Indice. Luglio 2012. 1- La Riforma del Lavoro 1. Notiziario del Lavoro N.4 31 Luglio 2012. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a.



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31 Indice 1- La Riforma del Lavoro 1 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a. Redazione: Pedrazzini Raffaella, Calzari Alessandra, Fedele Barbara, Balestrieri Gloria

31 1- La Riforma del Lavoro Fonti: Legge n. 92 del 28 giugno 2012 Nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 è stata pubblicata la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro. La legge è composta da 4 articoli: ARTICOLO 1 Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore; ARTICOLO 2 Ammortizzatori sociali; ARTICOLO 3 Tutele in costanza di rapporto di lavoro; ARTICOLO 4 Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro. ARTICOLO 1 - Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore ARTICOLO 1, commi 1-6 Obiettivi Nei commi da 1 a 6 vengono illustrate le finalità dell intervento di riforma; lo scopo è quello di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico che permetta di raggiungere un incremento dell occupazione favorendo l instaurazione di rapporti di lavoro più stabili. Viene valorizzato l apprendistato come strumento prevalente per l ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, l obiettivo è anche quello di ridistribuire le tutele dell impiego, rendere più equo ed efficiente l assetto degli ammortizzatori sociali, promuovere una maggiore inclusione delle donne nel contesto lavorativo favorendo nuove opportunità d impiego o di tutela per i lavoratori ultracinquantenni. Viene introdotto un sistema di monitoraggio istituito presso il Mistero del Lavoro basato principalmente su dati forniti dall ISTAT; verrà pertanto organizzata una banca dati informatizzata alla cui realizzazione sono chiamati enti quali l Inps e l ISTAT. Il sistema di monitoraggio produrrà annualmente rapporti annuali per verificare lo stato di attuazione delle singole misure. ARTICOLO 1, commi 7-8 Rapporti di lavoro Pubblica Amministrazione Viene stabilito che le disposizioni della Riforma del Lavoro devono costituire i principi e i criteri per regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici e pertanto il Ministro per la Pubblica amministrazione, sentite le parti sociali dovrà definire le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici. ARTICOLO 1, commi 9-13 Contratti a Tempo determinato Viene riformata la disciplina del contratto a termine. Si introduce un esenzione dal vincolo della causale (ragioni di carattere tecnico produttivo ecc.) nel caso in cui si tratti del primo rapporto di lavoro a termine, della durata massima di 12 mesi tra datore di lavoro e lavoratore (inclusi i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato). In alternativa la contrattazione collettiva a livello interconfederale o di categoria può stabilire che il vincolo della causale non sussista per le assunzioni che vengono effettuate nell ambito di processi di riorganizzazione entro il limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva. Proroghe: il contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. E stato modificato il limite temporale in caso di proroga; infatti è previsto un prolungamento del periodo (limite 30 giorni per contratti inferiori a 6 mesi e 50 giorni in caso di contratti superiori) per cui il rapporto può proseguire oltre la scadenza e contestualmente viene introdotto l obbligo per il datore di lavoro di comunicare al 1

Centro per l impiego, entro la scadenza del contratto a termine, che il rapporto continuerà indicandone anche la durata. Le modalità verranno definite con apposito decreto ministeriale. Successione contratti a termine: è stato modificato l intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine, dopo la scadenza del precedente, si considera come assunzione a tempo indeterminato (passaggio dagli attuali 10 giorni per contratti inferiori a 6 mesi e 20 giorni per contratti superiori, rispettivamente a 60 e 90 giorni). I contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi. Ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi, sono computati anche i periodi di lavoro somministrato intercorsi tra lavoratore e azienda somministratrice. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipula del primo contratto. Prosecuzione rapporto oltre la scadenza: se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno, in caso di contratto inferiore a 6 mesi o oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Somministrazione lavoro: il comma 10 modifica ulteriormente la disciplina della somministrazione; viene infatti abolita la possibilità di derogare alla parità di trattamento retributivo per i casi di somministrazione di lavoratori svantaggiati nell ambito di progetti di workfare. Cambiano i termini per impugnare il contratto a termine: si passa da 60 a 120 giorni per l impugnativa stragiudiziale mentre l impugnazione giudiziale deve essere proposta entro i successivi 120 giorni. Il comma 13 fornisce una norma di interpretazione autentica relativamente al risarcimento del danno subito dal lavoratore nell ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato. L indennità omnicomprensiva (da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12) costituisce l unico risarcimento spettante al lavoratore in riferimento al risvolto retributivo e contributivo riguardanti il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento giudiziale. ARTICOLO 1, commi 14-15 Contratti di inserimento Viene integralmente abolita la disciplina del contratto di inserimento. Viene fatta salva la previgente disciplina per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012. La soppressione di tale istituto è correlata all introduzione di un nuovo sistema di incentivi all occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate (a decorrere da gennaio 2013). ARTICOLO 1, comma 16 Apprendistato Viene introdotta una durata minima di 6 mesi per il contratto di apprendistato e si precisa che durante il periodo in cui viene esercitata la disdetta, continua ad applicarsi la disciplina dell apprendistato. Viene introdotta la possibilità di assumere apprendisti subordinandola al fatto che sia mantenuta in servizio una parte dei lavoratori assunti precedentemente con il contratto di apprendistato. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. Il numero di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate. Tale disposizione non si applica alle imprese artigiane. E esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Le nuove disposizioni in materia di apprendistato hanno decorrenza gennaio 2013. 2

Viene data la possibilità di portare il limite massimo di durata per l apprendistato professionalizzante a 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano. ARTICOLO 1, comma 20 Part-time Viene assegnato ai contratti il compito di stabilire le condizioni e modalità con cui un lavoratore può richiedere la modifica o l eliminazione delle clausole elastiche o flessibili. Inoltre viene precisato che il lavoratore ha diritto a revocare il consenso manifestato precedentemente ad una clausola flessibile/elastica in determinate casistiche (lavoratori affetti da patologie oncologiche, patologie oncologiche del coniuge, figlio ecc.). ARTICOLO 1, commi 21-22 Lavoro intermittente Vengono modificati i limiti di età del lavoratore entro i quali il lavoro intermittente può essere instaurato; infatti tale contratto può essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età (prestazione resa entro il 25 anno). Prima dell inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro ha l obbligo di effettuare la comunicazione alla direzione provinciale del lavoro con modalità semplificate (sms, fax o Pec). Con Decreto ministeriale possono essere individuate ulteriori modalità applicative. E infine prevista una sanzione in caso di mancata comunicazione. Viene abrogata la norma che prevedeva, in caso di lavoro intermittente nei fine settimana, ferie estive o vacanze natalizie, la corresponsione dell indennità di disponibilità in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. I contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della Riforma del lavoro (18/07/2012) cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dall entrata in vigore della norma (18/07/2013). ARTICOLO 1, commi 23-25 Lavoro a progetto (Co.co.pro.) Le collaborazioni coordinate e continuative non potranno più essere ricondotte ad un programma di lavoro o fase di esso, ma solo ad uno specifico progetto. Lo stesso non potrà coincidere con l oggetto sociale del committente. Il compenso da corrispondere ai collaboratori non può essere inferiore ai minimi salariali applicati, nel medesimo settore, ai lavoratori subordinati (a parità di mansioni) in base ai CCNL sottoscritti a livello nazionale, interconfederale o di categoria. Tra gli elementi essenziali da indicare nel contratto deve essere indicato il risultato finale che si intende conseguire. Sarà possibile per il committente recedere anticipatamente dal contratto, oltre che per giusta causa, anche per inidoneità professionale del collaboratore a portare a termine il progetto. Le nuove regole devono essere rispettate per i contratti stipulati dopo l entrata in vigore della norma e quindi a partire dal 19/07/2012 ARTICOLO 1, comma 26 Altre prestazioni rese in forma autonoma Le prestazioni rese da persona titolare di partita IVA sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando siano soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti: 1- durata della prestazione superiore a 8 mesi nell anno; 2- compenso che costituisca più dell 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nello stesso anno solare; 3- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Sono esclusi da tale presunzione gli incarichi caratterizzati da elevata competenza tecnica svolti dai lavoratori titolari di un reddito di lavoro autonomo almeno pari a 1,25 volte il reddito minimo imponibile ai fini contributivi nella gestione commercianti. ARTICOLO 1, comma 27 Lavoro a progetto ed iscritti ad albi 3

