Focus Team Contenzioso Tributario Aprile 2019

Documenti analoghi
TAX ALERT N marzo 2019

Dividendi madre figlia corrisposti a società UE controllate da società extra UE.

Ue: deducibili gli interessi versati all estero, ma solo se non c è frode

Controversie in materia di esterovestizione delle società

La doppia imposizione nell Ue dev essere provata dal contribuente

I Disallineamenti da ibridi Aspetti applicativi

Marzo Beneficiario effettivo, abuso del diritto e costruzioni artificiose nell ambito delle Direttive Madre figlia e Interessi Royalties

La deduzione di spese professionali non può essere discriminante

TAX & LEGAL NEWS IN QUESTO NUMERO. LEGISLAZIONE Dalle entrate il modello per la stabile organizzazione dei gruppi multinazionali

ASPETTI FISCALI NEI RAPPORTI COMMERCIALI E SOCIETARI CON L ESTERO. Dr. Nicola Sartori

Indice. Introduzione PARTE PRIMA SOVRANITÀ IMPOSITIVA, FONTI ED ESERCIZIO DELLA POTESTÀ IMPOSITIVA NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

Il trattamento fiscale dei redditi finanziari dei non residenti (1)

LA TASSAZIONE DEI NON RESIDENTI E DEI RESIDENTI

CIRCOLARE N. 26/E. Roma, 21 maggio 2009

CIRCOLARE N OTTOBRE 2013

Audizione del Vicedirettore dell Agenzia delle entrate. Senato Della Repubblica VI Commissione finanze. 10 ottobre 2018

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Risposta n. 23 Roma, 1 febbraio 2019

Criteri internazionali di tassazione. Economia dei tributi_polin 1

Il credito d imposta per i redditi prodotti all estero: esperienza internazionale

Novità per i redditi derivanti da partecipazioni in società estere (artt. 47-bis e 167 TUIR) dopo il D.Lgs. 142/2018.

Direttiva Interessi - Royalties Convegno di Formazione Professionale Continua 6 Ottobre 2011 Piazzale Delle Belle Arti, 2 Roma

Gianluca Cristofori. CFC Rules WL FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Articolo pubblicato su FiscoOggi (

Il fine di contrastare evasione e frode fiscale non può giustificare un ostacolo alla libertà di stabilimento

Il DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze

FISCALITÀ INTERNAZIONALE I EDIZIONE

La tassazione delle persone fisiche non residenti

RISOLUZIONE N. 235/E. Roma, 24 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CORTE DI GIUSTIZIA UE

LA TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO DA SOGGETTI RESIDENTI

Oggetto: Trattamento fiscale dei musicisti francesi che si esibiscono in Italia.

Proposte di modifica normativa in materia di nuovo regime semplificato ed IRI

Criteri internazionali di tassazione dei redditi. Economia dei tributi_polin 1

Tassazione dividendi, canoni e interessi

RISOLUZIONE N. 112 /E

Indice 467. Capitolo Primo FONTI DEL DIRITTO DOTTRINA E GIURISPRUDENZA NELLA MATERIA TRIBUTARIA

La Corte di giustizia dell Unione Europea si pronuncia sul requisito dell assoggettamento ad imposta previsto dalla Direttiva Madre Figlia

IL REGIME DELLA PARTICIPATION EXEMPTION

Prof. Dr. Stefano Grilli. Lugano, 13 aprile 2018

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Rassegna giurisprudenza nazionale e comunitaria

REDDITI FINANZIARI E DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

La direttiva UE antiabuso e i prevedibili riflessi sulla tassazione delle imprese italiane. Giovanni Rolle Torino, 25 ottobre 2016

Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse. Sede: ODCEC di Roma -Piazzale delle Belle Arti, 2

INDICE INTRODUZIONE. 5. Il momento attuale. Il Trattato di Lisbona...» 15 PARTE PRIMA IL SISTEMA GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA

INDICE INTRODUZIONE. 5. Il momento attuale. Il Trattato di Lisbona...» 15 PARTE PRIMA IL SISTEMA GIURIDICO DELL UNIONE EUROPEA

OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 11, legge , n Alfa Italia. Art. 98 del Tuir.

