Corso di Contabilità Pubblica - Finalità, contenuti e limiti informativi dei bilancio dell esercizio



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Corso di Contabilità Pubblica - Finalità, contenuti e limiti informativi dei bilancio dell esercizio Scuola di Specializzazione per le professioni legali - Università Degli Studi Di Roma «Tor Vergata» Marco Sorrentino Professore Aggregato di Economia Aziendale Università Telematica Pegaso

Introduzione alla Materia Scopo della contabilità: Misurare le variazioni della Ricchezza di una entità da un periodo all altro. L azienda ( e quindi chi ne ha la proprietà) è diventata più ricca o meno ricca? Finalità Prendere decisioni circa l allocazione di risorse scarse; (decision making) Questa prevale in aziende con scopo di lucro Valutare e controllare l operato delle persone cui è stata affidata la gestione della ricchezza (stewardship) [Accountability] Questa prevale in aziende senza scopo di lucro 2

L equazione fondamentale La Ricchezza è espressa in rapporto alla soddisfazione dei propri benefici; La Ricchezza è espressa come differenza tra Attività e Passività Attività (A) Passività (P) = Netto (N) Solo le Attività e le Passività sono cose del mondo reale (Real World Phenomena) che si possono definire e individuare. Il Netto è una grandezza residuale ed ideale. Il reddito è la variazione della Ricchezza generata dalla gestione in un dato intervallo temporale: Il reddito di un periodo è la la somma che si può spendere in modo da essere alla fine del periodo così ricco come lo eri all inizio (E. Hicks) 3

Lo schema della ricchezza complessiva Attività (A) Passività (P) = Netto (N) Attività (A) = Passività (P) + Netto (N) In forma contabile Attività Finanziarie Cassa e Banca / Crediti Attività non finanziarie (servizi a disposizione) A consumo immediato: Fattori a fecondità semplice A consumo differito Fattori a fecondità ripetuta PASSIVITA NETTO 4

Il netto 3.000.000 500.000 250.000 A A-P = N = 250.000 P 5

EQUAZIONE FONDAMENTALE IN FORMA CONTABILE ATTIVITÀ FINANZIARIE Cassa Banca Crediti PASSIVITA NETTO INIZIALE ATTIVITÀ NON FINANZIARIE Fattori a fecondità semplice Fattori a Fecondità ripetuta VARIAZIONI DI N GENERATE NEGLI ANNI PRECEDENTI AF + AnF = PF + PnF + [Ni+ N] 6

Ricchezza e sue variazioni Attività (A) Passività (P) = Netto (N) Attività (A) = Passività (P) + Netto (N) CAPITALE Iniziale - Perdita precedente Attività (A) = Passività (P) + [ Ni + (R-C)] In forma contabile Attività Finanziarie Cassa e Banca / Crediti Attività Finanziarie Cassa e Banca / Crediti Attività non finanziarie (servizi a disposizione) Fattori a fecondità semplice Fattori a fecondità ripetuta Passività Attività non finanziarie (servizi a disposizione) Fattori a fecondità semplice Fattori a fecondità ripetuta Passività Incremento di attività finanziarie nell anno Capitale di partenza (Ni) Utile (R-C) N Capitale di partenza (Ni) N 7

Le diverse passività Le passività possono distinguersi in: Passività finanziarie: obblighi «economici» di pagare denaro Passività non finanziarie: obblighi «economici» di effettuare prestazioni per le quali già si è ricevuto il corrispettivo Attività Finanziarie Cassa e Banca / Crediti Attività non finanziarie (servizi a disposizione) A consumo immediato: Fattori a fecondità semplice A consumo differito Fattori a fecondità ripetuta Passività finanziarie (e.g. debiti commerciali, debiti finanziari, banche c/c passivo, etc) Passività non finanziarie (obblighi di fare) NETTO 8

Le Variazioni di A e di P Da questa posizione l entità compie operazioni di : Acquisizione Trasformazione Scambio Con riferimento ad un dato intervallo di tempo si vogliono conoscere la Variazione di N; Si potrebbe aspettare la fine e valutare tutte le A e tutte le P; Oppure si seguono le variazioni di A e le variazioni P e si ottengono così le variazioni di N 9

