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I redditi fondiari nel mod. 730/2010 di Valerio Artina e Riccardo Rizzi (*) L ADEMPIMENTO " Indicazione dei redditi di terreni e fabbricati I redditi fondiari costituiscono una componente sicuramente rilevante per i soggetti che provvedono alla presentazione del modello 730/2010. Sebbene i redditi in esame risultino, generalmente, di facile indicazione, esistono, tuttavia, delle particolarita` che potrebbero portare ad un facile errore. Appare, pertanto, utile approfondire gli aspetti ritenuti piu` salienti per tale tipologia di redditi. " Riferimenti Agenzia delle entrate, provv. 15 gennaio 2010 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. da 25a43 Sul punto cfr. Corriere Tributario Per l approfondimento, S. Lucchese, «Il modello 730/2010 tra flusso telematico e riduzione dell acconto IR- PEF», n. 10/2010, pag. 789. I redditi fondiari sono disciplinati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), artt. da 25 a 43 e risultano distinguibili in due macrocategorie i redditi dei terreni e i redditi dei fabbricati. Ai fini della dichiarazione dei redditi, il modello 730 richiede la compilazione del quadro A per dichiarare i redditi dei terreni, mentre i redditi dei fabbricati devono essere indicati nel successivo quadro B. In considerazione della vastità dell argomento in esame, nella presente trattazione si provvederà ad analizzare alcuni aspetti che possono essere di interesse, esimendosi dall illustrazione analitica della modalità di compilazione prevista per i quadri in esame dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi modello 730/2010. Si rammenta che nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo risultino concorrere solamente redditi fondiari in misura non eccedente i 500 euro non risulta dovuta alcuna IRPEF. Ai fini del calcolo dell importo limite, tuttavia, deve essere considerato anche il reddito generato dall abitazione principale. Quadro A - Redditi dei terreni I redditi prodotti dei terreni sono distinguibili in redditi dominicali e redditi agrari; essi sono calcolati mediante l applicazione delle tariffe d estimo, determinate in base all ubicazione, alla qualità del terreno e alla tipologia di coltura praticata dichiarata in Catasto; l entità dei redditi può essere rilevata direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante in Catasto. Reddito dominicale Fatta eccezione per alcuni specifici casi, un terreno classificato come agricolo genera sempre un reddito dominicale, indipendentemente dall effettiva coltivazione di esso da parte del proprietario, a meno che il proprietario stesso possa dimostrare che la mancata coltivazione dipenda da cause di forza maggiore, ad esempio eventi naturali. Il reddito dominicale deve essere indicato, per ciascun terreno, nelle prima delle 8 colonne in cui risultano suddivisi i righi del quadro A e il suo ammontare imponibile risulta costituito dalla rivalutazione dell 80% della rendita calcolata tramite la tariffa d estimo. Tale rivalutazione, tuttavia, a differenza di quanto previsto per il modello UNICO, non deve essere effettuata dal contribuente che presenta il modello 730, in quanto di specifica competenza del soggetto che presta l assistenza fiscale. Nel caso in cui il dato in esame sia ripreso da quanto indicato l anno precedente con la presentazione di un modello UNICO 2009 si dovrà, pertanto, fare attenzione a depurare il valore ivi indicato della rivalutazione, in quanto il soggetto che presta l assistenza fiscale provvederà automaticamente a rivalutare il valore indicato nei righi dell 80%. In caso contrario, quindi, il contribuente si troverebbe a subire una doppia rivalutazione del reddito dominicale e, conseguentemente, si vedrebbe imputato un reddito superiore al dovuto. Ipotizzando che per l anno d imposta 2008 il reddito dominicale riportato nel modello UNICO 2009 fosse pari a 180 e si riferisca a un terreno affittato in assenza (*) Dottori commercialisti in Bergamo PRATICA FISCALE e Professionale 32 n. 10 dell 8 MARZO 2010

