APPROFONDIMENTO SUI TEMI DEL «JOBS ACT»



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Transcript:

APPROFONDIMENTO SUI TEMI DEL «JOBS ACT» Riservata a Clienti e Collaboratori Lissone, 23 marzo 2015 Riunione clienti 2015 1

INDICE Premessa 1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI 2. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI 3. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA 5. I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI NASpI, ASDI e DIS COLL pag. 3 pag. 5 pag. 30 pag. 35 pag. 38 pag. 45 Riunione clienti 2015 2

Premessa: LE FONTI A) La legge-delega 10 dicembre 2014, n. 183 B) Gli schemi di decreto legislativo Il 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato quattro schemi di decreto legislativo: a) «Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti»; b) «Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazioni della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; c) «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; d) «Schema di decreto legislativo recante attuazione dell articolo 1, commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro» Segue Riunione clienti 2015 3

Premessa: LE FONTI C) I decreti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale Ad oggi, sono stati emessi due decreti legislativi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2015 e in vigore dal 7 marzo 2015: a) Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; b) Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» Riunione clienti 2015 4

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI I PRINCIPI ISPIRATORI Ambito di applicazione: nuove assunzioni a partire dal 7 marzo 2015 Oggetto: «contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti» in relazione all anzianità di servizio Caratteristiche: i. esclusione, per i licenziamenti economici, possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; ii. iii. iv. indennizzo economico certo e crescente in relazione all anzianità del servizio; limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori ed a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato; previsione di termini certi per l impugnazione del licenziamento. Riunione clienti 2015 5

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI CAMPO DI APPLICAZIONE Il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo previsto dal decreto legislativo n. 23/2015 si applica a: A i. operai; ii. impiegati; iii. quadri; assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7/3/2015 NO DIRIGENTI B C in caso di conversione, successiva al 7/3/2015, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente al 7/3/2015, superi i 15 dipendenti, il licenziamento dei lavoratori, anche di quelli assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle nuove disposizioni incentivo verso nuove assunzioni Riunione clienti 2015 6

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI CAMPO DI APPLICAZIONE Coesistenza di due discipline Disciplina già in vigore (art. 18 l. 300/1970 e art. 8 l. 604/1966): a tutti i rapporti già in atto Nuova disciplina: ai rapporti instaurati successivamente al 7/3/2015 Discrimine temporale per stabilire l applicazione dell una o dell altra disciplina i. non è determinato dalla data di intimazione del licenziamento ii. ma esclusivamente dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere (ovvero se anteriore o posteriore al 7/3/2015) Riunione clienti 2015 7

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI CAMPO DI APPLICAZIONE TABELLA RIASSUNTIVA Dimensione aziendale Lavoratori assunti PRIMA del 7/3/2015 Lavoratori assunti DOPO il 7/3/2015 Fino a 15 dipendenti Vecchia disciplina Nuova disciplina Con più di 15 dipendenti Vecchia disciplina Nuova disciplina Datore di lavoro che supera i 15 dipendenti a seguito di nuove assunzioni effettuate dopo il 7/3/2015 Nuova disciplina Nuova disciplina Riunione clienti 2015 8

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTI E LORO DISCIPLINA quadro riassuntivo A B C D DISCRIMINATORIO, NULLO, INTIMATO IN FORMA ORALE, DISABILITA SOPRAVVENUTA GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O GIUSTA CAUSA insussistenza del fatto materiale contestato GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O GIUSTA CAUSA altre ipotesi di illegittimità REINTEGRAZIONE + INDENNITA SOLO INDENNITA REINTEGRAZIONE + INDENNITA SOLO INDENNITA Riunione clienti 2015 9

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI A. LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO, INTIMATO IN FORMA ORALE (art. 2 d.lgs. 23/2015) Il Giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché Discriminatorio ex art. 15 l. 300/1970 (credo politico; fede religiosa; appartenenza ad un sindacato o attività sindacale; razza, nazionalità, lingua, provenienza geografica; età; genere; orientamento sessuale; convinzioni personali) Riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge (maternità dal concepimento fino all anno di vita del bambino; matrimonio lavoratrice se intercorrente dal giorno delle pubblicazioni a un anno dopo la celebrazione; congedo parentale o malattia del bambino) Intimato in forma orale ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell ordine di reintegrazione, il rapporto si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall invito del datore, salvo che abbia richiesto l indennità sostitutiva della reintegrazione. Riunione clienti 2015 10