Le variazioni ed il bilanciamento del netto Qualsiasi variazione della ricchezza è una variazione di A o di P, perché A e P esistono nel mondo reale. Ma qualsiasi sia la variazione che A o P subiscano la formula A = P+N è sempre garantita. Dal momento che N è residuale qualsiasi operazione che ha un effetto da un lato dell equazione ne ha uno uguale dall altro lato o uno di segno opposto nello stesso lato Se aumenta (diminuisce) A, necessariamente: o aumenta (diminuisce) N O, se N rimane fermo questo significa necessariamente che O è aumentato (diminuito) P di pari importo O è diminuito (aumentato) un altro elemento accolto in A Se aumenta (diminuisce) P, necessariamente: O diminuisce (aumenta) N O, se N resta fermo questo significa necessariamente che: O è aumentato (diminuito) A per pari importo O è diminuito (aumentato) un altro elemento accolto in P 10

L utile o la perdita Se complessivamente le variazioni di A e P generate dalla gestione risultano in una riduzione della ricchezza si parla di perdita. Se complessivamente le variazioni di A e P generate dalla gestione risultano in un incremento della ricchezza si parla di utile. L utile o la perdita aumentano o riducono il Netto, ma sono innanzitutto la somma algebrica delle variazioni di A e di P 60 40 30 nuovo netto 50 di cui: 15 Utile dell anno 35 Netto iniziale 50 45 30 30 35 60 40 60 15 UTILE 35 40 30 (5) perdita 35 nuovo netto 30 di cui: (5) perdite dell anno 35 Netto iniziale 11

Le variazioni finanziarie Sebbene tutte le attività e tutte le passività varino nel corso dell anno solo le variazioni delle Attività e delle Passività finanziarie sono quelle immediatamente visibili Le variazioni finanziarie sono dunque le variazioni originarie che il contabile deve interpretare e ricondurre nell equazione. E possibile raccogliere tutte le variazioni delle Attività e delle Passività finanziarie in due classi: 12

Variazioni finanziarie (Compensazioni) ATTIVITÀ FINANZIARIE Cassa e Banca/Crediti PASSIVITÀ FINANZIARIE Debiti verso terzi Attività non finanziarie (servizi a disposizione) Fattori a fecondità semplice Fattori a fecondità ripetuta Passività non finanziarie Servizi da cedere Capitale di partenza (Ni) Variazione del Capitale generata dalla gestione Utile/Perdita (R-C) Non muta Non si generano Né costi Né ricavi 13

Variazioni finanziarie (Acquisizioni e cessioni di beni/servizi) ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE Cassa e Banca / Crediti/Debiti V. F. Negativa Passività non finanziarie Servizi da cedere V. F. Positiva Attività non finanziarie (servizi a disposizione) Fattori a fecondità semplice Fattori a fecondità ripetuta Capitale di partenza (Ni) C Utile/Perdita (R-C) R 14

Diventa essenziale intendersi sui concetti di Attività e Passività Per misurare il reddito occorre rilevare e misurare le attività e le passività nei due momenti Non sempre è facile stabilire se esiste o meno una attività o una passività: ATTIVITA 1. futuri benefici economici, 2. a disposizione dall ente (controllati dall ente), 3. derivanti da eventi passati. PASSIVITA sacrifici economici futuri che l ente dovrà ragionevolmente sostenere Inevitabili in ipotesi di going concern Derivanti da eventi passati. In una economia monetaria i proprietari, che sono coloro rispetto a cui si definisce il Netto, traggono beneficio da una attività nei termini in cui questa genera per loro la cassa necessaria a soddisfare i propri desideri. Pertanto essi apportano cassa per ottenere indietro cassa In tale prospettiva una attività è tale se genera flussi di cassa in entrata ed una passività è tale se genera flussi di cassa in uscita 15

Il rapporto di misurazione V. Finanziaria Positiva + Cassa; + crediti - debiti V. Finanziarie negativa + debiti; - crediti;. cassa Acquisizione o cessione di beni/servizi V. Finanziaria negativa - Cassa; - crediti; + debiti V. Finanziaria positiva + Cassa; + crediti; - debiti + Costi di competenza (servizi consumati o persi nel dato periodo) + Attività non finanziaria (servizi a disposizione alla fine del dato periodo) + Ricavo di competenza (servizi già ceduti nel dato periodo) + Passività non finanziaria (servizi da cedere alla fine del dato periodo) Teoria Funzionale della Competenza 16

