Donazione, prelievo e trapianto di organi:aspetti clinici, assistenziali e comunicativo relazionali



Documenti analoghi
IL PROCURAMENT i casi dubbi

Progetto Formativo «Una scelta in Comune» ASPETTI NORMATIVI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA DI DONARE GLI ORGANI E I TESSUTI DOPO LA MORTE

DI VOLONTA ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Donazioneetrapiantoditessuticorneali. Normativa e aspetti medico legali

La donazione ed i prelievi d organo: questioni di Deontologia Medica

Andrea Gianelli Castiglione

DIRITTO INTERNAZIONALE

FORUM ETICO ANNO 2004

DELIBERAZIONE N. 9/53 DEL

La campagna scegli oggi

Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo

(PROV.DIPESARO EURBINO) N.2delReg.Data Oggeto: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA

"Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori comunali.

DA OGGI, ESPRIMERTI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI È ANCORA PIÙ FACILE.

15/02/2013. Désirée Merlini -Il trapianto di organi tra passato e futuro- Monza

Art. 1. Finalità. Art. 2. Obiettivi prioritari

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IL PROTOCOLLO REGIONALE

Legge , n. 91 [1] [2] Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (G.U , n. 87, Serie Generale)

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 294(23

COMUNE DI CORTE DE FRATI PROVINCIA DI CREMONA

Comune di Monte Compatri SCELTA IN COMUNE. Esprimi la tua Volontà sulla Donazione di Organi e Tessuti. DEPLIANT-SCELTA-IN-COMUNE-ITALIANO.

C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 4 DEL 11/02/2015

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990

Chi dona gli organi ama la vita.

COMUNE DI ESCOLCA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 07 DEL OGGETTO: ADESIONE PROGETTO CARTA D IDENTITA - DONAZIONE ORGANI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI

TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D AOSTA TORINO- Corso Unione Sovietica, 325 Tel

l Allegato II Sala Cesari Casa del Donatore Bologna, sabato 16 gennaio 2016

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

Linee guida per la gestione delle liste di attesa e la assegnazione dei trapianto di rene da donatore cadavere

IX LEGISLATURA 891\ Seduta Martedì 7 ottobre omissis...

DGR n del

- la donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita ;

INDICE PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI, ORIENTAMENTI E PROSPETTIVE DEL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO

Una Scelta in Comune Linee-Guida Operative per l attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi

PROPOSTA DI DELIBERA

La donazione degli organi AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

OGGETTO: Istanza di interpello - IRPEF detrazione - spese sanitarie conservazione cellule staminali - art 15 - DPR 22 dicembre 1986, n.

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

i diritti dei membri della famiglia legittima.

DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI: STATO DELL ARTE E SCENARI FUTURI. Dott. Paolo Stefanini. Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Parma

DICHIARANO DI ESSERE DISPONIBILI ALL ADOZIONE DI UN MINORE STRANIERO (adozione internazionale)

Consenso Informato e Privacy

DONAZIONE e TRAPIANTO di ORGANI e di TESSUTI

LA MEDICINA DEI TRAPIANTI: 25 ANNI DI STORIA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAPIANTO DI ORGANI ALL ESTERO AI SENSI DELL ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 1 APRILE 1999, n. 91 IL MINISTRO

COMUNE DI DECIMOMANNU

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI

DICHIARAZIONE di VOLONTA in ordine alla DONAZIONE

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

DECRETO 16 aprile 2010, n.116

MODALITA DI COMUNICAZIONE SCUOLA-GENITORI

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

La donazione in Italia

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)

Alla fine del 2007, riceve una diagnosi che gli

Per ticket si intende la quota di partecipazione al costo della prestazione sanitaria dovuta dal cittadino.

Regione Piemonte VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 09/10/2015

COMUNE DI LESSONA. Provincia di Biella

Codice deontologico. per l attività di Adozione Internazionale

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

donazione, prelievo e trapianto Di organi e tessuti Paolo Geraci

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

COMUNE DI MALNATE Provincia di Varese

la sacralità del cadavere, anche a costo di non garantire il trapianto degli organi in tutti i casi in cui esso sia tecnicamente possibile.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II - TOR S.LORENZO

CITTA DI SANTENA Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

COMUNE DI CASALINO Provincia di Novara

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I

SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5

Comune di Pistoia REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PATROCINI O ALTRE UTILITA' ECONOMICHE A SOGGETTI RICHIEDENTI

Il ruolo regionale per la creazione di un sistema

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE POLI

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

C I T T A DI M O L F E T T A PROVINCIA DI BARI COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 85 del 03/04/2014 O G G E T T O

COMUNE DI BRENTONICO Provincia di Trento

Transcript:

Donazione, prelievo e trapianto di organi:aspetti clinici, assistenziali e comunicativo relazionali Accertamento della volontà nella donazione di organi e tessuti, aspetti normativi. Udine 22-11-2011

La normativa sul prelievo di organi e tessuti da cadavere e da donatore vivente Legge 458/1967 Trapianto del rene tra persone viventi Legge 12 agosto 1993 n. 301 Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea Legge 01 aprile 1999 n.91 Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti Legge 16 dicembre 1999 n. 483 Norme per consentire il trapianto parziale di fegato

LEGGE 1 aprile 1999 n.91 SCOPI AFFERMA CHE L ATTIVITA DI TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI COSTITUISCE OBIETTIVO DEL S.S.N.