Il comma in esame contiene una norma di interpretazione autentica in merito all art.61 comma 3 del D.lgs. n.276/2003. Gli iscritti ad albi professionali possono intrattenere rapporti di collaborazione senza necessità del progetto solo se la prestazione è riconducibile all oggetto della professione. ARTICOLO 1, commi 28-31 Associati in partecipazione Il comma 28 integra l articolo 2549 del Codice Civile e prevede che, qualora il conferimento dell associato preveda anche una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a 3 indipendentemente dal loro numero. Unica eccezione riguarda coloro che sono legati da un vincolo di parentela entro il 3 grado. I contratti in essere all entrata in vigore della riforma (18/07/2012) continuano fino alla loro naturale scadenza se sono stati certificati dall apposita commissione. Gli associati in partecipazione che apportano lavoro vengono considerati lavoratori dipendenti a tempo indeterminato se non partecipano effettivamente agli utili o se non ricevono il rendiconto. ARTICOLO 1, commi 32-33 Lavoro accessorio Viene ridefinito il campo di applicazione del lavoro accessorio: i limiti di applicazione si basano sul solo criterio dei compensi (5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento alla totalità dei committenti, mentre prima era in riferimento a specifici settori); per le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il tetto annuale di 5.000 euro, le attività svolte a favore di ciascun committente non può superare 2.000 euro annui; per le attività agricole vengono introdotte alcune limitazioni (si escludono le casalinghe mentre vengono confermati i pensionati ed i giovani studenti); inoltre tali attività non possono essere svolte da soggetti iscritti l anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; i committenti pubblici possono ricorrere al lavoro accessorio solo rispettando i limiti di spesa per il personale ed il patto di stabilità; per i buoni (voucher) viene precisato che devono essere orari, numerati progressivamente e datati. I buoni richiesti alla data di entrata in vigore della norma potranno essere utilizzati fino al 31 maggio 2013. Viene disposto inoltre un aumento delle aliquote dei contributi previdenziali; pertanto la percentuale dei contributi da versare sarà rideterminata da un Decreto ministeriale in funzione degli aumenti previsti per gli iscritti alla Gestione separata Inps. ARTICOLO 1, commi 34-36 Tirocini formativi Entro 180 giorni dall entrata in vigore della legge il Governo e le Regioni dovranno raggiungere un accordo per la revisione della disciplina dei tirocini formativi. Importante sarà definire le modalità con cui svolgere l attività di tirocinio al fine di contrastare un uso distorto di tale istituto e prevedere la corresponsione di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. Viene disposto che la mancata corresponsione dell indennità comporta, a carico del trasgressore, l irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell illecito commesso. La misura varia da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro. ARTICOLO 1, commi 37-41 Licenziamenti individuali Il licenziamento deve essere intimato per iscritto e contenere la contestuale specificazione dei motivi. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, i datori di lavoro cui si applica l art. 18 della Legge 300/70, hanno l obbligo di instaurare una procedura preventiva presso la Direzione territoriale del lavoro. In tale contesto viene effettuato un tentativo di conciliazione e, in mancanza di accordo, si procede al licenziamento. 4

ARTICOLO 1, comma 42 Licenziamento illegittimo Il comma 42 modifica sostanzialmente l art. 18 della Legge n. 300/70. Si espongono le principali novità. Licenziamento nullo (intimato oralmente o adottato in presenza di una causa di divieto): viene sostanzialmente confermata la normativa vigente che prevede la reintegrazione del lavoratore nonché un indennità commisurata all ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all effettiva reintegrazione. Licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo: rispetto alla attuale disciplina, che prevede l obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti, viene introdotta una distinzione: o mancanza giusta causa /giustificato motivo connessi ad insussistenza del fatto - viene confermata la reintegrazione nel posto di lavoro (aziende con più di 15 dipendenti) ed è riconosciuta un indennità risarcitoria pari ad un massimo di 12 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (viene quindi soppresso il limite minimo di 5 mensilità); o mancanza giusta causa/giustificato motivo connessi a tutte le altre ipotesi - in tal caso non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro ed in tal caso il rapporto di lavoro viene risolto ed è riconosciuta al lavoratore un indennità tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto. Licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (licenziamento per motivi economici): rispetto alla attuale disciplina non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro e viene riconosciuta un indennità determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto. Licenziamento inefficace: per violazione del requisito di motivazione della procedura disciplinare, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro e viene riconosciuta al lavoratore un indennità risarcitoria