1. Spesometro per le operazione relative all anno Scadenza del 30 aprile 2012

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Transcript:

A tutti i Sigg.ri Clienti Informatore n 4 del 29 Marzo 2012 Oggetto: Prossima scadenza invio spesometro per l anno 2011 Nuovo spesometro per l anno 2012 Di recente si sono susseguite alcune disposizioni di legge ed interpretazioni dell Agenzia delle Entrate che hanno introdotto nuovi obblighi e fornito precisazioni su obblighi già esistenti. Con la presente nota intendiamo fare il punto della situazione in materia di Spesometro, ovvero la comunicazione delle operazioni effettuate dagli operatori in possesso di partita IVA. Forniremo dapprima alcune istruzioni per l adempimento dell obbligo relativo alle operazioni dell anno 2011 (scadenza dell invio il prossimo 30 aprile 2012), e successivamente una rapida panoramica di come sarà la comunicazione delle operazioni poste in essere nel corso del 2012 (scadenza dell invio nel 2013) 1. Spesometro per le operazione relative all anno 2011. Scadenza del 30 aprile 2012 Il primo tema che si è posto a seguito dell emanazione di norme dal contenuto innovativo è se la comunicazione relativa al 2011 fosse da compilare seguendo le vecchie regole ovvero le nuove regole. Con una nota pubblicata sul suo sito il 14.03.2012, l Agenzia delle Entrate ha affermato che la comunicazione in scadenza il 30.04.2012, e relativa alle operazioni poste in essere nel 2011, deve essere predisposta secondo le vecchie regole. 1 Pertanto lo Spesometro relativo alle operazioni poste in essere nel corso del 2011 deve essere redatto applicando le stesse regole utilizzate per la predisposizione dello Spesometro relativo al 2010 ( vecchio Spesometro ). 1 Il Ministero dell Economia e delle Finanze, in risposta a un question time del 28.03.2012 sulla effettiva decorrenza della eliminazione della soglia di tremila euro disposta dal D.L. 16/2012, ha confermato che per lo spesometro del 2011 valgono ancora le vecchie regole. 1 Via P. Paleocapa n. 6 Via S. Jacini n. 2 20121 Milano tel. (+39) 0286997868 r.a. telefax (+39) 0289098717 e-mail: nv@contaleges.com info@networkforvalue.com www.navavigano.com

2. Ultimi chiarimenti forniti dall Amministrazione Finanziaria sul vecchio Spesometro Si segnalano gli ultimi chiarimenti forniti dall Amministrazione Finanziaria inerenti il vecchio Spesometro. Operazioni finanziarie Il 6 marzo 2012, in occasione delle risposte fornite ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria, l Amministrazione Finanziaria ha chiarito che non formano oggetto di comunicazione ai fini dello spesometro, tutte le operazioni sottese ai rapporti finanziari comunicati ai sensi dell art. 7, comma 6, del D.P.R. 605/1973 2. Tra le operazioni escluse sono ricomprese anche le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell art. 10 del DPR 633/72. Utilizzatori di beni in leasing o a noleggio Con una nota del 13 gennaio 2012, in occasione delle risposte fornite ai quesiti ricevuti via mail dai contribuenti, l Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, diversamente da quanto potrebbe desumersi dalla lettura del Provvedimento del 5 agosto 2011, l esonero dall obbligo di comunicazione per le prestazioni ricevute da società di leasing e di noleggio, riguarda solo i soggetti prestatori dei servizi e non gli utilizzatori. L Agenzia ha precisato che l esonero disposto con il Provvedimento del 5 agosto 2011 era soggettivo e finalizzato ad evitare la duplicazione degli adempimenti in capo alle società di leasing e di noleggio 3. Pertanto i soggetti utilizzatori di beni in leasing o in noleggio devono includere le suddette operazioni nella comunicazione in scadenza il prossimo 30 aprile 2012. Enti no profit con partita IVA che usufruiscono dell agevolazione fiscale ex L. 398/91 Gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio delle attività commerciali o agricole, sono inclusi tra i soggetti obbligati ad inviare la comunicazione. Per i motivi di cui sopra, tutte le operazioni effettuate nell attività commerciale o agricola, sia di acquisto che di vendita, vanno comunicate, indipendentemente dall adesione al regime ex. L. 398/91. Anche gli enti che hanno optato per l applicazione di questa norma agevolativa, ancorché non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono chiamati a presentare lo Spesometro. 2 Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario ( ), sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. 3 Per i predetti soggetti è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing, di locazione e/o di noleggio stipulati. 2

