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Direttore Miguel Ángel ORTIZ Pontificia Università della Santa Croce Comitato scientifico Maia LUISI Fraternità Francescana di Betania Paolo BELLUSSI Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese Antonio TAMBORRA Ordine Avvocati Trani Stefano VITA Fraternità Francescana di Betania

LEX GRATIAE IL DIRITTO NELLA CHIESA Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. M, La collana si propone di approfondire la riflessione nell ambito dell ars canonica, intesa come arte del giusto e dell equo. I diversi contributi si prefiggono il compito di collaborare alla creazione di una cultura giuridica di ampio respiro che sappia distaccarsi da un mero normativismo e comprendere l essenza del diritto nella Chiesa e il suo imprescindibile legame con la dimensione della giustizia.

Maia Luisi Gli istituti misti di vita consacrata Natura, caratteristiche e potestà di governo

Copyright MMXIV ARACNE editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Quarto Negroni, 15 00040 Ariccia (RM) (06) 93781065 ISBN 978-88-548-7376-6 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell Editore. I edizione: novembre 2014

Indice 9 Abbreviazioni 11 Introduzione 15 Capitolo I Il dibattito contemporaneo sulla potestà negli istituti di vita consacrata: status quæstionis 1.1. Primi passi intorno alla potestà degli istituti di vita consacrata: il canone 596, 15 1.2. Sguardo retrospettivo verso la potestà dominativa, 19 1.3. Un ponte fra il Codice del 1917 e il Codice del 1983: José Luis Gutiérrez, 29 1.4. Identificazione con la potestà di giurisdizione, 31 1.5. Una potestà di natura carismatico spirituale, 44 1.6. La non identificazione con la potestas regiminis ecclesiastica, 49 1.7. Osservazioni conclusive, 56. 61 Capitolo II La potestà degli istituti di vita consacrata alla luce dell ordinamento ecclesiale 2.1. Un primo riscontro legislativo: la promulgazione di alcune parti del Codice per la Chiesa Orientale, 62 2.2. Ulteriori conferme nella risposta della Commissione Pontificia per l interpretazione del Codice, 64 2.3. La delega della Suprema Giurisdizione nell allocuzione Haud mediocri di Pio XII, 67 2.4. Documenti extra conciliari sulla potestà dei superiori religiosi, 69 2.5. Documenti conciliari, 86 2.6. Altri documenti post conciliari, 90 2.7. La potestà degli istituti religiosi nella codificazione vigente, 92 2.8. La potestà degli istituti di vita consacrata nel CCEO, 105 2.9. Osservazioni conclusive, 119. 121 Capitolo III Riflessioni sulla natura clericale, laicale e mista degli istituti di vita consacrata a partire dal CIC e dal Sinodo dei Vescovi del 1994 3.1. Criteri di identificazione degli istituti di vita consacrata nel canone 7

8 Indice 588, 122 3.2. Natura degli Istituti di vita consacrata, 135 3.3. Il Sinodo dei Vescovi 1994, 145 3.4. Sguardo panoramico sugli istituti misti: riflessioni conclusive, 188. 197 Capitolo IV La potestà esercitata negli istituti misti 4.1. La specificità degli istituti misti, 198 4.2. La potestà necessaria per governare un istituto misto di vita consacrata, 211 4.3. Ministerium auctoritatis negli istituti misti di vita consacrata, 246 4.4. Conclusioni, 265. 267 Conclusioni 271 Bibliografia

Abbreviazioni Abbreviazioni AA Apostolicam actuositatem AAS Acta Apostolicæ Sedis ASS Acta Sanctæ Sedis can. / cann. canone/canoni cfr. confronta CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium CIC oppure CIC 83 Codex Iuris Canonici 1983 CIC 17 Codex Iuris Canonici1917 CICO Codex Iuris Canonici Orientalis CISM Conferenza Italiana Superiori Maggiori CIVCSVA Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica C.M.F. Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatæ Mariæ Virginis Cost. Ap. Costituzione Apostolica C.S. Congregatio Missionariorum a S. Carolo EE Elementi essenziali dell insegnamento della Chiesa sulla vita religiosa ES Ecclesiæ Sanctæ FFB Fraternità Francescana di Betania IVC Istituto di vita consacrata LG Lumen Gentium m.p. motu proprio MR Mutuæ relationes O.F.M. Ordo Fratrum Minorum O.F.M. Cap. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PC Perfectæ Caritatis PCCAI Pontificia Commissio ad Codicis Canones authentice interpretandos PCCICOR Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo SCICO Schema novissimum Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium Scris Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Sæcularibus S.D.B. Societas Sancti Francisci Salesii SVA Società di Vita Apostolica USG Unione Superiori Generali USMI Unione Superiore Maggiori d Italia VC Vita Consecrata 9

