Capitolo 14 - Sostegno Scolastico 14.1 Il diritto all istruzione Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa nazionale vigente, attraverso l integrazione scolastica, che prevede l obbligo dello stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche Enti Locali e Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di prendere in carico e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Legge 104/92 inoltre riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità (scuola, lavoro). 14.2 La certificazione di alunno in condizioni di disabilità Il decreto* n.185 del 23/2/2006 stabilisce la necessità di presentare il Verbale di accertamento dell alunno in situazione di handicap, come presupposto per l attribuzione delle misure di sostegno e di integrazione. Il verbale è un ulteriore documento rispetto alla certificazione di invalidità civile, ed è rilasciato da un organismo collegiale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. Tale commissione stabilisce il livello di gravità della patologia (stabilizzata o progressiva) assegnando uno o più codici standard in base ai quali il Ministero per l Istruzione calcola il numero delle ore di sostegno scolastico fruibili dal bambino. Il verbale è rilasciato su istanza della famiglia. E consigliabile avviare le pratiche per la certificazione con largo anticipo rispetto all inizio delle iscrizioni. Per richiedere il verbale è necessario presentare alla commissione i moduli di richiesta, la Diagnosi Funzionale e la Relazione Clinica, redatte da un medico specialista (es. Neuropsichiatra). I moduli di richiesta sono recuperabili presso: a. Distretti Socio-Sanitari Area Disabili dell ASL di residenza; b. Sito web ASL di residenza; c. Istituto Scolastico che sarà frequentato dal bambino; d. Sede della Neuropsichiatria Infantile che ha in cura il bambino. Capitolo 14 - Pag. 1 di 6
La richiesta con l allegata documentazione dovrà essere consegnata al Distretto Socio-Sanitario dell ASL di residenza e indirizzata al Collegio per l individuazione dell alunno disabile. I genitori che hanno presentato la richiesta riceveranno una convocazione, alla quale dovranno accompagnare il figlio con disabilità, presso la sede ASL distrettuale di riferimento. 14.3 Diagnosi Funzionale La diagnosi funzionale descrive la situazione clinico-funzionale del ragazzo al momento dell accertamento (qual è la situazione nel qui e ora); deve quindi evidenziare non solo i deficit ma anche le potenzialità (sul piano cognitivo, affettivo-relazionale, sensoriale, linguistico, etc.). E un documento dettagliato, redatto dal Servizio Specialistico che ha in carico il minore e consegnato alla famiglia, che, a sua volta, lo fa avere alla scuola, sulla base del quale verrà poi predisposto collegialmente il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e il PEI (Piano Educativo Individualizzato). Include conseguentemente le informazioni essenziali utili per l integrazione scolastica, tra cui la specifica del livello di gravità e tipo di disabilità e delle eventuali tipologie di assistenza necessarie, onde consentire alla scuola e all ente locale l attribuzione delle risorse necessarie. Per gli allievi di primo inserimento a scuola, viene effettuata entro la scadenza delle iscrizioni, per gli allievi già inseriti a scuola e inviati al collegio di accertamento in corso d anno, viene redatta entro fine maggio. Viene aggiornata al passaggio dalla scuola dell infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado o alla formazione professionale regionale e consegnata alla scuola al momento dell iscrizione. Può anche essere aggiornata in qualunque momento vi siano cambiamenti significativi del quadro di base, tali da richiedere modifiche relative alle tipologie di risorse da attivare. 14.3.1 Esempio di modello di diagnosi funzionale Si riporta un esempio di modello (indice) per la corretta stesura di una diagnosi funzionale: 1. Diagnosi Clinica (codificata e per esteso); a. Codici delle singole patologie e descrizione; b. Patologia: fisica, psichica, sensoriale uditiva, sensoriale visiva, plurima; Capitolo 14 - Pag. 2 di 6