La competenza economica La teoria della competenza serve quindi a stabilire se, con riferimento ad un determinato intervallo temporale, a seguito delle variazioni finanziarie che non si sono compensate tra loro l entità abbia, alternativamente: Acquisito nuove Anf o Pnf (e quindi abbia generato solo una modifica qualitativa del Netto). I costi sostenuti per gli acquisti di Anf [ovvero servizi acquisti ancora a disposizione] ed i ricavi incassati in occasione dell insorgenza di Pnf [ovvero per servizi da cedere] si definiscono costi e ricavi non di competenza, ovvero costi e ricavi sospesi. Questi costi e questi ricavi infatti non spariscono ma saranno di competenza degli esercizi in cui quei servizi si utilizzeranno o si cederanno. Sostenuto costi o conseguito ricavi che abbiano comportato una modifica quantitativa del netto sinteticamente espressa dalla loro somma algebrica (R-C); Questi sono i costi ed i ricavi di competenza. La competenza non crea e non elimina costi e ricavi [che in definitiva sono quelli misurati dal totale delle entrate e dal totale delle uscite] ma li distribuisce lungo i diversi esercizi di vita dell azienda in funzione del momento in cui i servizi sottostanti sono esauriti (consumati o svaniti) o ceduti. 17

Il bilanciamento continuo Qualsiasi sia la scelta compiuta dal contabile sarà sempre garantito il bilanciamento dell equazione e quindi dello schema AF + AnF = PF + PnF +[ Ni + (R-C)] Attività e Passività Finanziarie Cassa e Banca / Crediti/Debiti Attività non finanziarie (servizi a disposizione) Fattori a fecondità semplice Fattori a fecondità ripetuta Passività non finanziarie Servizi da cedere Capitale di partenza (Ni) Utile/Perdita (R-C) 18

La variazioni dirette del netto Per completare lo schema va detto che le Variazioni finanziarie possono generare anche effetti diretti sul netto. Si tratta dei nuovi apporti o delle distribuzioni di Capitale. Le variazioni di questo tipo vanno tenute distinte da quelle generate da Costi e Ricavi E quindi lo schema diventa: V. Finanziaria Negativa - Cassa; - crediti; + debiti + Costi di competenza (servizi consumati o persi) + Attività non finanziaria (servizi a disposizione) - dn Decrementi di netto V. Finanziaria Positiva + Cassa; + crediti; - debiti + Ricavo di competenza (servizi già ceduti) + Passività non finanziaria (servizi da cedere) + dn Incrementi di netto 19

Schema di riferimento Il box rosso può quindi essere letto sia come differenza tra costi e ricavi di competenza che come la somma algebrica delle variazioni subite dalle attività e dalle passività dell entità dall inizio alla fine del periodo al netto di quelle generate da interazioni dirette con i soci (aumenti/diminuzioni di capitale e distribuzioni di utili) ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE Cassa e Banca / Crediti Passività non finanziarie Servizi da cedere Attività non finanziarie (servizi a disposizione) Fattori a fecondità semplice Fattori a fecondità ripetuta Variazioni dirette di Netto Capitale di partenza (Ni) Utile/Perdita (R-C) 20

Riepilogo V. Finanziarie negativa + debiti; - crediti; - cassa/banca Apporti dei soci V. Finanziaria Positiva - debiti; + crediti; + Cassa/Banca Cessione di Servizi/beni Con riferimento ad un dato periodo di tempo si dirà se si tratta di Ricavi o di Pnf V. Finanziaria Positiva - debiti; + crediti; + Cassa/Banca Distribuzioni ai soci V. Finanziarie Negativa + debiti; - crediti; - cassa/banca Acquisizione di Servizi/beni Con riferimento ad un dato periodo di tempo si dirà se si tratta di costi o di acquisizione di Anf 21