complessivamente determinata tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto. ARTICOLO 1, commi 44-46 Licenziamenti collettivi La comunicazione dell elenco dei lavoratori collocati in mobilità deve essere effettuata non più contestualmente, ma entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi ai lavoratori interessati. Eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di mobilità possono essere sanati dall accordo sindacale. L eventuale licenziamento intimato senza rispettare la forma scritta comporta la reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro e la corresponsione di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni non percepite dal recesso fino alla reintegrazione. ARTICOLO 2 - Ammortizzatori sociali ARTICOLO 2, commi 1-19 ASPI (Assicurazione sociale per l impiego) A decorrere dal 1 gennaio 2013 in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione è istituita, presso l Inps, l Assicurazione Sociale per l impiego (ASPI) che si traduce nell erogazione di un indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione. Le disposizioni inerenti l ASPI non si applicano agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, in quanto per gli stessi trova applicazione la norma dell art.7 comma 1 D.L. 21/03/86 convertito nella Legge n. 160/88 e successive modificazioni. 5

In considerazione di quanto disposto dalla norma l ASPI sostituirà, a regime, l indennità di mobilità, l indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, e la disoccupazione speciale edile. Per il calcolo dell indennità si considera: 1. la retribuzione complessiva del lavoratore relativa agli ultimi 2 anni; 2. si divide la retribuzione per il numero di settimane di contribuzione; 3. il risultato così ottenuto si moltiplica per il valore di 4,3. Per retribuzioni mensili fino a 1.180 euro (valore riferito all anno 2013) l ASPI sarà quantificata nel 75% della retribuzione di riferimento; per retribuzioni superiori al 75% è necessario sommare una percentuale del 25% della differenza tra la retribuzione mensile e la parte eccedente la soglia (quantificata in 1.180 euro per anno 2013). L indennità è soggetta al massimale annuo di integrazione salariale mentre il contributo carico apprendisti non deve essere decurtato. Decorsi 6 mesi l indennità corrisposta viene ridotta del 15% e dopo 12 mesi la riduzione è di un ulteriore 15%. Sono state introdotte anche delle disposizioni riguardanti l età che decorreranno a partire da gennaio 2016: per i lavoratori con età inferiore a 55 anni, l ASPI durerà al massimo 12 mesi; per i lavoratori con età pari o superiore a 55 anni, l ASPI sarà corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi. L indennità spetta dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro. Per fruire dell indennità i lavoratori devono presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all Inps entro il termine di due mesi dalla data di spettanza della stessa. ARTICOLO 2, commi 20-24 MINI ASPI Dal primo gennaio 2013 viene introdotto un ulteriore istituto di sostegno al reddito chiamato MINI-ASPI. La MINI-ASPI andrà a sostituire l indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, subordinandola alla presenza ed alla permanenza dello stato di disoccupazione. L indennità verrà concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi e si traduce in un indennità di importo pari all ASPI. ARTICOLO 2, commi 25-39 Contributo di finanziamento di ASPI e MINI ASPI Dal primo gennaio 2013 al finanziamento dell ASPI e MINI-ASPI concorrono i contributi in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro per gli strumenti a sostegno del reddito che verranno sostituiti a regime. Le aziende verseranno quindi la contribuzione ASPI e MINI-ASPI che corrisponde a quanto versato precedentemente a titolo di disoccupazione. Continueranno ad essere applicate le riduzioni previste dalla Legge 388/2000 e dalla Legge 266/2005 nonché le misure compensative a favore della previdenza complementare e del Fondo Tesoreria. Per i lavoratori per cui non si versa il contributo disoccupazione (es. Cooperative L.602/70) le residue riduzioni precedentemente non utilizzate verranno applicate al contributo ASPI. Chi non può utilizzare le riduzioni contributive può allineare il contributo ASPI in 5 anni; per i primi 4 anni ( dal 2013 al 2016) nella misura dello 0,26% e per il quinto anno (anno 2017) nella misura dello 0,27%. Anche il contributo dell ulteriore disoccupazione potrà essere allineato gradualmente in 5 anni nella misura annuale dello 0,06%. Le indennità ASPI e MINI-ASPI vengono rideterminate annualmente, in funzione dell aliquota di contribuzione versata, con Decreto ministeriale da emanare entro il 31/12 dell anno precedente 6

