulle forniture di beni. Se comunque, prima che parta la merce il cessionario entra in possesso della fattura, continua ad attribuire rilevanza la fatturazione anticipata volondelle operazioni intracomunitarie (cessione e acquisti), naturalmente nei limiti dell'importo fatturato. N.B.: Per operazioni i nazionali o nei confronti di imprese con sede in Paesi terzi sussiste an- taria cora l'obbligo di emettere fattura nel momento del ricevimento di acconti oppure anticipi. Infine, anche nelle prestazioni di servizi o fuori è confermata la rilevanza degli acconti. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi internazionali,, il momento di effettuazione si ha: a) per i servizi generici (art. 7-ter), nel momento di ultimazione ovvero del pagamento; nessun impatto IVA ha invece l'emissione di una fattura di acconto, senza che sia av- venuto il relativo pagamento; b) per i servizi specifici (art. 7-quater, e ss.) nel momento di pagamento del corrispettivo o della fatturazione anticipata. = pagina 4

5. Fatturazione delle operazioni intracomunitarie La fattura relativa ad una cessione e/o ad un servizio reso intracomunitario va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, così come la fattura rela- tiva ad un acquisto o un servizio ricevuto intracomunitario vada integrato annotato entro lo stesso termine nel registro delle fatture emesse (oltre a quello degli acquisti). Dato che però si fa riferimento al mese di effettuazione, consigliamo comunque di emetle fatture entro il mese di effettuazione dell'operazione (spedizione e prestazione), cosicché tale fattura venga presa in considerazione nella liquidazione IVA del relativo mese. tere e/o di integrare 6. Fatture elettroniche La normativa relativa alle fatture elettroniche è stata semplificata. Secondo quanto pre- visto dalla Legge di Stabilità il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione accettazione da parte del destinatario. Si chiede inoltre quale ulteriore presupposto per la fatturazione elettronica sia garantito: l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Oltre all apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente o mediante sistemi EDI l autenticità dell origine e l integrità del contenuto possono essere garantiti mediante sistemi di controllo di gestione. Si attendono ancora chiarimenti in merito alla possibilità di considerare fatture elettroniche quelle emesse in formato PDF e XML, inviate attraverso e-mail e fax, poiché sia l'inte- grità che l'origine non possono essere totalmente garantite. 7. Noleggio a lungo termine Dal 01.01.2013, 1.2013, le prestazione di servizi di locazione (anche finanziaria), di noleggio e simili a lungo termine (ossia superiore a 30 giorni) di mezzi di trasporto nei confronti di privati consumatori si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se il committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato e il bene è utilizzato all'interno della, oppure se il committente è un soggetto extra ed il bene è utilizzato nel territorio dello Stato. Quindi il luogo di utilizzazione si trova in Italia, anche se l'utilizzatore ha la residenza in uno Stato extra, ma l'autovettura viene utilizzata in Italia. L'utilizzatore dovrà pertanto ricevere una fattura con l'iva italiana. Esempio: una società tedesca mette a disposizione un automezzo a un privato italiano per un periodo superiore a 30 giorni. Qualora costui fruisca di tale mezzo per il trasporto in Spagna, la prestazione di servizi relativa al noleggio si considera rilevante territorialmente in Italia, con l'obbligo da parte della società tedesca di registrarsi ai fini IVA in Italia. Nessuna variazione invece nel caso in cui il noleggio o la locazione sia effettuata fra imprese ovvero lavoratori autonomi. In questo caso il luogo di utilizzazione si identifica nello Stato in cui il destinatario ha la residenza; quest'ultimo deve procedere alla relativa tassa- zione mediante integrazione delle fatture ricevute (se ) ovvero mediante autofattura (se extra ). Per qualsiasi informazione o chiarimento sugli argomenti della presenta circolare rima- niamo a Vostra completa disposizione. Cordiali saluti I Vostri consulenti = pagina 5