Le politiche dell Unione Europea per la tutela del Consumatore in ambito agroalimentare. Gervasio Antonelli

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Transcript:

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Facoltà di Economia Centro di Documentazione Europea 50 ANNI DI POLITICA AGRARIA COMUNITARIA: DAL SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO ALLA GARANZIA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E ALLA TUTELA DELL AMBIENTE Le politiche dell Unione Europea per la tutela del Consumatore in ambito agroalimentare Gervasio Antonelli Urbino, 9 maggio 2007 Facoltà di Economia - Via Saffi, 42 Iniziativa del progetto 50 anni d Europa insieme Realizzato dalla rete italiana dei CDE e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

Sommario La politica di tutela dei consumatori dell Unione Europea: dalla food security propria del Trattato di Roma (come negli obiettivi della politica agricola comune enumerati nell art. 39) alle misure a sostegno della salute umana (food safety) e al riconoscimento dell importanza del fattore qualitativo nella produzione agricola Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (12 gennaio 2000) e la regolamentazione in materia di sicurezza alimentare Le recenti riforme della PAC e il sostegno della produzione agricola di qualità e la maggiore attenzione verso le tematiche dell ambiente, della tutela dei consumatori e della salvaguardia della sicurezza dei prodotti alimentari La percezione dei consumatori europei per quanto concerne la sicurezza degli alimentai

Il Trattato di Roma e la tutela dei consumatori Il Trattato di Roma del 1957 non prevedeva disposizioni specifiche rivolte alla tutela dei consumatori; le uniche disposizioni riconducibili a questa tematica si rinvengono nelle norme finalizzate a garantire la concorrenza tra le imprese (artt. 85 e 86; ora sono gli artt. 81 e 82) e nell art 39 (ora è l art. 33) che definisce gli obiettivi della politica agricola comune (PAC). Il Trattato di Roma assegna alla politica agricola comune (PAC) una pluralità di obiettivi, tra i quali quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori (food security).

L Atto Unico europeo (1986) e il Trattato di Maastricht (1992) Nel 1972 il Consiglio europeo propone di intraprendere azioni a difesa dei cittadini, nella loro veste di consumatori. L Atto Unico europeo (1986, entrato in vigore il 1 luglio 1987) stabilisce (art. 100/A; ora è l art. 95) che la Commissione nelle sue iniziative in materia di sanità, sicurezza, protezione dell ambiente e dei consumatori, si basi su di un livello di protezione elevato. Con il Trattato di Maastricht del 1992 (entrato in vigore il 1 novembre 1993) la protezione dei consumatori viene riconosciuta come una vera e propria politica comunitaria (art. 129/A; ora è l art. 153), prevedendo questa materia un apposito capitolo (XI; ora è il XIV). Inoltre, la disposizione è inserita nel cosiddetto primo pilastro dell Unione europea, in cui gli atti normativi sono adottati secondo la procedura di cui all art. 251 (e, pertanto, non necessariamente all unanimità).

Il Trattato di Amsterdam (1997) Con il successivo Trattato di Amsterdam del 1997 (entrato in vigore il 1 maggio 1999), la tematica della tutela dei consumatori ha avuto un ulteriore impulso in quanto il nuovo art. 153 (ex art. 129/A) prevede che la Comunità, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori e assicurare un livello elevato di protezione, contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all informazione, all educazione e all organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Nella definizione e nell attuazione di altre politiche e attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti la protezione dei consumatori.

La politica della sicurezza alimentare dell UE secondo le proposte del Libro bianco IL LIBRO BIANCO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE (Commissione delle Comunità Europee, COM (1999) 719 def., 12.1.2000) propone: - di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare, attraverso una strategia basata su un approccio completo e integrato (cioè una politica che consideri l intera catena alimentare dai campi alla tavola ); - che i ruoli di tutti i partecipanti alla catena alimentare (produttori di mangimi, agricoltori e altri operatori del settore alimentare, autorità competenti negli Stati membri e nei paesi terzi, Commissione, consumatori) siano chiaramente definiti e tutti i soggetti della catena hanno la responsabilità primaria per quanto concerne la sicurezza; segue

- che sia istituita la rintracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli alimenti, nonché dei loro ingredienti, ai fini di una politica alimentare efficiente; - che la politica di sicurezza degli alimenti si basi sull analisi del rischio, articolata nelle seguenti tre fasi: la valutazione del rischio (consulenza scientifica e analisi dell informazione), gestione del rischio (norme e controlli) e comunicazione del rischio; - che nelle decisioni di gestione del rischio si segua il principio di precauzione; - che sia istituita un Autorità europea indipendente con responsabilità particolari sia nel campo della valutazione del rischio che della comunicazione.