l anno di riferimento. Per i lavoratori a tempo determinato il contributo ASPI /MINI-ASPI è maggiorato di un ulteriore aliquota 1,4%. Sono esclusi dal contributo addizionale dell 1,4%: assunti a tempo determinato in sostituzione di maternità; stagionali (ai sensi del DPR n.1525/63 e, per i periodi dal 1/01/2013-31/12/2015, per attività stagionali come definite dai CCNL stipulati entro il 31/12/2011); apprendisti; lavoratori dipendenti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni: Restituzione contributo addizionale 1,4% Il contributo addizionale dell 1,4% (relativamente agli ultimi 6 mesi di contribuzione) potrà essere recuperato dal datore di lavoro, se il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato. La restituzione del contributo avviene anche se si riassume il lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto ed in questo caso la somma viene proporzionalmente ridotta. ARTICOLO 2, comma 31-34 Contributo licenziamento A decorrere dal primo gennaio 2013 per ogni cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni, le aziende dovranno versare un contributo pari al 50% del trattamento mensile iniziale ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nell anzianità sono compresi anche i periodi a tempo determinato. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni del rapporto di apprendistato. Il contributo non è dovuto fino al 31/12/2016 nei casi in cui le aziende siano tenute al versamento del contributo d ingresso della mobilità. Il contributo di licenziamento non è dovuto per il periodo 2013-2015 anche nei seguenti i casi: licenziamenti effettuati per cambi di appalto con riassunzione presso altro datore di lavoro che continua l attività; licenziamenti per chiusura cantiere edile e per fine lavoro. ARTICOLO 2, comma 35 Contributo licenziamenti collettivi Dal primo gennaio 2017 nei casi di licenziamento collettivo, senza accordo sindacale, il contributo licenziamento è moltiplicato per 3 volte. ARTICOLO 2, comma 36 Contributo ASPI per apprendisti Dal primo gennaio 2013 per gli apprendisti artigiani e non artigiani i datori di lavoro verseranno una contribuzione pari all 1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. In linea generale la contribuzione in esame non è sgravabile. Tale principio si applica anche nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l identificazione dell aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. (es. assunzione L.407/90). ARTICOLO 2, comma 38 Contributo ASPI Cooperative L.602/70 Il comma 38 aggiunge l ASPI alle tipologie di assicurazioni spettanti ai lavoratori soci di Cooperative L.602/70. ARTICOLO 2, comma 39 Riduzione contributo dovuto per i tempo determinato e agenzie di somministrazione Con decorrenza 01/01/2013 l aliquota del 4% dovuta per i lavoratori assunti a tempo determinato per il finanziamento agli enti bilaterali dai soggetti autorizzati alla somministrazione, è ridotta al 2,6%. Resta invece confermata l aliquota del 4% per i dipendenti assunti a tempo indeterminato. ARTICOLO 2, commi 44-45 Ammortizzatori regime transitorio La riforma contempla una fase transitoria che avrà lo scopo di portare progressivamente a regime l ASPI per i nuovi eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a decorrere dall 1/01/2013 fino al 31/12/2015. Durante tale periodo transitorio, la durata dell ASPI varierà 7

da un minimo di 8 mesi ad un massimo di 16 mesi, a seconda dell età del soggetto beneficiario e dell anno di fruizione. Si precisa altresì che in relazione ai casi di cessazione intervenuti dalla data di entrata in vigore della riforma e sino al 31/12/2012, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria vigenti. La riforma contempla altresì il regime transitorio applicabile ai lavoratori collocati in mobilità nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016, introducendo un meccanismo che riduce progressivamente la durata del diritto a percepire la relativa indennità, in funzione dell età del soggetto beneficiario. ARTICOLO 2, comma 46 Disposizioni transitorie relative all indennità di mobilità Il comma 46 ridefinisce il periodo massimo di diritto della relativa indennità di mobilità (ridimensionando le durate di fruizione) per i lavoratori collocati in mobilità dal 1/01/2013 al 31/12/2016, fino al pieno assorbimento dell ASPI disposto dal 1/01/2017. ARTICOLO 2, commi 51-56 Una tantum per lavoratori a progetto disoccupati Va a regime da gennaio 2013 l una tantum a favore dei collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps in quanto esclusi dall ambito di applicazione dell ASPI. Il diritto a tale indennità è subordinato tuttavia al verificarsi in via congiunta delle seguenti condizioni: aver operato in regime di mono-committenza nell anno precedente; aver conseguito un reddito imponibile ai fini fiscali non superiore a 20.000 euro nell anno precedente; aver accreditato nell anno corrente almeno una mensilità nella Gestione separata Inps; avere un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno 2 mesi nell anno precedente; aver accreditato almeno 4 mensilità nella Gestione separata nell anno precedente. L indennità è pari al 5% del minimale annuo dei contributi previdenziali moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate nell anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. La somma viene corrisposta in un unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro oppure, se superiore, in quote mensili pari o inferiori a 1.000 euro. I collaboratori che hanno maturato il diritto all una tantum al 31/12/2012 accedono ai trattamenti secondo le vecchie regole. Per gli