Gli schemi del bilancio STATO PATRIMONIALE Conto Economico ATTIVITA Finanziarie non finanziarie PASSIVITA Finanziarie Non finanziarie (N) Capitale Sociale Ulteriori apporti o distribuzioni Utili perdite esercizi precedenti Utile o perdita dell esercizio + Ricavi - Costi UTILE/PERDITA L utile o la perdita si vanno ad aggiungere al netto e ne formano una parte ideale. (Riserva di Utili) Siccome l equazione è sempre confermata le sue due parti sono sempre uguali; In termini contabili, le due sezioni dei conti bilanciano 22

Normativa in tema di contabilità e bilanci per le società Quotate Art. 117 D.lgs 58/98 possono adottare per la redazione dei bilanci consolidati i principi contabili internazionali IAS (International Accounting Standards) Art. 25 Legge 306/03: delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi di attuazione del REG. (CE) n. 1606/2002, prevedendo l estensione dei suddetti principi IAS o anche rinominati IFRS (International Financial Reporting Standards), oltre che ai bilanci consolidati, anche ai bilanci di esercizio di tutte le società quotate, per gli esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2005 D.Lgs. N. 38/2005: individua le categorie di soggetti interessati all applicabilità dei principi IAS/IFRS ai fini della redazione del bilancio consolidato e di quello d esercizio Non Quotate Articolo del Codice Civile da art. 2423 a art. 2435 bis. (D.lgs 127/91 modificato dal D.lgs 6/03) 23

Le tappe cruciali di avvicinamento Dal 1975la commissione del CNDC inizia ad emanare i principi contabili nazionali; 1975: la CONSOB raccomanda l adozione dei principi contabili nazionali; 1982: Delibera CONSOB n. 1079 definisce implicitamente la gerarchia delle norme in tema di contabilità: 1) norme civilistiche; 2) principi contabili nazionali (se non in contrasto con le norme civilistiche); 3) principi contabili internazionali (in caso di assenza dei principi contabili nazionali e se non in contrasto con le norme civilistiche); 24

all applicazione degli IAS/IFRS in Italia 1991: D.lgs. 127/91 recepisce la IV e la VII Direttiva CEE sui conti annuali e consolidati delle società; 1998: D.lgs. 58/98 art. 117 apre alla possibilità per le aziende quotate di redigere il bilancio consolidato secondo principi contabili riconosciuti in ambito internazionale; 2000: la IOSCO recepisce i principi contabili emanati dallo IASB e ne raccomanda l accettazione alle autorità di vigilanza nazionali (tra cui la CONSOB); 2001: istituzione dell OIC (Organismo Italiano di Contabilità); 2002: Regolamento UE n. 1606/2002 disciplina l applicazione dei principi contabili emanati dallo IASB nei paesi della UE. 25

Regolamento UE n. 1606/2002 Ambito di applicazione 26

Regolamento UE n. 1606/2002 Procedura di omologazione L adozione degli IAS/IFRS non è automatica, ma subordinata alla valutazione della Commissione Europea. La procedura di omologazione si articola in una complessa struttura a due livelli: 1. l uno politico, attraverso l Accounting Regulatory Committee (ARC); 2. l altro tecnico, attraverso l European Financial Reporting Advisory Group(EFRAG). Una volta elaborati dallo IASB, i principi internazionali devono ricevere il parere favorevole dell EFRAG e, solo successivamente, possono essere adottati dall ARC su proposta della Commissione (IAS/IFRS endorsement process). 27

Il quadro normativo in ambito comunitario (disposizioni principali) Direttiva UE 65/2001 introduce il fair valueper la valutazione degli strumenti finanziari. Direttiva UE 51/2003 estende la valutazione al fair valuead attività diverse dagli strumenti finanziari e prevede la possibilità di includere nei conti annuali ulteriori documenti contabili (nuovi schemi di S.P. e di C.E., rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto). Regolamento UE 1725/2003 prima adozione di principi contabili IASB, cui è seguita l emanazione di ulteriori Regolamenti per la modifica dei principi precedentemente adottati e/o l adozione di nuovi. Direttiva UE 46/2006 introduce ulteriori aspetti propri dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Stato di recepimento IAS/IFRS 28

