Ultimi orientamenti sulla correzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie

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Ultimi orientamenti sulla correzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie di Carmela Lucariello Pubblicato il 23 febbraio 2008 Intervento del giudice di merito tributario L ordinanza n. 15 del 10 settembre 2007 della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 14 ha disposto la correzione di una sentenza precedentemente pronunciata dalla stessa sezione sostituendo il dispositivo la commissione accoglie l appello dell ufficio con la commissione respinge l appello dell ufficio e disponendo l annotazione della ordinanza stessa a margine della sentenza corretta ai sensi del secondo comma dell articolo 288 del cpc. Procedimento di cui agli articoli 287 e 288 del c.p.c. Orbene, il procedimento di cui agli articoli 287 e 288 del c.p.c., ammesso nel processo tributario (1) ex articolo 1 secondo comma del dlgs 546/92, è diretto non a decidere una controversia bensì solo ad eliminare un errore commesso nell esposizione di quanto deciso, senza investire il processo formativo del convincimento del giudice. La sentenza, una volta corretta, resta del tutto inalterata nella sua portata precettiva; l istituto della correzione della sentenza non comprende, infatti, il vizio della volontà del giudice, gli errori di giudizio e gli errori nella formazione del giudizio. Errore materiale 1

L errore materiale (2) è quello che interviene non nella formazione del giudizio, ma nella semplice formazione della sentenza (si pensi alla sentenza in cui è trascritto il solo cognome di un membro della C.T.). Esso non da luogo alla nullità della sentenza, ma trova rimedio nel procedimento di correzione, che non integra alcuna impugnazione. Errore di fatto Esso si distingue dall errore di fatto che, ai sensi dell articolo 395 n. 4) del c.p.c., provoca l impugnazione per revocazione e si risolve in una divergenza tra ciò che è dalla sentenza e la realtà processuale. Mentre l errore materiale non provoca la nullità della sentenza e può essere corretto in ogni tempo, secondo la procedura di cui all articolo 287 del c.p.c., l errore revocatorio può essere fatto valere entro gli stretti tempi previsti per la revocazione. Gli errori correggibili, mediante il procedimento di correzione di cui agli articoli 287 e 288 del c.p.c., non riguardano la sostanza del giudizio. Gli errori correggibili consistono in una divergenza fortuita tra l idea e la rappresentazione, in una mera disattenzione o svista nella redazione della sentenza rilevabile ictu oculi. La necessità o l opportunità di un indagine sulla volontà del giudice esclude la materialità. Contrasto tra la motivazione e il dispositivo Costituisce causa di nullità della sentenza il contrasto tra la motivazione e il dispositivo, per l inidoneità del provvedimento a consentire l individuazione del concreto comando giudiziale. L insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo non consente di utilizzare il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 del c.p.c. ma configura la nullità della sentenza per la sua inidoneità a consentire l individuazione del concreto comando giudiziale (3). 2

Criteri guida I criteri guida per distinguere le ipotesi di nullità da quelle in cui è consentita la correzione (4) della pronuncia sono i seguenti (vd. Cassazione sentenza n. 17224 del 28 luglio 2006.): Ove vi sia un insanabile contraddittorietà fra le diverse parti della sentenza, tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento, sussiste una nullità che deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione (Sent. n. 16488 del 24 gennaio 2006 dep. il 19 luglio 2006 della Corte Cass., Sez. tributaria). Ove, invece, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (ad esempio, di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) non integra un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, allora è consentito attivare la procedura di correzione, mentre non occorre l impugnazione. L errore materiale è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (in questo senso, Cassazione, sentenza n. 17392 del 2004). Il procedimento di correzione Il procedimento di correzione richiede l istanza di parte, non essendo ammissibile una correzione d ufficio. Legittimate sono tutte le parti anche quelle a cui vantaggio si rivolgono l errore o l omissione materiale. L istanza va proposta allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza da correggere. Secondo l orientamento prevalente, 3

sono correggibili anche le sentenze delle C.T. Provinciali non appellate ma ancora appellabili. Peraltro, si afferma che una volta proposto l atto d appello, contenente l istanza di correzione, spetta alla C.T. Regionale esaminare la correzione della sentenza di primo grado prima dell esame dell impugnativa vera e propria che, viceversa, è rivolta alla riforma della sentenza di primo grado; una volta proposto l appello la correzione non è più ammissibile dinanzi alla C.T. Provinciale in quanto pienamente assorbita dall appello: l appello assorbe ogni errore in cui è caduto il primo giudice, rientrando la relativa operazione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame. L errore materiale contenuto nella decisione di primo grado, ancorché correggibile da parte della stessa C.T. Provinciale, può anche essere corretto mediante pronuncia emessa dalla C.T. Regionale a seguito dell atto d appello. È ammissibile la correzione della sentenza della C.T. Regionale da parte della stessa (5). Nell ipotesi d accordo delle parti in merito alla istanza, il Presidente della C.T. provvede con decreto, che non va notificato: il decreto presidenziale è annotato in calce alla sentenza da correggere; se non c è l accordo è necessario l instaurazione del contraddittorio e sull istanza si provvede con ordinanza, che va notificata, d ufficio, alle parti: l ordinanza si annota sull originale del provvedimento. Natura del provvedimento di correzione Il provvedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e carattere ordinatorio: è ammissibile la revocabilità e la modificabilità del provvedimento di correzione. L ordinanza che dispone la correzione di una sentenza, configura un provvedimento di natura amministrativa, non decisorio e come tale non impugnabile; resta ferma la facoltà di impugnare la sentenza corretta, ai sensi del combinato disposto dell articolo 288 del c.p.c. e dell articolo 325 del c.p.c., con la previsione 4

della decorrenza dei termini ordinari d impugnativa della stessa dal giorno in cui è stata notificata l ordinanza di correzione (6). Riapertura termini d appello L articolo 288 del c.p.c. comporta una riapertura dei termini d appello per le parti corrette della sentenza di primo grado: la notificazione d ufficio dell ordinanza di correzione fa decorrere il termine ordinario d impugnazione avverso la sentenza corretta. Per tale impugnazione è prevista la riapertura del termine per impugnare che, tuttavia, non si verifica quando il provvedimento di correzione riguarda una semplice rettifica, che non altera il contenuto logico-giuridico della sentenza (Corte di Cassazione sentenza n. 192 dell 11 gennaio 1999): l impugnabilità non realizza un inammissibile estensione del potere d impugnazione avverso una sentenza passata in giudicato (Cass. sentenza n. 7486 del 30 luglio 1988). L impugnabilità della sentenza (7) corretta mira a verificare se è stato violato il giudicato ormai formatosi, nel caso in cui il procedimento di correzione è stato utilizzato per incidere su errori di giudizio (Cass. sentenza n. 4096 del 3 maggio 1996). Carmela Lucariello 25 Gennaio 2008 Note 1) L articolo 1, secondo comma, del D.lg. 546/92, così recita i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. 5

2) Si ha errore materiale correggibile con la procedura di cui agli artt. 287, 288 del codice di procedura civile quando si verifichi una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una svista o da una disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (a differenza dell error in iudicando deducibile ex art. 360 del codice di procedura civile e dell errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, del codice di procedura civile (Ord. n. 8 del 3 luglio 2007 dep. il 3 luglio 2007 della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. XXXIV) 3) La Suprema corte di cassazione con sentenza. N. 16488 del 19 luglio 2006 ha precisato che: il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sull idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale L ipotesi in cui è consentita la correzione dell errore materiale, attraverso il ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, invece, è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni. 4) La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9113 del 13 maggio 2004, ha statuito che la sottoscrizione del giudice costituisce requisito formale essenziale della sentenza, per cui la relativa omissione, anche se causata da mera dimenticanza, comporta la nullità, assoluta e insanabile della sentenza, equiparabile all inesistenza, per la quale non si può pertanto portare riparo con la procedura di correzione. In buona sostanza, la sottoscrizione del presidente del collegio giudicante è un requisito essenziale della sentenza che, solo con esso, acquista giuridica esistenza e, pertanto, la sua mancanza pur involontaria rende di per sé nulla insanabilmente la sentenza medesima per difetto di un elemento costitutivo, senza che possa 6

ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali, né tanto meno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che emessa la pronunzia ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Tale nullità va invece accertata e dichiarata in sede d impugnazione, con conseguente remissione della causa, ai sensi e per gli effetti dell articolo 59, primo comma, lettera e), del Dlgs n. 546/92, al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione carente di sottoscrizione. L omessa sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di uno dei magistrati tenuti alla sottoscrizione determina la nullità insanabile della sentenza restando esclusa l applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali (Cass. sez. 16 novembre 1999 n. 12363). L omessa o inesatta indicazione nell intestazione della sentenza (nella specie: di una commissione tributaria) del nome del difensore di alcuna delle parti in tanto produce nullità della sentenza, in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito, a norma dell art. 101 c.p.c., altrimenti, vertendosi in un ipotesi di mero errore materiale, questa dà luogo ad una mera irregolarità emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. Nell enunciare tale principio la Corte ha escluso la nullità della sentenza della Commissione tributaria anche in considerazione del fatto che la parte ricorrente aveva notificato il ricorso per cassazione alla controparte proprio presso lo studio del difensore del cui nome si lamentava l omessa indicazione, nella decisione impugnata (Cassazione sez. 5 sentenza n. 16989 del 12 novembre 2003). La sentenza nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell udienza collegiale di discussione, non è nulla ma deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli art. 287 e 288 del codice di procedura civile, considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d udienza e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del Collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza 7

stessa (Sent. N. 11785 del 13 aprile 2007 dep. il 21 maggio 2007 della Corte Cass., Sez. I civ.). L omissione correggibile consiste nella mancanza di uno o d alcuni elementi della sentenza che non impedisce la comprensione della volizione del giudice. L errore di calcolo emendabile consiste nell erronea utilizzazione delle regole aritmetiche e tale errata utilizzazione risulta direttamente dal provvedimento da correggere. La mancata, incompleta, o inesatta indicazione, nell epigrafe della sentenza, di uno dei soggetti che hanno partecipato al processo non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra motivo di nullità della sentenza stessa ma mero errore materiale emendabile, con la procedura di correzione ex articolo 287 e 288 c.p.c., qualora dal contesto della decisione e degli atti processuali o dei provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia possibile, pertanto, stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (Corte di Cassazione sez. II sentenza n. 14367 del 21 dicembre 1999). Giova osservare che secondo un preciso orientamento del giudice di legittimità è consentito utilizzare la procedura di correzione di errore materiale al fine di sostituire svolgimento del fatto, motivazione e dispositivo di una sentenza (Sent. N. 903 del 16 dicembre 2005 dep. il 18 gennaio 2006 della Corte Cass., Sez. tributaria). 5) La Cassazione non può correggere gli errori materiali, contenuti nella sentenza di merito, essendo giudice di legittimità; nell ipotesi di ricorso per cassazione la richiesta di correzione va presentata al giudice a quo (Cass. sentenza n. 5966 del 15 giugno 1999; Cass. sentenza n. 490 del 20 gennaio 1999). 6) In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l art. 288 cod. proc. civ., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell art. 177, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., a tenore 8

del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull istanza di correzione di una sentenza all esito del procedimento regolato dall art. 288 cod. proc. civ. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio. (Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 14-03-2007, n. 5950). 7) Nell ipotesi in cui, pendente il termine per impugnare la sentenza della C.T. Regionale con ricorso per cassazione, sia stato proposto alla stessa C.T. ricorso per correzione della sentenza medesima ai sensi degli articoli 287 e 288 del c.p.c., la proposizione di tale ricorso non costituisce atto equipollente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnarla in sede di legittimità (in tal senso Corte di Cassazione sentenza n. 8596 del 23 giugno 2000). ALLEGATO: AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE N. DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI.................... 9

ISTANZA DI CORREZIONE DELLA SENTENZA CON L ACCORDO DELLE PARTI (articolo 287 del c.p.c.) Proposta dalla società................... (C.F....................) con sede in. nella persona del proprio rappresentante pro tempore., rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce/in margine al ricorso introduttivo dall avv./dott./rag.. presso il cui studio è elettivamente domiciliata nel giudizio contro l ufficio. PREMESSO che la sentenza n... pronunciata dalla sezione n... e depositata il.. in parziale accoglimento del ricorso introduttivo ha determinato l imponibile nella misura di euro............................. che siffatta statuizione è il risultato di un evidente errore materiale poiché corrisponde in toto a quanto indicato dall ufficio nell avviso di accertamento n... che l errore materiale in questione è riconosciuto anche dall ufficio che concorda nel richiedere la correzione della sentenza sottoscrivendo il presente atto per adesione. CONCLUSIONI Tanto premesso si chiede la correzione della sentenza.................... depositata il. dalla sezione n... con la specificazione dell imponibile di euro.. in sostituzione di quello erroneamente indicato in euro.. Si deposita copia autentica della sentenza n... Firma del difensore Firma di adesione del rappresentante dell ufficio 10

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