2. Potenzialità e difficoltà nelle seguenti aree: a. Cognitiva (sviluppo raggiunto / capacità di integrazione delle competenze); b. Affettivo Relazionale (rapporti interpersonali, controllo pulsionale, tolleranza alle frustrazioni, autostima); c. Comunicazione (comprensione / produzione / modalità compensative); d. Sensoriale (vista: specificare tipo e grado di deficit / udito: specificare tipo e grado di deficit); e. Motorio Prassica (motricità globale / motricità fine); f. Neuropsicologica (memoria / attenzione / organizzazione spazio-temporale); g. Autonomia (personale / sociale); 3. Eventuali note descrittive delle funzioni compromesse; 4. Note descrittive delle potenzialità e risorse; 5. Insegnante di sostegno (si/no); 6. Assistenza: a. Di base (accompagnamento per gli spostamenti (non deambulante o non vedente), assistenza per l igiene personale, assistenza durante la mensa); b. Specialistica per l autonomia personale per: i. Assistenza per la comunicazione (non vedente, non udente, gravemente ipovedente); ii. Assistenza educativa per le relazioni sociali e la comunicazione (scuola, casa, entrambi); 7. Ausili specifici (ausili motori e/o posturali, protesi, tecnologie compensative); 8. Servizio trasporto. 14.4 La Relazione Clinica La relazione clinica per la domanda di accertamento per l individuazione dell alunno con handicap ai fini dell integrazione scolastica deve evidenziare lo stato di gravità della disabilità e il quadro funzionale sintetico del minore con indicazione dei test utilizzati (eventualmente allegando copia dei test stessi) e dei risultati ottenuti, che descriva le maggiori problematiche nelle aree cognitiva e neuro-psicologica, sensoriale, motorio-prassica, affettivo-relazionale e comportamentale, comunicativa e linguistica, delle autonomie personali e sociali. Capitolo 14 - Pag. 3 di 6
La relazione clinica è obbligatoria e deve essere redatta da un medico specialista della branca di pertinenza della patologia segnalata, o da uno psicologo dell infanzia e dell adolescenza, di una struttura pubblica. Può essere allegata eventuale altra documentazione (copia del verbale di invalidità, verbale legge 104/92, etc.), che va specificata. 14.5 L insegnante di sostegno L insegnante di sostegno viene definito come specialista, caratterizzato da formazione specifica in relazione alla disabilità dell alunno (es. disturbi specifici dell apprendimento, iperattività, sordità/ipoacusia, cecità/ipovedenza, ritardo mentale, pluridisabilità, etc.). Le modalità e condizioni di assegnazione dell insegnante di sostegno variano a seconda che si tratti di scuola dell obbligo o meno e del tipo di scuola scelta dalla famiglia (pubblica o privata parificata). Nell ambito della scuola pubblica dell obbligo l insegnante di sostegno viene nominato dal Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole, presso le quali è stata segnalata la presenza, nel Circolo, di alunni con disabilità certificati. Nell ambito della scuola privata parificata dell obbligo l insegnante di sostegno è scelto e nominato direttamente dalla scuola, e la copertura del costo di tale figura professionale è comunque garantita (per il numero massimo di ore stabilite in funzione della certificazione) dal Ministero dell Istruzione. Per quanto riguarda l asilo nido e la scuola dell infanzia il servizio di sostegno scolastico è gestito dall ente locale, generalmente tramite appalto a cooperative locali. Un certo numero di ore di sostegno (stabilito dall ente locale in funzione della diagnosi e delle risorse disponibili) viene assegnato alla famiglia dal settore Pubblica Istruzione o Servizi alla Persona del Comune di residenza se il bambino frequenta una struttura pubblica. In caso di frequenza di una struttura privata convenzionata la compartecipazione dell ente locale al costo del servizio di sostegno è discrezionale e varia quindi a seconda del Comune di residenza. 14.5.1 Compiti della scuola e degli insegnanti La presa in carico e la responsabilità educativa di ogni alunno è di tutto il Consiglio di Classe, questo vale anche per l alunno con disabilità, che per la sua particolare condizione avrà diritto ad un insegnante di sostegno, il quale, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definisce le migliori modalità possibili d integrazione del bambino con disabilità. Capitolo 14 - Pag. 4 di 6