Il quadro normativo in ambito nazionale (disposizioni principali) D.lgs. 394/2003 recepisce parzialmente ed in modo minimale la Direttiva UE 65/2001 (art. 2427-bis c.c. - art. 2428 c.c., punto 6-bis). D.lgs. 38/2005 (decreto applicativo della Legge Comunitaria 2003) disciplina le opzioni previste dal Regolamento UE n. 1606/2002in materia di principi contabili internazionali. D.lgs. 32/2007 recepisce parzialmente ed in modo minimale la Direttiva UE 51/2003 (art. 2428 c.c.). D.lgs. 173/2008 recepisce solo parzialmente la Direttiva UE 46/2006 (art. 2427 c.c. punti 22-bis), 22-ter), comma 2). D.l. 225/2010 (convertita nella L. 10/2011) Dispone che i principi Ias varati dal 2011 in avanti siano sottoposti a un vaglio preventivo da parte del Governo per verificarne la compatibilità con i principi civilistici e fiscali. 29

Regolamento attuativo del TUIF, art. 2-bis D.lgs. 38/2005 La scelta del legislatore italiano Per emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante s intende gli emittenti italiani i quali contestualmente: abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200, che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%; non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell art. 2435-bis, comma 1 del codice civile. 30

D.lgs. 38/2005 Il passaggio agli IAS/IFRS: una scelta irrevocabile La scelta di utilizzare gli IAS/IFRS nella redazione del bilancio non è revocabile, salvo circostanze eccezionali. Tali circostanze devono essere illustrate in Nota Integrativa, unitamente all indicazione degli effetti sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della società. Se, in casi eccezionali, l applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel bilancio d esercizio, gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 31

D.lgs. 38/2005 Distribuzioni di utili e riserve (OIC - Guida 4) 32

Le aziende che non applicano gli IAS/IFRS Faranno riferimento: 1. alle norme civilistichein tema di bilancio (oggetto di sostanziale modifica, a seguito della riforma del diritto societario D.lgs. 6/2003); 2. ai Principi Contabili Nazionaliche, seppur non obbligatori per legge, svolgono tuttavia una funzione: integrativa; interpretativa; propositiva. Dal novembre 2001, l autorità in materia di principi contabili nazionali è stata affidata all OIC. Lalegge11agosto2014,n.116,diconversionedel decreto legge 91/2014, riconosce il ruolo e le funzioni dell OIC. 33

La normativa civilistica, in generale, dispone: L obbligo di redigere il bilancio, la sua finalità e le clausole generali (art. 2423) I principi di redazione del bilancio (2423 bis) La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (2423-ter) Il contenuto dello Stato Patrimoniale (2424) Le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale (2424-bis) Il contenuto del Conto Economico (2425) I criteri di valutazione (2426) Il contenuto della nota integrativa (2427) Le informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari (2427-bis) Il contenuto della relazione sulla Gestione (2428) Le modalità per la redazione del Bilancio in forma abbreviata (2435 bis) 34

Aspetti Essenziali degli Schemi STATO PATRIMONIALE ATTIVO A. CREDITI VERSO SOCI B. IMMOBILIZZAZIONI I. Immateriali II. Materiali III. Finanziarie C. ATTIVO CIRCOLANTE I. Rimanenze II. Crediti III. Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni IV. Disponibilità D. RATEI E RISCONTI PASSIVO E NETTO A. NETTO B. FONDI RISCHI ED ONERI C. TFR D. DEBITI E. RATEI e RISCONTI PASSIVI CONTO ECONOMICO A. VALORE DELLA PRODUZIONE B. COSTI DELLA PRODUZIONE di cui: 6. Costi per materie 7. Costi per servizi 8. Costi per godimento beni di terzi 9. Costi per personale 10. Ammortamenti e svalutazioni 11. Variazioni del magazzino 12. Accantonamenti rischi e oneri 13. Alltri accantonamenti 14. Oneri diversi di gestione C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI D. RETTIFICHE ATTIVITA E PASSVITA FIN.RIE E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (IMPOSTE) RISULTATO ESERCIZIO 35 35