RISOLUZIONE N. 400/E QUESITO

Università La Sapienza di Roma

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

RISOLUZIONE N. 144 /E

INDICE. Capitolo I ORIGINE, EVOLUZIONE E CONTENUTO DEL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ

Articolo pubblicato su FiscoOggi (

Gestione del personale dipendente inviato all estero

Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse

Fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari

La fiscalità nelle decisioni finanziarie dell impresa. A cura di Lorenzo Faccincani

PC&A P.Centore & Associati

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell articolo 13 del DL n. 269 del 2003, è stato esposto il seguente

OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta sulle assicurazioni

I vantaggi fiscali per gli investitori esteri dopo l uscita di Singapore dalla black list. Dott. Emanuele Dorio

Ritenute su dividendi erogati a società ed enti residenti nella U.E. e nello S.E.E.

La Ue dice no alla doppia imposizione su interessi e canoni (2)

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:

SOMMARIO. INTRODUZIONE Adriano Di Pietro SEZIONE I PRINCIPI COMUNI CAPITOLO I

Informazioni sul conto economico

SOMMARIO. INTRODUZIONE Adriano Di Pietro SEZIONE I PRINCIPI COMUNI CAPITOLO I

FINANZA AZIENDALE AVANZATO

28 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico

Articolo pubblicato su FiscoOggi (

Roma, 09 novembre 2006

I N D I C E CAPITOLO I ASPETTI GENERALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

R RI RISOLUZIONE N. 90/E

Fondi pensione: ritenuta del 12,5% sui rendimenti finanziari ante 2001

Investire in Cina: Profili Fiscali e Commerciali

L abuso di diritto in ambito comunitario

STABILE ORGANIZZAZIONE: OPZIONE PER LA BRANCH EXEMPTION. A cura di Gianpaolo Valente

Lezione 76. Il regime di consolidato mondiale. Dividendi, interessi e royalties di fonte estera (interrelazioni con il diritto comunitario)

Il diritto tributario internazionale, le consuetudini e i trattati internazionali

Le principali novità fiscali del Decreto Internazionalizzazione

RISOLUZIONE N. 36 /E

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014

VEZZANI&ASSOCIATI COMUNICAZIONE DI STUDIO N. 10/2003. A: Da: Vezzani&Associati Pagine: 1+la presente Fax: Data: 04/11/2003

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE del 5 novembre 2009, n. 275

Finanziamenti alle imprese: la ritenuta del 4%

ASPETTI FISCALI PER IMPRENDITORI IN AUSTRIA. Dott.ssa Paola Strozzi

RISOLUZIONE N. 377/E

Guida alla Fiscalità

Dividendi erogati a soci non residenti

Rispo n. Risposta n. 122

La fiscalità nelle decisioni finanziarie dell impresa. Lorenzo Faccincani

La tassazione dei redditi d impresa e l Ires

La Ue dice no alla doppia imposizione su interessi e canoni (1)

Lineamenti della Direttiva ATAD Principi generali nel contesto dell azione della Commissione europea Milano, 22 marzo 2019

Transcript:

