IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL INSOLVENZA

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IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL INSOLVENZA A cura di PierDanilo Beltrami, Lazare Vittone, Giulia Tanzini, Marzia Spadea Con la collaborazione di Massimo Fabiani

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL INSOLVENZA Programma aggiornamenti 1. Le modifiche immediate al codice civile in materia societaria 2. Prevenzione e soluzione negoziata della crisi: le misure di allerta e la composizione assistita 3. Il procedimento unico e altri profili processuali 4. I piani attestati di risanamento 5. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 6. La convenzione di moratoria 7. Il concordato preventivo 8. La liquidazione giudiziale 9. La crisi dei gruppi 10. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Le modifiche immediate al codice civile in materia societaria Introduzione Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il Codice o CCI ). Il provvedimento che riscrive l intera disciplina della crisi d impresa e dell insolvenza (ma con la rilevante esclusione dell amministrazione straordinaria delle grandi imprese) entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia in data 15 agosto 2020, ad eccezione di alcune previsioni, di seguito indicate, per le quali l entrata in vigore è anticipata. La presente newsletter costituisce il primo di una serie di contribuiti volti ad offrire una panoramica delle maggiori novità introdotte con il decreto legislativo n. 14/2019. La parte II del Codice (artt. 375-384), dedicata alle modifiche al codice civile, interviene in materia societaria con alcune norme (artt. 375, 377, 378, 379 CCI) che entreranno in vigore dal 16 marzo 2019. Le previsioni in oggetto sono destinate ad incidere in maniera permeante sull organizzazione e gestione delle società di capitali. Le altre modifiche al codice civile (artt. 376, 380, 381, 382, 383, 384 CCI), che avranno la medesima vacatio legis di 18 mesi prevista per il resto della riforma, sono di seguito brevemente riassunte: la modifica all art. 2119 c.c., finalizzata a disciplinare gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro tramite rinvio alle regole dettate dal Codice della crisi d impresa e dell insolvenza (art. 376 CCI); l aggiunta della liquidazione giudiziale tra le cause di scioglimento delle S.p.A. (modifica all art. 2484 c.c.) (art. 380 CCI); le modifiche alla gestione della crisi per le società cooperative (art. 2545-sexiesdecies c.c.) (art. 381 CCI); l eliminazione del termine «fallito» (art. 382 CCI); la modifica dell art. 2467 c.c., dal quale viene espunta la previsione secondo cui devono essere restituite le somme versate a titolo di rimborso dei finanziamenti soci nell anno precedente la dichiarazione di fallimento della società (art. 383 CCI), disposizione riallocata nell art. 164 CCI; l abrogazione dell art. 2221 c.c. ( Fallimento e concordato preventivo ), in quanto norma di coordinamento non più necessaria nel contesto del nuovo Codice (art. 384 CCI). I nuovi obblighi in materia di assetti organizzativi dell impresa In materia di organizzazione dell impresa, il Codice (art. 375) interviene sull articolo 2086 c.c. introducendo a carico dell imprenditore che operi in forma societaria o collettiva: (i) l obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell impresa e funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale; e