Insegnante di Sostegno e colleghi si assumono l impegno di collaborare pienamente nell impostazione e realizzazione del Progetto Educativo e Didattico. L Insegnante di sostegno ha il compito di collaborare con la famiglia del bambino con disabilità e le strutture socio-sanitarie del territorio (C.M. n. 184 del 3/7/1991). Un insegnate specialista può sostenere in attività di sostegno un numero medio di due alunni con disabilità, numero però variabile in base alla gravità o al tipo di disabilità. L insegnante per attività di sostegno, contitolare della classe, partecipa alla valutazione di tutti gli alunni (DPR n. 122/2009 art. 2). Inoltre, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di attività di sostegno, essi si esprimeranno con un unica valutazione. Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca (M.I.U.R.): www.istruzione.it. 14.6 - Assistente Ad Personam o Educatore Assistente per l autonomia E una figura professionale in possesso di titoli di studio specifici che, nella scuola, opera nell ambito dell assistenza educativa, contribuendo alla realizzazione dei Piani educativi Individualizzati. La richiesta di copertura del costo di questa figura professionale è fatta dalla Scuola direttamente al Comune di residenza del bambino, mentre la scelta del nominativo viene effettuata dalla scuola, in alcuni casi in collaborazione o su segnalazione della famiglia. L Educatore Assistente per l autonomia, secondo le normative vigenti, può svolgere un ruolo poliforme, in base alla formazione professionale. I compiti possono essere: 1. Stimolazione dell apprendimento di abilità necessarie all incremento dell autonomia; 2. Rapporto individualizzato a contatto diretto con il bambino e proposta di attività che favoriscano l acquisizione di abilità; 3. Mediazione con il gruppo classe per favorire la socialità e lo sviluppo di relazioni positive con i compagni; 4. Supporto per l alunno alla partecipazione alle attività scolastiche svolte, in classe, dall insegnante. 5. Partecipazione alla programmazione; 6. Partecipazione a incontri con insegnanti, specialisti ed a eventuali incontri formali con la famiglia; 7. Care nell igiene personale del bambino; Capitolo 14 - Pag. 5 di 6
8. Aiuto negli spostamenti; 9. Aiuto durante la somministrazione di cibo. 10. Accompagnamento nei viaggi di istruzione, se formalmente richiesto dalla scuola e preventivamente autorizzato dall Amministrazione Comunale. Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca: www.istruzione.it, oppure Opera San Benedetto onlus. 14.7 Normativa di riferimento Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.185 del 23/2/2006 Regolamento recante modalità e criteri per l individuazione dell alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell art. 35, comma 7, della Legge n. 289 del 27/12/2002 art. 1. Art.2 - DPCM n.185/06 - classificazioni internazionali dell Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, ICD 10 multiassiale o ICD 9 CM) - descrizione dei livelli di gravità della patologia (stabilizzata o progressiva). DPR n. 970/1975 istituzione giuridica dell insegnante di sostegno come figura professionale; Legge n.517/1977: insegnante di sostegno, formazione specifica; D.M. n.331/98 artt. 37 e 41 e Legge n.448/ 97 art. 26 comma 16 - rapporti numerici alunni disabili / insegnanti di sostegno; Assistente ad personam: Decreto del Presidente della Repubblica n.417/1974; Legge n. 1 del 14/1/1975; Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24/7/1977; Legge n.616 del 4/8/1977; Legge n.748 dell 11/10/1977; Legge n. 582 del 14/8/1982; Decreto Legislativo 112/1998, art. 139; Decreto Interministeriale del 5 aprile 2001, in G.U. n. 162, del 14/7/2001 art. n. 3. Capitolo 14 - Pag. 6 di 6