Focus Team Contenzioso Tributario Aprile 2019 Focus Team Contenzioso tributario Beneficiario Effettivo e Abuso del diritto La Grande Sezione della Corte di Giustizia ha emesso due importanti ed attesissime sentenze in tema di beneficiario effettivo e abuso del diritto comunitario. La prima riguarda l applicazione della direttiva interessi e royalty (la direttiva IRD ) agli interessi pagati da una società danese ad altra società comunitaria che, a sua volta, trasferiva a vario titolo i flussi ad altre entità collegate che non avrebbero potuto beneficiare della direttiva IRD. Focus Team Leader Andrea Silvesti, partner Andrea.Manzitti@belex.com Tel.: 02-771131 Autore Andrea Manzitti La seconda riguarda l applicazione della direttiva madri-figlie (la direttiva PSD ) ai dividendi distribuiti da una società danese ad altra società comunitaria posseduta da società che non avrebbe potuto beneficiare della direttiva PSD. Nei casi esaminati dalla prima sentenza, l amministrazione finanziaria danese aveva negato l applicazione della direttiva in base al rilievo che la società destinataria degli interessi era interposta e non era il beneficiario effettivo degli interessi stessi. Nei casi esaminati dalla seconda sentenza, la non applicabilità della direttiva PSD era stata affermata anche sulla base dell esistenza di una costruzione abusiva. Andrea.Manzitti@belex.com Tel: 02-771131 Le Corti danesi hanno rivolto alla Corte di Giustizia numerosi quesiti volti a chiarire le fondamentali nozioni di beneficiario effettivo e di abuso del diritto comunitario. Le Sentenze offrono molteplici spunti di riflessione e sono destinate ad avere significative ripercussioni sulle strutture societarie dei gruppi multinazionali. I. Nozione di beneficiario effettivo degli interessi Per la Corte di Giustizia il beneficiario effettivo è colui che beneficia effettivamente, sotto il profilo economico e non soltanto in senso formale, degli interessi percepiti e può deciderne liberamente la destinazione. La nozione impiegata nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, definita nel Commentario, è rilevante anche nell interpretare il diritto unionale, poiché la direttiva IRD persegue lo stesso obiettivo delle convenzioni. Sono rilevanti o a fini interpretativi anche le modifiche alla Convenzione ed al Commentario successive alla approvazione della norma unionale.

La Corte ha anche stabilito che un autorità nazionale può negare ad una società il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo degli interessi, oppure accertare la sussistenza di un abuso, senza essere parallelamente tenuta ad individuare l entità che consideri beneficiaria effettiva degli interessi medesimi. L avvocato generale Kokott aveva in realtà espresso una posizione diversa in relazione all identificazione del beneficiario effettivo, affermando in particolare che: (a) (b) (c) II. il beneficiario effettivo è il soggetto che, sulla base del diritto civile, ha il diritto di reclamare gli interessi, a proprio nome e per proprio conto. Le società che nei casi esaminati avevano percepito gli interessi erano, almeno in via di principio, le beneficiarie effettive degli stessi, a meno che il giudice nazionale non avesse accertato l esistenza di un rapporto di agenzia (hidden trust relationship) con un terzo. In questo caso, il beneficiario effettivo sarebbe stato il terzo. il Modello OCSE ed il suo Commentario non hanno rilevanza per interpretare il diritto unionale; e lo Stato della fonte deve identificare chi è il beneficiario effettivo ed il contribuente ha l onere di collaborare. Nozione di abuso e sua rilevanza nella direttiva IRD Per la Corte, il principio generale secondo cui nessuno può avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto unionale fa sì che, in caso di frode o abuso, i benefici della IRD devono essere negati senza necessità di una norma interna espressa. Per accertare l esistenza dell abuso è però necessario che sia stata data prova, sulla base di un insieme di circostanze oggettive (a) di un elemento oggettivo, ossia che l obiettivo perseguito dalle norme unionali (che gli interessi e le royalties siano assoggettate una sola volta ad imposizione in un unico Stato Membro) non sia stato conseguito, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalle medesime norme e (b) di un elemento soggettivo, ossia della volontà di ottenere un vantaggio previsto dalle norme stesse mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La Corte ha anche fornito una serie di indizi della presenza di un abuso, tra cui: (a) il ritrasferimento degli interessi, integralmente o quasi ed entro 2