di regime legale del canone, la compilazione del quadro A sarà quella riportata nella Tavola n. 1. Il reddito dominicale da indicare risulta, pertanto pari al reddito indicato nel modello UNICO 2008 (180) diviso per 1,80 al fine di depurarlo della rivalutazione che si era effettuata in sede di compilazione del modello UNICO. Reddito agrario L esistenza di un reddito agrario, a differenza del reddito dominicale, risulta legata all effettivo svolgimento di attività agricole. Tale reddito, inoltre, risulta imputabile esclusivamente in capo al soggetto esercente tali attività; conseguentemente può capitare che in relazione ad uno stesso terreno un primo soggetto sia chiamato a dichiarare il solo reddito dominicale mentre un secondo il reddito agrario; tale ipotesi può essere facilmente riscontrata quando il soggetto proprietario del terreno lo conceda in affitto a un terzo soggetto. Nel caso in cui il soggetto proprietario del terreno vi eserciti anche delle attività agricole sarà chiamato a dichiarare entrambe le tipologie di reddito in esame. Come il reddito dominicale anche il reddito agrario risulta sottoposto a una rivalutazione, sebbene nella misura del 70%, per la quale si rinvia a quanto precedentemente evidenziato in merito ai redditi dominicali. Variazione di coltura Come evidenziato in apertura i redditi dominicali e agrari sono calcolati sulla base dell ubicazione, qualità e tipologia di coltura che viene praticata; conseguentemente a fronte della variazione della coltura effettuata sui terreni anche il reddito dagli stessi ricavabile può essere soggetto a variazioni. Pertanto nel caso in cui la coltura effettivamente praticata sul terreno non corrisponda più a quella risultante dal Catasto il contribuente è tenuto a determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché lededuzioni fuori tariffa. Le tariffe utilizzate dalla normativa fiscale per la determinazione dei redditi fondiari (reddito dei terreni e dei fabbricati) sono previste dalla legge catastale e vengono Tavola n. 1 - Indicazione del reddito dominicale stabilite per ciascuna categoria e classe di terreni e fabbricati. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel Comune o sezione censuaria vicini o nell ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare (art. 11-bis del D.L. 14 marzo 1988, n. 70). La determinazione del reddito secondo tali modalità trova applicazione a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni che hanno causato l aumento del reddito; oppure dal periodo d imposta in cui si siano verificate le variazioni che hanno causato la diminuzione del reddito, nel caso in cui la denuncia all Ufficio del territorio della variazione di coltura sia stata presentata entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello in cui si è verificata tale variazione. Se la denuncia risulta presentata successivamente al termine del 31 gennaio, la diminuzione del reddito decorrerà dal periodo d imposta in corso al momento della sua presentazione. Si evidenzia che ai sensi dell art. 30 del T.U.I.R. la mancata denuncia delle variazioni che comportino un incremento del reddito è soggetta a una sanzione pecuniaria da 258 euro a 2.065 euro. Nella Tavola n. 2 si propone un particolare esempio di compilazione del quadro in esame. Casi particolari Aiuti ai giovani agricoltori La legge recante le Norme per la diffusione e la valorizzazione dell imprenditoria giovanile in agricoltura (legge 15 dicembre 1998, n. 441) prevede, oltre a contributi e finanziamenti, alcune disposizioni fiscali atte a favorire la continuità dell impresa agricola nel passaggio da genitori a figli nonché PRATICA FISCALE e Professionale 33 n. 10 dell 8 MARZO 2010

incentivare l apertura di nuove attività agricole da parte dei giovani. I soggetti interessati sono i giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni e che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo entro un determinato lasso di tempo (12 o 24 mesi in base all agevolazione). Altra condizione necessaria è che il fondo venga condotto direttamente per i sei anni successivi. Le caratteristica principale della disposizione in oggetto per i soggetti possessori dei terreni consiste nell esclusione della rivalutazione dei terreni concessi in affitto ai soggetti agevolati, purché il contratto di affitto non abbia durata inferiore a cinque anni e il proprietario abbia provveduto ad accertare l acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell affittuario. Nel caso in esame il proprietario