ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO DIRITTO DEL LAVORO a cura del Prof. M. Favaron
Programma CLASSI TERZE: ASPETTI GIURIDICI DEL LAVORO Ø Principi giuridici fondamentali sul lavoro; Ø Diritti e doveri del lavoratore; Ø Forme del contratto di lavoro. CLASSI QUARTE: IL RAPPORTO DI LAVORO Ø Curriculum vitae; Ø Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL); Ø Assunzione e contratti individuali; Ø Retribuzione; Ø Risoluzione del rapporto di lavoro.
Come accedere al mondo del lavoro Ø IN PROPRIO, PER SE STESSO: L IMPRENDITORE Ø IN PROPRIO, PER ALTRI: LAVORO AUTONOMO Ø COME DIPENDENTE: LAVORO SUBORDINATO Ø IN MODO IRREGOLARE: LAVORO NERO
L imprenditore E imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (Art. 2082 cc). Caratteristiche dell attività di imprenditore: Ø Professionalità: l attività deve essere abituale, stabile e non occasionale; Ø Economicità dell attività: occorre che ci sia creazione di ricchezza ; Ø Organizzazione: l imprenditore deve organizzare mezzi e persone. Rientrano nella categoria anche i piccoli imprenditori (ad es. coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e colui che svolge l attività prevalentemente con il proprio lavoro e quello della sua famiglia.
Il lavoratore autonomo Il lavoratore autonomo è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cc). Sono lavoratori autonomi: Ø Liberi professionisti intellettuali; Ø Agenti, mediatori e rappresentanti di commercio; Ø Autori, artisti e professionisti non intellettuali; Ø Titolari di diritti su opere dell ingegno e invenzioni industriali.
Il lavoratore dipendente Il lavoratore dipendente (detto anche subordinato ) è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore (art. 2094 cc). I lavoratori dipendenti possono essere classificati in: Ø Dirigenti; Ø Quadri; Ø Impiegati; Ø Operai. Tale classificazione è definita qualifica.
La prestazione del lavoro Ø Mansione: salvo casi particolari, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni superiori che ha acquisito successivamente (con relativo aumento retributivo). Ø Il Datore di lavoro è tenuto a riconoscere a ciascun lavoratore il corretto livello e qualifica corrispondenti alla mansione svolta. Ø A ciascuna combinazione tra mansione, livello e qualifica è attribuita una retribuzione minima determinata dai C.C.N.L.
Il lavoro nero Il lavoro nero è una grossa piaga nel mondo del lavoro italiano. Il lavoro nero è illegale e costituisce: Ø Una forma di evasione fiscale e previdenziale; Ø Una forma di sfruttamento del lavoratore, non riconoscendo allo stesso i diritti previsti dalla normativa in vigore (ferie, malattia, copertura assicurativa, pensione, certezza del posto ).
Le Fonti del diritto del lavoro * COSTITUZIONE ITALIANA * CODICE CIVILE * STATUTO DEI LAVORATORI (Legge 300/1970) * ALTRE FONTI NORMATIVE (Legge 81/2015)
Principi Fondamentali della Costituzione Italiana ARTICOLO 1: L Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. ARTICOLO 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Doveri del lavoratore Ø Usare la diligenza richiesta dalla prestazione dovuta, nell interesse dell impresa e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Datore di lavoro. Ø Obbligo di fedeltà: divieto di concorrenza e di divulgare notizie che possano recare pregiudizio all impresa. Ø Rispettare l orario di lavoro.
I principali diritti del lavoratore Ø Diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad una esistenza libera e dignitosa; Ø Durata massima della giornata lavorativa, diritto al riposo settimanale e alle ferie; Ø Diritto alla maggiorazione di turno e di lavoro straordinario; Ø Parità dei diritti uomo- donna e diritti lavoratrici madri; Ø Diritto al mantenimento e all assistenza per gli inabili al lavoro; Ø Diritto all assicurazione su infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria; Ø Diritto al Trattamento di Fine Rapporto; Ø Diritto di organizzazione sindacale; Ø Diritto di sciopero.
