CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



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CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" Proposta di emendamenti

DEFINIZIONI ART. 1 (DEFINIZIONI) n. 1 Si segnala l opportunità di modificare l attuale definizione di operazione frazionata indicata alla lett. m) del comma 2 come segue: m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Non si reputano frazionati i singoli trasferimenti di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, inferiori alla soglia massima consentita, che sebbene riconducibili alla medesima operazione, avvengono in tempi diversi, qualora il frazionamento non sia manifestamente effettuato per eludere le disposizioni sulla limitazione all uso del denaro contante e dei titoli al portatore. La definizione di operazione frazionata e soprattutto la sussistenza della medesima quando ricorrano elementi per ritenerla tale è fonte di non indifferenti problemi in sede applicativa. E difficile sulla base delle indicazioni offerte dal legislatore individuare le ipotesi in cui un operazione possa essere considerata frazionata. n. 2 Si segnala l opportunità di modificare l attuale definizione di prestazione professionale indicata alla lett. d) del comma 2 come segue: q) «prestazione professionale»: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata; La prestazione fornita dai soggetti di cui all articolo 12 si sostanzia: - nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o unità in nome o per conto del cliente ovvero - nell assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione: a) della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o unità e b) della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe. La direttiva n. 2005/60/CE prevede l imposizione degli obblighi antiriciclaggio nei confronti dei revisori, dei contabili esterni e dei consulenti tributari. In realtà, i termini utilizzati nel testo originale della direttiva sono auditors, external accountants and tax advisors. Rispetto agli auditors i dottori commercialisti e gli esperti contabili, in quanto giuri economisti, svolgono una serie di 2

attività ulteriori, le quali senza valida ragione vengono ad essere assoggettate agli obblighi antiriciclaggio. Per tale motivo si ritiene: - che la definizione di prestazione professionale debba essere completamente esaustiva in merito alle fattispecie che danno luogo all insorgere degli obblighi antiriciclaggio di cui al presente decreto; - che da tale definizione debba emergere con chiarezza che alla nozione di prestazione è sottesa quella di operazione finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, così come risultante dalla lett. l) della presente norma. ART. 2 (DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E FINALITÀ DEL DECRETO) Si segnala l opportunità di aggiungere all art. 2 il seguente comma: 7. Nel concetto di provenienza da un attività criminosa di cui al presente articolo si comprendono, relativamente ai reati in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, solo quelli che comportano un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel possesso del contribuente, con esclusione di quelli che danno luogo esclusivamente ad un risparmio di imposta. La norma è volta a dare evidenza giuridica alla distinta rilevanza dei reati che comportano un effettivo ingresso di denaro o di altri beni, quali, ad es., l emissione di fatture per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta IVA a cui consegue un indebito rimborso, l indebita compensazione a cui pure consegue un indebito rimborso. Su tutt altro piano, infatti, si collocano i reati tributari che danno luogo esclusivamente ad un risparmio di imposta e non alla realizzazione di un incremento patrimoniale (ad es., dichiarazione infedele), rispetto ai quali non è interpretativamente e sistematicamente riferibile l espressione provenienti da reato. AUTORITÀ COMPETENTI ART. 9 (SCAMBIO DI INFORMAZIONI E COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ E FORZE DI POLIZIA) Si propone di modificare il comma 6 come segue: 6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli ordini professionali nell ambito dell esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. 3