del terreno che affitta dal 1º gennaio 2009 il proprio terreno a un giovane agricoltore compilerà il quadro A nel modo illustrato nella Tavola n. 3. Si presume un reddito dominicale pari a 100 euro e un contratto di locazione non in regime legale di determinazione del canone. Tavola n. 2 - Terreno affittato in regime di determinazione legale del canone Ipotesi di evento dannoso In caso di eventi naturali che provochino la perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario, èpossibile ottenere l azzeramento del reddito dominicale ed agrario previa comunicazione all Ufficio del territorio (ex Ufficio tecnico erariale), il quale effettuerà un sopralluogo per verificare l effettivo danno arrecato alla coltivazione. La comunicazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato l evento dannoso o, nel caso in cui la data non sia determinabile, almeno quindici giorni prima dell inizio del raccolto. L agevolazione non spetta in caso di omissione di denuncia dell evento dannoso (Comm. trib. centr., Sez. XX, 12 gennaio 1990, n. 127). La compilazione del quadro A nel caso in esame, ipotizzando una situazione in cui il pieno proprietario del terreno vi eserciti anche l attività agricola e, quindi, dichiari un reddito dominicale di 100 e un reddito agrario di 120 risulta essere quella illustrata nella Tavola n. 4. Quadro B - Redditi dei fabbricati I redditi dei fabbricati sono regolati dal Titolo I, Si ipotizza il possesso di un terreno avente un reddito dominicale pari a 120 euro e un reddito agricolo di 150 euro affittato in regime legale di determinazione del canone dal 31 luglio 2009 per un importo pari a 100 euro. La compilazione del quadro A sarà la seguente: Per il periodo in cui il terreno non è affittato il proprietario risulta titolare di entrambi i redditi che verranno parametrati al numero di giorni indicati a colonna 4. Per il periodo in cui il terreno risulta concesso in affitto il proprietario è titolare del solo reddito dominicale, tuttavia in considerazione del fatto che lo stesso è stato concesso in regime di determinazione legale del canone il reddito che gli verrà imputato sarà pari a 42. La particolarità della concessione in locazione in regime vincolato consiste, infatti, nella possibilità di dichiarare il canone di locazione al posto del reddito dominicale nell ipotesi in cui il primo risulti inferiore all 80% del secondo, come nel caso proposto (120 x 80% = 96). Il valore del canone d affitto indicato nel rigo discende dalla parametrazione del canone concordato per un anno al numero di giorni indicati in colonna 4 ossia (100/365) x 154. Tavola n. 3 - Terreno affittato a giovane agricoltore PRATICA FISCALE e Professionale 34 n. 10 dell 8 MARZO 2010

Capo II, artt. 36-43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (da ora T.U.I.R.) ed appartengono alla categoria dei redditi fondiari (come i redditi dei terreni). L art. 25 del T.U.I.R. contiene la definizione di reddito fondiario: sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Quindi, gli immobili iscritti nel Catasto edilizio urbano e situati nel territorio dello Stato producono reddito fondiario (ad eccezione degli immobili posseduti per l esercizio d impresa, arti e professioni). A differenza dei terreni ai fabbricati risulta attribuibile una sola tipologia di reddito basata sulla rendita catastale, salva l ipotesi di concessione in affitto degli stessi. Determinazione del reddito I redditi dei fabbricati, intesi come unità immobiliari, sono determinati con un sistema forfetario,basatosu tariffe d estimo secondo quanto precedentemente indicato per i redditi dei terreni. Tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo del titolare, indipendentemente dall effettiva percezione, salvo eccezioni per gli immobili locati. Gli artt. 36, 42 e 43 del T.U.I.R. identificano particolari categorie di fabbricati che vengono ritenuti incapaci di produrre reddito. Le aree occupate dalle costruzioni o quelle che ne costituiscono pertinenza si considerano parti integranti dell immobile stesso e, quindi, non produttive di autonomo reddito. Condizione necessaria perché l immobile produca reddito fondiario è la sua ubicazione nel territorio dello Stato, a nulla rilevando la residenza del titolare. Ne consegue che, anche per i