Ulteriori diritti Ø Libertà di opinione e manifestazione del pensiero; Ø Divieto utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti per il controllo dell attività lavorativa; Ø Divieto di accertamenti sanitari, indagini sulle opinioni e visite personali di controllo; Ø Tutela della salute e dell integrità fisica; Ø Diritto allo studio per lavoratori studenti; Ø Diritto alla tutela della privacy.
Diritti Sindacali Ø L Attività sindacale è finalizzata a tutelare gli interessi dei lavoratori nel rapporto contrattuale tra datore e prestatore di lavoro Ø Tutti i lavoratori hanno diritto a costituire, aderire e svolgere attività sindacale all interno dei luoghi di lavoro. Ø Diritto a riunirsi in Assemblea e di affiggere comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro. Ø Sono vietati gli atti discriminatori nei confronti dei dipendenti a causa della loro attività sindacale e i comportamenti diretti ad impedire o limitare l esercizio delle attività sindacali. Ø Sono altresì vietati trattamenti economici collettivi discriminatori.
Tutela del licenziamento illegittimo Ø L Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori prevede la nullità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno, per i lavoratori licenziati illegittimamente, nei casi vietati dalla legge o per manifesta insussistenza del fatto materiale commesso. Ø Secondo il nuovo testo, il lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, ha diritto a un indennizzo in funzione dell anzianità di servizio ( tutele crescenti ): ü da min 4 a max 24 mensilità se l impresa ha più di 15 dipendenti; ü da min 2 a max 6 mensilità se l impresa ha fino a 15 dipendenti. Ø Questa nuova norma vale solo per i dipendenti assunti dopo il 1 gennaio 2016.
Riconoscimento del tempo indeterminato Ø E possibile chiedere la conversione in contratto a tempo indeterminato nei seguenti casi: Ø Reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato per oltre 36 mesi complessivi ovvero a seguito della continuazione della prestazione oltre il termine stabilito; Ø Collaborazione con partita IVA per prolungati rapporti (almeno 8 mesi all anno x 2 anni) con il medesimo committente, qualora esso rappresenti almeno l 80% del fatturato del collaboratore ovvero il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente.
Le Forme del contratto di lavoro I contratti di lavoro possono avere le seguenti forme: Ø Contratto a tempo indeterminato Ø Contratto a tempo determinato Ø Contratto di apprendistato Ø Contratto a tempo parziale Ø Contratto di somministrazione di lavoro Ø Contratto intermittente Ø Contratto di lavoro accessorio
Contratto a tempo indeterminato Ø E la forma comune di rapporto di lavoro, cioè la tipologia- base da utilizzare di regola per le assunzioni. Ø Con tale contratto il lavoratore, terminato il periodo di prova previsto, presta la sua attività a favore del datore di lavoro senza vincolo di durata ed il datore di lavoro è tenuto a garantire il posto di lavoro al lavoratore fino alla cessazione del contratto che può avvenire: Ø Su richiesta del lavoratore (dimissioni); Ø Per atto imposto dal datore di lavoro (licenziamento); Ø In via consensuale tra le parti; Ø Per raggiungimento dei requisiti di pensione.
Contratto a tempo indeterminato Ø A partire dal 1 gennaio 2016 si applica il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per tutte le collaborazioni organizzate dal committente. Ø Si tratta di prestazioni di natura esclusivamente personale e continuativa, le cui modalità di esecuzione sono organizzate e coordinate dal committente, anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Ø Spariscono quindi: Ø I contratti di collaborazione coordinata e continuativa; Ø I contratti di lavoro a progetto; Ø I contratti di prestazioni professionali nascosti attraverso lavoratori dotati di partita IVA.
Contratto a tempo determinato Ø Il contratto prevede una durata limitata del rapporto di lavoro. Ø La durata massima del tempo determinato, salvo casi particolari, è fissata in 36 mesi, seppur realizzati in più contratti (anche non continuativi). Ø La retribuzione del tempo determinato è equivalente a quella del tempo indeterminato. Ø Il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il 20% della forza lavoro.
Contratto a tempo determinato Ø Non si può assumere a tempo determinato: Ø Per sostituire lavoratori in sciopero; Ø Nelle imprese che hanno effettuato licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti; Ø Nelle imprese in cui si utilizzano ammortizzatori sociali; Ø Per i datori non in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro. Ø Il lavoratore assunto a tempo determinato per oltre 6 mesi ha diritto di prelazione nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti.