Si ritiene, innanzitutto, necessario precisare in quale contesto vengono acquisite, specie per gli Ordini professionali, le informazioni riguardanti ipotesi di violazioni. Nel caso di specie, le funzioni istituzionali tipiche degli Ordini professionali dalle quali possono derivare ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette sono quelle disciplinari e di liquidazione degli onorari. Si ritiene altresì opportuna l eliminazione del riferimento ad ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, non solo in quanto estremamente generico, ma anche perché il relativo obbligo appare eccessivamente gravoso e di difficile concreto assolvimento da parte degli ordini professionali. DESTINATARI DELLA NORMATIVA ART. 12 (PROFESSIONISTI) n. 1 Si propone di modificare l art. 12 come segue: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro quando agiscono nell esercizio della loro attività professionale di revisori, contabili esterni e consulenti tributari. b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi: associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e quanti svolgono consulenza fiscale ai piccoli imprenditori e commercianti. d) i prestatori di servizi in modo professionale relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). Per quanto riguarda le modificazioni alla lett. a) si ribadisce che l art. 2 della direttiva 2005/60/CE prevede l applicazione della direttiva medesima ai professionisti (persone giuridiche o fisiche) quando agiscono nell esercizio della loro attività professionale, tra l altro, di revisori, contabili esterni e consulenti tributari. In questo modo, si contribuirebbe a rendere definitivamente chiaro l ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Per quanto riguarda la proposta di modificazione della lett. b) si ribadisce che l attività in materia di contabilità e tributi è svolta anche dalle Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, C.A.F. etc., che redigono le scritture contabili e svolgono consulenza fiscale ai piccoli imprenditori e commercianti. Poiché lo spirito della direttiva è quello di coinvolgere i destinatari negli adempimenti previsti in relazione alle attività svolte, cioè secondo una classificazione oggettiva delle funzioni svolte, si chiede di confermare che anche a tali soggetti è applicabile la normativa antiriciclaggio, rientrando gli stessi nell ampia locuzione di cui all art. 12, comma 1, lettera b) del decreto. 4

Infine per quanto concerne i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui alla lett. d) si evidenzia che l art. 1, lett. p) inserisce, fra gli altri, coloro che, a titolo professionale, occupano la funzione di dirigente o di amministratore di una società o di socio di un associazione. Alla luce del considerando 17) della direttiva 2005/60/CE si ritiene che la disposizione sia applicabile esclusivamente agli amministratori e dirigenti (professionali) e non agli amministratori proprietari comproprietari dell azienda (cioè non ai soci). n. 2 Si propone di modificare il comma 3 come segue: 3. Gli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III non si osservano in relazione allo svolgimento della mera tenuta della contabilità e alla mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e adempimenti conseguenti, nonché degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all art. 2 c. 1 L. 11 gennaio 1979 n. 12. La proposta di modifica del comma 3 risponde alla necessità di dissipare i dubbi interpretativi che tuttora sussistono in merito all assoggettamento agli obblighi antiriciclaggio degli incarichi di mera tenuta della contabilità. Inoltre, considerata la natura delle prestazioni elencate dalla norma, si ritiene che in relazione alle stesse debba essere previsto anche l esonero dall obbligo di segnalazione. Considerata la definizione di cui all art. 1, lett. l), e il contenuto dell art. 16, si può escludere la tenuta della contabilità dall obbligo di adeguata verifica della clientela. Infatti: - non rientra nei casi di cui alla lettera a) e b), in quanto non ha ad oggetto mezzi di pagamento, né comporta la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento; - non rientra nella previsione della lettera c), in quanto non è operazione a sensi dell art. 1, lett. l), non essendo attività finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale. Tale interpretazione appare altresì coerente con le previsioni della direttiva. n. 3 Si propone, infine, di aggiungere i seguenti commi: 4. Gli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III non si applicano alle prestazioni professionali di mera consulenza non finalizzate alla realizzazione di un operazione ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. l). 5. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, presso i soggetti destinatari del presente decreto, fermo restando il rispetto del disposto di cui all articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, presso soggetti non destinatari del presente decreto non sono soggetti alle disposizioni ivi contenute. Per quanto riguarda l inserimento del nuovo comma 4, considerata la definizione di cui all art. 1, co. 2, lett. l), si ritiene debbano essere escluse tutte quelle prestazioni di mera consulenza che non determinano alcuna modificazione della situazione giuridica del cliente. 5