un lasso di tempo molto breve, ad un soggetto che non avrebbe potuto beneficiare della IRD; (b) (c) il pagamento degli interessi a società interposte prive di un effettiva attività economica, situazione verificata avendo riguardo al suo bilancio d esercizio, alla struttura dei suoi costi ed ai costi realmente sostenuti, al personale impiegato nonché ai locali ad alle attrezzature di cui dispone; che la società che percepisce gli interessi, pur in assenza di un obbligo contrattuale o legale, «fondamentalmente» non disponga del diritto di utilizzare dette somme e di goderne. Anche su questo punto l AG Kokott aveva espresso una opinione alquanto diversa, affermando in particolare che: (a) (b) (c) III. l abuso esiste sempre nel caso di costruzioni di puro artificio che non riflettono la realtà economica; al di fuori dei casi di cui sopra, non esiste abuso se la società che percepisce gli interessi a sua volta paga interessi a terzi in misura tale che il suo margine è ridottissimo, poiché la direttiva IRD non prescrive una tassazione effettiva minima nello Stato di residenza; l abuso potrebbe invece esistere se la struttura prescelta è strumentale a beneficiare della inesistenza di norme sullo scambio di informazioni al fine di prevenire la tassazione degli interessi in capo ai percettori finali. Abuso della direttiva PSD A differenza della direttiva IRD, la direttiva PSD non subordina l esenzione di ritenute alla fonte, nello Stato della fonte, alla circostanza che la società madre sia la beneficiaria effettiva dei dividendi. Nella sentenza della Corte di Giustizia relativa alla Direttiva PSD, la Corte non si è soffermata a valutare la rilevanza di questa scelta legislativa. L AG Kokott, invece, ha rilevato la differenza tra le due direttive e l ha definita senz altro sensata poiché i dividendi, diversamente dagli interessi e dalle royalties, non sono deducibili per la società che li eroga ed è difficilmente ipotizzabile che la società madre agisca non per conto proprio, ma per conto altrui. È per questo che, secondo la Kokott, l esenzione da ritenuta per i dividendi può essere negata solo in caso di abuso. 3

Come detto nella sentenza relativa alla direttiva IRD, secondo la Corte la prova di una pratica abusiva richiede (a) un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell Unione, l obiettivo perseguito dalla normativa medesima non sia stato conseguito e (b) un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. L AG e la Corte concordano che una costruzione artificiosa volta a beneficiare indebitamente dell esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi può costituire abuso e legittima lo Stato Membro a negare l esenzione. Le posizioni però divergono leggermente sui criteri da utilizzare per identificare la costruzione artificiosa e, soprattutto sullo scopo della PSD, che deve risultare frustrato perché esista abuso. Pe l AG Kokott può essere considerata costruzione artificiosa una società talmente passiva che qualsiasi ipotizzabile partecipazione ai propri rapporti giuridici avviene al massimo tramite terzi. Per la Corte, invece, gli indizi di una costruzione artificiosa sono sostanzialmente gli stessi da essa identificati nella prima sentenza, relativa alla direttiva IRD: una società holding pura, sena dipendenti e senza locali, amministrata da fiduciari rappresenta per entrambi una costruzione di puro artificio. La divergenza è assai marcata sull identificazione dello scopo della direttiva PSD. Per l AG Kokott la direttiva PSD è volta ad eliminare la doppia imposizione economica e giuridica sugli utili societari all interno dell UE e l esenzione da ritenuta dalla stessa prevista non dipende dalla residenza degli azionisti posti al vertice della catena societaria. Pertanto, l abuso può sussistere non tanto nel caso di un controllo ultimo esercitato da parte di una società extra-ue, bensì nel caso di una struttura societaria che prevede l utilizzo di enti localizzati in Paesi terzi che, non scambiando informazioni con lo Stato di residenza degli investitori finali, consentono a questi ultimi di sfuggire all imposizione. Pur concordando che l obiettivo della direttiva PSD è l eliminazione della doppia imposizione in senso generale, la Corte ritiene invece che il suo scopo non sia raggiunto nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi sia una società avente residenza fiscale al di fuori dell Unione. Questo perchè in tal caso l esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi medesimi nello Stato membro dal quale sono stati versati rischie- 4