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 I principi e le misure contenuti nel Libro bianco trovano applicazione nel Reg. CE 178 del 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Nel Regolamento si conferma che la rintracciabilità di filiera è uno dei fondamenti della sicurezza alimentare e se ne dispone l obbligatorietà a partire dal 2005.

Alcuni elementi chiave del Regolamento (CE) n. 178/2002 Il Regolamento (CE) n. 178/2002: - precisa la portata del principio di precauzione in ambito alimentare; - rende obbligatoria e definisce la tracciabilità (con applicazione dal 1 gennaio 2005); - istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare; - sottolinea l importanza dell informazione dei cittadini; - prevede un articolato sistema di allarme rapido.

Il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE in ambito alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002) Qualora, a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d incertezza sul piano scientifico, Possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche più esaurienti del rischio

Rintracciabilità Il reg. (CE) n. 178/2002 definisce la rintracciabilità come: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (art. 1, comma 15).

I regolamenti sull igiene dei prodotti alimentari REG. (CE) n. 852/04: Definisce la procedura del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point (Direttiva CEE n. 43/93) e della rintracciabilità dei prodotti alimentari REG. (CE) n. 853/04: igiene dei prodotti di origine animale REG. (CE) n. 854/04: controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano REG. (CE) n. 882/04: controlli sulla conformità alla normativa dei mangimi

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) (Direttiva CEE n. 43/93) - Sistema di autocontrollo della sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti - monitoraggio continuo sull intero processo produttivo - individuazione di pericoli - misure preventive di controllo

Etichettatura L UE ha definito regole specifiche per i criteri da seguire nell etichettatura: - delle carni bovine e dei loro derivati (Reg. (CE) n. 1760/2000) - dei prodotti della pesca (Reg. (CE) n. 2065/2000); - delle uova (Reg. (CE) n. 2295/2003); - degli OGM (Direttiva 2001/18 (CE); Reg. (CE) n.1829/2003 e il Reg. (CE) 1930/2003); - dei prodotti biologici (Reg. (CEE) n. 2092/91 e succ. Mod. ed integrazioni).

Etichettatura dei prodotti OGM Nello specifico dei prodotti OGM, l etichettatura risponde all esigenza di tutelare il diritto dei consumatori all informazione sancito all art. 153 del Trattato in quanto consente di: - facilitare l adozione di scelte consapevoli e impedire che i consumatori siano tratti in inganno per quanto riguarda i metodi di fabbricazione e di produzione (Considerando nn. 17, 20 e 21 del Reg. 1829/2003 e n. 4 del reg. 1830/2003). - informare in merito ad ogni caratteristica o proprietà che rende un alimento o un mangime diverso dalla sua versione tradizionale per quanto riguarda composizione, valore nutrizionale o effetti nutrizionali, uso cui l alimento è destinato, conseguenze per la salute di alcuni settori della popolazione e caratteristiche o proprietà che possono dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso (Considerando n. 22 del Reg. n. 1829/2003). - promuovere la correttezza delle transazioni fra venditore e acquirente (Considerando n. 22 del Reg. 1829/2003)

Etichettatura dei prodotti biologici - Per i prodotti biologici, l etichettatura è obbligatoria per i prodotti biologici (Reg. (CEE) n. 2092/91 e succ. Mod. ed integrazioni). Sono previste TRE categorie di etichette a seconda del tipo di prodotto: 1) Prodotti con almeno il 95% degli ingredienti agricoli che è stato coltivato secondo il metodo biologico per almeno due anni. 2) Prodotti in cui almeno il 70% degli ingredienti è di produzione biologico (due anni). Il riferimento all'agricoltura biologica non si può fare nella denominazione di vendita, ma solo nell'elenco degli ingredienti, e nella dicitura obbligatoria. Il logo europeo in questo caso non può essere usato; 3) Prodotti vegetali in conversione al biologico. E' Obbligatoria la dicitura Prodotto in conversione all'agricoltura biologica Il logo europeo in questo caso non può essere usato

. ESEMPIO di etichetta di un prodotto biologico Reg CEE 2092/91 ITA SSG165T0. Passata di Pomodoro da Agricoltura Biologica Organismo di controllo DM.MIRAAF N.. del 30/12/96 In applicazione del Reg. CEE 2092/91 DEVONO INOLTRE ESSERE RIPORTATE TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI

Per quanto riguarda la tutela del consumatore e la sicurezza alimentare la base giuridica si riviene anche nelle norme previste in materia di tutela della salute, di protezione dell ambiente e inerenti la politica agricola comune (PAC) In questo quadro, assumono rilievo, in particolare: - le norme per la tutela delle denominazioni di origine protetta (Dop) e delle indicazioni di origine geografica (Igp) introdotte con il Reg. (CEE) n. 2081/92; - le norme riguardanti i prodotti biologici (Reg. (CEE) n. 2092/91 e Reg. (CEE) n. 1804/99); - le riforme della PAC del 1992 (riforma Mc Sharry), Agenda 2000 e la riforma del giugno 2003 (revisione di medio termine della PAC o, come comunemente denominata, riforma Fischler), con il potenziamento degli aspetti relativi ad ambiente, qualità e sicurezza alimentare.