In riferimento alla proposta di inserimento del comma 5, va considerato che i componenti degli organi di controllo (sia nelle società destinatarie del d.lgs. n. 231/2007 sia in tutte le altre) non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell ambito di un rapporto organico. Nel caso dei sindaci, in particolare, l attività consiste essenzialmente nel controllo sull osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L accertamento viene effettuato in sede di verifica trimestrale e durante i controlli di bilancio, quindi a posteriori, cioè quando un ipotetica operazione sospetta è stata già eseguita e, in ogni caso, senza richiedere l intervento del sindaco ma, al contrario, l eventuale prestazione professionale del professionista che svolga la propria attività in favore della società. È, dunque, esclusivamente in capo a questo ultimo che deve imputarsi l obbligo di assolvere gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione. Si ritiene poi indispensabile, al fine di fugare ogni residuo dubbio interpretativo, sancire definitivamente all interno del testo normativo che le relative disposizioni non trovano applicazione nei confronti degli organi di controllo presso soggetti non destinatari del decreto. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ART. 16 (OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI E DEI REVISORI CONTABILI) n. 1 Si ritiene opportuno modificare le lett. d) ed e) del comma 1 come segue: 1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi: a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile; d) quando successivamente all accettazione dell incarico vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando successivamente all accettazione dell incarico vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. Si segnala innanzitutto l opportunità di chiarire il disposto di cui al comma 1. Non appare, infatti, immediatamente percepibile la differenza tra il presupposto di cui alla lett. a) e il presupposto di cui alla lettera b). Una delle ipotesi formulabili è che a) possa riferirsi ad un incarico fisso e continuativo, nel corso del quale si esegue una prestazione professionale specifica 6

che ha ad oggetto mezzi di pagamento (ad esempio nell ambito di un incarico continuativo di consulenza societaria viene registrata la prestazione relativa alla consulenza ed assistenza per un operazione di aumento di capitale), mentre b) si riferisca unicamente ad un cliente occasionale. La proposta di modificazione delle lett. d) ed e), oltre ad esigenze sistematiche, assume una valenza di più razionale prevenzione: senza la precisazione, infatti, risulterebbe difficile individuare chi possa dirsi obbligato e a partire da quel momento specifico, nella dinamica dei rapporti professionali. Il professionista in mala fede, che giunga a fornire un apporto sostanziale al riciclatore e quindi non sia imputabile per omessa segnalazione (violazione amministrativa), o omessa o irregolare identificazione/registrazione etc. (sanzioni penali lievi), ma sia in realtà partecipe del riciclatore e quindi corresponsabile con lui (art. 110 c.p.) dello stesso reato potrebbe, così, nascondersi comodamente dietro la più lieve sanzione dell omessa segnalazione (come detto, di natura amministrativa), suscettibile di più ampia applicazione. La precisazione introdotta consente di fare chiarezza: con l accettazione dell incarico comincia l attività professionale, con tutti gli oneri ed obblighi connessi. Quindi, il professionista in mala fede deve sapere che da quel momento deve adempiere alle prescrizioni specifiche in argomento, pena le conseguenze sanzionatorie specifiche (amministrative o penali), ma senza la possibilità di nascondersi dietro una previsione del tutto oscura, equivoca e, quindi, che possa strumentalmente legittimare giustificazioni del tutto improprie. Al contrario, nella normalità dei casi si offre al professionista un contesto più sicuro per riconoscere l applicabilità della normativa, con la conseguenza che saprà a partire da quale momento possa esperire gli approfondimenti consentiti. Ovviamente, l accettazione può evincersi anche per fatti concludenti, e non esclude un più intenso grado di partecipazione alla movimentazione illecita di denaro, con le diverse conseguenze segnalate. n. 2 Si ritiene opportuno modificare il secondo comma dell art. 16 come segue: 2. I revisori contabili di cui all articolo 13 osservano gli obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a) c), d) ed e) del comma 1. La modifica proposta intende porre rimedio a quella che appare evidentemente una svista del Legislatore. Il richiamo alla lettera a) inerente alla sussistenza dell obbligo di adeguata verifica in caso di prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro appare infatti palesemente inappropriato rispetto all oggetto dell attività dei revisori contabili. In capo a questi ultimi l obbligo di adeguata verifica può correttamente ravvisarsi nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), già richiamate dall art. 16, nonché nell ipotesi di cui alla lettera c) (operazione di valore indeterminato o non determinabile). ART. 18 (CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA) Si propone di modificare il primo comma, lett. b) come segue: 7