rebbe di sottrarre detti dividendi a qualsiasi effettiva tassazione nell Unione. In realtà non è chiaro se, per la Corte, il termine beneficiario effettivo dei dividendi sia lo stesso valido per la direttiva IRD nonostante, come richiamato, la direttiva PSD non lo utilizzi. Soprattutto, la finalità di garantire una effettiva tassazione dei dividendi all interno dell Unione non sembra affatto rientrare tra gli obiettivi della medesima direttiva. IV. Ritenute alla fonte e libertà fondamentali La Corte ha poi ribadito il principio secondo cui in caso di abuso il contribuente non ha alcun diritto di invocare l applicazione delle norme unionali facendo valere una violazione a suo danno di una delle libertà fondamentali. Al di fuori dei casi di abuso, le norme interne con cui è data attuazione alle direttive devono rispettare le libertà fondamentali, salvo deroghe giustificate. Vale la pena notare che nella prima sentenza la Corte ha ribadito che, eccezion fatta per i casi di abuso, qualora uno Stato membro pretende l applicazione di ritenute alla fonte su interessi pagati ad una società non residente, deve consentire la deducibilità degli oneri finanziari sostenuti dalla società che li ha percepiti se questi sono direttamente connessi all operazione di finanziamento. Ciò a condizione che la normativa interna dello Stato della fonte preveda tale deducibilità per le società ivi residenti. V. Commento Le sentenze della Corte si inseriscono nella posizione di contrasto all utilizzo di società intermedie attraverso le quali transitano flussi di passive income allo scopo di minimizzare il carico fiscale complessivamente gravante sui flussi medesimi. Il fenomeno è assai frequente nei gruppi d impresa e nelle strutture di investimento. L enorme cantiere di proposte normative denominato BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), cui hanno fatto seguito tra l altro - rilevanti modifiche alle convenzioni bilaterali e le direttive cd. ATAD, ha posto in risalto la frequenza con cui norme destinate ad eliminare la doppia imposizione internazionale consentono di ottenere effetti di non-tassazione, totale o parziale, se opportunamente combinate con norme interne o prassi amministrative di singoli ordinamenti. 5

L applicazione congiunta di norme interne e direttive europee sui flussi intracomunitari di passive income non erano state sino ad ora oggetto di attenzione specifica, se non da parte dei tribunali di singoli ordinamenti. Trattandosi di norme dell Unione, si avvertiva una forte esigenza di una interpretazione comune. Nel fornirla, la Corte di Giustizia è stata probabilmente influenzata dalla grande attenzione al fenomeno della doppia non tassazione. La sua interpretazione è anche figlia dell attuale contesto. Ma, se da un lato le nuove regole nate dal cantiere BEPS sono (a) frutto di approfondimenti, dibattito e compromessi tipici di ogni processo legislativo e (b) destinate a valere solo per il futuro, dall altro lato l altrettanto importante soft law costituita dalle sentenze della Corte di giustizia che detta regole attuative di norme del 1990 (PSD) o del 2003 (IRD) non costituisce l esito di un vero e proprio processo normativo. Nulla di nuovo: gli interventi nomofilattici delle Alte Corti sono eventi comuni e del tutto legittimi. Il diritto tributario, si sa, è materia delicata, specialmente nei rapporti internazionali ove la corsa ad accaparrarsi le basi imponibili spesso confligge con l obiettivo della neutralità. La rapidità imposta al processo di revisione delle regole potrebbe aver penalizzato a priori e pregiudizialmente l utilizzo di società intermedie, trascurando una visione olistica. Nelle sentenze in commento si avverte una sorta pregiudizio secondo cui le società intermedie nascondano sempre un abuso. La Corte ha infatti bollato come costruzioni artificiose (dunque automaticamente abusive e non idonee a consentire l applicabilità delle citate direttive) tutte le società senza struttura, senza domandarsi se l articolazione societaria, contrattuale o finanziaria in cui è stata inserita la società intermedia abbia effettivamente fatto sì che la ratio sottesa alla specifica direttiva sia stata frustrata. Esiste finalmente accordo sulla circostanza che l essenza dell abuso sta nella contrarietà dell effetto della condotta complessiva del contribuente con la ratio delle norme o i principi generali. L analisi di questo fondamentale elemento non può pertanto essere obliterata. La ricerca della ratio legis è però tutt altro che agevole. Che l obiettivo della direttiva PSD sia stato quello di eliminare la doppia imposizione sugli utili societari nei loro trasferimenti tra società comunitarie è piuttosto scontato. Così si faceva nel 1990 nei rapporti puramente domestici e così si doveva fare anche nei rapporti intracomunitari. Tuttavia, 6