anni dal 2013 al 2015 sono stabiliti criteri di accesso meno restrittivi. ARTICOLO 2, comma 57 Aumento aliquote contributive per la Gestione separata E previsto un incremento dell aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata Inps con decorrenza gennaio 2013 per arrivare progressivamente al conseguimento di aliquote nell anno 2018 pari rispettivamente al 33% (attualmente l aliquota è del 27%) per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza e 24% (attuale 18%) per i soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie. ARTICOLO 2, commi 64-67 Ammortizzatori e gestione del periodo transitorio E confermata per gli anni dal 2013 al 2016 la possibilità di concedere trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga, in termini analoghi a quelli concessi precedentemente, per garantire il passaggio a regime della riforma degli ammortizzatori. Pertanto il Ministero del Lavoro può disporre periodi di sospensione in deroga per periodi non superiori a 12 mesi. Inoltre i trattamenti in deroga possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi, ma con importi decurtati con le seguenti modalità: diminuzione del 10% nel caso di prima proroga; diminuzione del 30% nel caso di seconda proroga; diminuzione del 40% nel caso di proroghe successive. ARTICOLO 2, comma 68 Aumento aliquote contributive imprenditori agricoli professionali Sono estesi dal 1/01/2013, agli imprenditori agricoli professionali, gli incrementi graduali delle aliquote contributive già previste per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. ARTICOLO 2, commi 69-73 Ammortizzatori e abrogazioni 8

Tra le disposizioni abrogate le più significative riguardano con decorrenza 01/01/2016, la Cigs nei casi di: fallimento; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria; procedure concorsuali. Vengono soppresse dal 1/01/2017 tutte le misure incentivanti previste dalla L.223/91 (assunzione mobilità ecc.). ARTICOLO 3 Tutele in costanza di rapporto di lavoro ARTICOLO 3, comma 1 disciplina Cigs Dall 1/01/2013 le disposizioni inerenti il trattamento Cigs e relativa contribuzione sono estese, in via permanente, anche alle seguenti imprese: imprese che esercitano attività commerciali con più di 50 dipendenti; agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; imprese trasporto aereo indipendentemente dal numero dipendenti; imprese sistema aeroportuale indipendentemente dal numero dipendenti. ARTICOLO 3, commi 2-3 indennità mancato avviamento lavoratori settore portuale E previsto un ammortizzatore sociale in favore di alcuni lavoratori del settore portuale (addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati a termine) che consiste nell erogazione da gennaio 2013 di una mensilità pari ad 1/26 del massimale cigs per ogni giorno di mancato avvio al lavoro e per ogni giorno definito festivo per il quale il lavoratore si sia reso disponibile. I datori di lavoro ed i dipendenti potenzialmente beneficiari di tale indennità sono soggetti all obbligo del contributo cigs (0,90%) a partire dall 1/01/2013. ARTICOLO 3, commi 4-13 Fondi di solidarietà bilaterali Entro 6 mesi dall entrata in vigore della norma (pertanto entro il 18/01/2013), le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, devono stipulare accordi al fine di istituire Fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria al fine di assicurare ai dipendenti una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di cig/cigs. Tali Fondi devono essere istituiti presso l Inps, con apposito decreto ministeriale entro i successivi 3 mesi. La disciplina delle prestazioni erogate o la misura delle aliquote saranno adottate con Decreto direttoriale. I decreti inoltre dovranno definire l ambito di applicazione dei Fondi in riferimento al settore di attività ed al limite dimensionale dell azienda. A tal fine la soglia dimensionale fissata per la partecipazione al Fondo deve essere verificata mensilmente in riferimento alla media del semestre precedente. L istituzione dei Fondi solidarietà è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in riferimento alle aziende che occupino mediamente più di 15 dipendenti. Sono esclusi dalle prestazioni ed agli obblighi contributivi i dirigenti. I Fondi solidarietà possono avere ulteriori finalità: possono assicurare una tutela in caso di cessazione rapporto integrativa rispetto all ASPI; possono prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito per incentivare l esodo dei lavoratori prossimi alla pensione; possono contribuire a finanziare programmi formativi di riqualificazione professionale. 9

