REGISTRAZIONI CONTABILI presupposti civilistici risvolti fiscali
perchè devo fare le registrazioni? come e quando devo fare le registrazioni?
FINALITÀ CIVILISTICA art. 2423 definire con chiarezza un bilancio che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio. art. 2214 l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale ed il libro inventari. le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori. art. 2216 il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa art. 2220 le scritture devono essere conservate per dici anni dalla data dell'ultima registrazione (2312) art. 2423 ter, 5c sono vietati i compensi di partite art. 2219 tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili (2710) art. 2215 bis i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici
FINALITÀ FISCALE
FINALITÀ FISCALE disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi DPR 600 del 29/09/73 art. 14 le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma dell art. 13 devono in ogni caso tenere art. 14 a) - libro giornale e libro inventari art. 14 b) - i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto art. 14 c) - scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito art. 16) - Registro dei beni ammortizzabili
FINALITÀ FISCALE disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi DPR 600 del 29/09/73 art. 16) - Registro dei beni ammortizzabili, nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri: - l'anno di acquisizione - il costo originario - le rivalutazioni le svalutazioni - il fondo ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente - il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta - la quota annuale di ammortamento - le eliminazioni dal processo produttivo per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
FINALITÀ FISCALE disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi DPR 600 del 29/09/73 art. 14 a) - libro giornale e libro inventari art. 14 b) - i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto art. 14 c) - scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito art. 16) - Registro dei beni ammortizzabili art. 18, 3c) - (contabilità semplificata per le imprese minori) Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per operazioni soggette a registrazione
FINALITÀ FISCALE Imposta sul valore aggiunto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633 presupposti dell IVA oggettivo : si deve essere in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi soggettivo : le operazioni devono essere effettuate da persone fisiche e giuridiche che operano nell esercizio di imprese di arti e professioni territoriale : i beni oggetto della cessione devono essere nazionali o nazionalizzati classificazione delle operazioni IVA non soggette: operazioni prive di uno o più presupposti soggette : imponibili: si calcola l imposta secondo le aliquote stabilite non imponibili: non si calcola l imposta, di solito per evitare la doppia tassazione esenti: non si calcola l imposta per ragioni di opportunità economicosociale
FINALITÀ FISCALE Imposta sul valore aggiunto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633 pro-rata - 19 bis Importazioni / Esportazioni Editoria Autofatture da agricoltori Autotrasportatori Agricoltura Subfornitura Iva sospesa per enti pubblici Rottami e cascami Acquisti da San Marino esclusione o riduzione della detrazione - 19 bis1 Depositi doganali Iva per cassa Benzinai Farmacie Metalli Preziosi Reverse Charge Agenzie di Viaggio Sali, Tabacchi, Giornali, Lotto... Beni usati rettifica della detrazione 19 bis 2 Spettacolo
FINALITÀ FISCALE Testo Unico delle Imposte sui Redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917 reddito d impresa deducibilità IRAP deducibilità elemento reddituale studi di settore Bilancio UE deducibilità
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI stampa registri IVA stampa registro cespiti stampa libro giornale stampa libro inventari Stampa entro 3 mesi dalla scadenza dei redditi, attualmente, 31/12/13 Articolo 1 comma 161 legge 24/12/07, n.244 stampa schede contabili
DETRAIBILITÀ IVA Art. 19: detrazione oggettiva esercizio del diritto alla detrazione dell iva Art. 19 bis: detrazione soggettiva si crea un parallelismo tra il rapporto operazioni effettuate / operazioni esenti e totale iva acquisti/totale iva non detraibile. Art. 19 bis-1: detrazione parziale elenco delle operazioni che oggettivamente hanno una parziale deducibilità o totale indeducibilità. Le percentuali di deducibilità sono determinate per presunzione assoluta, tranne le operazioni relativa alla telefonia dove il contribuente può stabilire e dimostrare la diversa percentuale adottata in relazione all effettivo utilizzo nell ambito dell attività dell impresa. Art. 19 bis-2: rettifica della detrazione si osservano gli acquisti di beni strumentali nell anno corrente e nei quattro successivi ed opera nel momento in cui sussiste un mutamento di regime contabile, o diverso utilizzo del bene nell ambito dell attività d impresa o un mutamento di percentuale di deducibilità in rapporto alle operazioni esenti effettuate.