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: omissis b) identificare, se necessario, l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità. Alla luce delle numerose questioni cui la disposizione ha dato luogo (sul punto si rinvia a quanto già osservato in premessa, al par. 6) la modifica si rende necessaria non solo al fine di precisare le concrete modalità di identificazione, ma soprattutto per evidenziare che l identificazione del titolare effettivo non è sempre dovuta, dal momento che ci sono ipotesi in cui la stessa è oggettivamente impossibile (si pensi, ad esempio, al caso delle ONLUS). ART. 19 (MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI) Si ritiene opportuno modificare la lett. b) del primo comma dell art. 19 come segue: Si propone l adozione della seguente lett.b) dell art. 19: b) l identificazione e la verifica dell identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo; Questa prescrizione è soddisfatta ove il soggetto obbligato, alternativamente: 1) si procuri attestazione rilasciata dal cliente o dal rappresentante legale della persona giuridica, trust e soggetti giuridici analoghi, mediante la quale vengono forniti gli stessi elementi identificativi del titolare effettivo, richiesti all art. 1, comma 2, lett. g), e si dichiara che quelli declinati sono tutti gli elementi di cui è a conoscenza l attestante; 2) abbia accertato sotto la propria responsabilità, la certificabilità da parte dei registri pubblici di competenza ovvero l'acquisibilità telematica dai medesimi registri pubblici, rispetto al cliente persona giuridica, trust e soggetti giuridici analoghi, degli assetti proprietari e di amministrazione del medesimo cliente, oltre che degli assetti di controllo sotto qualsiasi forma se iscritti, quali risultano nella partita intestata all ente cliente in tali registri pubblici; nei casi in cui si attivino gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, dette certificazioni dovranno tuttavia essere acquisite e conservate. Si rinvia a quanto evidenziato in Premessa, par. 6. ART. 20 (APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO) zione All interno del testo dell art. 20 si suggerisce la seguente eliminazione: 8

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali: a. con riferimento al cliente: 1. natura giuridica; 2. prevalente attività svolta; 3. comportamento tenuto al momento del compimento dell operazione o dell instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b. con riferimento all operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1. tipologia dell operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2. modalità di svolgimento dell operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3. ammontare; 4. frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5. ragionevolezza dell operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all attività svolta dal cliente; 6. area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell operazione o del rapporto continuativo. Con riferimento a quello che appare quale un vero e proprio onere della prova in capo al professionista, deve innanzitutto osservarsi che, nell adempimento dell obbligo di adeguata verifica, a quest ultimo non può essere richiesta una diligenza ulteriore rispetto a quella che normalmente caratterizza l attività svolta. Non solo. Il periodo di cui si propone l eliminazione apre scenari tutt altro che certi in merito alle modalità attraverso le quali dovrebbe essere fornita la dimostrazione dell adeguatezza delle misure adottate. ART. 23 (OBBLIGO DI ASTENSIONE) Si propone di modificare il comma 4 come segue: 4. Nei casi in cui l astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l atto ovvero l astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l operazione. 9

Al fine di definire univocamente le circostanze in cui l obbligo di astensione può essere derogato, si ritiene che i contenuti della norma debbano essere uniformati a quelli di cui all art. 41, comma 5. ART. 26 (CRITERI TECNICI E PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA) Si propone di modificare l articolo come segue: 1. Il Ministro dell economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, e gli ordini professionali di cui all art. 8 comma 1, può autorizzare l applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all Allegato tecnico. La modifica proposta si fonda sul presupposto che, ai fini dell emanazione del decreto di autorizzazione all applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, il Ministero dell economia e delle finanze non possa prescindere dal parere degli ordini professionali, stante l immediato e diretto coinvolgimento dei professionisti nell applicazione di detti obblighi. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI ART. 36 (OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE) n. 1 Alla lettera b) del primo comma dell art. 36 si suggerisce la seguente modifica: b. per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in copia, per un periodo di almeno dieci anni dall esecuzione dell operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale. La modifica proposta risponde ad evidenti esigenze di semplificazione. n. 2 Alla lettera b) del secondo comma si suggerisce la seguente integrazione: 2. omissis b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di 10

pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. L acquisizione delle modalità di pagamento sarà effettuata, se ciò risulterà necessario in sede di assolvimento dell obbligo di adeguata verifica, in conformità ai criteri generali previsti dall art. 20 del presente decreto. La precisazione consente di chiarire meglio l ambito di applicazione della norma. n. 3 Si propone di modificare il comma 6 dell art. 36 come segue: 6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle previste nel presente decreto. La modifica si rende opportuna per assicurare che tutti i dati e le informazioni siano scambiati effettivamente ed esclusivamente per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed evitare, quindi, la sovrapposizione con altri, pur lodevoli ma distinti, scopi (ad es. la lotta all evasione). ART. 38 (MODALITÀ DI REGISTRAZIONE PER I PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12 E PER I REVISORI CONTABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETTERA B) ) Si ritiene opportuno apportare ai commi 2 e 4 le seguenti modificazioni: 2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano ovvero conservare i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. 4. I dati e le informazioni registrati o conservati con le modalità di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. La terza direttiva prevede di conservare la copia o i riferimenti dei documenti identificativi, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine del rapporto d affari con il cliente. Si ritiene che l obbligo in questione possa essere assolto dai professionisti, alternativamente alla istituzione di un registro della clientela, conservando tutti gli elementi pertinenti al rapporto nel fascicolo relativo al cliente. Questa semplificazione, oltre ad essere coerente e compatibile con la terza direttiva, non comprometterebbe la disponibilità di tutte le informazioni prescritte dalla disciplina antiriciclaggio e consentirebbe al professionista di dedicarsi con maggiore serenità alla disamina del rapporto instaurato con il cliente, a beneficio della migliore efficacia nello svolgimento del costante controllo nel rapporto d affari. 11

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ART. 41 (SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ) n. 1 Si propone di inserire dopo il comma 1 il seguente comma: 1.bis In ogni caso, gli elementi legittimanti la segnalazione devono essere acquisiti esclusivamente nell esercizio dell attività professionale. L obbligo di segnalazione non implica lo svolgimento di alcuna attività di tipo investigativo, riservata alle autorità di vigilanza e giurisdizionali. In riferimento alla modifica proposta si evidenzia che al professionista non è richiesto di svolgere autonome attività investigative bensì, in presenza di indici di anomalia, di ottenere ulteriori informazioni in merito allo scopo e alla natura dell operazione da svolgere e, ove necessario, di effettuare la segnalazione della stessa alle autorità competenti. Ciò si desume dalla formulazione del primo comma della norma, che delimita il perimetro delle indagini alle informazioni possedute o acquisite dal professionista nell ambito della propria attività istituzionale o professionale, non potendo essere collocate sullo stesso piano le notizie acquisite al di fuori della stessa, ma genericamente attraverso notizie ricevute privatamente o nell ambito di relazioni sociali. Se ne desume ulteriormente che al professionista non è consentita alcuna attività di polizia giudiziaria, né allo stesso potrà essere imputata l eventuale carenza nella ricerca di prove o indizi, se non con esclusivo riferimento alle informazioni oggettivamente e direttamente connesse allo svolgimento dell operazione (acquisite direttamente dai clienti o attraverso i pubblici registri). n. 2 Si propone di modificare il comma 5 come segue: 5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che nel caso in cui sussista un obbligo di legge di ricevere l atto, ovvero detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini. La modifica è volta a uniformare il testo legislativo al fine di definire univocamente le circostanze in cui l obbligo di astensione può essere derogato: l inciso inserito, infatti, riproduce la medesima formulazione contenuta nell art. 23, comma 4, che individua la deroga all obbligo di astensione in sede di adempimento dell obbligo di adeguata verifica. n. 3 Si propone di inserire dopo il comma 2 il seguente inciso: Gli indicatori di anomalia dovranno individuare, in modo esaustivo, le fattispecie che, in astratto, sono ritenute meritevoli di segnalazione all UIF per le opportune verifiche. 12