soggetti non residenti, si considerano prodotti in Italia e, quindi, soggetti a tassazione i redditi degli immobili ivi posseduti; al contrario, i redditi prodotti da immobili posseduti all estero da residenti si considerano redditi diversi (ai sensi dell art. 67 del T.U.I.R.) e andranno indicati nel rigo D4 del Quadro D del Modello 730/ 2010. Concessione in affitto dei fabbricati Nella quinta colonna della prima sezione del quadro B deve essere riportato l ammontare del canone di locazione che si è ritratto nell anno 2009 a seguito della locazione dei fabbricati. In riferimento si evidenzia come l importo da considerare sia quello risultante dal contratto di locazione rapportato alla durata dello stesso nell anno d imposta e con riferimento al numero di giorni di possesso indicati nella colonna 3. Sutaleimportoil comma 4-bis dell art. 37 del T.U.I.R. riconosce una detrazione forfetaria del 15% (aumentata al 25% per gli immobili siti in Venezia centro, nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano); pertanto nella colonna in esame si dovrà provvedere a indicare un importo pari all 85% del canone di locazione così determinato. Ai fini dell imputazione del canone di locazione si rammenta come lo stesso debba essere indicato per l intero importo a prescindere della percentuale di possesso dell immobile (percentuale che verrà, invece, presa in considerazione al momento della determinazione del reddito). Tuttavia nel caso in cui l immobile sia posseduto da più comproprietari, ma sia concesso in locazione soltanto da uno o più diessi,manonda tutti, ognuno dei soggetti che hanno concesso l immobile in locazione dovrà indicare, come evidenziato dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi modello 730/2010, la propria quota di spettanza del canone di locazione. Ai fini della determinazione del canone d affitto da considerare si rammenta come lo stesso debba essere assunto al netto dell eventuale quota pattuita a titolo di spese condominiali, luce, acqua, riscaldamento e simili, come previsto dal commento alla quinta colonna dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi modello 730/2010. Sebbene i redditi dei fabbricati prescindano dall effettiva percezione degli stessi si evidenzia che nell ipotesi in cui l affittuario sia stato sottoposto a una procedura di sfratto a seguito di morosità e la sentenza di sfratto sia intervenuta prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il proprietario risulta autorizzato a non indicare i relativi canoni non percepiti. Tavola n. 4 - Azzeramento del reddito dominicale per eventi dannosi PRATICA FISCALE e Professionale 35 n. 10 dell 8 MARZO 2010

In merito alla concessione in affitto di un fabbricato, di cui si ipotizza, ove non specificato differentemente, la piena proprietà e una rendita catastale pari a 1.000 euro si propongono gli esempi di compilazione illustrati nella Tavola n. 5. Calcolo del reddito imputabile ai fabbricati Il reddito dei fabbricati viene calcolato dal soggetto che presta l assistenza fiscale rapportando i dati indicati nei righi della prima sezione ai giorni e alla percentuale di possesso dell immobile. Ai fini della determinazione del reddito assume particolare importanza la compilazione della seconda e sesta colonna, relative all utilizzo e alla presenza di casi particolari. L indicazione di determinati codici di utilizzo, infatti, comporta la riduzione del 30% del reddito del fabbricato ovvero la maggiorazione di un terzo della rendita catastale dello stesso, mentre l indicazione della presenza di casi particolari consente: l applicazione delle rendite presunte (che possono anche essere pari a zero) nei casi di immobili inagibili; l indicazione della sola quota di spettanza dei canoni d affitto (ipotesi già evidenziata nella trattazione della concessione in affitto dei fabbricati); Tavola n. 5 - Concessione in affitto di un fabbricato 1 L immobile è stato concesso in affitto dal 31 luglio 2009, il contratto prevede un canone mensile pari a 400 euro di cui 60 a titolo di rimborso delle spese condominiali e delle utenze. Il canone di locazione è stato determinato nel modo seguente: canone di locazione mensile 400 ridotto dell importo richiesto per le spese condominiali e utenze 60 (340); 340 ridotto della detrazione forfetaria del 15% (51) = 289; 289 moltiplicato per il numero di mensilità del 2009, nel nostro caso pari a 5 = 1.445. 