La valutazione deve tener conto dei livelli di partenza e dei risultati ottenuti in uscita. In particolare:

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Viale Gramsci,3 FANO (Pu) tel.0721801416 tel. e fax 0721803345 Cod.meccanografico:PSEE015007 Cod.Fiscale:81004170411 e-mail: psee015007@istruzione.it - P.E.C.: psee015007@pec.istruzione.it www.direzionedidatticafano.gov.it La valutazione costituisce un momento cruciale della vita di una classe e in particolare per l insegnante che deve esprimere un giudizio sul grado di competenza raggiunto da ciascun alunno. Essa regola i processi di insegnamento- apprendimento in rapporto alle diversità individuali ed alla promozione di tutte le opportunità educative. La valutazione deve tener conto dei livelli di partenza e dei risultati ottenuti in uscita. In particolare: Vengono osservati sistematicamente il comportamento,la socializzazione, la partecipazione e l autonomia; Vengono monitorati il metodo di lavoro e l organizzazione; Vengono utilizzate prove specifiche per misurare i livelli di conoscenza, abilità e competenza nelle singole discipline; Vengono valorizzati i progressi. La valutazione si esplica attraverso le seguenti modalità: iniziale: attraverso prove di ingresso ed osservazioni sistematiche si valuta la situazione iniziale, ovvero le conoscenze e le abilità possedute all inizio del percorso di scuola primaria formativa: valuta il grado di apprendimento nel corso di un itinerario didattico; permette di prevedere i rinforzi adeguati alle difficoltà riscontrate oppure attività di potenziamento; è un momento di autoregolazione della stessa programmazione didattica delle attività, punto fondamentale ed ineliminabile di un corretto processo di insegnamento-apprendimento/ programmazione- valutazione.

finale: al termine di ogni quadrimestre valuta i risultati dopo vari itinerari didattici, tenendo anche conto dell impegno e del progresso compiuto dall allievo rispetto ai livelli di partenza; si esprime in decimi; è illustrata con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto(art.3, comma1. Legge169/08). E necessario formalizzare delle prove che possano aiutare il docente a determinare il raggiungimento degli apprendimenti che dovranno essere valutati. Le prove di valutazione somministrate possono essere: prove strutturate, con domande e compiti che prevedono esiti determinati da chi ha costruito la prova stessa prove semistrutturate, con possibilità in parte per chi le esegue di costruire una propria risposta rispetto ad un'altra parte in cui le domande impongono soluzioni determinate. prove aperte, completamente affidate a chi le esegue, senza vincoli se non quelli di seguire lo stimolo di avvio. Le prove saranno quindi di differenti tipologie: orali grafiche scritte motorie pratiche Ogni docente ha a disposizione delle prove da somministrare ai propri alunni, comuni a tutte le scuole del circolo, riguardanti i principali ambiti disciplinari, alla fine del primo ed al termine dell anno scolastico che consentono una comparazione con gli esiti della valutazione degli apprendimenti effettuata a livello nazionale dall INVALSI. Lo strumento finale di comunicazione del processo valutativo resta il documento di valutazione, consegnato ai genitori nei mesi di febbraio e giugno ed integrato e preceduto dai colloqui individuali. La scheda di valutazione attualmente utilizzata nel nostro Circolo presenta la versione grafica proposta dal Ministero della Pubblica istruzione, mentre la serie di indicatori espressi per le singole discipline sono strettamente correlati alle competenze inserite nel Curricolo di Circolo e quindi, per la trasparenza della valutazione, rintracciabili nelle Unità di Apprendimento di ciascun docente.