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI A. LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO, INTIMATO IN FORMA ORALE IL RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 2 d.lgs. 23/2015) Il Giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento ed ordina la reintegrazione, condanna il datore di lavoro: a) al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo un indennità commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR i. dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione ii. dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative; b) la misura del risarcimento non potrà in ogni caso essere inferiore a 5 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR; c) per il medesimo periodo, il datore di lavoro è condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Riunione clienti 2015 11

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI A. LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO, INTIMATO IN FORMA ORALE L INDENNITA SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE (c.d. OPTING OUT) (art. 2 d.lgs. 23/2015) Fermo il risarcimento del danno, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto, un indennità pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. La richiesta: i. determina la risoluzione del rapporto ii. non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell indennità va effettuata entro 30 giorni: a) dalla comunicazione del deposito della pronuncia, ovvero b) dall invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione Riunione clienti 2015 12

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI A. LICENZIAMENTO PER INIDONEITA FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE (art. 2, comma 4 d.lgs. 23/2015) La reintegrazione nel posto di lavoro viene disposta da parte del Giudice anche nelle ipotesi in cui viene accertato il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4 e 10, comma 3 l. 68/1999 per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni a seguito di infortunio o malattia, l infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che sia accertata la compatibilità delle mansioni affidate con il proprio stato di salute; nelle stesse ipotesi, il datore può chiedere che siano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle minorazioni, può essere ancora utilizzato; ove si riscontri una condizione di aggravamento incompatibile con la prosecuzione dell attività, o l incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto fino a che l incompatibilità persista; il rapporto può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell organizzazione del lavoro, la commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile in azienda Riunione clienti 2015 13

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI B. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 3 d.lgs. 23/2015) Quando accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo, il Giudice: a) dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento; b) condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale (NO reintegrazione) c) di importo pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità N.B.: non trova applicazione l art. 7 l. 604/1966. Nei confronti di operai, impiegati o quadri assunti dopo il 7/3/2015, se licenziati per Giustificato Motivo Oggettivo, non va attivata la procedura per esperire il tentativo di conciliazione avanti alla DTL del luogo in cui il lavoratore presta la sua opera Riunione clienti 2015 14

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI C. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO) insussistenza del fatto materiale contestato (art. 3 d.lgs. 23/2015) Restringimento della casistica nell ambito della quale il Giudice può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, nel caso in cui il licenziamento disciplinare sia dichiarato illegittimo, e sempre a condizione che il datore di lavoro possieda i requisiti numericooccupazionali di cui all art. 18 l. 300/1970 (più di 15 dipendenti): reintegrazione disposta esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento disciplinare (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento. In tal caso il Giudice: i. annulla il licenziamento; ii. condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro al pagamento di un indennità risarcitoria Riunione clienti 2015 15

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI C. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO) insussistenza del fatto materiale contestato (art. 3 d.lgs. 23/2015) L indennità risarcitoria, che si affianca alla reintegra, è: i. commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione ii. dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso, la misura dell indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell effettiva reintegrazione. Al lavoratore è attribuita la facoltà del c.d. opting out: scelta di un indennità sostituiva della reintegra, pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione. Da tale richiesta deriva la risoluzione del rapporto. Riunione clienti 2015 16

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI C. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO) insussistenza del fatto materiale contestato (art. 3 d.lgs. 23/2015) N.B.: da non sottovalutare la portata dell espressione «rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento». Ciò significa che, in ipotesi, il lavoratore potrà essere licenziato anche per un fatto di «modico» valore (es.: assenza non giustificata di un giorno dal lavoro), poiché viene esclusa ogni valutazione soggettiva del fatto attribuito e del suo rapporto con la sanzione comminata. Ciò che conta è solo la sussistenza del fatto materiale contestato (es.: l assenza non giustificata dal lavoro), non entra in gioco la valutazione di altri elementi che potrebbero dimostrare la sproporzione tra il fatto contestato (assenza di un solo giorno) e sanzione (licenziamento). Onere della prova circa l insussistenza del fatto materiale contestato in capo al lavoratore. Rischi di «abuso» della norma? Perplessità nei primi commenti; Interpretazione costituzionalmente orientata che ne verrà data dalla giurisprudenza di merito. Riunione clienti 2015 17