2 L immobile, posseduto da 3 persone in pari misura, risulta affittato dal 1º gennaio 2009 a uno dei comproprietari, il canone annuo stabilito risulta pari a 1. 200 euro: I due comproprietari sono tenuti a dichiarare il reddito d affitto ritratto dalla locazione del fabbricato al terzo comproprietario. A tal fine gli stessi sono tenuti a effettuare i seguenti passaggi: applicare la detrazione del 15% al canone annuo d affitto di 1.200 ossia 1.200 x 85%; parametrare il risultato ottenuto al punto precedente (1.020) alla propria percentuale di proprietà del 33% ovvero 1.020 x 33% = 337 euro. 3 L immobile risulta affittato dal 1º gennaio 2009, unitamente a una sua pertinenza avente una rendita catastale pari a 300 euro, per un importo annuo complessivo pari a 7.000 euro, il contratto non specifica la ripartizione del canone d affitto tra le due unità immobiliari. Ai fini della ripartizione del canone d affitto il contribuente deve rapportare l importo dell affitto ritratto all incidenza delle rendite catastali dei due immobili ovverosia deve: dividere l importo di 7.000 euro per 1.300 (1.000 + 300); moltiplicare l importo di cui al punto precedente per le rendite delle singole unità immobiliari. PRATICA FISCALE e Professionale 36 n. 10 dell 8 MARZO 2010

la mancata indicazione del canone d affitto in quanto l affittuario è stato oggetto di sentenza di morosità; l esenzione del reddito dell immobile in quanto il soggetto a cui il medesimo è locato risulta oggetto della sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Appare comunque rilevante evidenziare che l indicazione del codice di utilizzo 2 (immobili a disposizione) comporta sempre la maggiorazione di un terzo della rendita catastale ad eccezione dei seguenti casi: unità date in comodato o uso gratuito ad un familiare, che lo utilizza come sua dimora abituale (fatto comprovato dall iscrizione anagrafica); unità possedute in Italia da contribuenti residenti all estero; unità tenute a disposizione di contribuenti trasferiti temporaneamente in altro Comune per motivi di lavoro; unità immobiliare in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale da uno o più dei comproprietari, limitatamente a chi vi dimora; unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell energia elettrica, acqua, gas da attestare mediante atto notorio (anche non autenticato, se accompagnato da copia del documento di identità) da esibire a richiesta degli Uffici dell Agenzia delle entrate; immobile sfitto per cui il possessore dimostri che l unità immobiliare non sia a sua disposizione. In merito ai canoni di locazione si rileva, inoltre, che nell ipotesi in cui l immobile sia locato in regime di equo canone il reddito che verrà considerato sarà sempre l 85% (o 75% nel caso di applicazione della maggiore percentuale di detrazione) del canone di locazione, a prescindere dalla rendita catastale del fabbricato. Nell ipotesi in cui l immobile non sia concesso in regime di equo canone il reddito rilevante sarà, invece, pari al maggiore tra il canone di locazione ridotto della detrazione forfetaria e la sua relativa rendita catastale. Si evidenzia, infine, l introduzione di 6 nuovi codici utilizzo, quattro dei quali risultano preposti all identificazione di ipotesi che venivano ricondotte alla classe residuale individuata con il codice 9 e due (codice 14 e 15) introdotti a seguito del sisma avvenuto in Abruzzo il 6 aprile 2009. Questi ultimi codici utilizzo riguardano, rispettivamente, la concessione in affitto o in comodato di immobili situati nella regione Abruzzo nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall art. 5 dell ordinanza ministeriale 29 settembre 2009, n. 3813; l indicazione di tale codice comporta la riduzione del 30% del reddito. Tale riduzione, tuttavia, può essere fruita solamente a fronte della compilazione della seconda sezione del quadro B. Seconda sezione La compilazione della seconda sezione del quadro B risulta obbligatoria per poter usufruire della riduzione del 30% del reddito degli immobili prevista per gli immobili concessi in locazione a canone convenzionale in uno dei Comuni ad alta densità abitativa, oppure per la locazione