Sicuri su ogni terreno. Novità dalla Svizzera. 1. Limiti alla remunerazione dei top manager di società svizzere



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Sicuri su ogni terreno Febbraio 2013 Novità dalla Svizzera 1. Limiti alla remunerazione dei top manager di società svizzere 2. Riforma del diritto contabile in Svizzera 3. Permessi di lavoro per il 2013 in Svizzera 4. Black list e trattative per l accordo Rubik tra Italia e Svizzera: aggiornamento 1. Limiti alla remunerazione dei top manager di società svizzere Il 3 marzo 2013 si terrà in Svizzera un referendum sulle proposte di modifica della Costituzione Federale frutto dell iniziativa popolare del 2006 contro le retribuzioni abusive, finalizzata a porre un freno alle retribuzioni dei top manager delle società anonime (SA) quotate in borsa, ritenute eccessive dai suoi promotori. L iniziativa chiede l introduzione di un nuovo comma dell articolo 95 della Costituzione Federale, che consentirebbe agli azionisti di incidere significativamente sulla politica di retribuzione degli amministratori, dei direttori e dei membri dei comitati interni al consiglio di amministrazione (CdA) delle SA svizzera quotate in borsa in Svizzera o all estero. Secondo l iniziativa: a) l assemblea generale dei soci deve votare annualmente sull importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e controvalore delle prestazioni in natura) dei suddetti organi; b) l assemblea generale deve eleggere annualmente il presidente e i singoli membri del CdA e i membri del comitato di remunerazione, e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto (i soci); c) le casse pensioni che detengono quote in SA quotate in borsa sono obbligate a votare nell interesse dei loro assicurati e rendere pubblico il voto; d) gli amministratori, i direttori e i membri dei comitati interni al CdA non possono ricevere liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di partecipazioni, né stipulare contratti di consulenza o di lavoro con altre società del gruppo; 1

e) gli statuti devono contenere disposizioni sull ammontare dei crediti, mutui e rendite ai suddetti organi, sul piano della loro partecipazione agli utili, sulla durata dei contratti di lavoro dei direttori e sul numero massimo dei loro mandati esterni; f) l infrazione di tali disposizioni comporta una pena detentiva fino a tre anni e una pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali. Il governo ha elaborato un controprogetto molto dettagliato che prevede modifiche del Codice delle Obbligazioni svizzero (CO) relative alle SA quotate in borsa e altre relative alle SA non quotate. Esso mira a rafforzare i diritti di controllo degli azionisti, garantendo una maggior trasparenza sulle retribuzioni dei quadri dirigenti, senza però prevedere l obbligo di disposizioni statutarie restrittive, divieti e pene. Il governo, infatti, è dell avviso che disposizioni esageratamente rigide impedirebbero agli azionisti di impostare la società secondo le loro esigenze. Per quanto riguarda le SA quotate in borsa, tra le principali differenze del controprogetto rispetto a quanto proposto dall iniziativa popolare, si segnala quanto segue: a) la previsione di un meccanismo di restituzione della parte in eccesso se la retribuzione percepita dal quadro è sproporzionata rispetto alla prestazione prestata; b) la predisposizione negli statuti di un regolamento sulle retribuzioni, da sottoporre all assemblea generale dei soci per approvazione; c) la redazione di un resoconto sulle retribuzioni percepite, per mezzo del quale il CdA deve renderle pubbliche; d) liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate e simili sono proibiti, senonché nell interesse della società ed approvate dall assemblea generale dei soci; e) l intimazione alle casse pensioni (ma non l obbligo) ad esercitare il diritto di voto; f) la rinuncia ad introdurre nuove disposizioni penali (poiché le attuali disposizioni di legge coprirebbero già le fattispecie contemplate dall iniziativa). Nel corso degli ultimi anni l opinione pubblica svizzera ha manifestato apertamente la propria contrarietà agli stipendi milionari percepiti da certi top manager; c è quindi grande attesa per gli esiti del referendum. Se l iniziativa sarà approvata, sulla base della modifica della Costituzione Federale il parlamento, con l aiuto del governo, dovrà elaborare le relative modifiche del CO, che susciteranno senz altro ulteriori discussioni. Se l iniziativa sarà respinta, entreranno in vigore automaticamente le modifiche dettagliate del CO previste dal controprogetto, probabilmente già nel 2014. 2. Riforma del diritto contabile in Svizzera Il 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la riforma del diritto contabile svizzero, che ha introdotto una nuova disciplina unitaria nel Codice delle Obbligazioni svizzero (CO), applicabile a tutte le forme giuridiche, con alcune differenze legate alla rilevanza economica della società. Prima della riforma le norme di diritto contabile erano contenute in varie sezioni del CO, a seconda della forma giuridica interessata. Le nuove norme si applicano alle società di persone e alle ditte individuali con un fatturato di almeno CHF 500.000,00, nonché alle persone giuridiche. Tutte le altre entità sono tenute soltanto a tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio, rispettando il principio della regolare tenuta dei conti. 2