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI D. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO) altre ipotesi di illegittimità (art. 3 d.lgs. 23/2015) Se non viene dimostrata l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ma il licenziamento è comunque giudicato illegittimo perché non ne ricorrono i motivi (ad esempio perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo) i. il Giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento (NO reintegrazione); ii. iii. condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità (non soggetta a contribuzione); di importo pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità Riunione clienti 2015 18

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI VIZI FORMALI E PROCEDURALI (art. 4 d.lgs. 23/2015) Nell ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione : a. del requisito di motivazione: la comunicazione del licenziamento, sempre in forma scritta, deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato (art. 2, comma 2 l. 604/1966); b. della procedura che regolamenta la contestazione degli addebiti disciplinari e il diritto di difesa del lavoratore (art. 7 della l. 300/1970) il Giudice: i. dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento ; ii. condanna il datore a pagare un indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio; iii. in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità. Riunione clienti 2015 19

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI REVOCA DEL LICENZIAMENTO (art. 5 d.lgs. 23/2015) Nell ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal decreto Riunione clienti 2015 20

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI OFFERTA DI CONCILIAZIONE (art. 6 d.lgs. 23/2015) In caso di licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro il termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni) in qualsiasi sede «protetta» (sindacato, DTL ecc.): a. un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e che non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità; b. mediante consegna di assegno circolare; c. l accettazione dell assegno da parte del lavoratore comporta i) l estinzione del rapporto dalla data del licenziamento e ii) la rinuncia all impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l abbia già proposta; d. le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. Segue Riunione clienti 2015 21

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI OFFERTA DI CONCILIAZIONE (art. 6 d.lgs. 23/2015) a. la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale va indicata la avvenuta / non avvenuta conciliazione; b. l omissione della comunicazione è colpita con la medesima sanzione prevista per l omissione della comunicazione di cessazione (da 100,00 ad 500,00); c. il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria sarà modificato Riunione clienti 2015 22

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI COMPUTO DELL ANZIANITA NEGLI APPALTI (art. 7 d.lgs. 23/2015) Ai fini del calcolo delle indennità e degli importi previsti da Art. 3, comma 1 2 (min 4 max 24) Art. 4 1 (min 2 max 12) Art. 6 1 (min 2 max 18) l anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell impresa che subentra nell appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata Riunione clienti 2015 23

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI MISURA DELLE INDENNNITA PER FRAZIONI DI ANNO (art. 8 d.lgs. 23/2015) Per le frazioni di anno d anzianità di servizio, le indennità di cui agli sono riproporzionate e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si contano come mese intero Riunione clienti 2015 24

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI LE PICCOLE IMPRESE (art. 9 d.lgs. 23/2015) Per operai, quadri, impiegati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7/3/2015, alle dipendenze di un datore di lavoro che non abbia più di 15 dipendenti nell unità produttiva in cui si è verificato il licenziamento: a. in caso di licenziamento discriminatorio nullo Reintegrazione + risarcimento del danno (min. 5 mensilità) e versamento contributi b. a seguito di un licenziamento disciplinare rispetto al quale sia stata dimostrata l insussistenza del fatto materiale contestato / licenziamento economico è sempre esclusa la reintegrazione; a. l ammontare delle indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare le 6 mensilità Norma Regime 100% Regime 50% Art. 3, comma 1 2 (min 4 max 24) 1 (min 2 max 6) Art. 4 1 (min 2 max 12) 0,5 (min 1 max 6) Art. 6 1 (min 2 max 18) 0,5 (min 1 max 6) Riunione clienti 2015 25

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI DATORI DI LAVORO NON IMPRENDITORI (art. 9 d.lgs. 23/2015) La disciplina del decreto legislativo si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica (partiti), sindacale (sindacati), culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Riunione clienti 2015 26

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTO COLLETTIVO (art. 10 d.lgs. 23/2015) A. In caso di licenziamento collettivo intimato senza la forma scritta, si applica il regime sanzionatorio ex art. 2 d.lgs. 23/2015: al lavoratore spetta sempre la reintegrazione nel posto di lavoro, più un indennità minima pari a 5 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. B. In caso di violazione: i. delle procedure richiamate all art. 4, co. 12, ii. o dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1 l. 223/1991 il datore è condannato a pagare un indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità Riunione clienti 2015 27

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI RITO APPLICABILE (art. 11 d.lgs. 23/2015) Ai licenziamenti di cui al decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell art. 1 l. 92/2012 (c.d. Rito Fornero): non serve la comunicazione preventiva in DTL. Si applica il ricorso disciplinato dall art. 414 e ss. c.p.c. Riunione clienti 2015 28