Il Bilancio di Esercizio rappresenta il documento, redatto dagli amministratori alla fine dell esercizio, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell azienda e il risultato economico FINALITA OBBLIGATORIETA - Rappresentare il quadro del patrimonio aziendale alla chiusura dell esercizio - Evidenziare l andamento della gestione economica (costi e ricavi) - La compilazione del bilancio è disciplinata dal Codice Civile - La normativa fiscale si basa sui risultati del bilancio per il calcolo delle imposte STATO PATRIMONIALE (art. 2424, 2424 bis C.c.) CONTO ECONOMICO (art. 2425, 2425 bis C.c.) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 C.c.) situazione patrimoniale e finanziaria componenti positivi e negativi del reddito informazioni aggiuntive, esplicative e complementari 36

Le Clausole Generali Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico (art. 2423 C.c.) con tale norma il legislatore ha voluto indicare due POSTULATI FONDAMENTALI (A) CHIAREZZA = intelligibilità comprensibilità (B) RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele 37

La Clausole Generale della chiarezza - Il postulato della CHIAREZZA trova conferma nell art.2423 ter e viene inteso nel seguente modo obbligo di rispettare gli schemi di bilancio (previsti dagli art. 2424 e 2425 C.C.) divieto di raggruppamenti di voci: le voci possono essere raggruppate soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando favorisca la chiarezza del bilancio divieto di compensi di partite: non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto 38

La Clausola Generale della verità e correttezza - RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA No verità assoluta e oggettiva (che è impossibile). Gli amministratori devono operare correttamente le stime e le iscrizioni in bilancio, rispettando le norme di legge e i principi contabili. Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti (art. 2423) PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 39 RENDICONTO FINANZIARIO DEROGA OBBLIGATORIA (art. 2423) Obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli successivi, con indicazione nella Nota integrativa dei motivi e degli effetti sul reddito e sul patrimonio, quando queste siano incompatibili con le clausole generali 39

Il ruolo dei Principi Contabili Secondo il Dlgs 127 del 1991 i principi contabili il ruolo Di criterio tecnico meramente interpretativo-integrativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili. A livello nazionale dai principi contabili originariamente emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri oggi emanati dalla fondazione OIC a livello internazionale dai principi contabili IAS (International Accounting Standards) o anche rinominati IFRS (International Financial Reporting Standards) Clausola True and Fair Complesso norme del codice civile 40

- Principi di Redazione del Bilancio - principio della PRUDENZA principio della COSTANZA 1) la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività, ( ) nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato 2) si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio 3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento 4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all altro principio della CONTINUITÀ principio della PREVALENZA della sostanza sulla forma principio della COMPETENZA principio della VALUTAZIONE SEPARATA 41 Deroghe al n. 6 sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa vede motivare la deroga ed indicarne l influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

Altri postulati indicati nel OIC 11 Principio di Neutralità (imparzialità): In particolare il principio tende ad evitare politiche di stabilizzazione dei redditi e mere valutazioni fiscali Principio di Rilevanza (significatività): Il bilancio d esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari In particolare il riferimento va ad arrotondamenti, semplificazioni ed errori nei processi di stima, che non devono avere una portata tale da modificare il giudizio dei destinatari. Utilità e completezza dell informazione. Periodicità delle misurazioni. Conformità ai principi contabili. Verificabilità. 42

La struttura del bilancio Il codice prevede 4 livelli di voci: Le Macroclassi lettere maiuscole (es. B immobilizzazioni) Le classi, individuate mediante numeri romani (ad esempio III immobilizzazioni finanziarie) Le voci, rappresentate da numeri arabi, (per esempio 1) le partecipazioni) Le sottovoci, rappresentate da lettere minuscole, ( ad esempio a) società controllate) E prevista: La possibilità di suddividere in modo più particolareggiato le voci precedute da numeri arabi; La possibilità di raggruppare le voci se sono di importo irrilevante o qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza o la rappresentazione veritiera e corretta, purché nella nota integrativa tali voci siano poi indicate distintamente; L obbligo di aggiungere nuove voci quando il loro contenuto non sia compreso in altre covi Modificare le voci contenute nello schema quando tanto sia richiesto dalla particolare attività dell azienda. L obbligo di adattare le voci dell esercizio precedente se non comparabili 43