Le piccole e medie imprese (PMI) che non oltrepassano i valori fissati per la revisione ordinaria (ossia CHF 20 milioni di totale di bilancio, CHF 40 milioni di fatturato e/o 250 posti di lavoro a tempo pieno all anno), rimangono soggette alla revisione limitata, come già previsto prima della riforma 1. Alcune novità sono state però introdotte con riferimento all allocazione di talune voci di bilancio 2 e anche per l allegato al conto annuale 3. Per facilitare le società internazionali, inoltre, la contabilità può essere ora tenuta in una delle lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese, italiano) o in inglese; oltre ai CHF, sono poi ammesse altre valute rilevanti per l attività dell impresa, come ad esempio gli Euro o gli USD, con indicazione però dei valori anche in CHF. Le PMI sono state esonerate dalla stesura della relazione annuale (e di conseguenza dalla valutazione dei rischi) e del conto dei flussi di tesoreria, salvo che i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale chiedano che i conti siano presentati conformemente alle disposizioni sulla revisione ordinaria. Le grandi imprese (che superano le soglie previste per la revisione limitata), invece, sottostanno alla revisione ordinaria e devono adempiere ulteriori requisiti. Sono tenute a fornire indicazioni supplementari nell allegato del conto annuale, ad includere nel conto annuale il conto dei flussi di tesoreria e a redigere una relazione annuale. Le società quotate in borsa hanno inoltre l obbligo di redigere i conti secondo norme contabili riconosciute. L obbligo di allestire un conto consolidato si basa su una nuova definizione di controllo e non dipende dalla forma giuridica (tale obbligo in precedenza era previsto solo per le società anonime). È stata poi confermata la possibilità di costituire riserve di valutazione, le cosiddette riserve latenti, nonostante i dubbi sollevati sulla loro conformità al principio di trasparenza dei conti (fair presentation). 3. Permessi di lavoro per il 2013 in Svizzera Nel corso del 2013 le imprese svizzere potranno assumere complessivamente un massimo di 8.500 lavoratori specialisti provenienti da stati terzi (non inclusi nell Unione Europea), di cui 3.500 con permesso di dimora e 5.000 con permesso di soggiorno di breve durata (fino ad un anno). Inoltre, le autorità svizzere nel 2013 potranno rilasciare un massimo di 3.000 permessi di soggiorno e 500 permessi di dimora a favore di prestatori di servizi provenienti da stati membri dell Unione Europea o dell AELS (Associazione Europea di Libero Scambio), per soggiorni di oltre 90 o 120 giorni all anno (ad esempio, gli specialisti in informatica ammessi in Svizzera per svolgere progetti IT su incarico di aziende svizzere). In entrambi i casi, il Consiglio federale ha mantenuto il numero dei permessi ai livelli del 2012, prendendo atto del bisogno dell economia svizzera di poter usufruire di specialisti qualificati provenienti dall estero per rimanere innovativa e competitiva su scala internazionale. Dall altro lato, però, il Consiglio Federale ha chiarito che il ricorso alla manodopera proveniente da stati terzi o a prestatori di servizi dell Unione Europea o dell AELS deve restare una risorsa complementare all offerta di manodopera presente in Svizzera e nell Unione Europea/AELS. 1 Con il consenso di tutti gli azionisti la società può, però, rinunciare alla revisione limitata se la media annua dei posti di lavoro a tempo pieno non supera 10. 2 Ad esempio, (i) le spese di costituzione, di aumento di capitale e di gestione non possono più essere iscritte all attivo; (ii) le quote di capitale detenute dalla società devono essere iscritte al passivo come posta negativa; e (iii) i diritti di partecipazioni o di opzione concessi ai componenti dell organo superiore di direzione e di amministrazione devono essere registrati in bilancio. 3 Ad esempio, (i) l eliminazione della registrazione delle variazioni (in aumento o diminuizione) di capitale; (ii) lo spostamento della valutazione dei rischi nella relazione annuale; e (iii) l introduzione dei dati sui principi contabili applicati e sul numero dei dipendenti. 3