Introduzione «Vos autem non sic, sed qui maior est in vobis, fiat sicut minor; et qui præcessor est, sicut ministrator». LC 22, 26 Il presente lavoro nasce dal desiderio di approfondire dal punto di vista canonico la questione della potestà esercitata da chi è chiamato ad assumere il servizio dell autorità in un istituto di vita consacrata, con una particolare attenzione a quella tipologia di istituti che la dottrina, sulla scia dell esortazione apostolica Vita Consecrata, definisce istituti misti : quegli istituti cioè configurati nel progetto di fondazione come fraternità, ai quali appartengono, sulla base di una stessa consacrazione e di uno stesso carisma, membri chierici e non chierici (VC 61). Ci è sembrato necessario tracciare le basi della nostra riflessione, nel primo capitolo, accennando alla questione della potestas dominativa a partire dal contributo del Suárez, per poi approdare alla codificazione del 1917 e alla successiva riflessione canonica. Il passo successivo è stato quello di tracciare le fila dello status quæstionis della dottrina canonistica attuale circa la potestà esercitata dai superiori degli istituti di vita consacrata. Per una maggiore chiarezza espositiva abbiamo fatto idealmente confluire le posizioni più significative in due grandi gruppi: nel primo abbiamo analizzato il pensiero degli autori che identificano la potestà esercitata negli istituti di vita consacrata con la potestà di giurisdizione; nel secondo gli autori che ritengono tale potestà di diversa natura. Le considerazioni del secondo capitolo si fondano su di un analisi dell ordinamento ecclesiale circa la questione della potestà: a partire dalla prima pubblicazione di alcune parti della codificazione orientale nel 1952, un punto fermo è stata l analisi dell allocuzione Haud mediocridi Pio XII, seguita da una risposta autentica del PCCAI. Con queste basi è stato possibile approdare al Concilio Vaticano II, che 11

12 Introduzione pur non affrontando direttamente la questione, ha contribuito ad illuminare la nostra ricerca circa la natura della potestà esercitata in un istituto religioso; infine, attraverso l analisi e la comparazione della codificazione latina e della codificazione orientale su tale questione sono emerse significative analogie e differenze, che hanno informato di sé la riflessione successiva. Il terzo capitolo si apre con un analisi del canone 588 del CIC, che si trova ad essere il quadro normativo di riferimento per la tipizzazione degli istituti religiosi. Sulla base di LG 43, abbiamo letto questo canone, che chiarisce l indole degli istituti in base all assunzione dell esercizio dell ordine sacro, alla luce del canone 207, che assumendo la distinzione, per divina istituzione, tra fedeli chierici e fedeli laici, asserisce che dagli uni e dagli altri provengono quei fedeli che scelgono di consacrarsi a Dio in modo speciale mediante voti o altri vincoli sacri. Siamo così approdati al Sinodo dei Vescovi del 1994, sulla vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo. Questo evento ecclesiale è stato fondamentale per la nostra questione: in un percorso iniziato dall analisi dei Lineamenta prima e dell Instrumentum laboris poi, abbiamo potuto rilevare come la questione degli istituti misti sia stata una delle problematiche più sentite e più affrontate dalla riflessione previa al Sinodo. Lo studio degli interventi dei Padri nell assise sinodale e delle Propositiones presentate al Sommo Pontefice ha permesso di leggere l esortazione apostolica Vita Consecrata,promulgata da Giovanni Paolo II nel 1994, nella quale c è un riferimento esplicito, come abbiamo detto all inizio, alla questione degli istituti misti. L esortazione apostolica Vita Consecrata rimane al momento l unico locus magisteriale nel quale c è un riferimento alla tipologia degli istituti misti, accanto a quella degli istituti clericali e degli istituti laicali di cui al can. 588: va da sé che non è abile a tracciare un quadro normativo sufficiente per delineare una categoria di istituti di vita consacrata. Questa considerazione tuttavia non scoraggia una riflessione canonistica: anzi, ha il merito di stimolare un dibattito, in verità già piuttosto acceso, che ha in sé l intento di superare non pochi pregiudizi, resistenze e tensioni attraverso il dialogo e la collaborazione scientifica. In questo c è lo sforzo particolare del canonista, teso a comprendere la realtà degli istituti misti per proporre soluzioni concrete, rispettose del datum ecclesiale.

Introduzione 13 In quest alveo si colloca il capitolo IV, che rappresenta il nucleo della nostra trattazione. Abbiamo riflettuto, sulla base dei capitoli precedenti, sulla questione della potestà esercitata in un istituto misto di vita consacrata. Partendo da un analisi circa la specificità degli istituti misti, alla luce delle diverse forme di vita consacrata presenti nella storia, abbiamo ritenuto opportuno presentare il contributo specifico di alcuni canonisti su tale questione. È stato a questo punto doveroso chiedersi quale sia la natura della potestà esercitata dai superiori di questi istituti, se e in quale modo essa sia legata all ordine sacro, se ha il suo fondamento nella volontà dei membri o piuttosto nell erezione canonica da parte dell autorità competente, e infine quale sia il nesso tra tale questione e la natura e il fine dell istituto secondo il progetto di fondazione. Questo lavoro non ha alcuna pretesa di esaustività: tuttavia, si propone di portare un proprio contributo al districarsi di un dibattito che, iniziato o meglio, consolidatosi con la codificazione del 1983, non ha ancora potuto vedere un epilogo. Alcune cose sono certe: è stata compiuta una lunga strada, ma non si è ancora giunti alla fine, e forse ancora altre difficoltà sono riservate per chi si accinge a intraprendere questo cammino.

Capitolo I Il dibattito contemporaneo sulla potestà negli istituti di vita consacrata: status quæstionis Questo capitolo, che introduce il nostro approfondimento sulla questione della potestà degli istituti religiosi, si pone come punto di partenza da cui non è possibile prescindere per una visione completa dell argomento. Dopo una breve presentazione del canone 596, nel quale il Supremo Legislatore ha voluto porre il fondamento normativo circa la potestà esercitata negli istituti religiosi, senza tuttavia entrare in quello che da più parti è percepito come un delicato tema dottrinale, ma limitandosi piuttosto ad offrire alcune norme pratiche per il suo esercizio, ci è sembrato necessario compiere dei passi indietro esclusivamente dal punto di vista cronologico ed approfondire il concetto di potestas dominativa, che è alla base dell attuale comprensione della potestà esercitata negli istituti religiosi, rifacendoci sia ai contributi principali della dottrina del tempo che ai testi normativi. Solo in un secondo momento cercheremo di fissare lo stato della questione grazie all apporto scientifico delle maggiori correnti di pensiero canonistiche attuali circa il tema da noi scelto, cercando di individuare nei contributi degli autori i punti forti da cui è bene non allontanarsi, senza timore di intravedere assieme a queste luci delle ombre, qualora ve ne siano, la cui individuazione è del resto necessaria per il nostro cammino verso l approfondimento del tema della potestà esercitata negli istituti religiosi. 1.1. Primi passi intorno alla potestà degli istituti di vita consacrata: il canone 596 Il primo passo di questo nostro studio non può prescindere dalla presentazione del canone 596, che è uno dei riferimenti codiciali 15

16 Gli istituti misti di vita consacrata principali per iniziare a districarsi nel complesso mare magnum della potestà di governo esercitata negli Istituti di vita consacrata. Questo canone fa parte delle Norme comuni a tutti gli Istituti di vita consacrata, e si trova all interno della III parte, dedicata agli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, del II libro del Codice di Diritto Canonico, Il popolo di Dio. La versione italiana del Codice di Diritto Canonico alla quale faremo d ora in poi riferimento offre la seguente traduzione 1 : can. 596 1. I Superiori e i capitoli degli istituti hanno sui membri quella potestà che è definita dal diritto universale e dalle costituzioni. 2. Negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio essi hanno inoltre la potestà ecclesiastica di governo, tanto per il foro esterno quanto per quello interno. 3. Alla potestà di cui nel 1 si applicano le disposizioni dei cann. 131, 133 e 137 144. Il primo paragrafo rende immediatamente evidente come il governo degli istituti sia eminentemente di due generi: il primo viene esercitato mediante un autorità di tipo personale, costituita dai Superiori; il secondo invece è di carattere collegiale e viene esercitato attraverso organi pluripersonali quali appunto i Capitoli. Queste due forme di governo sono complementari e nessuna può essere esercitata in modo esclusivo 2. 1. L edizione del Codice di Diritto canonico cui ci riferiremo in questo lavoro è la seguente: P. LOMBARDÍA e J. I. ARRIETA, (a cura di) Codice di diritto canonico. Edizione bilingue commentata; edizione italiana a cura di L. Castiglione, Roma 1986 1987. D ora in poi sarà indicata solo con CIC e il numero del canone cui ci si riferisce. 2. A questo proposito giova ricordare la risposta della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari contenuta nel Decretum circa regiminis ordinarii rationem et religiosi sæcularizati accessum ad officia et beneficia ecclesiastica del 2 febbraio 1972 approvato da Paolo VI, che escluse la possibilità di un regime esclusivamente collegiale in risposta ad una domanda suscitata da certe esperienze di nuovi metodi di governo sperimentate in alcuni istituti religiosi. Præhabito consultorum studio, in Cœtu Plenario dierum 24 et 25 Septembris 1971, Patres huius Sacræ Congregationis sequentia dubia perpenderunt: 1. An, contra can. 516, regimen collegiale ordinarium et exclusivum admitti fas sit, sive pro toto Instituto religioso, sive pro provincia, sive pro singulis domibus, ita ut Superior, si habetur, sit merus executor. 2. [... ]. Ad primum: Negative. Ad mentem Concilii Oecumenici Vaticani II (Decr. Perfectæ caritatis, 14) et Adhortationis Pontificiæ Evangelica testificatio, n. 25, [AAS 63 (1971), p. 510] ratione habita legitimarum consultationum necnon limitum a iure sive communi sive particulari receptorum, Superiores auctoritate frui debent personali ; in

I. Il dibattito contemporaneo sulla potestà negli istituti di vita consacrata 17 In questo primo paragrafo si accenna, con un affermazione oseremmo dire sfuggente, alla potestà esistente presso tutti gli istituti di vita consacrata. Il Supremo Legislatore, omettendo ulteriori precisazioni sulla natura e sull origine di tale potestà, ha decisamente optato per una linea di non intervento nel delicato dibattito dottrinale. Il testo si presenta diviso in tre paragrafi: il primo tratta della potestà esistente presso tutti gli Istituti di vita consacrata 3 ; il secondo della potestà ecclesiastica di governo (potestas regiminis o iurisdictionis) che si aggiunge insuper alla precedente negli Istituti clericali di diritto pontificio; il terzo infine, come abbiamo appena sottolineato, applica alla potestà propria degli Istituti di vita consacrata alcune prescrizioni relative alla potestà di governo, in specie riguardo alla potestà ordinaria e delegata ex can. 131 133 e all esercizio della potestà esecutiva ex can. 137 144. Dal canone emergono tali osservazioni: esiste una potestà di base, comune ai Superiori e ai Capitoli di tutti gli Istituti Religiosi; esiste una potestà ecclesiastica di governo, per il foro interno e per quello esterno, per gli Istituti clericali di diritto pontificio. Il legislatore del 1917 aveva delineato la potestà dei Superiori religiosi nel canone 501 1, sotto il titolo X, De religionum regimine, al cap. I De Superioribus et de capitulis. 1. Superiores et Capitula, ad normam constitutionum et iuris communis, potestatem habent dominativam in subditos; in religione autem clericali exempta, habent iurisdictionem ecclesiasticam tam pro foro interno, quam pro externo 4. In questo canone si parla di potestà dominativa e di giurisdizione ecclesiastica, ed appare chiaro che la prima, comune a tutti i Superiori religiosi è distinta dalla seconda, propria invece delle Religioni clericali esenti. Il legislatore aveva scelto di non specificare di quale AAS 64 (1972), pp. 393 394. La codificazione attuale (cann. 617 630; 631 633) riconosce come il governo interno degli istituti religiosi sia attuabile in due modalità, quella personale - i Superiori maggiori e quella collegiale i capitoli. Sono due forme complementari l una all altra, e nessuna può essere esercitata in modo esclusivo (cfr. anche PC 14). 3. Vale a dire Istituti religiosi, Istituti secolari, e Società di vita apostolica, a norma del can. 732, che prescrive che quanto è stabilito nei cann. 578 597 e 606 si applica anche alle società di vita apostolica, tuttavia nel rispetto della natura di ciascuna di esse; alle società di cui nel can. 731 2, si applicano anche i cann. 598 602. 4. In AAS 9 (1917) pars. II, p. 109.

18 Gli istituti misti di vita consacrata natura fosse la potestà dominativa, ma si era limitato ad affermare quali fossero i soggetti attivi e passivi di tale potestà, senza addentrarsi nella questione della natura, dell origine, del fondamento o dell ambito di applicazione. Rispetto al tenore del can. 501 della precedente codificazione, ciò che balza subito agli occhi è che nel can. 596 dell attuale codice è scomparso il termine di potestas dominativa, non specificandosi di che tipo di potestà si stia parlando. L intento di superare il problema ermeneutico creato dall aggettivo in questione fa sì che se ne crei un altro, questa volta di natura sostanziale. Qual è la natura di questa potestà? Di che tipo di potestà si tratta? Possiamo a questo punto fare delle brevi osservazioni: come abbiamo già affermato, scompare rispetto al Codice del 17 l utilizzo della parola dominativa per indicare la potestà propria di tutti gli Istituti e viene scelto di non affrontare esplicitamente la questione della natura di questa potestà. È una potestà che rende abili ad emettere atti di governo di natura esecutiva, ma che non si vuole definire potestas regiminis exsecutiva, perché ad esercitarla sono anche dei Superiori non ordinati. Per evitare dunque una definizione canonica di una questione dottrinale si afferma genericamente che i Superiori e i Capitoli godono di quella potestà che è definita dal diritto universale e particolare. Una cosa è certa: la potestà di cui godono i Superiori e i Capitoli non può essere intesa assolutamente come potestà di natura privata. Essa ha infatti gli stessi effetti della potestà esecutiva, come indicato dal 3 del can. 596, ma non è definita ecclesiastica. Pertanto è lecito domandarsi: qual è la natura della potestà dei Superiori e dei Capitoli degli Istituti di Vita Consacrata? Dov è finita la nota potestà dominativa che tanto ha fatto parlare di sé, specialmente dal Suárez in poi 5? Stiamo parlando di una potestà pubblica o si possono trovare elementi che potrebbero far pensare ad una qualche potestà privata? La sua origine si trova nella potestà attribuita da Cristo agli apostoli e ai loro successori, oppure scaturisce dalla volontà conso- 5. Fra gli autori soddisfatti di questa assenza ricordiamo Severino María Alonso Rodríguez: Risulta davvero significativo e doloroso che, per definire l autorità nella vita consacrata, i giuristi non abbiano trovato altre espressioni meno infelici e contrarie alla verità evangelica di potestà dominativa. Questo fatto, doloroso e significativo, si spiega solo senza possibile giustificazione con un contagio del paganesimo. ALONSO S.M., L autorità nella vita consacrata. Un carisma di animazione e comunione, Bologna 2009.