I criteri di esposizione Criterio della destinazione: Gli elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni (2434-bis) Le partecipazioni in misura non inferiore a quelle stabilite dall art. 2459 si presumono immobilizzazioni (2424-bis) Criterio della natura Criterio finanziario Particolare attenzione alla nozione di gruppo Approssimazione del concetto di reddito operativo I conti d ordine 44

- Criteri di Valutazione: principi generali - Il principio generale è quello del COSTO, inteso come insieme degli oneri sostenuti dall azienda per l acquisizione o la produzione di un determinato bene tale valore viene considerato come limite massimo; risulta di semplice applicazione ed attuazione, inoltre lascia poco spazio a stime e apprezzamenti di carattere soggettivo. (A) criterio del costo d acquisto o di produzione - eventuale ammortamento se (A) > (B) in base al principio della prudenza (B) valore d uso valore di presunto realizzo 45 (C) criterio del valore presumibile di realizzazione (per i crediti)

Le immobiliz.ni materiali e immateriali: il criterio in dettaglio COSTO DI ACQUISTO costi di acquisto costi accessori (PUNTO 1 Art. 2426 c.c.) oppure COSTO DI PRODUZIONE costi direttamente imputabili altri costi per la quota ragionevolmente imputabile oneri finanziari che una impresa sostiene specificatamente per avere la piena disponibilità dell immobilizzazione e fino al momento in cui la stessa diviene disponibile per l uso Il valore di bilancio può essere eccezionalmente incrementato in ipotesi di : reintegro del valore svalutato; Al verificarsi di circostanze eccezionali, in applicazione della clausola overriding Processo di capitalizzazione dei costi (PUNTO 2 Art. 2426 c.c.) AMMORTAMENTO SISTEMATICO in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (se l utilizzazione è limitata nel tempo) oppure se durevolmente inferiore (a causa di danneggiamenti derivanti da eventi particolari, di fenomeni di obsolescenza imprevisti, di imprevisti mutamenti nella domanda dei prodotti, etc.) (PUNTO 3 Art. 2426 c.c.) MINOR VALORE: il bene deve essere svalutato (principio generale della rappresentazione veritiera e corretta) Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata: il bene deve essere rivalutato. 46

Attivo Circolante RIMANENZE DI MATERIE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E MERCI (PUNTO 9 Art. 2426 c.c.) TITOLI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE (esclusi i costi di distribuzione) oppure se minore del costo al VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL ANDAMENTO DEL MERCATO (PUNTO 10 Art. 2426 c.c.) METODO DI CALCOLO DEL COSTO Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. media ponderata primo entrato, primo uscito (FIFO) ultimo entrato, primo uscito (LIFO) se il valore ottenuto differisce il misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell esercizio, indicare la differenza per categorie di beni nella NOTA INTEGRATIVA 47

Alcuni criteri particolari Esistono alcuni criteri particolari che tuttavia non possono essere analizzati in questa sede. Tra questi spiccano, per rilevanza: Lavori in corso su ordinazione; Valutazione delle Partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto; Valutazione di intangibili a vita utile indefinita; 48

La Nota Integrativa La Nota Integrativa (art. 2427 c.c.) ha la funzione di ampliare la comprensibilità e la chiarezza dello Stato patrimoniale e del Conto economico, attraverso informazioni complementari inerenti le voci e i valori in essi esposti e le motivazioni delle scelte operate C o n t e n u t o -motivazione delle eventuali deroghe operate a tutela della rappresentazione veritiera e corretta - Informazioni integrative stabilite da altri articoli - illustrazione dei criteri di valutazione adottati - movimenti verificatisi nell esercizio nelle voci di Stato patrimoniale -dettagli e informazioni su alcune voci di Stato patrimoniale -dettagli e informazioni su alcune voci di Conto economico -informazioni supplementari utili per la corretta e completa lettura del bilancio 49 La Nota integrativa può essere redatta in migliaia di Euro, sempre che ciò non sia in contrasto con la clausola generale del bilancio, che pone il principio inderogabile della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società.

