L Art-Bonus debutta in dichiarazione Filippo Gagliardi - Esperto fiscale

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L Art-Bonus debutta in dichiarazione Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO Tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e usufruiscono della relativa agevolazione devono riportare nella propria dichiarazione dei redditi il credito di imposta di cui hanno diritto. Sono agevolabili le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito d imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2014 e 2015 e del 50% per quelle effettuate nel 2016. Alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale il credito d imposta viene concesso nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito di impresa spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi. RIFERIMENTI " D.L. 31 maggio 2014, n. 83, art. 1, convertito con la legge 29 luglio 2014, n. 106 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 61, 85 e 109 Agenzia delle Entrate, risoluzione 14 giugno 2007, n. 133/E Agenzia delle Entrate, circ. 31 luglio 2014, n. 24/E SOGGETTI OBBLIGATI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro natura e dalla forma giuridica che rivestono, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Non sono obbligati a compilare i quadri di riferimento delle relative dichiarazioni dei redditi i soggetti che, nel corso del 2014, non hanno effettuato erogazioni liberali in denaro in favore della cultura. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è stata effettuata l erogazione liberale. I soggetti titolari di reddito di impresa, invece, utilizzano il credito di imposta, mediante compensazione con il modello F24 a partire dal 1º giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Entrambe le categorie di contribuenti devono, comunque, indicare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi dell anno in cui viene effettuata l erogazione liberale. SCADE " Modello 730: 7 luglio 2015 Modello UNICO: 30 settembre 2015 (30 giugno 2015, in forma cartacea) 20 Pratica Fiscale e Professionale n. 19 dell 11 maggio 2015

ADEMPIMENTO " NOVITÀ " I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura negli anni 2014, 2015 e 2016 possono usufruire del credito di imposta cd. Art-Bonus. Il credito di imposta va esposto nella dichiarazione dei redditi nell anno in cui lo stesso viene riconosciuto. Nella dichiarazione dei redditi per l anno di imposta 2014 fa il suo debutto l Art-Bonus. Ai sensi della disciplina in commento, sono agevolabili le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. In sede parlamentare, la norma è stata ampliata con la previsione che il credito d imposta viene riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro, effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascuno degli anni 2014 e 2015, e del 50% per quelle effettuate nel 2016. I limiti sopra richiamati - 50% e 65% - vengono affiancati anche da tetti massimi di spettanza del credito, in funzione della tipologia di soggetti che ne beneficiano. La disciplina, infatti, distingue due macro-categorie di contribuenti: da un lato, le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale, dall altro, le imprese; ai primi il credito d imposta viene concesso nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre ai secondi spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi. Tra le persone fisiche si intendono ricompresi quei soggetti che non svolgano alcuna attività d impresa (ad esempio, lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi e titolari di redditi di fabbricati). Anche agli enti non commerciali, residenti e non, a condizione che non svolgano alcuna attività d impresa, l agevolazione fiscale viene riconosciuta con lo stesso limite; analogo discorso vale per le società semplici che, come noto, non possono svolgere alcuna attività commerciale. Come detto, per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, l agevolazione spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi. Per ricavi annui devono intendersi i componenti positivi di reddito individuati ed elencati dall art. 85 e dall art. 57 del T.U.I.R. Attenzione Ai fini dell agevolazione in commento, gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale subiscono un trattamento differente a seconda che effettuino le erogazioni liberali nell ambito della propria sfera commerciale ovvero in quella personale/istituzionale. Infatti, in caso di erogazioni liberali effettuate nell ambito della propria attività commerciale, gli stessi usufruiscono del credito di imposta nel limite del 5 per mille dei ricavi. In caso di erogazioni effettuate nell ambito della loro attività personale o istituzionale, invece, il limite viene fissato nella misura del 15% del reddito imponibile. Nel caso in cui un contribuente effettui una erogazione liberale in danaro che rientra nella normativa in commento può usufruire esclusivamente del credito di imposta e non può applicare la disciplina ordinaria del T.U.I.R.; naturalmente, per le erogazioni liberali effettuate a partire dal 1º gennaio 2017 tornerà applicabile la disciplina ordinaria prevista dal testo unico. Pratica Fiscale e Professionale n. 19 dell 11 maggio 2015 21

In merito alle modalità di utilizzo, il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo: quindi, il credito di imposta maturato nel 2014 sarà utilizzabile nel 2015, nel 2016 e nel 2017. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d imposta, come detto nella misura di un terzo dell importo maturato, nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è stata effettuata l erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale. In cosa consiste Pertanto, una persona fisica, che effettua un erogazione liberale in denaro nel 2014, potrà utilizzare la prima quota del credito d imposta - pari ad un terzo del totale - nel 2015, in compensazione verticale nella dichiarazione dei redditi per l anno di imposta 2014. L eventuale credito residuo potrà essere compensato, con la stessa modalità, negli anni successivi e si sommerà alle altre due quote residue - ciascuna pari ad un terzo - maturate ma non ancora utilizzate. I soggetti titolari di reddito di impresa, invece, utilizzano il credito di imposta, mediante compensazione con il modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1º giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Un imprenditore che effettua una erogazione liberale in denaro nel 2014, può utilizzare la prima quota del suo credito a partire dal 1º gennaio 2015, compensando i propri debiti d imposta mediante utilizzo del modello F24. Anche in questo caso, la quota di credito non utilizzata potrà essere compensata nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale. Attenzione Si evidenzia che l Art-Bonus, al pari delle altre agevolazioni fiscali alle imprese, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive. Si ricorda, infine, che i contribuenti, per poter usufruire dell agevolazione, devono effettuare le erogazioni liberali esclusivamente con uno dei sistemi di pagamento tracciabili (banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). SOGGETTI OBBLIGATI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti che, indipendentemente dalla loro natura e dalla forma giuridica che rivestono, effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura. I soggetti beneficiari hanno l obbligo di indicare il credito di imposta nella propria dichiarazione dei redditi. La misura agevolativa non spetta a tutti coloro che non effettuano erogazioni liberali in denaro a favore della cultura. Tali soggetti non sono obbligati a compilare i quadri di riferimento delle relative dichiarazioni dei redditi per l anno 2014. Come accennato, nei modelli di dichiarazione per l anno 2014 fa il proprio debutto il credito d imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della cultura (cd. Art- Bonus). Naturalmente, i modelli - ed i quadri di riferimento - da compilare saranno diversi in funzione dei soggetti che effettuano le erogazioni liberali. 22 Pratica Fiscale e Professionale n. 19 dell 11 maggio 2015