SCOPI DISCIPLINA E COORDINA L ATTIVITA DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI DA CADAVERE

SCOPI ASSICURA, NELLE PROCEDURE, IL RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA SULLA ALLOGAZIONE DEGLI ORGANI E LE PARI OPPORTUNITA DI INSERIMENTO DEI PAZIENTI NELLE LISTE D ATTESA

SCOPI PROMUOVE L INFORMAZIONE LA PRESENTE LEGGE LA LEGGE 578/93 E D.M. 582/94 STILI DI VITA UTILI A PREVENIRE LE PATOLOGIE CHE POSSONO COMPORTARE LA TERAPIA DEL TRAPIANTO LE POTENZIALITA TERAPEUTICHE DEL TRAPIANTO LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE IN MATERIA DI TRAPIANTI

IL PRELIEVO E LECITO PREVIA ACCERTAMENTO DELLA MORTE AI SENSI L. 578/93 E D.M. 582/94 INFORMAZIONE SULLE MODALITA, CIRCOSTANZE DEL PRELIE- VO E SUL SIGNIFICATO CLINICO-TERAPEUTICO DEL TRAPIANTO AL AL CONIUGE NON SEPARATO O AL CONVIVENTE in mancanza AI FIGLI MAGGIORI DI ETA in mancanza AI GENITORI ovvero AL RAPPRESENTANTE LEGALE

CON MODALITA PREVISTE IN APPOSITO D.M. IL CITTADINO E TENUTO AD ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTA E INFORMATO CHE LA MANCATA DICHIARAZIONE DI VOLONTA AUTORIZZA IL PRELIEVO

DOVE RISIEDONO I DATI INERENTI LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA? NEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI SUI DOCUMENTI SANITARI PERSONALI

ENTRATA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA G. U. LE DISPOSIZIONI DI VOLONTA IN ORDINE ALLA DONAZIONE ACQUI STANO EFFICACIA DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA come le ASL devono richiedere la dichiarazione di volontà del cittadino come accertare l avvenuta richiesta di volontà come il cittadino deve manifestare, entro 90 gg. dalla richiesta, la propria volontà come le ASL, i medici di M.G. o la p.a. hanno sollecitato, periodicamente, il cittadino a esprimere la propria volontà come notificare la dichiarazione di volontà resa come archiviare i dati e informare il C.N.T. NON ANCORA IN VIGORE come i comuni notificano alle ASL i residenti come comportarsi con con gli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale

DISPOSIZIONI TRANSITORIE Fino all attivazione attivazione del sistema informativo è consentito procedere al prelievo salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso Resta facoltà di opposizione scritta, entro il termine dell osservazione per la diagnosi di morte, da parte del coniuge non separato o convivente in mancanza dei figli maggiorenni in mancanza dei genitori ovvero DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E del rappresentante legale Non è consentita l opposizione l da parte degli aventi diritti se dai documenti personali o dalle dichiarazioni depositate presso le ALS A il soggetto aveva espresso volontà favorevole.

IN MANCANZA DELLA FORMALE RICHIESTA DI ESPRESSIONE DELLA PROPRIA VOLONTA IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE AUTOGRAFA DI VOLONTA CONTRARIA (ESIBITA ENTRO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE)

IN CASO DI MINORE LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA E MANIFESTATA DAI GENITORI LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA NON E AMMESSA SE NON VI E ACCORDO FRA I GENITORI SE RIGUARDA: UN NASCITURO UN INCAPACE D AGIRE UN MINORE AFFIDATO O OSPITE PRESSO ISTITUTI DI ASSISSTENZA PUB. O PRIV.

RIFERIMENTI NORMATIVI ATTUALI PER IL PRELIEVO DI ORGANI O TESSUTI (tranne cornee) La legge 2 dicembre 1975, n 644 Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico definisce quando sia possibile effettuare il prelievo di organi e/o tessuti: quando in vita il soggetto non abbia esplicitamente negato il proprio assenso quando non intervenga opposizione scritta entro il termine del periodo di osservazione da parte: del coniuge non separato o convivente, o in mancanza, dei figli di età non inferiore a 18 anni, o in mancanza, dei genitori

RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL PRELIEVO DI CORNEE legge 12 agosto 1993, n n 301 Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea 1. La donazione delle cornee è gratuita. E consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione. 2. Per gli interdetti e per i minorenni l assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.

SE IL PRELIEVO E EFFETTUATO IN VIOLAZIONE DELL ART. 4 RECLUSIONE FINO A DUE ANNI + INTERDIZIONE DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA