DONARE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Legge n. 80 del 2005 (+ DAI VERSI) NORMATIVA SULLE DONAZIONI A cura del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Cosenza - Volontà Solidale
Questo sussidio è realizzato grazie al contributo di Fondazione CARIPLO, Compagnia di San Paolo, Fondazione B.N.C., Istituto Banco di Napoli Fondazione, Fondazione CARICAL che finanziano il Fondo Speciale per il Volontariato amministrato dal Comitato di Gestione regione Calabria. A cura del Settore Consulenza e Assistenza qualificata del CSV di Cosenza.
Introduzione Questo sussidio è stato realizzato per far conoscere alle Organizzazioni di Volontariato le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali effettuate da privati, persone fisiche o enti, a loro favore. Il sussidio è incentrato sulla Legge n. 80 del 2005, la cosiddetta legge Più dai, meno versi, normativa che in soli tre articoli permette a chi dona di avere diverse agevolazioni, incentivando così la possibilità per le Associazioni di reperire fondi da utilizzare per fini di solidarietà sociale. Buona lettura.
CHI PUÒ DONARE Tutti i lavoratori dipendenti e assimilati, lavoratori autonomi ecc. soggetti al pagamento dell Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), tutte le aziende e le società soggette al pagamento dell imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES).
COSA SI PUÒ DONARE Denaro: ogni erogazione così come previsto dalla circolare n. 39/E dell Agenzia delle Entrate del 19 agosto 2008, non deve essere effettuata mai in contanti ma solo ed esclusivamente tramite: Bonifico bancario/postale; Assegno circolare/bancario non trasferibile; Carte di credito o carte di debito di modo che, sia possibile avere tracciabilità del versamento effettuato. Beni: il valore dei beni viene calcolato rifacendosi al prezzo di listino mediamente praticato sul mercato per i beni della stessa specie, tenendo conto dello stato d uso del bene al momento della donazione.
CHI PUÒ RICEVERE LA DONAZIONE 1) Tutte le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS): - ONLUS per scelta Associazioni che rispettando i requisiti del D.Lgs 460/97 hanno chiesto ed ottenuto l iscrizione all Anagrafe delle O.N.L.U.S.; - ONLUS di diritto a) Organizzazioni di Volontariato (266/91) iscritte al Registro Regionale sezione Provinciale di Cosenza (art. 10, c. 8, D.Lgs. 460/97); b) Organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri; c) Cooperative Sociali iscritte all Albo delle Cooperative tenuto presso la Provincia di Cosenza. - ONLUS parziarie a) Associazioni di Promozione Sociale (APS) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell Interno (art. 10, c. 9, D.Lgs. 460/97) b) Gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (art. 10, c. 9, D.Lgs. 460/97)
2) Altre Associazioni: a) Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte in apposito Registro Nazionale o Locale. b) Fondazioni e Associazioni che hanno ad oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni d interesse artistico, storico e paesaggistico ed aventi personalità giuridica.
QUANTO SI PUÒ DEDURRE O DETRARRE DEDUZIONE (persone fisiche e giuridiche art. 14 L 80/2005). La DEDUZIONE è la somma che si può sottrarre dal reddito sul quale poi si calcolano le imposte. Si può dedurre fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre i 70 mila. OBBLIGHI CONTABILI Affinché i soggetti che vogliano donare ad Organizzazioni non-profit, possano usufruire, in termini di deduzioni, dei benefici previsti dall art. 14 della legge 80/2005 (più dai meno versi) è condizione necessaria che l Organizzazione ricevente, tenga scritture contabili analitiche e complete, atte a rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell Organizzazione stessa.
In alternativa alla Legge 80/2005 Persone fisiche (art. 15 TUIR) Possono detrarre dall imposta lorda del 19% della somma donata e comunque non oltre i 2.065,83. La DETRAZIONE è la somma che, una volta calcolate le imposte da pagare, si può sottrarre da queste. Persone giuridiche (art. 100 TUIR) Tali soggetti possono, in alternativa, dedurre dal reddito d impresa dichiarato l importo donato, per un ammontare non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito stesso.
NOTE
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