Per tali finalità aggiuntive i Fondi possono essere istituiti anche in settori già rientranti nel campo di applicazione della Cig. Dal 01/01/2017 per le aziende che l abbiano disposto contrattualmente e per le quali si applica la mobilità, possono prevedere che il Fondo solidarietà sia finanziato con un aliquota contributiva pari allo 0,30% dell imponibile previdenziale. Gli accordi possono anche prevedere che nel Fondo solidarietà confluisca l eventuale Fondo interprofessionale e la relativa contribuzione (0,30%). ARTICOLO 3, commi 14-18 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi In alternativa ai Fondi di solidarietà bilaterali le organizzazioni sindacali e imprenditoriali hanno la facoltà, nei settori in cui siano già operativi sistemi di bilateralità consolidati (es. nell artigianato), di adeguare entro 6 mesi dall entrata in vigore della norma (quindi entro il 18/01/2013) le fonti istitutive degli Enti bilaterali alle finalità previste dai Fondi solidarietà. Gli accordi dovranno anche definire l aliquota complessiva di contribuzione ordinaria non inferiore allo 0,20%, la tipologia delle prestazioni, la possibilità di far confluire al Fondo solidarietà quota o parte del contributo per il Fondo interprofessionale, criteri e gestione del Fondo. Con Decreto ministeriale saranno definiti i requisiti di professionalità dei soggetti preposti alla gestione dei Fondi medesimi. E previsto in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l erogazione dell ASPI, per un periodo massimo di 90 giornate da computare in un biennio mobile nei confronti di quei lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale che siano in possesso di particolari requisiti. La condizione per usufruire dell indennità è che ci sia un intervento integrativo da parte dei Fondi bilaterali o dei Fondi solidarietà bilaterali pari almeno alla misura del 20% dell indennità stessa. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie dei trattamenti di integrazione salariale nonché nei casi di contratto di lavoro a tempo indeterminato con sospensioni programmate e di contratti part-time verticali. ARTICOLO 3, commi 19-21 Fondi di solidarietà residuali E previsto l obbligo di istituire un Fondo di solidarietà residuale per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, esclusi dall ambito di applicazione della Cig e per i quali non siano ancora stati definiti accordi entro il 31/03/2013 per la costituzione dei Fondi solidarietà. Con Decreto ministeriale si provvederà ad istituire tali Fondi di solidarietà residuali al cui finanziamento parteciperanno con contribuzione i datori di lavoro ed i lavoratori. Il Fondo residuale garantisce le stesse prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali (integrazione salariale ordinaria/straordinaria) per una durata non superiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili, da computare in un biennio mobile. ARTICOLO 3, commi 22-25 Contributi per il finanziamento Fondi di solidarietà residuali Le aliquote di contribuzione ordinaria verranno definite con i Decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali e residuali e la ripartizione del contributo dovrà essere effettuata nella misura di due terzi a carico datore di lavoro e di un terzo a carico lavoratore. Qualora sia prevista l erogazione di un assegno ordinario di importo pari all integrazione salariale, è previsto a carico del datore di lavoro un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura prevista dai Decreti e comunque non inferiore all 1,5%. Per le prestazioni straordinarie (ulteriori finalità) erogate dai Fondi, è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni. Ai contributi di finanziamento dei Fondi di solidarietà bilaterali e residuali si applicano le disposizioni in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 10

ARTICOLO 3, commi 31-34 Prestazioni dei Fondi di solidarietà I Fondi di solidarietà hanno l obbligo di garantire almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all integrazione salariale. I Fondi solidarietà bilaterali e residuali, nei casi di erogazione della prestazione minima ordinaria, hanno l obbligo di versare, a favore del lavoratore, anche la relativa contribuzione calcolata, per ogni settimana, sulla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa. Tale obbligo non è previsto per i Fondi di solidarietà alternativi. ARTICOLO 3, commi 35-41 Gestione Fondi di solidarietà Vengono disciplinate le modalità di gestione dei Fondi solidarietà bilaterali a cui provvede un comitato amministratore. ARTICOLO 3, commi 42-43 Adeguamento Fondi di solidarietà I Fondi solidarietà già esistenti nel settore del credito, credito cooperativo, esattoriale, aeroportuale ecc. dovranno adeguarsi alle nuove regole in base ad accordi collettivi da stipulare entro il 30 giugno 2013. Con apposito Decreto ministeriale verranno abrogati quelli attualmente in vigore. ARTICOLO 4 - Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro ARTICOLO 4, commi 1-7 Lavoratori anziani Dall entrata in vigore della norma, con appositi accordi stipulati con le rappresentanze sindacali e i datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori, è possibile corrispondere ai lavoratori prossimi alla pensione (nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto) un incentivo all esodo di importo pari alla pensione che sarebbe spettata al lavoratore, in base alle regole vigenti, e a corrispondere all Inps la relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento nei 4 anni successivi la cessazione del rapporto. ARTICOLO 4, commi 8-11 Incentivi assunzione lavoratori anziani e donne in aree svantaggiate Viene introdotto un nuovo incentivo all occupazione con decorrenza 1/01/2013 che consiste nella riduzione, nella misura del 