da quando le aliquote sui redditi societari sono scesi parecchio al di sotto delle aliquote marginali massime dell imposta personale sui redditi, l eliminazione totale della doppia imposizione mediante la participation exemption si è dovuta fermare ai rapporti tra società di capitali. Quando l utile finiva nelle tasche del socio ultimo (persona fisica o investitore istituzionale) quasi ovunque si applicava un supplemento di imposta. Nel 1990 il legislatore europeo si era fermato a considerare la tassazione sui dividendi pagati da una società di capitali ad altra società di capitali, stabilendo che l imposta era dovuta una volta sola sull utile imponibile realizzato dalla società-figlia. Da questo punto di vista, era del tutto irrilevante che la società madre fosse o meno una società dotata di una propria struttura organizzativa. Il punto è che su quei dividendi la società madre non doveva più pagare imposte, perché lo aveva già fatto la società figlia. Quale dovesse essere il regime fiscale degli azionisti posti all apice della catena societaria non era materia della direttiva PSD. Se questo è vero, l affermazione della Corte di giustizia nella seconda sentenza secondo cui la concessione dell esenzione agli azionisti extra-ue rischierebbe di sottrarre i dividendi a qualsiasi effettiva tassazione nell Unione appare assai poco giustificata. Neppure le conclusioni della Corte nella prima sentenza (quella avente ad oggetto la direttiva IRD) sono del tutto appaganti. La Corte identifica l obiettivo nella esigenza della direttiva di eliminare le doppie imposizioni mediante la soppressione di ogni imposizione nello Stato membro della fonte e riservando la tassazione allo Stato membro di residenza del percettore. In questo modo dice la Corte - si assicura la parità di trattamento tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere. Il punto è che il capitale di debito di una impresa non arriva mai direttamente all impresa da chi alimenta, in ultima analisi, il mercato del credito, cioè dai risparmiatori. A maggior ragione questo non avviene nei rapporti tra società dello stesso gruppo in cui una società finanzia una consociata utilizzando fondi che, a sua volta, raccoglie sul mercato dei capitali (facendoseli prestare dalle banche, emettendo obbligazioni, ecc.). In tutti questi casi, l interesse attivo lordo ha un suo costo specifico, pari al costo medio sopportato dalla società creditrice per finanziare e tenere in piedi la propria raccolta di capitale di debito. Salvo il caso (alquanto raro) di società che finanzia i crediti concessi alle consociate esclusivamente con capitale proprio, la tassazione nello Stato membro della società che percepisce gli interessi è dunque limitata al margine di intermediazione, che è una grandezza assai minore dell interesse lordo. Se la direttiva IRD avesse voluto subordinare la propria applicazione al fatto che l interesse lordo dedotto dalla società che lo sostiene fosse uguale all interesse netto 7

Contatti del Focus Team Contenzioso tributario Andrea Silvestri Andrea.Silvestri@belex.com Stefano Brunello Stefano.Brunello@belex.com Andrea Manzitti Andrea.Manzitti@belex.com Laura Salvaneschi Laura.Salvaneschi@belex.com sul quale la società che lo percepisce paga le tasse, avrebbe potuto dirlo. Ma così facendo avrebbe inserito un meccanismo discriminatorio rispetto ai finanziamenti puramente domestici, ove questa simmetria impositiva da farmacista non è richiesta. Il punto era stato ben colto dall AG Kokott, ma la Corte non lo ha ripreso. In mancanza di una idea forte sulla ratio della direttiva, l identificazione dei confini del suo abuso diventa assai difficile. La criminalizzazione tout court delle società intermedie non è un esito appagante. Francesco Sbisà Francesco.Sbisà@belex.com Matteo Fanni Matteo.Fanni@belex.com Giulio Mazzotti Giulio.Mazzotti@belex.com Gianmarco Tortora Gianmarco.Tortora@belex.com 8 Il presente documento è fornito per scopi puramente educativi. Non costituisce parere legale e non deve essere interpretato o inteso come consulenza legale o per creare una relazione avvocato-cliente