4. Black list e trattative per l accordo Rubik tra Italia e Svizzera: aggiornamento Negli ultimi mesi sono tornate alla ribalta le trattative tra l Italia e la Svizzera sulla regolarizzazione dei capitali detenuti in Svizzera da cittadini italiani. Nel novembre 2012, in particolare, la stampa svizzera ha lasciato aperto uno spiraglio per la possibile definizione del cosiddetto accordo Rubik addirittura entro la fine dell anno, spiraglio quasi subito richiuso dal Ministro dell Economia italiana Vittorio Grilli. La complessità dell accordo non facilita le trattative: l accordo dovrebbe difatti toccare diversi temi, tra cui, come detto, la regolarizzazione dei depositi dei cittadini italiani in Svizzera (non dichiarati in Italia), l imposta alla fonte sui redditi futuri, la revisione della convenzione sulla doppia imposizione fiscale, lo stralcio della Svizzera dalle black list italiane. Lo schema di accordo ricalcherebbe quello degli accordi già conclusi dalla Svizzera con il Regno Unito e con l Austria (entrati in vigore lo scorso 1 gennaio 2013) e dell accordo negoziato con la Germania, che però lo scorso dicembre 2012 non è stato ratificato dal parlamento tedesco. In sintesi, la Svizzera dovrebbe versare allo stato italiano un imposta di fatto tombale (con aliquota da definire) per i patrimoni depositati in passato presso gli istituti bancari svizzeri e per il futuro consentire prelievi sulle reddite finanziarie. Lo scambio di informazioni tra i due stati riguardo i contribuenti non sarebbe automatico, ma limitato solo a casi specifici e sospetti, a vantaggio quindi del segreto bancario. Questo è sicuramente uno dei punti più delicati del negoziato, e difatti l Italia, per mezzo del Ministro Grilli, ha più volte messo in evidenza l importanza della trasparenza e dello scambio di informazioni, ed il rifiuto di un accordo a tutti i costi. Gli altri punti cruciali del negoziato sono la garanzia che le banche elvetiche dovrebbero versare allo stato italiano, la definizione del periodo di durata su cui calcolare l imposta tombale per il passato e l aliquota periodica sui rendimenti futuri. Le trattative sono al momento in una fase di impasse: le ultime dichiarazioni rilasciate a dicembre 2012 dal Ministro Grilli, riportate anche dalla stampa svizzera, non lasciano intravedere una conclusione a breve delle trattative. Inoltre, le crisi di governo come quella italiana, con le imminenti elezioni - non favoriscono in genere la conclusione di questo tipo di accordi. Anche la mancata approvazione del trattato tra la Svizzera e la Germania ha avuto un impatto negativo sul negoziato italiano. 4 I cosiddetti prestatori di servizi sono persone o ditte con residenza all estero che prestano servizi in Svizzera per un arco di tempo limitato, nell ambito di un rapporto contrattuale. Lo svogimento di servizi nel territorio svizzero da parte di tali soggetti, fino a 90 giorni all anno, non richiede alcun permesso, ma solo una notifica all autorità competente. I soggiorni superiori ai 90 giorni all anno non rientrano nel campo di applicazione dell Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Svizzera e l UE/AELS, ma sottostanno alle disposizioni contenute nella Legge sugli Stranieri svizzera. È quindi richiesto und permesso di dimora e il rispetto delle condizioni di accesso al mercato del lavoro svizzero. La prestazione di servizi fino a 120 giorni richiede l emissione di permessi (non limitati nel numero) che sono però rilasciati soltanto in casi eccezionali e motivati. Oltre i 120 giorni, sono invece necessari permessi di soggiorno il cui numero è stabilito annualmente dal Consiglio federale. 4

Decisamente più ottimista, invece, il fronte svizzero, che ritiene di buon auspicio la mancata interruzione delle trattative, nonostante la fase pre-elettorale in cui si trova Italia. In particolare, in occasione del Word Economic Forum di Davos, tenutosi il mese scorso, il Ministro delle Finanze svizzere, Eveline Widmer-Schlumpf, ha dichiarato, dopo un incontro con Mario Monti, che su alcuni punti sarebbe stata già raggiunta, in sede tecnica, un intesa. Ad oggi, quindi, la situazione è ancora incerta e non si prevedono sviluppi sicuri nel breve termine. Contatti La presente newsletter ha natura esclusivamente informativa e il suo contenuto non costituisce un parere legale. Qualora abbiate bisogno di specifica assistenza legale nella materia qui trattata, Vi preghiamo di contattare i Vostri usuali referenti presso ALTENBURGER o uno degli autori della presente newsletter: Massimo Calderan Partner, Zurigo calderan@altenburger.ch Seestrasse 39 CH-8700 Küsnacht-Zurigo Viviana Sforza Senior Associate, Zurigo sforza@altenburger.ch Seestrasse 39 CH-8700 Küsnacht-Zurigo 5