La modifica è finalizzata ad agevolare ed assicurare la corretta applicazione della disposizione: chiare indicazioni da parte dell UIF sono, infatti, fondamentali affinché il professionista individui l anomalia dell operazione e proceda alla segnalazione. ART. 43. (MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI) Si propone di inserire un nuovo comma del seguente tenore: 5. La trasmissione della segnalazione effettuata ai sensi del presente articolo assolve all obbligo di denuncia di cui all art. 331 c.p.p. La modifica tende a chiarire il rapporto esistente tra la segnalazione delle operazioni sospette e l obbligo di cui all art. 331 c.p.p.; deve, infatti, ritenersi che la condotta del notaio che segnala un operazione sospetta all UIF realizza, al contempo, anche la condotta prescritta dall art. 361 c.p. per cui risulta assolto anche l obbligo di rapporto di cui all art. 331 del c.p.p. D altronde, la normativa antiriciclaggio ed antifinanziamento del terrorismo si pone come normativa speciale ed in parte derogatoria rispetto alle norme di diritto comune; in particolare tutte le disposizioni contenute nell art. 45 del d.lgs. 231/2007, dettate per tutelare la riservatezza e la segretezza del nome del segnalante obiettivo prioritario del sistema antiriciclaggio ed antiterrorismo sarebbero vanificate in caso di rapporto inoltrato, ai sensi dell art. 331 c.p.p., al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Sotto altro aspetto, inoltre, la presenza di una pluralità di indagini condotte da Autorità diverse potrebbe creare conflitti d interesse in grado di compromettere il buon esito dell attività investigativa. A ciò si aggiunga che la conoscenza della notizia criminis, da parte dell Autorità giudiziaria, è assicurata, all interno del sistema, dall art. 9, comma 6, lett. f), che espressamente prescrive che la UIF, in materia di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, fermo restando l articolo 331 c.p.p., trasmette, senza indugio, alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, anche sulla base di protocolli d intesa, le operazioni sospette segnalate o autonomamente individuate, accompagnate con proprie relazioni tecniche. ART. 45 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA) Si propone di sostituire il comma 7 con il seguente: 7. L identità delle persone fisiche segnalanti non può mai essere rivelata, neppure su richiesta od a seguito di provvedimento dell autorità giudiziaria, salvo che per la materia disciplinata dal D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109. L attuale formulazione della norma, in virtù della quale l'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria con decreto motivato lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede, rischia di vanificare qualsiasi tutela della riservatezza: dalla possibilità per qualsiasi autorità giudiziaria di ottenere il nominativo del 13

segnalante possono, infatti, derivare conseguenze di una certa gravità. La norma, nel testo vigente, non pone alcuna limitazione, né di territorio né di materia, essendo di conseguenza applicabile a qualunque autorità giudiziaria di qualunque sede e per qualunque reato, anche completamente distaccato dalla vicenda per cui la segnalazione è stata fatta. Per tale motivo si chiede la modifica del testo normativo secondo le indicazioni sopra riportate. Un eccezione dev essere, peraltro prevista, a causa della sua speciale gravità ed importanza, nella materia relativa all anti terrorismo. ART. 46 (DIVIETO DI COMUNICAZIONE) Si propone di modificare il comma 2 come segue: 2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge. Si rinvia a quanto osservato in riferimento all art. 36 c. 6. Si ritiene indispensabile individuare le singole ipotesi che giustificano la deroga al generale principio del divieto di comunicazione; il generico rinvio agli altri casi di comunicazione previsti dalla legge rischia di vanificare la finalità della disposizione. MISURE ULTERIORI ART. 49 (LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE) zione Si ritiene opportuno apportare al comma 1 le seguenti modificazioni: 1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Sono fatti salvi tuttavia i trasferimenti, inferiori alla soglia massima consentita, imputabili alla medesima operazione, qualora avvengano in tempi diversi e non siano manifestamente effettuati per eludere le disposizioni sulla limitazione all uso del denaro contante e dei titoli al portatore ovvero qualora siano effettuati per conguagliare pagamenti di maggiori somme. É necessario chiarire la portata della norma considerati gli effetti che il riferimento al valore dell operazione determina in sede applicativa. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle compravendite: sarebbe sufficiente il versamento di una somma di danaro di importo irrisorio a titolo di caparra per violare la disposizione poiché il valore dell operazione di compravendita è sempre superiore alla soglia limite fissata dalla legge. 14