Le norme per la tutela delle denominazioni di origine protetta (Dop) e delle indicazioni di origine geografica (Igp) - L istituzione dei marchi Dop e Igp si inserisce nel quadro degli obiettivi di riorientamento della PAC verso il mercato previsti dalla riforma del 1992, detta anche riforma Mc Sharry. - I marchi Dop e Igp mirano a favorire la diversificazione della produzione agricola per venire incontro alla crescente domanda di prodotti di qualità o aventi un origine geografica determinata e, dal lato dell offerta, a promuovere prodotti dell agricoltura delle aree svantaggiate o periferiche. - In questo quadro, l istituzione dei marchi Dop e Igp può essere letta come uno strumento volto ad accrescere il benessere del consumatore sia attraverso una differenziazione dell offerta sia attraverso una maggiore informazione sull origine geografica e sulla tipicità dei processi produttivi utilizzati.

Reg. (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico e il Reg. (CEE) n. 2078/92 contenente le misure agro-ambientali della PAC - Incentiva l introduzione di metodi di produzione rispettosi dell ambiente e di gestione dell attività agricola più compatibile con il mantenimento delle risorse naturali e della diversità biologica del sistema. -Introduce un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori debbano essere soggetti: il prodotto biologico deve essere stato ottenuto nel rispetto di tutte le norme di produzione e controllo stabilite dalla legislazione (reg.cee 2092/91);. - Accresce la diversificazione delle produzioni agricole.

I nuovi obiettivi della PAC secondo Agenda 2000 e la riforma del giugno 2003 (revisione di medio termine) Con la riforma di agenda 2000 (1999), vengono fissati dei nuovi obiettivi di politica agricola che mirano a tutelare maggiormente il consumatore. I nuovi obiettivi della PAC sono: - aumento della competitività dell agricoltura europea con la riduzione dei prezzi di sostegno per adeguarli progressivamente a quelli sul mercato internazionale. qualità alimentare; - garanzia di qualità degli alimenti per la tutela dei consumatori; - stabilità dei redditi agricoli e adeguamento del livello degli operatori agricoli; - incremento dell occupazione e ricerca di forme di reddito alternativi; - sostenibilità ambientale della produzione agricola.

La PAC da Agenda 2000 in avanti Disaccoppiamento Il sostegno viene spostato dal prodotto al produttore, indipendentemente dalla produzione (ne consegue un maggiore orientamento al mercato); Condizionalità Il pagamento sarà subordinato al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, sanità animale e vegetale protezione degli animali e all obbligo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ecologiche. Modulazione. Riduzione dei pagamenti diretti per risparmiare risorse da destinare alla politica di sviluppo rurale; Potenziamento della politica di sviluppo rurale; Meccanismo finanziario atto a garantire il finanziamento fino al 2013; Revisione di OCM nei settori: lattiero caseario; riso; foraggi essiccati; olio di oliva; tabacco.

Ma quale è la percezione dei consumatori europei circa la sicurezza dei prodotti alimentari?

Eurobarometro/febbraio 2006 in: http://www.efsa.eu.int/about_efsa/communicating_risk/risk perception/catindex_it.html L indagine fornisce indicazioni sulla percezione dei rischi per la salute da parte dei consumatori europei (25 Paesi dell UE). Il 42% della popolazione dell UE si dichiara preoccupata circa la sicurezza degli alimenti per la salute. Tuttavia, la maggioranza dei consumatori associa il consumo di prodotti agroalimentari al gusto e al piacere. Infatti, alla domanda, Pensando al cibo quali parole ti vengono in mente per prime? il 31% degli intervistati risponde il gusto, il 29% il piacere, il 27% la fame, il 19% la salute, il 15% la necessità, il 10% la convivialità, il 9% la dieta, ecc. I fattori che influenzano la scelta sono: qualità (42%), prezzo (40%), apparenza/freschezza (23%), gusto (17%), salute (14%), scelte familiari (11%), valori (9%), metodi di produzione (7%), paese di origine (6%), nome della marca (5%), ecc.

Grazie per l attenzione