o concessione in comodato agevolata prevista a seguito del sisma in Abruzzo. In tale sezione viene richiesto di indicare il numero di rigo della prima sezione in cui sono stati riportati i dati del fabbricato, il numero del modello nel caso in cui si siano dichiarati più di 8 fabbricati, i dati della registrazione del contratto di locazione o di comodato e l indicazione dell anno in cui è stata presentata la dichiarazione ICI dell immobile in oggetto. Ipotizzando la concessione in locazione di un immobile, posseduto nei territori dell Abruzzo a soggetti residenti o dimoranti nei territori colpiti dal sisma, avente una rendita catastale di 1.500 euro, per un canone annuo di 5.000 euro e con decorrenza dal 1º giugno 2009 il quadro B andrà compilato nel modo illustrato nella Tavola n. 6. La compilazione della prima sezione richiede l indicazione dell apposito codice utilizzo 14, mentre la determinazione del canone di locazione deriva dalle seguenti operazioni: applicazione della detrazione forfetaria del 15% ossia 5.000 x 0,85% = 4.250; divisione dell importo ottenuto per 365 giorni = 11,65 euro; moltiplicazione dell importo di cui al punto precedente per il numero di giorni indicato a colonna 4 11,65 x 214= 2.493. Casi particolari Sospensione della procedura esecutiva di sfratto A seguito della proroga disposta dall art. 23, comma 1, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la sospensione della procedura esecutiva di sfratto, prevista dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, risulta operare fino al 31 dicembre 2009. Gli immobili che possono beneficiare di tale procedura devono soddisfare tutti i seguenti requisiti: essere adibiti ad uso di abitazione; essere situati nei Comuni capoluoghi di provincia, PRATICA FISCALE e Professionale 37 n. 10 dell 8 MARZO 2010

nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta densità abitativa (di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03); essere locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti che siano: figli fiscalmente a carico, familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali, handicappati con invalidità superiore al 66%; i locatari non devono possedere altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza. I proprietari degli immobili per cui vige la sospensione della procedura esecutiva possono beneficiare dell esenzione da tassazione dei redditi fondiari di detti fabbricati per tutto il periodo di sospensione. Ipotizzando che i canoni annui relativi al 2009 fossero pari a 5.000 e che l immobile di cui si detiene la piena proprietà abbia una rendita catastale pari a 400 euro il quadro B andrà compilato nel modo illustrato nella Tavola n. 7. Fabbricati inagibili In caso di fabbricato che sia in stato di degrado fisico conseguente ad un prolungato stato di abbandono (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, obsoleto) è possibile richiedere all Ufficio tecnico erariale la variazione della rendita attribuita, mediantelapre- sentazione di un apposita domanda cui vanno allegate le attestazioni degli organi competenti comprovanti la situazione di inagibilità del fabbricato. La richiesta va inoltrata entro il 31 gennaio ed ha effetto per l anno di consegna della domanda e per i successivi, alla condizione che l immobile non sia di fatto utilizzato. In mancanza di inoltro di tale domanda, il reddito dell immobile va dichiarato secondo le regole normali. Si precisa inoltre che, nell attesa di attribuzione di rendita da parte dell UTE, a seguito di domanda inoltrata nei termini, il contribuente può dichiarare il reddito dei fabbricati, utilizzando una rendita presunta (che può essere anche pari a zero) e indicando nella colonna 6 - casi particolari - il codice 1 (C.M. 27 maggio 1994, n. 73/E/430). Se l immobile è oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibile a causa di eventi calamitosi, non è necessario produrre la denuncia di variazione. In questo caso si deve compilare un rigo per il periodo sino alla data della calamità ed un altro rigo per il periodo posteriore all evento calamitoso. Tavola n. 6 - Concessione in locazione di immobile posseduto in Abruzzo Tavola n. 7 - Sospensione della procedura esecutiva di sfratto PRATICA FISCALE e Professionale 38 n. 10 dell 8 MARZO 2010