ART. 51 (OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE INFRAZIONI DI CUI AL PRESENTE TITOLO) SI suggerisce la seguente modifica del secondo comma dell art. 51: 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato. É opportuno chiarire il rapporto tra i due commi dell art. 51, circoscrivendo obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti. CONTROLLI E SANZIONI ART. 53 (CONTROLLI) n. 1 Si propone di sostituire il comma 3 con il seguente: 3. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei professionisti di cui all articolo 12, comma 1, lett. a) e c), sono effettuati dagli ordini professionali di cui all articolo 8, comma 1. n. 2 Si propone inoltre di modificare il comma 5 come segue: 5. Le autorità di vigilanza, il Ministero della giustizia, gli ordini professionali di cui all art. 8 comma 1, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorità di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attività di controllo e concordano le modalità per l'effettuazione degli accertamenti. 15

In riferimento alla proposta di modificazione del comma 3, si osserva che la verifica sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti iscritti agli ordini professionali deve essere rimessa alla sola vigilanza del Ministero della giustizia, rinforzata anche dall attività di controllo svolta dagli ordini stessi. La medesima soluzione, peraltro, è prevista per gli intermediari finanziari di cui all articolo 11, comma 1, sottoposti alla vigilanza delle competenti autorità di settore. Appare opportuno rappresentare che i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a contribuire al corretto funzionamento ed al buon esito delle misure per il contrasto del riciclaggio. In questa veste, sono individuati dal sistema quali controllori e, anche quando siano strumento inconsapevole per la realizzazione di operazioni di riciclaggio di denaro, non sono responsabili delle attività illecite commesse dai riciclatori. Ciò premesso, si ritiene che debba essere nettamente separata la funzione investigativa, svolta ai fini della individuazione dei criminali riciclatori, da quella riconducibile alla vigilanza e controllo dei soggetti tenuti a collaborare con l Autorità antiriciclaggio. La prima, infatti, può essere svolta direttamente dalla UIF ovvero delegata agli organi investigativi (Guardia di finanza e DIA); la seconda, invece, deve rimanere di stretta pertinenza della UIF e delle autorità che esercitano normalmente la vigilanza su tali soggetti. ART. 54 (FORMAZIONE DEL PERSONALE) Si propone di modificare il comma 1 dell art. 54 come segue: 1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli Ordini professionali. Si ritiene opportuno attribuire agli Ordini professionali l individuazione delle modalità attuative dell obbligo di adeguata formazione del personale e dei collaboratori. ART. 58 (VIOLAZIONI DEL TITOLO III) Si propone di introdurre il seguente comma 7 bis: 7 bis. Nei confronti dei componenti del collegio sindacale incaricati del controllo contabile ai sensi dell art. 2477, quarto comma, c.c., l applicazione della sanzione di cui al comma 7 è subordinata alla prova che tali soggetti, pur avendo rilevato l infrazione, abbiano omesso di segnalarla. Si ritiene che, nel caso di sindaco di società non quotata, incaricato anche del controllo contabile, l omessa comunicazione di irregolarità relative a pagamenti in contanti ravvisate nella contabilità non comporti assoggettamento alle sanzioni previste dal presente comma, considerato che: l art. 51 prevede l obbligo di comunicazione per le infrazioni di cui i soggetti hanno notizia la contabilità, sottoposta al controllo del collegio sindacale, è tenuta da terzi 16

secondo i principi di revisione, il sindaco effettua controlli a campione. Deve dunque precisarsi in riferimento al caso sopraindicato che la sanzione deve irrogarsi solo qualora sia provato che il soggetto, pur avendo rilevato l infrazione, ha omesso di segnalarla. ART. 60 (PROCEDURE) Si propone di modificare il comma 2 come segue: 2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro, e per la violazione dell art. 51, comma 1. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. L applicabilità dell art. 16 della legge n. 689/1981 anche alla violazione del disposto di cui all art. 51, comma 1 (obblighi di comunicazione) consente di evitare il rischio che al soggetto (rectius, al professionista) che ha omesso la comunicazione sia applicabile una sanzione maggiore di quella comminata a chi ha commesso materialmente l infrazione. 17