IMPORT/EXPORT REVERSE CHARGE Le esportazioni di beni e le prestazioni di servizi rese all estero prevedono che l imposta sia liquidata nel paese di residenza del committente, con la conseguenza che: - le esportazioni di beni operano in regime di non imponibilità art. 8/ 1 comma lett. a) - i servizi resi all estero operano in regime di non assoggettabilità art. 7 ter (tipicamente) Le operazioni di importazioni di beni da territori extracomunitari assolvono l onere della liquidazione dell imposta attraverso operazioni eseguite dagli uffici doganali Le operazioni di importazioni di beni da territori intracomunitari assolvono l onere della liquidazione dell imposta attraverso una registrazione compensativa sul registro delle vendite Stessa sorte spetta alle prestazioni di servizi rese da soggetti residenti all estero. In questi ultimi due casi l imposta diventa esigibile con la trascrizione sul registro delle vendite, e consente di esercitare il diritto alla detrazione della medesima imposta con effetto, di solito, di neutralità finanziaria dell operazione. Il reverse charge ha gli stessi effetti contabili dell acquisto intracomunitario ma opera tra soggetti residenti nello Stato. Ad esempio il subappaltatore emette una fattura all appaltatore senza applicare l imposta, sarà onere e cura dell appaltatore liquidare l imposta indicandola sul registro delle vendite ed esercitare il diritto alla detrazione nei termini previsti dalla norma.
DEDUCIBILITÀ REDDITI Alcuni costi hanno una deducibilità parziale per presunzione assoluta della normativa: - art. 102 : apparecchi telefonici deducibili 80% - art. 164 : limitazioni per mezzi di trasporto autovetture e costi relativi, deducibili 20% nel limite di 35 milioni di lire stessi beni per agenti di commercio, deducibili 80% nel limite di 50 milioni di lire Altri costi hanno una deducibilità parziale in relazione all attività svolta e non determinabili in fase di registrazione contabile ad esempio gli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL Registrazioni contabili dei costi a deducibilità limitata Non suddividere il costo soggetto a deducibilità limitata tra costo deducibile e costo non deducibile, si perde tempo nel calcolo e non si soddisfa il requisito di correttezza previsto dal codice civile. La voce costo non deducibile, infatti, potrebbe rappresentare la somma di diversi costi che hanno una diversa classificazione nelle voci del bilancio, ad esempio: carburante, manutenzioni = voce B7 quote di ammortamento = voce B10 leasing = voce B8 Utilizzare gli accorgimenti previsti dal software attivando tutti gli automatismi possibili
COMPETENZA TEMPORALE Competenza civilistica è gestibile automaticamente in fase di registrazione contabile tramite la funzione delle rilevazione di ratei risconti In questo caso la registrazione contabile subisce variazioni a causa della ripartizione del costo tra diversi esercizi contabili. Ad esempio la quota di costo o di ricavo di competenza di due o più esercizi (art.2424 bis cc), oppure la fattura di acquisto merce ricevuta a gennaio ma relativa a merce acquistata nel dicembre del precedente anno oppure la rilevazione di crediti verso clienti per fatture da emettere. Competenza fiscale è gestibile automaticamente in fase di redazione del corrispondente quadro del reddito d impresa nella dichiarazione dei redditi In questo caso la registrazione contabile non subisce variazioni in quanto non vi è effetto sul bilancio previsto dal codice civile. Ad esempio il compenso amministratore liquidato ad aprile ma relativo a competenze del precedente anno, la plusvalenza ripartibile in cinque anni