Contratto di Apprendistato Ø Il contratto ha un contenuto formativo: il datore deve garantire all apprendista la formazione necessaria per acquisire le competenze professionali adeguate alla mansione per cui il lavoratore è stato assunto. Ø Generalmente l apprendistato non può durare più di 3 anni e l apprendista deve avere un età massima di 29 anni. Ø Con il Jobs Act sono stati introdotti i seguenti tipi di apprendistato: Ø Per l ottenimento di diploma professionale o di istruzione (studio/lavoro); Ø Apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualifica professionale (praticantato); Ø Apprendistato di alta formazione e ricerca, quali master e dottorati.
Contratto di Apprendistato Ø Gli apprendisti possono essere retribuiti meno rispetto agli altri lavoratori con le medesime mansioni. Ø E previsto un trattamento contributivo agevolato e sono possibili incentivi destinati all assunzione e conferma di apprendisti Attenzione ai falsi contratti di Apprendistato
Contratto a tempo parziale Ø E un contratto caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno (part- time). Ø Il lavoratore ha diritto alla stessa retribuzione dei lavoratori a tempo pieno, ragguagliata all orario di lavoro. Ø Sono previste limitazioni al lavoro supplementare e straordinario. Ø Salvo la presenza di clausole elastiche, il datore di lavoro non può modificare o aumentare l orario di lavoro definito in contratto.
Contratto a tempo parziale Ø Esistono le seguenti forme di part- time: Ø Part- time orizzontale: la riduzione di orario viene effettuata riducendo l orario normale di lavoro giornaliero; Ø Part- time verticale: il lavoratore svolge l attività a tempo pieno solo in determinati giorni o periodi. Ø Part- time misto: dalla combinazione dei casi precedenti.
Contratto a tempo parziale Ø La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa) non può essere imposta dal datore di lavoro. Ø Ha diritto alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale: Ø Il lavoratore affetto da gravi patologie mediche; Ø Il lavoratore che la chiede, temporaneamente ed entro i limiti ancora spettanti, in alternativa al congedo parentale. Ø Il lavoratore part- time ha inoltre diritti di precedenza all assunzione full- time.
Contratto di somministrazione di lavoro Ø Prevede la presenza di tre soggetti: Ø Il lavoratore, che presta l attività; Ø L utilizzatore, che usufruisce del lavoro svolto dal lavoratore; Ø Il somministratore, che assume il lavoratore e gli fa svolgere la propria attività presso l utilizzatore. Ø Questa forma contrattuale si attua attraverso due differenti contratti: Ø Il contratto di assunzione tra somministratore e lavoratore; Ø Il contratto di somministrazione tra somministratore e utilizzatore. Ø Attenzione alla differenza tra lavoro interinale e cooperative di lavoro.
Contratto di lavoro intermittente Ø Contratto con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare l attività lavorativa in modo discontinuo nel tempo. Ø Si può attuare, attraverso la definizione di un monte giorni o prevedendo un periodo contrattuale. Ø Esistono due forme: Ø Con obbligo di disponibilità entro un periodo predefinito, per la quale al lavoratore è riconosciuta un indennità mensile di disponibilità; Ø Senza obbligo di disponibilità, per cui il lavoratore sarà retribuito solo per il lavoro effettivamente prestato. Ø E previsto un limite massimo di 400 giornate nell arco di tre anni.
Contratto di lavoro accessorio Ø E una forma contrattuale per la retribuzione delle prestazioni occasionali di lavoro. Ø Sono previsti i limiti massimi di: Ø Euro 7.000 complessivi nell anno; Ø Euro 2.000 percepiti da un singolo committente. Ø Il pagamento del lavoro accessorio avviene attraverso l acquisto di voucher da parte del datore di lavoro, che sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, ma comprendono il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Ø Il lavoratore incasserà il proprio compenso presentando il voucher presso i concessionari abilitati (INPS, Agenzie per il Lavoro, Banche convenzionate, Poste ).
FINE DELLA PRESENTAZIONE GRAZIE PER L ATTENZIONE!!!