I. Il dibattito contemporaneo sulla potestà negli istituti di vita consacrata 19 ciativa della comunità? Possiamo identificarla sic et simpliciter con la potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, di cui al can. 129, alla quale sono abili coloro che sono insigniti dell ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto e nel cui esercizio i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto? 1.2. Sguardo retrospettivo verso la potestà dominativa Le domande appena poste ci obbligano ad allargare la nostra visuale di indagine e ad attingere ad un dibattito canonistico cronologicamente ma come vedremo, non concettualmente molto lontano da quello attuale 6. Tale dibattito inizia con il Suárez a cavallo fra i secoli XVI e XVII, trova il suo culmine con la promulgazione del Codice del 1917, per poi continuare in modalità e sistematizzazioni differenti fino al Codice del 1983 7. Il concetto di potestas dominativa tuttavia affonda le sue radici in un tempo ben più remoto, rifacendosi direttamente alla tradizione giuridica romanistica circa la patria potestas del pater familias; per capirne inoltre l origine nonché il processo evolutivo che approda all elaborazione sistematica del Suárez bisognerebbe risalire almeno alla concezione scolastica che, partendo dal concetto di traditio mutuato dal diritto romano, elabora la teoria della solennizzazione della professione religiosa considerata in analogia con il matrimonio naturale 8 che come è noto è alla base della potestà dominativa. 6. Cfr. RINCÓN PÉREZ T., Comentario a la Parte III del libro II del CIC, a la Secc. I, de Institutos de vida consagrada y a los cc. 573 606, in Comentario Exegético al CIC, vol. II, pp. 1381 1502. 7. In questo breve excursus privilegeremo il dibattito che si colloca cronologicamente vicino al Codice del 17, tralasciando la fase precedente in cui la potestas dominativa era considerata di natura privata e per questo non implicava nessun tipo di giurisdizione. 8. Cfr. S. TOMMASO, Summa Theologiæ, Supplementum, q. 53, a.2. Il Dottore Angelico non usa il termine potestà dominativa, ma si riferisce ad essa con una terminologia a tratti equivalente.

20 Gli istituti misti di vita consacrata 1.2.1. Accenni al concetto di potestas dominativa prima della codificazione del 1917 È noto come Francisco Suárez abbia introdotto il termine potestas dominativa per indicare un ambito di potestà esercitata dal superiore religioso differente dalla potestas iurisdictionis 9. Nell opinione dell Autore, la potestas dominativa non appartiene alla cosiddetta potestas clavium, e dunque non discende da Cristo per il tramite della Chiesa, ma trova le sue radici nella voluntas di coloro che si assoggettano alla regola dell istituto e che di conseguenza vincolano se stessi all obbedienza ad essa tramite la professione dei voti: è dunque una potestà di natura privata 10. Per il Suárez la professione solenne è una sorta di contratto bilaterale in cui il religioso riconosce alla Religione un diritto di appropriazione su se stesso: con la professione solenne si ha la perfezione di questo contratto, mentre con la professione semplice il contratto è solo ad experimentum. A questo proposito osserva il Castaño: Il fondamento della potestà dominativa non è il voto fatto a Dio, bensì la professione religiosa che viene considerata come una specie di contratto fatto tra il candidato e l istituto. Si usano frasi come verus contractus bilateralis ad modum do ut des. In tale contratto il professo trasferisce al superiore un vero dominio su di sé, come il servus per quanto riguarda il dominus. Secondo questa dottrina, nella professione religiosa, in primo luogo c è la traditio religioni, quindi la traditio Deo. La conclusione è che il religioso era obbligato a obbedire ex stricta iustitia 11. 9. Il Suárez, in polemica contro il Vasquez, introduce per primo questo termine per distinguere tale potestà da quella di giurisdizione: In statu religioso necessaria est prælato potestas gubernativa monasterii et suo modo dominativa singulorum religiosorum, distincta a potestate iurisdictionis et ab ea separabilis. Hæc assertio videtur clara ex omnibus supradictis de traditione quam professio religiosa includit, quamque omnes admittunt; quia per illam traditionem aliquod ius transfertur in religionem; ergo illud ius distinctum est a iurisdictione quam Christus dedit vel eius vicarii conferre possunt. Usus autem illius iuris est gubernatio personæ religiosæ seu applicatio illius ad hæc vel illa opera cum efficacia moraliter requisita ad bonum religionis et religiosi. Ergo illud ius est quædam potestas gubernativa religiosi distincta a propria iurisdictione, in SUÁREZ F., De religione,vol. III, tr. VII, lib. II, can. XVIII, n. 6. 10. Potestas dominativa manat ab ipsomet religioso voluntarie se tradente, in ID., vol. II, tr. VII, lib. X, can. XI, n. 7. 11. CASTAÑO J. F., Gli istituti di vita consacrata (cann. 573 730), p. 144 145.