50%, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche di somministrazione, in riferimento ai lavoratori di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi per la durata di 12 mesi. Le medesime disposizioni si applicano anche in riferimento alle assunzioni effettuate di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle aree svantaggiate. Se alla scadenza il contratto viene trasformato a tempo indeterminato l agevolazione contributiva spetta fino al 18 mese dalla data di assunzione. Se l assunzione viene effettuata a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. ARTICOLO 4, commi 12-15 Principi generali riguardanti gli incentivi alle assunzioni Vengono introdotte regole più restrittive per l utilizzo di tutti gli incentivi alle assunzioni vigenti (ad es. gli incentivi non spettano se il datore di lavoro assume in forza di un obbligo legale o contrattuale, se viola il diritto di precedenza, se vi sono in corso sospensioni ecc.). ARTICOLO 4, comma 16 Dimissioni lavoratrice madre La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni della lavoratrice durante la gravidanza e fino al compimento dei 3 anni di età del figlio, devono essere convalidate, per essere efficaci, dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro. ARTICOLO 4, commi 17-20 Dimissioni lavoratori/risoluzioni consensuali L efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto è subordinata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l impiego, in 11

alternativa alla sottoscrizione di un apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto. In assenza della convalida o della sottoscrizione il rapporto di lavoro si intende comunque risolto quando la lavoratrice/lavoratore non aderisca entro 7 giorni dalla ricezione: all invito a presentarsi presso la Direzione territoriale o Centro per l impiego; all invito a sottoscrivere la dichiarazione; ad effettuare la revoca delle dimissioni. Le dimissioni sono prive di effetto e pertanto inefficaci quando, in mancanza di convalida o della sottoscrizione, il datore di lavoro non trasmette alla lavoratrice/lavoratore una comunicazione contenente l invito entro il termine di 30 giorni dalla data di dimissioni. ARTICOLO 4, commi 21-23 Revoca/Dimissioni in bianco I lavoratori hanno la facoltà, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del datore di lavoro, di revocare, anche in forma scritta, le dimissioni. Il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. ARTICOLO 4, commi 24-26 Misure a sostegno Maternità e paternità In via sperimentale per il triennio 2013-2015 e, previa emanazione di un Decreto attuativo da emanarsi entro il 18/08/2012, sono previste due misure sperimentali a favore dei padri e delle madri lavoratrici: obbligo per il padre lavoratore di astenersi per 1 giorno, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. L assenza darà diritto ad un indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a carico dell Inps; facoltà di astenersi per 2 giorni, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, previo accordo e in sostituzione della madre. Sarà prevista la corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l acquisto di servizi di baby sitting utilizzabili al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale. ARTICOLO 4, comma 27 Collocamento disabili Vengono riformulati i criteri di computo della forza lavoro occupata ai fini del calcolo della quota di riserva dei disabili. Vengono compresi tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e pertanto, a differenza del conteggio attuale, devono essere ricompresi anche i contratti a termine di qualsiasi durata. Mentre devono esse esclusi, oltre ai dirigenti, i soci di cooperative di produzione, i contratti di inserimento, i somministrati presso l utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgere all estero, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti, i lavoranti a domicilio e i lavoratori che aderiscono al programma di emersione. Con decreto da emanarsi entro due mesi dal 18 luglio 2012, vengono ridefiniti i procedimenti amministrativi, i criteri, le modalità di concessione e potenziata l attività di controllo degli esoneri parziali. Gli organismi regionali (Province), almeno mensilmente, dovranno comunicare alla direzione territoriale del lavoro il mancato rispetto degli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie, nonché il ricorso agli esoneri. ARTICOLO 4, commi 28-29 Sgravio contributivo A partire dall anno 2012 viene reso strutturale (e non più sperimentale) lo sgravio contributivo a fronte dell erogazione di somme relative alla contrattazione di secondo livello legate alla produttività. E previsto inoltre uno stanziamento pari a 650 milioni di euro annuali già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro. 12

ARTICOLO 4, comma 31 Responsabilità solidale negli appalti Viene confermato l obbligo solidale tra committente ed imprese esecutrici di appalti per il pagamento delle retribuzioni e i contributi; viene precisato che l azione esecutiva contro il committente chiamato in giudizio può essere intentata solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e dei subappaltatori. 13