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI TABELLA RIASSUNTIVA TIPO DI LICENZIAMENTO DESCRIZIONE SOGGETTO DISCRIMINATORIO, NULLO, ORALE PER SOPRAVVENUTA DISABILITA' GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO (DISCIPLINARE) GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO LICENZIAMENTI COLLETTIVI RAGIONI DI SESSO, RAZZA, RELIGIONE, SINDACATO. DURANTE MATERNITA' E PUERPERIO, MATIMONIO. LICENZIAMENTO ORALE RISARCIMENTO MEDIO TEMPORE TUTTE LE AZIENDE Integrale - minimo 5 INCLUSE LE ORGANIZZAZIONI mensilità DI TENDENZA retribuzione utile TFR Integrale - minimo 5 INIDONEITA' FISICO-PSICHICA TUTTE LE AZIENDE mensilità retribuzione utile TFR MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO ALTRE IPOTESI DI ILLEGITTIMITA MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO VIOLAZIONE DEI CRITERI EX ART. 5 L.223/91 VIZI PROCEDURA ART. 4 L. 223/91 PIU' DI 15 DIP U.P. O PIU' DI 60 DIP IN COMUNI DIVERSI NON Più DI 15 DIP PIU' DI 15 DIP U.P. O PIU' DI 60 DIP IN COMUNI DIVERSI NON Più DI 15 DIP PIU' DI 15 DIP U.P. O PIU' DI 60 DIP IN COMUNI DIVERSI NON Più DI 15 DIP PIU' DI 15 DIP U.P. O PIU' DI 60 DIP IN COMUNI DIVERSI Massimo 12 mensilità retribuzione utile TFR SANZIONE reintegrazione o 15 mensilità reintegrazione o 15 mensilità reintegrazione o 15 mensilità da 1 a 6 mensilità minimo 2 mensilità da 2 a 24 mensilità minimo 4 mensilità da 1 a 6 mensilità minimo 2 mensilità da 2 a 24 mensilità minimo 4 mensilità da 1 a 6 mensilità minimo 2 mensilità da 2 a 24 mensilità minimo 4 mensilità Riunione clienti 2015 29

2. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro. Altre tipologie contrattuali Lavoro a tempo parziale Lavoro intermittente Lavoro a tempo determinato Somministrazione di lavoro Apprendistato Riunione clienti 2015 30

2. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Riconduzione al lavoro subordinato Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente Dal 1 gennaio 2016: disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro Esclusioni: collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni più rappresentative prevedono discipline specifiche; collaborazioni nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione in albi professionali; attività prestate da componenti organi amministrazione e controllo e dai partecipanti ai collegi sindacali; prestazioni di lavoro rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. Riunione clienti 2015 31

2. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA Agevolazione per i datori di lavoro privati che nel periodo compreso fra il 7/3/2015 e il 31 dicembre 2015 procedano all assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di co.co.co. anche a progetto e di persone titolari di partita IVA Riconduzione al lavoro subordinato A condizione che: i. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una sede «protetta» (DTL, sindacato ); ii. nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo L assunzione a tempo indeterminato, ove rispetti le condizioni appena indicate, comporta l estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell assunzione Riunione clienti 2015 32

2. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Superamento del contratto a progetto: Le disposizioni degli articoli da 61 a 69bis d.lgs. 276/2003 (lavoro a progetto e lavoro occasionale) rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto Superamento dell associazione in partecipazione con apporto di lavoro Riunione clienti 2015 33

2. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Disciplina delle mansioni: modifica dell art. 2103 c.c. con l inserimento della possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore. Obbligo di accompagnare il mutamento delle mansioni con l assolvimento dell obbligo formativo (ma mancato adempimento non determina la nullità dell atto di assegnazione delle nuove mansioni). Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Diritto del lavoratore alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento Possibilità di stipulare accordi individuali di modifica delle mansioni in sede «protetta» (DTL, sindacato ) Riunione clienti 2015 34

3. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO La Legge di Stabilità 2015 ha previsto uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato. L intervento è riferito alle assunzioni decorrenti dal 1 gennaio 2015 sino a tutto il 31 dicembre 2015. Lo sgravio consiste nell esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro (INPS) per un limite massimo di euro 8.060 annui, ferma restando l aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ed è riconosciuto per un massimo di 36 mesi. Permane l obbligo del versamento dei premi e dei contributi INAIL. L esonero spetta una sola volta per ciascun lavoratore. Casi di esclusione dal beneficio: Contratti di apprendistato; Contratti di lavoro domestico; Lavoratori che nei 6 mesi precedenti abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro; Lavoratori per cui il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato; Datori di lavoro che assumono lavoratori che hanno intrattenuto con la stessa azienda, e/o società collegate, un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti al 1 gennaio 2015 (tra ottobre e dicembre 2014). Riunione clienti 2015 35

3. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Lo sgravio contributivo è ammesso, inoltre, nelle seguenti ipotesi: trasformazione del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti; trasformazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto in un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti; nuova assunzione di lavoratori con cui ne sei mesi precedenti si avevano rapporti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e a progetto o rapporto con partita iva. Lo sgravio contributivo è previsto anche per il settore agricolo nella medesima misura e durata (1.1.2015 31.12.2015) a condizione che i lavoratori non siano stati occupati a tempo indeterminato nel 2014 ovvero per i lavoratori a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi per meno di 250 giornate nel corso del 2014. L agevolazione non è cumulabile con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente, mentre è cumulabile con gli altri incentivi di natura economica tra cui: Incentivo per l assunzione di lavoratori disabili; Assunzione di lavoratori beneficiari di ASpI; Assunzione di giovani genitori; Incentivo per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; Incentivo inerente il programma «Garanzia giovani» Inventivo per l assunzione di giovani lavoratori agricoli; Bonus giovani per la quota non coperta. NB: per poterne beneficiare dell agevolazione l azienda deve essere in regola con i versamenti contributivi. Riunione clienti 2015 36

3. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Alcuni esempi. Esempio 1: Impresa industriale assume un lavoratore con retribuzione annua lorda 25.000 risparmio annuo 7.390 Esempio 2: Impresa del terziario assume un lavoratore con retribuzione annua lorda 25.000 risparmio annuo 7.245 Esempio 3: Impresa artigiana assume un lavoratore con retribuzione annua lorda 25.000 risparmio annuo 6.733 Riunione clienti 2015 37

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA Le Legge di Stabilità ha previsto, in via sperimentale, per il periodo compreso tra il 1 marzo 2015 e il 30 giugno 2018 che i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privato da almeno 6 mesi possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrante della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto - TFR. A stabilire le regole attuative è il Dpcm del 19 marzo 2015 n. 29, il cui testo contiene anche il modello per la richiesta di pagamento mensile che i lavoratori interessati dovranno sottoscrivere e far avere al datore di lavoro. Restiamo in attesa l Accordo Quadro tra i Ministeri dell Economia e del Lavoro e l ABI (Associazione Banche Italiane),per la regolamentazione del finanziamento agevolato da parte delle banche che aderiscono al protocollo. Riunione clienti 2015 38

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA La quota liquidata mensilmente prende il nome di QU.I.R. Quota Integrativa della Retribuzione. La volontà del lavoratore espressa per iscritto, su apposito modello, sarà irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Potranno farne richiesta anche i lavoratori che abitualmente versano il TFR a fondi di previdenza complementare, esclusivamente per la quota maturanda. L opzione NON potrà essere esercitata dai lavoratori dipendenti dalle seguenti tipologie di datori di lavoro: - Datori di lavoro domestico; - Datori di lavoro del settore agricolo; - Aziende sottoposte a procedure concorsuali; - Aziende dichiarate in crisi. Riunione clienti 2015 39

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN BUSTA PAGA Caratteristiche QU.I.R.: QU.I.R. parte integrante della retribuzione assoggettata a tassazione ordinaria, non a tassazione separata, al netto del contributo IVS dello 0,50%; non è imponibile ai fini contributivi; non concorre al reddito imponibile calcolato al fine dell erogazione del Bonus degli «80 euro». N.B. La QU.I.R non potrà essere erogata ai lavoratori il cui TFR è posto a garanzia di contratti di finanziamento, salvo notifica di estinzione del credito oggetto del contratto. Modalità e decorrenza della liquidazione: Aziende con meno di 50 dipendenti Con risorse proprie dal primo mese dopo la richiesta Accesso al credito agevolato dal terzo mese successivo alla richiesta Aziende con più di 50 dipendenti Con risorse proprie dal primo mese dopo la richiesta Riunione clienti 2015 40