(ii) il dovere di attivarsi tempestivamente per l adozione e l attuazione degli strumenti previsti dall ordinamento per il superamento della crisi ( i )( ii ) e il recupero della continuità aziendale ( iii ). Con le modifiche in esame il legislatore ha inteso valorizzare alcune norme introdotte con la riforma del 2003 ( iv ), che ha assegnato al consiglio di amministrazione il compito di valutare l adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile (art. 2381 c.c.) e al collegio sindacale il dovere di vigilare sull adeguatezza dell assetto e sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.). Con la riforma in atto, tali norme si arricchiscono dell obbligo di adottare presidi interni alla società idonei a consentire una tempestiva rilevazione della crisi, nonché l adozione e la realizzazione delle nuove soluzioni dirette al superamento dello stato di crisi e al recupero del going concern. Il campo di applicazione del nuovo art. 2086 c.c. è poi esteso dall art. 377 a tutti i tipi societari, attraverso la modifica delle previsioni dettate in materia di: società semplice (art. 2257), società per azioni (artt. 2380-bis, 2409-novies) e società a responsabilità limitata (2475 c.c.). A proposito di queste ultime, si segnala che l art. 377 estende espressamente alle s.r.l. la disciplina in materia di deleghe gestorie dettata dall art. 2381 c.c. in materia di S.p.A. In sostanza, in tutti i modelli societari si prevede che la gestione sia affidata esclusivamente agli amministratori il che ha già generato un conflitto interpretativo con specifico riguardo al ruolo dei soci nella s.r.l. La responsabilità degli amministratori alla luce della riforma Il Codice (art. 378) interviene sull art. 2476 c.c., estendendo agli amministratori di s.r.l. la responsabilità in ordine agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale di cui all art. 2394 c.c., risolvendo così un contrasto giurisprudenziale sul punto. Segnatamente, gli amministratori di s.r.l. saranno chiamati a rispondere verso i creditori sociali ove il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In merito all ammontare del danno risarcibile nelle azioni di responsabilità esercitate a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, l art. 378 CCI introduce una presunzione sul quantum, adottando il criterio dei cc.dd. netti patrimoniali (nuovo co. 2, art. 2486 c.c.). Pertanto, accertata la responsabilità degli amministratori, e fatta salva la prova di un diverso ammontare, il danno sarà quantificato nella differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l amministratore è cessato dalla carica (ovvero, ove iniziata, alla data di apertura di una procedura concorsuale) e il patrimonio netto determinato alla data in cui si verifica la causa di scioglimento di cui all art. 2484 c.c., detraendo i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al completamento della liquidazione; tuttavia, in caso di inattendibilità o assenza delle scritture contabili, il danno potrà essere commisurato al deficit fra attivo e passivo della procedura concorsuale. La nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata L art. 379 ( Nomina degli organi di controllo ) modifica l art. 2477 c.c. (co. 3 e 4), ampliando la platea delle società a responsabilità limitata tenute alla nomina dell organo di controllo o del revisore. In particolare, vengono significativamente ridotti gli importi delle grandezze il cui superamento determina l obbligatorietà della nomina. Segnatamente, saranno tenute alla nomina dell organo di controllo o del revisore le s.r.l. che per due esercizi consecutivi ( v ) abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: (i) totale dell attivo dello stato patrimoniale pari a euro 2 milioni;

(ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 2 milioni; (iii) dipendenti occupati in media durante l esercizio pari a 10 unità. L obbligo di nomina dell organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi (e non più due) non è superato alcuno dei predetti limiti. È previsto un periodo di transizione di nove mesi dalla data di entrata in vigore dell art. 379 del Codice, per consentire alle s.r.l. tenute alla nomina dell organo di controllo e del revisore di provvedere alla nomina, adeguando se del caso l atto costitutivo e lo statuto. Al riguardo, si segnala che ove gli statuti prevedano clausole di mero rinvio alla disciplina codicistica, l obbligo di nomina sorgerà nel momento di entrata in vigore dell art. 379 CCI (i.e. 16 marzo 2019), mentre in presenza di clausole statutarie analitiche che prevedano, ad esempio, parametri corrispondenti a quelli indicati dall attuale art. 2477 lo statuto dovrà essere uniformato entro i predetti nove mesi, convocando il prima possibile l assemblea dei soci chiamata a nominare l organo di controllo. In ogni caso, qualora l assemblea non provveda alla nomina dell organo di controllo potrà provvedervi il tribunale su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, oltre che come attualmente previsto su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul tema, il Codice prevede espressamente l applicabilità del procedimento ex art. 2409 c.c. ( vi ) alle s.r.l., anche se prive dell organo di controllo. ( i ) Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale. ( ii ) Lo stato di crisi è definito dal Codice quale stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l insolvenza, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (art. 2, lett. a) CCI). ( iii ) La continuità aziendale, going concern nella terminologia anglosassone, è definita dal Principio Contabile Internazionale IAS n. 1 quale idoneità dell impresa a operare sul mercato come «entità in funzionamento», ossia nell ottica della prosecuzione dell attività per almeno 12 mesi dalla chiusura dell esercizio. ( iv ) D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366. ( v ) Si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la data del 16 dicembre 2019, corrispondente alla scadenza fissata per l adeguamento degli statuti societari. ( vi ) Proponibile, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dai soci che rappresentano un decimo del capitale.