Gli allegati al Bilancio d Esercizio Relazione sulla gestione Relazione del collegio sindacale Relazione della Società di revisione (per le società quotate) Copie dei bilanci delle società controllate Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ultimo bilancio delle società collegate Copia del verbale dell assemblea che approva il bilancio Elenco dei soci o azionisti Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie Informativa complementare prevista o raccomandata dal CNDC, dal CNR e dalla CONSOB 50

La relazione sulla gestione La relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), redatta dagli amministratori, deve contenere informazioni sulla situazione della società e sull andamento della gestione, sulle relazioni della società con il mondo esterno, sulle politiche perseguite, sui piani e i programmi aziendali. CONTENUTO: attività di ricerca e sviluppo rapporti con le imprese collegate e controllate informazioni relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute (al fine di assicurare la massima trasparenza e il rispetto delle norme di legge) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio (che siano significativi rispetto all andamento della gestione) evoluzione prevedibile della gestione 51

La relazione del Collegio Sindacale La relazione del collegio sindacale ha per oggetto il resoconto dell attività di vigilanza svolta e dei risultati da questa raggiunti CONTENUTO: norme seguite nell espletare i controlli e norme e principi di riferimento utilizzati per esprimere il giudizio sul bilancio osservazioni in merito all esercizio delle deroghe previste dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c. consenso o dissenso in merito all iscrizione nell attivo di costi di impianto e ampliamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale avviamento risultati dei controlli sulla contabilità, sul bilancio e sulla relazione sulla gestione giudizio sul bilancio e corrispondenza dello stesso alle scritture contabili osservazioni e proposte in merito ai risultati dell esercizio sociale, al bilancio e alla sua approvazione risultati degli altri controlli prescritti dall art. 2403 c.c. (verifiche trimestrali della consistenza di cassa, etc.) 52

Il Bilancio d Esercizio a fine anno BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 53 Se quotata Bilancio, Relazione degli amministratori e Relazione dei sindaci DEPOSITO presso la sede sociale almeno 15 giorni prima Al collegio sindacale almeno 30 giorni prima della data prevista per l Assemblea Alla società di revisione almeno 45 giorni prima. Alla Consob almeno 20 giorni prima Approvato il bilancio, entro 30 giorni deposito presso UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Se quotate anche alla CONSOB in formato digitale Il fascicolo da depositare comprende i seguenti documenti: copia del bilancio d esercizio, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, verbale di approvazione del bilancio da parte dell assemblea, relazione della società di revisione (per le società quotate in Borsa), bilancio consolidato e relazioni accompagnatorie (ove ciò sia richiesto), elenco dei soci (nel caso in cui durante l esercizio siano intervenute modifiche rispetto a quello già depositato)

Ruolo e funzioni dell OIC Art. 9-bis, l. 116/2004 Ruolo e funzioni dell Organismo Italiano di Contabilità 1. L Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l International Accounting StandardsBoard (IASB), con l EuropeanFinancial Reporting AdvisoryGroup (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile. 2. Nell esercizio delle proprie funzioni l Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell economia edelle finanze sull attività svolta. 54

Organismo Italiano di Contabilità (OIC) Attività svolta Nei suoi 12 anni circa di attività (ha iniziato ad operare concretamente nel II semestre 2002), l OIC: 1. ha predisposto i seguenti principi e guide: OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d esercizio; OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare; OIC 3 Le informazioni sugli strumenti da includere in Nota Integrativa; OIC 4 Fusione e scissione; OIC 5 Bilanci di liquidazione; OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio; OIC 7 I certificati verdi; OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra; OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali; OIC 10 Rendiconto finanziario; Principio contabile n. 1 per gli enti non profit(il n. 2 è in consultazione); 6 Guide operative. 2. si è occupato di modificare i principi contabili nazionali in precedenza emessi dal CNDC, alla luce della riforma del diritto societario del 2003 e di aggiornarli ulteriormente nel 2014. 55

Organismo Italiano di Contabilità (OIC) Progetti futuri Nell ambito dell attività nazionale, l OIC è impegnato sui seguenti progetti : 1. Aggiornamento dei principi contabili nazionali. 2. Contabilizzazione dei derivati nei bilanci degli enti locali. 3. Passaggio dal bilancio IFRS al bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali. 4. Conferimenti di beni in natura e di crediti. 5. Certificati ambientali. Per ognuno dei suddetti progetti, l OIC ha individuato le date previste di pubblicazione dei relativi documenti sulla base di uno specifico Work Plan. 56