(delibera del Collegio Docenti del 17 gennaio 2013) Il documento di valutazione viene compilato utilizzato valutazioni numeriche (da 5 a 10) per tutte le discipline tranne per l irc, l attivita alternativa ed il comportamento per i quali vengono utilizzati i giudizi sintetici: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. Ai voti ed ai giudizi sono attribuiti i seguenti significati: Voto Descrittore Elementi chiave di differenziazione 5 Comprende informazioni e conosce tecniche e linguaggi della disciplina in modo frammentario e parziale e denota parecchie difficoltà nella loro applicazione. 6 Comprende informazioni e conosce tecniche e linguaggi di base della disciplina e li applica con sufficiente correttezza in situazioni note. 7 Comprende informazioni e conosce tecniche e linguaggi fondamentali della disciplina e li applica in modo adeguato 8 Comprende informazioni e conosce tecniche e linguaggi della disciplina in modo completo e li applica con autonomia operativa. 9 Comprende informazioni e conosce tecniche e linguaggi della disciplina in modo ampio e approfondito e li applica con autonomia in contesti diversi. 10 E in grado di operare all interno del sapere disciplinare in completa autonomia dimostrando competenza, conoscenze approfondite che sa utilizzare in una pluralità di contesti, essendo capace di rielaborarle in modo corretto, preciso e personale. Frammentarietà (disorganizzazione degli elementi di conoscenza) e parzialità (riduzione significativa della quantità e della completezza). Difficoltà operativa ridotta ma con prospettive di miglioramento. Livello basico di comprensione e conoscenze (standard minimo). Applicazione abbastanza corretta (con errori ridotti), in situazioni note (riferite al già sperimentato) Conoscenze fondamentali (oltre il basico, standard medio). Adeguatezza (comprensione al livello richiesto) Completezza (possiede tutti gli elementi costitutivi della disciplina). Applicazione autonoma nelle diverse forme previste, standard medio-alto Ampiezza (attiene al livello della relazione fra diversi aspetti e contenuti della disciplina), profondità (è in grado di scoprire relazioni extradisciplinari), autonomia (come sopra), standard alto Operatività su un sapere disciplinare pienamente dominato, completa autonomia, profondità delle conoscenze, trasferibilità in contesti nuovi, rielaborazione connotata da correttezza e precisione standard dell eccellenza

GIUDIZIO DESCRITTORI - INDICATORI DEL COMPORTAMENTO Ottimo comportamento partecipe e costruttivo all'interno della classe, non limitato alla sola correttezza formale comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita della scuola consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell'impegno Distinto comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita della scuola consapevolezza del proprio dovere e continuità nell'impegno Buono comportamento prevalentemente rispettoso delle regole della scuola e corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola impegno non sempre costante ed una non sempre precisa consapevolezza del proprio dovere Sufficiente comportamento scarsamente rispettoso nei confronti delle regole dell'istituto, dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno Non sufficiente comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell'istituto, atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti nella scuola assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere Qualora i docenti ritengano di dover valutare il profitto raggiunto da un alunno come non sufficiente, saranno tenuti a compilare, al termine dell anno scolastico,una relazione di accompagnamento che indichi gli obiettivi che in quella disciplina sono stati raggiunti. Se il ritardo di un alunno diventa eccessivo e investe più ambiti o discipline, il team dei docenti, dopo avergli fornito percorsi alternativi e maggiormente accessibili, potrà decidere per un prolungamento del suo percorso scolastico. La normativa vigente riguardante la non ammissione di un alunno alla classe successiva è l art. 2, comma 6 del DPR N. 122/2009, NEL QUALE SI RINVIA ALL ART.3, COMMA 1BIS, DEL DL 137/2008 (Riforma Gelmini) che a sua volta, modifica quanto previsto dall art. 8 del D. Lgs. N. 59/2004 (riforma Moratti). L art.3 comma

1 bis citato (ed in vigore) dice infatti: Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all unanimità, possono non ammettere l alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La valutazione di tutti gli alunni è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. P. R. n. 122 del 2009. La valutazione è espressione dell autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che abbia ad oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo. Secondo il D. P. R. n. 122/2009 Art. 9, comma 1 la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività sulla base del Piano Educativo Individualizzato previsto dall art. 314, comma 4 del T. U. n. 297/94. La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell alunno con disabilità. La valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performances Secondo il D.P.R. n. 122/2009 Art. 10, comma 1 per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell attività didattica, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Secondo il D.P.R. n. 122/2009 Art. 1 comma 9 i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all obbligo di istruzione ai sensi dell art. 45 del D.P.R. 394/99, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.