Contratti di compravendita di immobili L agenzia delle Entrate in occasione del TELEFISCO 2011, aveva precisato che sono escluse dall obbligo di Comunicazione le operazioni riguardanti le cessioni di immobili. Successivamente, in occasione delle risposte fornite ad associazioni di categoria il 22 dicembre 2011, l Amministrazione Finanziaria ha precisato che le fatture di acconto emesse da una impresa edile per un immobile oggetto di una successiva vendita sono escluse dall obbligo di comunicazione solo se emesse nello stesso anno della vendita. Se, al contrario, le fatture di acconto sono registrate in un anno precedente a quello in cui avviene la vendita, le predette fatture vanno comunicate. Contratti a corrispettivi periodici con corrispettivo annuale non determinato Con le risposte del 22 dicembre 2011 ai quesiti posti dalle associazioni di categoria l Amministrazione Finanziaria ha confermato che per i contratti a corrispettivi periodici per i quali il corrispettivo annuale non è predeterminato, l obbligo di comunicazione sussiste solo se la soglia di rilevanza ( 3.000,00 per il 2011) è superata nell anno. Note di variazione L Agenzia delle Entrate ha precisato che per la compilazione dei record di dettaglio relativi alle note di variazione, occorre indicare: a) La lettera C per le note di credito, emesse e/o ricevute, che comportano una riduzione dell imponibile o dell imposta; b) La lettera D per le note di debito emesse e/o ricevute, che comportano l aumento dell imponibile o dell imposta. 3. Nuovo spesometro per l anno 2012 (Spesometro da presentare nel 2013) Veniamo ora alle novità per il 2012 (Spesometro da presentare nel 2013), che possono impattare sulla contabilità IVA sin da subito e che ci riserviamo di precisare a seguito di ulteriori note emanate da parte dell Agenzia delle Entrate. L art. 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012 ha modificato l art. 21 del D.L. 78/2010, norma introduttiva dell obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad 3.000,00, stabilendo che a decorrere dal 01.01.2012, l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad 3.600,00, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. 3

Lo Spesometro, con la nuova formulazione, ha di fatto assunto le caratteristiche del vecchio elenco clienti-fornitori (con le differenze in seguito evidenziate). La disposizione in esame ha abolito la soglia minima di 3.000,00, al netto dell IVA, per le operazioni per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura mentre ha confermato la soglia di 3.600,00 per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura. Se da un lato le modifiche apportate amplieranno il numero delle operazioni oggetto di comunicazione, dall altro lato, con la nuova formulazione, verranno meno tutte quelle esclusioni e limitazioni che caratterizzavano la vecchia comunicazione e che di fatto hanno comportato numerose problematiche ai contribuenti, in parte anche causate dagli interventi dell Amministrazione Finanziaria: frammentari, a volte contraddittori e spesso a ridosso delle scadenze. 4. Differenze essenziali tra vecchio e nuovo Spesometro Operazioni effettuate fino al 31.12.2011 ( vecchio Spesometro) La comunicazione andrà inviata telematicamente entro il 30 aprile 2012. Occorrerà comunicare tutte le operazioni relative a cessioni di beni e a prestazioni di servizi, sia rese che ricevute, aventi un importo pari o superiore a: a) 3.000, al netto dell IVA, se sussiste l obbligo di fatturazione; b) 3.600, al lordo dell IVA, se non sussiste l obbligo di fatturazione. Si precisa che queste operazioni andranno comunicate solo se effettate a decorrere dal 1.07.2011. Per maggiori dettagli sui contenuti della predetta comunicazione, si rimanda agli informatori di studio nei quali è stato trattato il tema: - n. 9 del 17.06.2010 - n. 2 del 18.02.2011 - n. 7 del 30.06.2011 - n. 10 del 15.11.2011 Ricordiamo che i nostri informatori sono reperibili sul sito www.navavigano.com, nell Area riservata, alla pagina Circolari. Operazioni effettuate dal 1.01.2012 ( nuovo Spesometro) La comunicazione andrà inviata telematicamente entro il 30 aprile di ogni anno. Occorrerà dichiarare: 4

a) le operazioni per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura, per le quali andrà comunicato l ammontare complessivo riferito a ciascun cliente/fornitore, senza quindi alcun limite di importo. b) le operazioni per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, le quali andranno comunicate solo se superano l importo di 3.600,00 (al loro dell IVA). Sono escluse le seguenti operazioni 4 : importazioni; esportazioni; cessioni di beni e prestazioni di servizi con operatori Black List; operazioni già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria. 5. Conclusioni Invitiamo tutti i signori clienti, qualora non l avessero ancora fatto, a prendere contatti con i propri consulenti software al fine di poter approntare la comunicazione relativa al periodo di imposta 2011. Invitiamo altresì coloro che intendessero affidare allo studio l invio telematico del file già predisposto ed elaborato secondo le specifiche tecniche stabilite dall Agenzia delle Entrate a far pervenire allo studio, qualora non avessero già provveduto, il file pronto per l invio entro e non oltre il prossimo 6 aprile 2012. Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. Nava Viganò & Associati 4 La predetta elencazione non dovrebbe essere esaustiva essendo già stato chiarito per il vecchio spesometro che non vanno comunicate, ad esempio, le operazioni intracomunitarie già monitorate tramite i modelli INTRASTAT. Ad ogni modo, si attendono le opportune indicazioni da parte dell Agenzia delle Entrate a commento del nuovo adempimento. 5