Modello 730 Si supponga che una persona fisica, che compila il modello 730, effettui, nel 2014, una erogazione liberale in denaro a favore della cultura pari a 1000 Euro. L ammontare di tale erogazione liberale va indicata nel rigo G9. Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d imposta nella misura del 65 per cento. Il credito d imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi. UNICO PF Si supponga che una persona fisica, che compila il modello UNICO PF, effettui, nel 2014, una erogazione liberale in denaro a favore della cultura pari a 1000 Euro. Nel rigo CR14 va indicato l ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate, nel caso di specie pari a 1000. Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d imposta nella misura del 65 per cento. Il credito d imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. In caso di erogazioni effettuate nell esercizio dell attività di impresa deve invece essere compilato il quadro RU. AL rigo RN30 va riportato l importo della rata spettante (1/3 del credito d imposta spettante, che risulta essere pari a 650 (1000*65%)), il credito residuo e il credito utilizzato in compensazione verticale. Nel rigo RF17, colonna 1, va indicato l ammontare delle erogazioni liberali - effettuate nell esercizio dell attività di impresa - che danno diritto al credito d imposta Art bonus e che, quindi, vanno indicate come variazione in aumento perché interamente indeducibili. UNICO SC Si supponga che una società di capitali, che compila il modello UNICO SC, effettui, nel 2014, una erogazione liberale in denaro a favore della cultura pari a 1000 Euro. Con il codice credito A3, nella dichiarazione dei redditi, va indicato nella sezione il credito d imposta per le erogazioni liberali a favore della cultura. Il credito d imposta è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito è utilizzabile con il modello di pagamento F24 con il codice tributo 6842. Nel modello UNICO, in particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l ammontare del credito maturato corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel Pratica Fiscale e Professionale n. 19 dell 11 maggio 2015 23

periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione entro il limite del 5 per mille dei ricavi. UNICO SP Si supponga che una società di persone, che compila il modello UNICO SP, effettui, nel 2014, una erogazione liberale in denaro a favore della cultura pari a 1000 Euro. Con il codice credito A3, nella dichiarazione dei redditi, va indicato nella sezione il credito d imposta per le erogazioni liberali a favore della cultura. Il credito d imposta è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito è utilizzabile con il modello di pagamento F24 con il codice tributo 6842. Nel modello Unico, il credito di imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa va esposto nel quadro RU. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l ammontare del credito maturato corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione entro il limite del 5 per mille dei ricavi. Al rigo RN21 va indicato l ammontare del credito maturato nel periodo di imposta 2014 da imputare ai soci, corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in tale periodo. Nel rigo RF17, colonna 1, va indicato l ammontare delle erogazioni liberali che danno diritto al credito d imposta Art bonus e che, quindi, vanno indicate come variazione in aumento perché interamente indeducibili. 24 Pratica Fiscale e Professionale n. 19 dell 11 maggio 2015

UNICO ENC Si supponga che un ente non commerciale, che compila il modello UNICO ENC, effettui, nel corso del 2014, nell ambito della sua attività istituzionale, una erogazione liberale in denaro a favore della cultura pari a 1000 Euro. Il credito di imposta di spettanza nel 2014 va indicato al rigo RS251. Attenzione, però, che in tale rigo va indicato il credito d imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate nell ambito della attività istituzionale dell ente. Il credito d imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell ambito dell attività commerciale va esposto nel quadro RU. In particolare, al rigo RS251 va indicato: nella colonna 2, l ammontare del credito maturato nel periodo d imposta di riferimento (2014), corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in tale periodo d imposta, nel limite del 15 per cento del reddito imponibile; nella colonna 5, l ammontare del credito d imposta che non ha trovato capienza nell imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla differenza tra un terzo dell importo di colonna 2 di tale rigo e l importo indicato nel rigo RN25, colonna 2. Le colonne 1, 3 e 4 non sono compilabili, in quanto trattasi del primo anno di applicazione della disciplina. SCADE " La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 è il 7 luglio mentre il 10 novembre quella per l eventuale trasmissione delle dichiarazione dei redditi integrative e rettificative. Il modello UNICO, invece, deve essere presentato entro il 30 settembre se trasmesso in via telematica, entro il 30 giugno se inviato in forma cartacea. Pratica Fiscale e Professionale n. 19 dell 11 maggio 2015 25